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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/05/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Denis Domenin, con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano
(TV), via D. Manin n. 160, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Aline Ori, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Susegana (TV),
1 piazza Martire Della Libertà n. 1/a, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 882/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26 aprile 2024, notificata il successivo 21 giugno 2024, rimesso al
Collegio in decisione all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti non è intercorso alcun contratto di mutuo, costituendo le dazioni tra i conviventi more uxorio adempimento di obbligazione naturale. In ogni caso, accertare che non è comunque configurabile alcun arricchimento a favore della SI poiché le somme spese dal sig. Parte_1
sono state, in parte, restituite e, in parte, vanno fatte oggetto di CP_1 compensazione. Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla SI al sig. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cu le domande Pt_1 CP_1
formulate in vi principale non dovessero trovare pieno accoglimento, si chiede che l'eventuale credito vantato da sig. venga ricalcolato tenendo presenti i CP_1
pagamenti e i rimborsi effettuati dalla SI . In via istruttoria si chiede Parte_1
la prova per testimoni e interpello del sig. sui seguenti capitoli: 1) vero che CP_1
i signori e convivono dal settembre 2012, inizialmente Parte_1 Controparte_1 presso l'appartamento concesso in locazione alla SI e poi, dall'inizio di Pt_1 luglio 2014, presso l'appartamento acquistato in comunione da entrambi in data
27.06.2014; 2) vero che dal 2017, anno in cui la SI ha cambiato Parte_1
lavoro, ad oggi, e quotidianamente, la SI è vittima di vessazioni e Parte_1
intimidazioni da parte del signor consistenti in rimproveri verbali, spintoni, CP_2
ordini e minacce, con le quali il SI rinfaccia alla SI di non CP_1 Pt_1
provvedere al pagamento del mutuo e di non essere in grado di mantenere nemmeno sé stessa;
3) vero che dal 2017, anno in cui la SI ha cambiato lavoro, Parte_1
ad oggi, e quasi quotidianamente, il signor chiedeva e chiede alla SI CP_1
2 la restituzione di quanto speso per l'acquisto della casa e dell'auto intestata alla Pt_1
SI 4) vero che dal 2017, anno in cui sono iniziati gli atteggiamenti Pt_1
vessatori di cui ai capitoli che precedono, ad oggi la SI ha chiesto e chiede Pt_1
ai genitori somme di denaro in prestito, con cadenza trimestrale e di importo pari ad euro 500,00.=, da consegnare al sig. al fine di cercare di porre fine alle CP_1
insistenti richieste di rimborso di quest'ultimo; 5) vero che dal 2017, anno in cui sono iniziati gli atteggiamenti vessatori di cui ai capitoli che precedono, ad oggi la SI ha chiesto e chiede al sig. somme di denaro in Pt_1 Parte_2
prestito, con cadenza mensile e di importo pari ad euro 300,00.=, da consegnare al signor al fine di cercare di porre fine alle insistenti richieste di rimborso di CP_1 quest'ultimo. Si indicano quali testimoni, di Codogné, Parte_2 Tes_1
di Codogné; di Vazzola. Ci si oppone all'accoglimento delle
[...] Testimone_2
istanze avversarie per tutti i motivi esposti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc. In ogni caso, spese di lite interamente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis cpc del presente giudizio di appello, per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024. Respingersi e dichiararsi inammissibile la produzione dei docc. nn. 2 e 3, questi ultimi versati in causa unitamente all'atto di appello, perché palesemente contrastante con il disposto di cui all'art. 345 cpc e, in ogni caso, perché esorbitanti rispetto allo specifico contenuto delle domande formulate dalla stessa convenuta in primo grado, come precisato al paragrafo B.2 a pag. 8 della comparsa costitutiva, cui si rinvia. Disporsi, quindi, la loro espunzione dal fascicolo di appello. Nel merito, rigettarsi l'appello proposto dalla SI Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 882/2024, pubblicata il
[...]
26.04.2024, perché infondato in fatto ed in diritto come illustrato in comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024 e, conseguentemente, confermare la menzionata sentenza del Giudice di prime cure. In via istruttoria, ferma restando
3 l'inammissibilità dei documenti avversari per la prima volta dimessi con l'atto di appello, respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024. Per scrupolo difensivo, e a maggiore ragione in ogni caso e nella denegata ipotesi di ammissione di uno qualsiasi dei mezzi istruttori avversari si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli formulati a prova diretta: 1) vero che per il prestito dei 35 mila euro fatto a suo figlio a novembre 2013 per l'acquisto CP_1 dell'appartamento con la l'accordo era che le sarebbero stati restituiti quando la Pt_1
coppia avrebbe avuto maggiore disponibilità economica;
2) vero che avanza ancora integralmente l'importo di cui al capitolo 1; 3) vero che negli anni, a partire dal novembre 2013, ha dato in diverse occasioni al signor somme di denaro CP_1
anche contante;
4) vero che il signor durante la convivenza con la Controparte_1
si lamentava delle difficoltà economiche quotidiane legate al menage familiare;
Pt_1
5) vero che il signor fin dall'inizio del 2017 le confidava che il Controparte_1
rapporto con la era in crisi;
6) vero che il signor le confidava Pt_1 Controparte_1
a del 2017 di aver interrotto la relazione sentimentale con la SI ma Pt_3 Pt_1
che avrebbero continuato ad abitare nello stesso immobile perché impossibilitato a pagare un affitto in aggiunta al mutuo dell'appartamento in corso;
7) vero che nel periodo natalizio 2017, notava a casa de – che il CP_1 Pt_1 Controparte_1
utilizzava il divano come proprio letto;
8) vero che sempre nel periodo natalizio
2017, interpellati in merito a quanto al precedente capitolo 7, sia che la CP_1
le confermavano che da tempo dormiva stabilmente sul divano;
9) vero Pt_1 CP_1
che durante le festività natalizie del 2017/2018 sentì parlare della fine della relazione sentimentale tra il e la anche la bar del paese;
10) vero Controparte_1 Parte_1
che fin dalle festività natalizie del 2017 il signor da solo, viene a Controparte_1
pranzo a casa vostra tutti i fine settimana e saltuariamente anche a cena nei giorni lavorativi;
11) vero che spesso fin dal 2017 il sabato sera il signor Controparte_1 viene, da solo, a cena da voi;
12) vero che fino all'estate del 2017 uscivate in coppia Con con il e la;
13) vero che quando uscivate con il Controparte_1 Parte_1
