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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 R.G., introdotta da
(LAAYOUNE-MAROCCO, 20/12/1985), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. COPPOLA ANNAFRANCA;
(FIRENZE (FI), 30/03/1966), con il patrocinio CP_1
dell'avv. COPPOLA ANNAFRANCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/02/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ai fini economici, entrambi si dichiarano economicamente autonomi,
con esclusione di assegno di mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LAAYOUNE-MAROCCO, 20/12/1985) e FIRENZE CP_1
(FI), 30/03/1966) relativamente al matrimonio contratto in Rabat
(Marocco) in data 11/02/2009, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di al n. 356, Parte II, Serie C7A, Anno 2009, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 R.G., introdotta da
(LAAYOUNE-MAROCCO, 20/12/1985), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. COPPOLA ANNAFRANCA;
(FIRENZE (FI), 30/03/1966), con il patrocinio CP_1
dell'avv. COPPOLA ANNAFRANCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/02/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ai fini economici, entrambi si dichiarano economicamente autonomi,
con esclusione di assegno di mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LAAYOUNE-MAROCCO, 20/12/1985) e FIRENZE CP_1
(FI), 30/03/1966) relativamente al matrimonio contratto in Rabat
(Marocco) in data 11/02/2009, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di al n. 356, Parte II, Serie C7A, Anno 2009, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi