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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7963/2024 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente in Testimone_1 C.F._1
VIA ANTONIO VIVALDI N.
8 - Lettera: A - Interno: 2 (MB), Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Antonella Pirro (C.F. ), in virtù C.F._2 della procura in calce al ricorso, con Studio in Milano alla via Ponte Seveso 41, la quale dichiara di voler ricevere tutte le informazioni al seguente n. fax 02.20401707 tel. 02.29406265 pec:
e-mail: Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 giusta delega in calce in atti, dall' Avv. Rosanna Catalano (C.F. ) del Foro di C.F._4
Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Monza (MB), Via Marsala n.
31, ove, ad ogni effetto di legge, dichiara di voler ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento al n. di fax 039/2005130 o all' indirizzo pec
Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I sottoscritti Avv. Rosanna Catalano in qualità di procuratore della sig.ra Sig.ra Controparte_2
e l'Avv. Antonella Pirro in qualità di procuratore del sig. si riportano
[...] Testimone_1
pagina 1 di 3 integralmente all'istanza congiunta di mutamento del rito depositata e chiedono l'omologazione della separazione alle condizioni indicate nella stessa che di seguito si riportano:
1.La sig.ra la casa coniugale insieme alla figlia (nata da una Parte_1 precedente relazione) ed alla madre entro fine dicembre 2025 (31 dicembre) asportando tutti i propri effetti personali;
2.il Sig. riconosce alla sig.ra un assegno di mantenimento Tes_1 Controparte_2 di € 500,00 al mese per un tempo di non oltre un anno , anche in unica soluzione di € 6.000,00, che verrà versato all'atto del rilascio effettivo della casa familiare mediante bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate dalla signora CP_2
3.Il sig. è disponibile a versare, su richiesta della signora un eventuale acconto Tes_1 CP_2 pari a n. 3 mensilità di affitto da utilizzarsi come cauzione per il contratto di locazione concluso dalla sig.ra per una nuova sistemazione alloggiativa, da detrarsi alla somma di euro 6000,00 di cui CP_2 al punto 2) . Il versamento dell'acconto si intende esclusivamente finalizzato alla conclusione di un contratto locazione;
4.Il Sig. si rende disponibile ad accompagnare la moglie presso agenzie ed eventuali Tes_1 appartamenti da visionare nonché ad aiutarla con mezzo proprio a traslocare;
5.Il sig. continuerà a pagare il 50 % del finanziamento richiesto in favore della sig.ra Tes_1 come accade già adesso, sino a totale estinzione del debito;
CP_2
6.Il sig. proseguirà ad occuparsi della spesa per vitto fino al rilascio solo se si eviteranno Tes_1 inutili acquisti e sprechi alimentari. Ad ogni modo la sig.ra contribuirà anch'essa alla spesa CP_2 settimanale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
7.9.2022 a Santiago de Cuba (Cuba) e hanno trasmesso per l'udienza del 9.6.2025 in trattazione scritta le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, dichiarando che non intendono riconciliarsi, confermando la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia, previa autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. Hanno dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli.
III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. pronuncia la separazione tra e Controparte_2 [...]
Tes_1
III. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
IV. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione a margine dell'atto di CP_1
pagina 2 di 3 matrimonio (atto nr. 7 parte II serie C del registro atti di matrimonio del Comune di anno 2023); CP_1
V. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3