4 e la era sempre il signor a pagare integralmente le CP_1 Pt_1 Controparte_1
spese della coppia;
14) vero che quando uscivate con la coppia notavate che la SI aveva sempre un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti Pt_1
del 15) vero che il utilizzava sempre la sua auto Alfa CP_1 Controparte_1
147 targata DC648NL. Si indicano quali testi sui capitoli di prova da Testimone_3
1) a 6), 10) e 15); sui capitoli di prova da 4) a 9) e 15); Testimone_4 Tes_5
sui capitoli di prova da 4) a 9) e da 11) a 15); sui capitoli da 4) a
[...] Testimone_6
8) e da 11) a 15). Sempre nella denegata ipotesi in cui i capitoli di controparte venissero ammessi si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli: 1) sul capitolo 1 di controparte - vero che fino a giugno 2014 CP_1
viveva stabilmente con voi genitori (teste ); sul capitolo 1 di
[...] Testimone_3
controparte - vero che negli anni 2012 e 2013 il dormiva dalla solo CP_1 Pt_1
saltuariamente nei fine settimana (tutti i testi già indicati dall'attore). Per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, ordinare a Credit Agricole IU spa, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione in giudizio di copia della seguente documentazione afferente il rapporto di conto corrente n. 30150251 cointestato tra i signori e : 2016 – 24.02.2016 prelievo sportello euro Controparte_1 Parte_1
501,00.=;
5.08.2016 prelievo sportello euro 1.300,00.=; 19.10.2016 assegno euro
2.502,00.=; 2017 – 7.06.2017 assegno euro 1.600,00.=; 25.08.2017 assegno euro
577,00.=; 13.10.2017 assegno euro 890,00.=; 27.10.2017 assegno euro 430,00.=;
15.09.2017 assegno 1.440,00.=; 2018 – 5.06.2018 prelievo sportello euro 200,00.=;
7.06.2018 prelievo sportello euro 200,00.=;
2.07.2018 prelievo sportello euro
500,00.=; 24.07.2018 prelievo sportello euro 200,00.=; 30.07.2018 prelievo sportello euro 200,00.=; 2019 – 3.01.2019 assegno euro 510,00.=. Infine, per ulteriore scrupolo defensionale, ritenuto che gli accertamenti del Giudice del primo grado trovano riscontro nei documenti delle parti, e, tenuto conto che l'appellante non ha contestato i calcoli e gli importi considerati dal Tribunale di Treviso, si chiede di disporre CTU contabile, al fine della ricostruzione dell'apporto di ciascuna delle odierne parti in causa ai bisogni della famiglia. Ci si oppone in ogni caso
5 all'accoglimento delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutte le ragioni già esposte in memoria ex art. 183 comma 6 n 3) cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Treviso con cui allegava di avere intrattenuto relazione Parte_1
sentimentale accompagnata da stabile convivenza e di avere acquistato con la predetta e per quote paritarie, in data 27 giugno 2014, la proprietà di immobile abitativo sito in Vazzola (TV) per il prezzo di euro 123.000,00.=, stipulando contestualmente contratto di mutuo fondiario con Banca PO IU per l'importo di euro 98.000,00.=, garantito con ipoteca sul predetto immobile e con estinzione al 27 giugno 2039. L'attore affermava, inoltre, di avere acceso sempre con il medesimo istituto di credito il conto corrente n. 3015025 cointestato con la convenuta e da utilizzarsi per l'addebito delle rate del prestito bancario, con l'accordo con che entrambe le parti avrebbero fatto confluire sul Parte_1
medesimo i loro introiti, conto tuttavia alimentato esclusivamente dal proprio reddito. allegava di avere sostenuto, per l'acquisto dell'immobile, Controparte_1
la spesa di euro 10.000,00.= per il versamento della caparra e di euro 29.905,73.= per il versamento delle spese notarili e di mediazione mediante accredito dell'importo sul conto corrente cointestato, nonché di avere in via esclusiva sostenuto il pagamento delle rate di mutuo scadute, nonostante che la convenuta si fosse obbligata a restituire la metà dei relativi importi. L'attore sosteneva che controparte aveva abusato della cointestazione del conto corrente, effettuando numerose disposizione di pagamento;
asseriva di avere concesso in prestito alla stessa la somma di euro
6.000,00.= per l'acquisto della vettura Fiat 500L a lei intestata;
di avere stipulato con un contratto di finanziamento con scadenza al 20 ottobre 2022 per Persona_1
6 l'importo di euro 5.000,00.= sostenendo in via esclusiva il pagamento delle rate;
di avere sopportato le spese per mobilio, ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile acquistato in comproprietà per l'importo di euro 11.751,22.=. Infine,
affermava che, cessata la convivenza tra le parti, il conto corrente Controparte_1
cointestato era stato chiuso, provvedendo egli ad aprire conto corrente personale ove far addebitare le rate del muto ipotecario e del finanziamento Per_1
Sulla scorta di dette premesse in fatto, l'attore concludeva chiedendo la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 79.928,09.=, Parte_1
affermando la sussistenza tra le parti di un rapporto riconducibile al mutuo, in forza del quale la convenuta era obbligata alla restituzione secondo il dettaglio dei conteggi indicati in atti. In subordine, l'attore chiedeva la condanna di controparte a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc.
La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle pretese attoree, affermando che, secondo gli accordi intercorsi, si sarebbe Controparte_1
dovuto occupare del pagamento delle rate del mutuo, mentre ella si sarebbe occupata delle spese correnti della famiglia di fatto. Ritenendo che, in ogni caso, le somme in tesi da restituire sarebbero state correttamente da determinarsi in euro 38.152,75.=, la convenuta eccepiva l'infondatezza della pretesa anche entro tale limite, dovendosi considerare le somme versate dall'attore irripetibili in quanto adempimento di obbligazione naturale. asseriva che si sarebbe dovuto in ogni caso Parte_1
considerare il suo apporto economico per euro 2.000,00.= quale integrazione della caparra;
euro 3.223,45.= per l'assicurazione della casa;
euro 30.741,26.= per le spese inerenti ai bisogni della coppia, secondo gli accordi già evidenziati. Quanto all'acquisto della Fiat 500L, la convenuta affermava che la somma di euro 6000,00.= non dovesse essere restituita in quanto la vettura era stata utilizzata anche dell'ex compagno. Relativamente al finanziamento sosteneva che fosse Per_1 Parte_1
stato accesso per esigenze personali di controparte, mentre eccepiva che nulla doveva essere restituito dei prelevamenti effettuati sul conto corrente cointestato, posto che nessuna prova vi era che fosse stata la medesima ad eseguire i prelevamenti e i
7 relativi atti di disposizione, fatta eccezione per l'importo di euro 5.730,49.=, impiegato per le spese quotidiane comuni.
In definitiva, la convenuta escludeva la fondatezza di qualsiasi pretesa dell'attore e, in via subordinata, deduceva la necessità che nella determinazione del credito attoreo fossero tenuti presenti i pagamenti e rimborsi dalla stessa effettuati.
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Treviso, omessa ogni istruttoria costituenda, rigettava la domanda principale dell'attore ed accoglieva in parte la domanda subordinata di arricchimento per l'importo limitato di euro
39.618,37.=, oltre accessori, compensando integralmente le spese di lite.
Nel dettaglio, il primo Giudice affermava che in atti non vi era alcuna contezza documentale che tra le parti fossero intervenuto accordo negoziale riconducibile allo schema del mutuo di cui all'art. 1810 cc, non rilevando in punto neppure le prove testimoniali e per interpello richieste dall'attore.
Quanto alla domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041 cc, il Tribunale premetteva essere principio di diritto consolidato in giurisprudenza che i conviventi more uxorio, pur in assenza di obblighi giuridici, si impegnerebbero reciprocamente, con prestazione di dare e di facere al fine di contribuire al menage familiare, dovendosi intendere dette prestazioni eseguite affectionis causa, vista l'insorgenza di doveri morali e sociali di tipo solidaristico in capo a ciascun convivente, secondo il disposto dell'art. 2 della Costituzione, e con la conseguenza della irripetibilità delle prestazioni eseguite in adempimento di una obbligazione da qualificarsi come naturale ex art. 2034 cc, salvo il limite della loro proporzionalità ed adeguatezza. Di converso, il Tribunale precisava che il principio della irripetibilità sarebbe escluso per quella prestazioni eseguite a vantaggio del convivente nel caso del loro travalicare le necessità direttamente inerenti alla realizzazione del rapporto di convivenza, necessità da parametrare secondo gli accennati canoni di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e sociali dei componenti dalla famiglia di fatto.
8 In riferimento alla domanda relativa ai pagamenti eseguiti, per asserzione di entrambe le parti per l'acquisto, la ristrutturazione, l'arredamento e l'assicurazione della casa di abitazione della coppia, il Tribunale affermava l'assoluta irripetibilità di detti esborsi, considerati eseguiti al fine di realizzare sotto il profilo abitativo il comune progetto di vita delle parti, non potendosi valorizzare che detti esborsi erano allegati come eseguiti in maggiore misura dall'attore.
Diversamente, il primo Giudice reputava non riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 2034 cc talune prestazioni direttamente o indirettamente effettuate dall'attore, in quanto totalmente esulanti dai bisogni della famiglia quali le disposizioni di pagamento per complessivi euro 22.969,95.= eseguite dal conto corrente cointestato in favore di certa con cui la convenuta aveva al CP_3
tempo un rapporto di collaborazione commerciale. Su dette disposizioni di pagamento il Tribunale riteneva che la domanda di arricchimento fosse fondata per il limitato importo di euro 18.901,97.=, considerato che gli apporti su detto conto erano riferibili all'attore per l'82,29.
Così, il Tribunale reputava fosse ampiamente travalicante il limite della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia di fatto il pagamento da parte di dell'importo di euro 6.000,00.= per Controparte_1
l'acquisto della vettura intestata alla convenuta, da condannarsi per arricchimento senza causa giustificatrice.
Il primo Giudice riteneva che si era arricchita anche per le Parte_1
prestazioni prive di causa giustificatrice eseguite da controparte dopo il venire meno della solidarietà della famiglia di fatto, cessazione collocata a fine 2017 e in particolare dei versamenti delle rate di muto per l'acquisto della casa a partire dal
2018 e documenti dapprima sul conto corrente cointestato e, quindi, sul conto corrente personale dell'attore per l'importo complessivo di euro 29.587,05.=, valendo analoghe considerazioni per il prestito per l'importo di euro Per_1
3.115,43.=.
9 Operata, poi, la compensazione delle spese sostenute dalla convenuta, avendo la stessa titolo per vedersi riconosciuto il credito di euro 3.192,56.=, pari alla metà dei suoi documentati esborsi, il Tribunale ha condannato al pagamento Parte_1
della somma determinata in euro 39.618,37.=, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, trattandosi di debito di valore.
ha interposto appello avverso la decisione rammentata articolando Parte_1
sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto cessato il rapporto di solidarietà della famiglia di fatto a fine
2017, posto il pacifico permanere anche attuale della convivenza tra le parti, sulla scorta delle stesse allegazioni di che avrebbe riaffermato detta Controparte_1
convivenza, pur se per semplici ragioni di necessità economica, non essendo egli in grado di reperire altro alloggio in locazione, non essendo quindi venuta meno la comunanza di vita more uxorio e dovendosi così respingere tutte le domande relative all'indennizzo per le somme esborsate dall'appellato successivamente al 2017, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice in violazione del disposto dell'art. 115 cpc.
a mezzo del secondo motivo di impugnazione, ha censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Treviso in riferimento alle disposizioni di pagamento risultanti dal conto corrente cointestato per l'importo complessivo di euro
22.965,95.= in favore di Secondo l'appellante, la documentazione CP_3
acquisita in atti smentirebbe la correttezza delle determinazioni del Giudice di prime cure, posto che risulterebbe in giudizio che ella, in vista dell'emissione di ciascun assegno in favore della ridetta società con cui aveva rapporto di collaborazione commerciale, avrebbe precostituito le relativa corrispondente provvista, senza dunque l'utilizzo degli introiti accreditati su ridetto conto da parte dell'appellato ed escludendosi, quindi, l'impoverimento di quest'ultimo con arricchimento dell'impugnante. Ad ogni buon conto, anche ammettendo l'esistenza di un credito residuo in favore di , ha sostenuto che esso dovrebbe Controparte_1 Parte_1
10 comunque compensarsi con le spese correnti eseguite dalla medesima in favore del famiglia di fatto e comprovabili secondo comune esperienza.
Il terzo motivo di gravame, inerente il pagamento da parte dell'appellato dell'importo di euro 6.000,00.= per l'acquisto della vettura Fiat 500L utilizzata da entrambe le parti, censura l'affermazione del Tribunale secondo cui detto esborso sarebbe stato travalicante il limite della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia di fatto, quando in realtà la spesa in questione, neppure costituente il corrispettivo integrale dell'acquisto sostenuto per la rimanente parte dalla stessa appellata, si sarebbe dovuta considerare una liberalità remuneratoria, assunta spontaneamente e consapevolmente dall'appellato, con esclusione di qualsiasi arricchimento privo di causa.
Con il quarto motivo di impugnazione, ha ripreso il primo motivo di Parte_1
appello in riferimento alla sua condanna per il pagamento delle rate di mutuo fondiario, acceso per l'acquisto in comunione della casa, successive alla affermata cessazione della convivenza more uxorio dopo il 2017, così riaffermando di nulla dovere a tale titolo.
Il quinto motivo di gravame, riguardante la condanna relativamente ai pagamenti eseguiti da per il finanziamento ha censurato la Controparte_1 Per_1 pronuncia del Tribunale sempre in riferimento all'affermata cessazione della solidarietà famigliare a fine dell'anno 2017 e riguardo all'affermazione ritenuto erronea secondo cui detto finanziamento sarebbe stato accesso per esigenze delle famiglia, essendo tenuta al pagamento della metà dei rimborsi effettuati Parte_1
da controparte, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc. A detta dell'appellante dalla documentazione versata in atti si sarebbe dovuto trarre il convincimento corretto che detto finanziamento era stato accesso dall'appellato per sue esigenze personali, non essendo stata fornita prova del contrario ed essendo irrilevante che l'importo finanziato fosse stato accreditato sul conto corrente comune.
Infine, con il sesto motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale Parte_1
avrebbe scorrettamente applicato la disciplina dell'art. 2041 cc, posto che non vi
11 sarebbe stato alcun suo arricchimento ed alcun impoverimento di controparte, tanto che nel 2021 il conto corrente personale dell'appellato presentava un saldo di euro
40.000,00.= e nel 2022 un saldo di euro 60.000,00.=, riuscendo ad Controparte_1
accantonare importanti somme e risparmi, nonostante gli esborsi effettuati nell'interesse comune, diversamente da quanto riuscito all'impugnante medesima.
L'appellante ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle pretese dell'appellato e sua condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito nel presente grado di appello eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, nonché eccependo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc della produzione di nuova documentazione, non esibita in prime cure ed asseritamente comprovante l'attuale stato famiglia delle parti e gli asseriti pagamenti per utenze e spese quotidiane sostenute da nell'ambito della convivenza. Parte_1
Nel merito, ha contestato i motivi di gravame e concluso per Controparte_1 il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di
Treviso.
*****
12 suo atto di gravame, ha in modo specifico indicato tutti gli elementi richiesti per l'atto di appello, essendo del tutto chiaro che l'impugnazione è stata proposta avverso il capo della sentenza che ha accolto, pur parzialmente, la domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041 cc, affidando la censura a più motivi partitamente riferiti alle singole poste di credito riconosciute del Tribunale in favore di . Parimenti non può dirsi che i motivi di impugnazione siano Controparte_1 manifestamente infondati e tali da meritare la decisione secondo il disposto dell'art. 348 bis comma 1 cpc. In effetti, considerate le doglianze dell'appellante e la natura della controversia, non è consentito opinare nel senso che l'appello sia da considerarsi ictu oculi destituito di fondamento.
2 – Il primo motivo di gravame, ripreso anche in alcuni successivi per quanto già evidenziato, inerisce all'affermazione del Tribunale secondo cui la convivenza more uxorio sarebbe cessata a fine 2017 di modo che gli esborsi successivi sostenuti da e tali da comportare un arricchimento dell'appellante dovrebbero Controparte_1
considerarsi indennizzabili ai sensi dell'art. 2041 cc, essendo venuta meno la possibilità di attribuire ad essi la giustificazione causale degli esborsi sostenuti in forza del dovere solidaristico imposto dall'art. 2 Cost. che informerebbe la famiglia di fatto ed il principio della irripetibilità dei pagamenti eseguiti in ragione di un dovere morale e sociale, a norma dell'art. 2034 cc. In argomento, deve subito evidenziarsi che non coglie nel segno la censura ove la stessa afferma che, in realtà, la convivenza more uxorio tra le parti in causa non sarebbe cessata, tanto dovendosi desumere dalle stesse allegazioni dell'odierno appellato secondo cui egli non avrebbe lasciato l'immobile abitativo acquistato in comproprietà, non avendo la possibilità di reperire altro alloggio in locazione. Ciò che rileva al fine di poter affermare la sussistenza dell'obbligo solidaristico tra le parti, con la conseguente irripetibilità degli esborsi sostenuti in forza del relativo obbligo morale e sociale, è la presenza della convivenza more uxorio ovvero la sussistenza del vincolo affettivo di fatto che induca i conviventi a prestarsi vicendevole assistenza, e non la mera coabitazione tra le parti. Così, correttamente il Giudice di prime cure ha valorizzato il venire mero
13 della solidarietà familiare, indipendentemente dal permanere della coabitazione.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha valorizzato le convergenti allegazioni delle parti in argomento, sostenendo l'odierno appellato che la rottura del vincolo affettivo si sarebbe verificata nella seconda metà del 2017, nonché affermando l'odierna appellata nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc che, già nel corso del
2017, ella era vittima di vessazioni ed intimidazioni da parte di , Controparte_1
consistenti in rimproveri, spintoni, ordini e minacce, tanto da dover ricorrere al sostegno economico dei genitori.
3 – Il secondo motivo di appello censura l'omessa considerazione delle rimesse eseguite da sul conto corrente cointestato asseritamente costituenti la Parte_1
provvista dei pagamenti eseguiti tramite il conto medesimo in favore di CP_3
L'argomento di censura non nega che detti pagamenti effettuati a mezzo del
[...]
conto corrente cointestato e alimentato in assoluta prevalenza dagli introiti di
[...]
vincendosi la presunzione di pari titolarità delle somme depositate, CP_1 riguardino rapporti personali dell'appellante con la ridetta società e non attengano, quindi, a spese relative ai bisogni della famiglia di fatto, come affermato dal primo
Giudice, ma mira ad affermare che la costituzione della provvista dei ridetti pagamenti escluderebbe, in realtà, il depauperamento dell'appellato e l'arricchimento dell'appellante. In realtà, non può affatto dirsi che il Tribunale abbia erroneamente omesso di considerare detti movimenti bancari, posto che essi sono stati valutati in riferimento alle complessive rimesse risultanti dagli estratti del conto corrente effettuate da per un totale di euro 24.425,83.=, rispetto alle ben maggiori Parte_1 rimesse riferibili all'appellato per complessivi euro 136.943,15.=. Considerato che il conto corrente, fino a quando è perdurata la solidarietà familiare tra le parti, è stato utilizzato anche per sostenere esborsi necessari a realizzare sotto il profilo abitativo il comune progetto di vita della coppia, come affermato dal primo Giudice, secondo statuizione che non è stata fatta oggetto di alcun motivo di gravame, non può dirsi che le rimesse eseguite da siano state effettuate unicamente per costituire Parte_1 la “provvista” dei pagamenti eseguiti dalla medesima per esigenze estranee alla
14 famiglia di fatto, cosicché deve reputarsi corretto il ragionamento presuntivo condotto dal Tribunale che ha considerato le maggiori rimesse dell'appellato pari al
82,29 % di quelle totali, così riconoscendo a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 cc, la pari percentuale sull'importo di euro 22.969,95.=, ovvero per la somma di euro 18.901,97.=,visto che la rimanente percentuale deve essere ritenuta eseguita con le rimesse dell'impugnante. Inoltre, non può essere condiviso l'ulteriore argomento di censura secondo cui comunque l'importo a credito di Controparte_1
dovrebbe essere compensato con le spese per la vita comune che ragionevolmente l'appellante deve ritenersi abbia sostenuto nel corso della convivenza more uxorio.
Dette spese, infatti, non sono state in alcun modo dimostrate in giudizio, non potendosene quantificare l'importo, neppure in via equitativa, non essendo bastevole affermare che la prova di esse sia data dal fatto che il conto corrente comune non registri spese “per i supermercati, o le macellerie o le lavanderie” e dal fatto che l'appellato non avrebbe dedotto di avere sostenuto lui in prima persona detti esborsi.
4 – Con il terzo motivo di appello si lamenta l'erronea decisione del Tribunale in punto pagamento dell'importo di euro 6.000,00.= in data 26 gennaio 2017 per l'acquisto della già menzionata Fiat 500L, intestata pacificamente alla sola Pt_1
affermandosi che detto esborso sarebbe da considerarsi effettuato
[...]
spontaneamente e consapevolmente dall'appellato, mai obbligato da alcuno a chiedere all'uopo un acconto sul TFR, trattandosi, quindi, di un trasferimento di ricchezza causalmente giustificato in termini di liberalità remuneratoria. In argomento, deve rilevarsi che il motivo di gravame, per come articolato, è da reputarsi inammissibile, posto che l'allegazione della giustificazione causale dell'esborso in questione in termini di liberalità è stata spesa solo nel presente giudizio di gravame. Dinanzi al Tribunale di Treviso, ha semplicemente Parte_1
allegato che la vettura, pur se intestato esclusivamente a sé, sarebbe stata in uso anche del compagno e, quindi, acquistata anche con esborsi a saldo della stessa appellante, per far fronte alle esigenze comuni della coppia, ancora una volta asserendosi l'adempimento di una obbligazione naturale scaturente dalla convivenza
15 more uxorio e dai vincoli solidaristici relativi. Il Tribunale ha, poi, negato trattarsi di adempimento di obbligazione naturale irripetibile travalicando essa limiti della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia di fatto, tanto che per eseguire il pagamento dell'anticipo, aveva chiesto un anticipo Controparte_1
del trattamento di fine rapporto, mentre in argomento non ha sollevato Parte_1
alcun motivo di censura.
5 – Anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato per i medesimi motivi per i quali è rigettato il primo motivo di gravame. La censura in questione riguarda la condanna ex art. 2041 cc relativa all'arricchimento ottenuto dall'appellante, con correlativo depauperamento dell'appellato, in ragione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario accesso per l'acquisto dell'abitazione cointestata tra le parti da parte di successivamente alla cessazione della convivenza more Controparte_1
uxorio. Escluso, per quanto già motivato che il pagamento delle rate in questione sia intervenuto in adempimento di un obbligo morale e solidaristico, essendo venuto meno dalla fine del 2017 il vincolo affettivo di fatto che induce i conviventi a prestarsi vicendevole assistenza, i pagamenti eseguiti dall'appellato comproprietario in favore dell'istituto di credito mutuante non possono reputarsi irripetibili, evidenziandosi che in punto non ha sollevato altri motivi di censura. Parte_1
6 - Va esaminato il quinto motivo di gravame relativo ai pagamenti eseguiti da in favore di per il finanziamento accesso presso Controparte_1 Controparte_4
la finanziaria con accredito del finanziato sul conto corrente cointestato alle parti. In argomento, il Tribunale ha evidenziato che il finanziamento contratto dal solo appellato in data 24 ottobre 2017 è stato accreditato sul conto corrente cointestato tra i coniugi e che, per quanto più volte detto, i ratei corrisposti utilizzando il ridetto conto corrente fino alla cessazione del rapporto affettivo tra le parti, non sono ripetibili, mentre lo sono i ratei corrisposti successivamente, nella misura del 50 % al netto del modesto apporto dato da per euro 345,27.= con conseguente Parte_1 obbligo indennitario di quest'ultima per euro 3.115,43.=. Il primo argomento di censura inerisce, ancora una volta, al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente
16 ritenuto cessata la convivenza more uxorio a fine anno 2017, sul punto potendosi ribadire quanto già motivato in riferimento al primo e quarto motivo di gravame.
L'ulteriore argomento di censura è dato dal fatto che, a detta dell'appellante, il mutuo chirografario in questione sarebbe stato acceso unicamente da e, Controparte_1
quindi, per sue esigenze personali, non potendosi affermare il suo ingiustificato depauperamento con arricchimento dell'impugnante medesima. Tuttavia, in punto è bene evidenziare che l'accredito del finanziato è stato eseguito sul conto corrente comune, prima della cessazione del vincolo affettivo tra le parti, avendone beneficiato quindi la stessa da presumersi titolare della metà delle somme Parte_1
accreditate. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di accertare il credito dell'appellato nella misura del 50 % dei ratei pagati da quest'ultimo successivamente al venire meno della convivenza more uxorio e fino ad estinzione del chirografo.
7 – Anche il sesto ed ultimo motivo di appello deve reputarsi infondato. L'appellante afferma, come già accennato, che il primo Giudice avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 2041 cc, posto che non vi sarebbe stato alcun suo arricchimento, in considerazione del fatto che se avrebbe pagato il Controparte_1
mutuo ed ella avrebbe pagato le spese quotidiane;
posto che non vi sarebbe stato alcun depauperamento dell'appellato, essendovi riprova della circostanza nel fatto che lo stesso avrebbe aumentato le giacenze del proprio conto corrente personale;
posto che non sarebbe ravvisabile alcuna ingiustizia nell'arricchimento, posta la sussistenza della convivenza ancora in essere. Va osservato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle
17 obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (ex multis Cass. n 14732/2018
e Cass. n. 11303/2020). Ciò premesso, gli accennati argomenti del motivo di censura non si confrontano con le motivazioni espresse dal Tribunale nell'accogliere parzialmente la domanda di , ove l'azione di arricchimento è stata Controparte_1
reputata fondata in riferimento agli esborsi sostenuti dall'appellato in costanza di convivenza ma travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza parametrati sulle condizioni patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, ovvero in riferimento ai pagamenti esulanti dal mero adempimento degli obblighi di solidarietà tra le parti in quanto riferiti a rapporti personali, ovvero in riferimento ai pagamenti eseguiti dopo la cessazione del vincolo solidaristico tra le parti medesime. Detti pagamenti inevitabilmente hanno cagionato un depauperamento patrimoniale in capo al disponente, indipendentemente dalla circostanza che il suo conto corrente personale abbia avuto nel tempo degli incrementi di saldi attivi, potendo le disponibilità dell'appellato essere maggiori in difetto dei pagamenti in questione che hanno determinato un correlativo arricchimento dell'appellante che di essi si è avvantaggiata.
8 – In definitiva, l'appello proposto da deve essere respinto con conferma Parte_1
della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori medi, in assenza di attività istruttoria, in considerazione dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
18 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Treviso n. 882/2024, pubblicata in data 26 aprile 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00.=
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Le preliminari eccezioni di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello debbono essere respinte. In primo luogo l'appellato avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, notificata in data 21 giugno 2024, è stato introdotto tempestivamente, ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc, posto che il relativo atto di citazione è stato notificato il 18 luglio 2024. In secondo luogo, l'art. 342 cpc, secondo il disposto in vigore ratione temporis, prevede che l'impugnazione, a pena di inammissibilità, debba indicare il capo della decisione che si intenda impugnare, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate con la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. , nel Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Denis Domenin, con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano
(TV), via D. Manin n. 160, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Aline Ori, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Susegana (TV),
1 piazza Martire Della Libertà n. 1/a, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 882/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26 aprile 2024, notificata il successivo 21 giugno 2024, rimesso al
Collegio in decisione all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti non è intercorso alcun contratto di mutuo, costituendo le dazioni tra i conviventi more uxorio adempimento di obbligazione naturale. In ogni caso, accertare che non è comunque configurabile alcun arricchimento a favore della SI poiché le somme spese dal sig. Parte_1
sono state, in parte, restituite e, in parte, vanno fatte oggetto di CP_1 compensazione. Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla SI al sig. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cu le domande Pt_1 CP_1
formulate in vi principale non dovessero trovare pieno accoglimento, si chiede che l'eventuale credito vantato da sig. venga ricalcolato tenendo presenti i CP_1
pagamenti e i rimborsi effettuati dalla SI . In via istruttoria si chiede Parte_1
la prova per testimoni e interpello del sig. sui seguenti capitoli: 1) vero che CP_1
i signori e convivono dal settembre 2012, inizialmente Parte_1 Controparte_1 presso l'appartamento concesso in locazione alla SI e poi, dall'inizio di Pt_1 luglio 2014, presso l'appartamento acquistato in comunione da entrambi in data
27.06.2014; 2) vero che dal 2017, anno in cui la SI ha cambiato Parte_1
lavoro, ad oggi, e quotidianamente, la SI è vittima di vessazioni e Parte_1
intimidazioni da parte del signor consistenti in rimproveri verbali, spintoni, CP_2
ordini e minacce, con le quali il SI rinfaccia alla SI di non CP_1 Pt_1
provvedere al pagamento del mutuo e di non essere in grado di mantenere nemmeno sé stessa;
3) vero che dal 2017, anno in cui la SI ha cambiato lavoro, Parte_1
ad oggi, e quasi quotidianamente, il signor chiedeva e chiede alla SI CP_1
2 la restituzione di quanto speso per l'acquisto della casa e dell'auto intestata alla Pt_1
SI 4) vero che dal 2017, anno in cui sono iniziati gli atteggiamenti Pt_1
vessatori di cui ai capitoli che precedono, ad oggi la SI ha chiesto e chiede Pt_1
ai genitori somme di denaro in prestito, con cadenza trimestrale e di importo pari ad euro 500,00.=, da consegnare al sig. al fine di cercare di porre fine alle CP_1
insistenti richieste di rimborso di quest'ultimo; 5) vero che dal 2017, anno in cui sono iniziati gli atteggiamenti vessatori di cui ai capitoli che precedono, ad oggi la SI ha chiesto e chiede al sig. somme di denaro in Pt_1 Parte_2
prestito, con cadenza mensile e di importo pari ad euro 300,00.=, da consegnare al signor al fine di cercare di porre fine alle insistenti richieste di rimborso di CP_1 quest'ultimo. Si indicano quali testimoni, di Codogné, Parte_2 Tes_1
di Codogné; di Vazzola. Ci si oppone all'accoglimento delle
[...] Testimone_2
istanze avversarie per tutti i motivi esposti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc. In ogni caso, spese di lite interamente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis cpc del presente giudizio di appello, per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024. Respingersi e dichiararsi inammissibile la produzione dei docc. nn. 2 e 3, questi ultimi versati in causa unitamente all'atto di appello, perché palesemente contrastante con il disposto di cui all'art. 345 cpc e, in ogni caso, perché esorbitanti rispetto allo specifico contenuto delle domande formulate dalla stessa convenuta in primo grado, come precisato al paragrafo B.2 a pag. 8 della comparsa costitutiva, cui si rinvia. Disporsi, quindi, la loro espunzione dal fascicolo di appello. Nel merito, rigettarsi l'appello proposto dalla SI Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 882/2024, pubblicata il
[...]
26.04.2024, perché infondato in fatto ed in diritto come illustrato in comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024 e, conseguentemente, confermare la menzionata sentenza del Giudice di prime cure. In via istruttoria, ferma restando
3 l'inammissibilità dei documenti avversari per la prima volta dimessi con l'atto di appello, respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024. Per scrupolo difensivo, e a maggiore ragione in ogni caso e nella denegata ipotesi di ammissione di uno qualsiasi dei mezzi istruttori avversari si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli formulati a prova diretta: 1) vero che per il prestito dei 35 mila euro fatto a suo figlio a novembre 2013 per l'acquisto CP_1 dell'appartamento con la l'accordo era che le sarebbero stati restituiti quando la Pt_1
coppia avrebbe avuto maggiore disponibilità economica;
2) vero che avanza ancora integralmente l'importo di cui al capitolo 1; 3) vero che negli anni, a partire dal novembre 2013, ha dato in diverse occasioni al signor somme di denaro CP_1
anche contante;
4) vero che il signor durante la convivenza con la Controparte_1
si lamentava delle difficoltà economiche quotidiane legate al menage familiare;
Pt_1
5) vero che il signor fin dall'inizio del 2017 le confidava che il Controparte_1
rapporto con la era in crisi;
6) vero che il signor le confidava Pt_1 Controparte_1
a del 2017 di aver interrotto la relazione sentimentale con la SI ma Pt_3 Pt_1
che avrebbero continuato ad abitare nello stesso immobile perché impossibilitato a pagare un affitto in aggiunta al mutuo dell'appartamento in corso;
7) vero che nel periodo natalizio 2017, notava a casa de – che il CP_1 Pt_1 Controparte_1
utilizzava il divano come proprio letto;
8) vero che sempre nel periodo natalizio
2017, interpellati in merito a quanto al precedente capitolo 7, sia che la CP_1
le confermavano che da tempo dormiva stabilmente sul divano;
9) vero Pt_1 CP_1
che durante le festività natalizie del 2017/2018 sentì parlare della fine della relazione sentimentale tra il e la anche la bar del paese;
10) vero Controparte_1 Parte_1
che fin dalle festività natalizie del 2017 il signor da solo, viene a Controparte_1
pranzo a casa vostra tutti i fine settimana e saltuariamente anche a cena nei giorni lavorativi;
11) vero che spesso fin dal 2017 il sabato sera il signor Controparte_1 viene, da solo, a cena da voi;
12) vero che fino all'estate del 2017 uscivate in coppia Con con il e la;
13) vero che quando uscivate con il Controparte_1 Parte_1
4 e la era sempre il signor a pagare integralmente le CP_1 Pt_1 Controparte_1
spese della coppia;
14) vero che quando uscivate con la coppia notavate che la SI aveva sempre un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti Pt_1
del 15) vero che il utilizzava sempre la sua auto Alfa CP_1 Controparte_1
147 targata DC648NL. Si indicano quali testi sui capitoli di prova da Testimone_3
1) a 6), 10) e 15); sui capitoli di prova da 4) a 9) e 15); Testimone_4 Tes_5
sui capitoli di prova da 4) a 9) e da 11) a 15); sui capitoli da 4) a
[...] Testimone_6
8) e da 11) a 15). Sempre nella denegata ipotesi in cui i capitoli di controparte venissero ammessi si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli: 1) sul capitolo 1 di controparte - vero che fino a giugno 2014 CP_1
viveva stabilmente con voi genitori (teste ); sul capitolo 1 di
[...] Testimone_3
controparte - vero che negli anni 2012 e 2013 il dormiva dalla solo CP_1 Pt_1
saltuariamente nei fine settimana (tutti i testi già indicati dall'attore). Per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, ordinare a Credit Agricole IU spa, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione in giudizio di copia della seguente documentazione afferente il rapporto di conto corrente n. 30150251 cointestato tra i signori e : 2016 – 24.02.2016 prelievo sportello euro Controparte_1 Parte_1
501,00.=;
5.08.2016 prelievo sportello euro 1.300,00.=; 19.10.2016 assegno euro
2.502,00.=; 2017 – 7.06.2017 assegno euro 1.600,00.=; 25.08.2017 assegno euro
577,00.=; 13.10.2017 assegno euro 890,00.=; 27.10.2017 assegno euro 430,00.=;
15.09.2017 assegno 1.440,00.=; 2018 – 5.06.2018 prelievo sportello euro 200,00.=;
7.06.2018 prelievo sportello euro 200,00.=;
2.07.2018 prelievo sportello euro
500,00.=; 24.07.2018 prelievo sportello euro 200,00.=; 30.07.2018 prelievo sportello euro 200,00.=; 2019 – 3.01.2019 assegno euro 510,00.=. Infine, per ulteriore scrupolo defensionale, ritenuto che gli accertamenti del Giudice del primo grado trovano riscontro nei documenti delle parti, e, tenuto conto che l'appellante non ha contestato i calcoli e gli importi considerati dal Tribunale di Treviso, si chiede di disporre CTU contabile, al fine della ricostruzione dell'apporto di ciascuna delle odierne parti in causa ai bisogni della famiglia. Ci si oppone in ogni caso
5 all'accoglimento delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutte le ragioni già esposte in memoria ex art. 183 comma 6 n 3) cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Treviso con cui allegava di avere intrattenuto relazione Parte_1
sentimentale accompagnata da stabile convivenza e di avere acquistato con la predetta e per quote paritarie, in data 27 giugno 2014, la proprietà di immobile abitativo sito in Vazzola (TV) per il prezzo di euro 123.000,00.=, stipulando contestualmente contratto di mutuo fondiario con Banca PO IU per l'importo di euro 98.000,00.=, garantito con ipoteca sul predetto immobile e con estinzione al 27 giugno 2039. L'attore affermava, inoltre, di avere acceso sempre con il medesimo istituto di credito il conto corrente n. 3015025 cointestato con la convenuta e da utilizzarsi per l'addebito delle rate del prestito bancario, con l'accordo con che entrambe le parti avrebbero fatto confluire sul Parte_1
medesimo i loro introiti, conto tuttavia alimentato esclusivamente dal proprio reddito. allegava di avere sostenuto, per l'acquisto dell'immobile, Controparte_1
la spesa di euro 10.000,00.= per il versamento della caparra e di euro 29.905,73.= per il versamento delle spese notarili e di mediazione mediante accredito dell'importo sul conto corrente cointestato, nonché di avere in via esclusiva sostenuto il pagamento delle rate di mutuo scadute, nonostante che la convenuta si fosse obbligata a restituire la metà dei relativi importi. L'attore sosteneva che controparte aveva abusato della cointestazione del conto corrente, effettuando numerose disposizione di pagamento;
asseriva di avere concesso in prestito alla stessa la somma di euro
6.000,00.= per l'acquisto della vettura Fiat 500L a lei intestata;
di avere stipulato con un contratto di finanziamento con scadenza al 20 ottobre 2022 per Persona_1
6 l'importo di euro 5.000,00.= sostenendo in via esclusiva il pagamento delle rate;
di avere sopportato le spese per mobilio, ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile acquistato in comproprietà per l'importo di euro 11.751,22.=. Infine,
affermava che, cessata la convivenza tra le parti, il conto corrente Controparte_1
cointestato era stato chiuso, provvedendo egli ad aprire conto corrente personale ove far addebitare le rate del muto ipotecario e del finanziamento Per_1
Sulla scorta di dette premesse in fatto, l'attore concludeva chiedendo la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 79.928,09.=, Parte_1
affermando la sussistenza tra le parti di un rapporto riconducibile al mutuo, in forza del quale la convenuta era obbligata alla restituzione secondo il dettaglio dei conteggi indicati in atti. In subordine, l'attore chiedeva la condanna di controparte a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc.
La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle pretese attoree, affermando che, secondo gli accordi intercorsi, si sarebbe Controparte_1
dovuto occupare del pagamento delle rate del mutuo, mentre ella si sarebbe occupata delle spese correnti della famiglia di fatto. Ritenendo che, in ogni caso, le somme in tesi da restituire sarebbero state correttamente da determinarsi in euro 38.152,75.=, la convenuta eccepiva l'infondatezza della pretesa anche entro tale limite, dovendosi considerare le somme versate dall'attore irripetibili in quanto adempimento di obbligazione naturale. asseriva che si sarebbe dovuto in ogni caso Parte_1
considerare il suo apporto economico per euro 2.000,00.= quale integrazione della caparra;
euro 3.223,45.= per l'assicurazione della casa;
euro 30.741,26.= per le spese inerenti ai bisogni della coppia, secondo gli accordi già evidenziati. Quanto all'acquisto della Fiat 500L, la convenuta affermava che la somma di euro 6000,00.= non dovesse essere restituita in quanto la vettura era stata utilizzata anche dell'ex compagno. Relativamente al finanziamento sosteneva che fosse Per_1 Parte_1
stato accesso per esigenze personali di controparte, mentre eccepiva che nulla doveva essere restituito dei prelevamenti effettuati sul conto corrente cointestato, posto che nessuna prova vi era che fosse stata la medesima ad eseguire i prelevamenti e i
7 relativi atti di disposizione, fatta eccezione per l'importo di euro 5.730,49.=, impiegato per le spese quotidiane comuni.
In definitiva, la convenuta escludeva la fondatezza di qualsiasi pretesa dell'attore e, in via subordinata, deduceva la necessità che nella determinazione del credito attoreo fossero tenuti presenti i pagamenti e rimborsi dalla stessa effettuati.
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Treviso, omessa ogni istruttoria costituenda, rigettava la domanda principale dell'attore ed accoglieva in parte la domanda subordinata di arricchimento per l'importo limitato di euro
39.618,37.=, oltre accessori, compensando integralmente le spese di lite.
Nel dettaglio, il primo Giudice affermava che in atti non vi era alcuna contezza documentale che tra le parti fossero intervenuto accordo negoziale riconducibile allo schema del mutuo di cui all'art. 1810 cc, non rilevando in punto neppure le prove testimoniali e per interpello richieste dall'attore.
Quanto alla domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041 cc, il Tribunale premetteva essere principio di diritto consolidato in giurisprudenza che i conviventi more uxorio, pur in assenza di obblighi giuridici, si impegnerebbero reciprocamente, con prestazione di dare e di facere al fine di contribuire al menage familiare, dovendosi intendere dette prestazioni eseguite affectionis causa, vista l'insorgenza di doveri morali e sociali di tipo solidaristico in capo a ciascun convivente, secondo il disposto dell'art. 2 della Costituzione, e con la conseguenza della irripetibilità delle prestazioni eseguite in adempimento di una obbligazione da qualificarsi come naturale ex art. 2034 cc, salvo il limite della loro proporzionalità ed adeguatezza. Di converso, il Tribunale precisava che il principio della irripetibilità sarebbe escluso per quella prestazioni eseguite a vantaggio del convivente nel caso del loro travalicare le necessità direttamente inerenti alla realizzazione del rapporto di convivenza, necessità da parametrare secondo gli accennati canoni di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e sociali dei componenti dalla famiglia di fatto.
8 In riferimento alla domanda relativa ai pagamenti eseguiti, per asserzione di entrambe le parti per l'acquisto, la ristrutturazione, l'arredamento e l'assicurazione della casa di abitazione della coppia, il Tribunale affermava l'assoluta irripetibilità di detti esborsi, considerati eseguiti al fine di realizzare sotto il profilo abitativo il comune progetto di vita delle parti, non potendosi valorizzare che detti esborsi erano allegati come eseguiti in maggiore misura dall'attore.
Diversamente, il primo Giudice reputava non riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 2034 cc talune prestazioni direttamente o indirettamente effettuate dall'attore, in quanto totalmente esulanti dai bisogni della famiglia quali le disposizioni di pagamento per complessivi euro 22.969,95.= eseguite dal conto corrente cointestato in favore di certa con cui la convenuta aveva al CP_3
tempo un rapporto di collaborazione commerciale. Su dette disposizioni di pagamento il Tribunale riteneva che la domanda di arricchimento fosse fondata per il limitato importo di euro 18.901,97.=, considerato che gli apporti su detto conto erano riferibili all'attore per l'82,29.
Così, il Tribunale reputava fosse ampiamente travalicante il limite della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia di fatto il pagamento da parte di dell'importo di euro 6.000,00.= per Controparte_1
l'acquisto della vettura intestata alla convenuta, da condannarsi per arricchimento senza causa giustificatrice.
Il primo Giudice riteneva che si era arricchita anche per le Parte_1
prestazioni prive di causa giustificatrice eseguite da controparte dopo il venire meno della solidarietà della famiglia di fatto, cessazione collocata a fine 2017 e in particolare dei versamenti delle rate di muto per l'acquisto della casa a partire dal
2018 e documenti dapprima sul conto corrente cointestato e, quindi, sul conto corrente personale dell'attore per l'importo complessivo di euro 29.587,05.=, valendo analoghe considerazioni per il prestito per l'importo di euro Per_1
3.115,43.=.
9 Operata, poi, la compensazione delle spese sostenute dalla convenuta, avendo la stessa titolo per vedersi riconosciuto il credito di euro 3.192,56.=, pari alla metà dei suoi documentati esborsi, il Tribunale ha condannato al pagamento Parte_1
della somma determinata in euro 39.618,37.=, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, trattandosi di debito di valore.
ha interposto appello avverso la decisione rammentata articolando Parte_1
sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto cessato il rapporto di solidarietà della famiglia di fatto a fine
2017, posto il pacifico permanere anche attuale della convivenza tra le parti, sulla scorta delle stesse allegazioni di che avrebbe riaffermato detta Controparte_1
convivenza, pur se per semplici ragioni di necessità economica, non essendo egli in grado di reperire altro alloggio in locazione, non essendo quindi venuta meno la comunanza di vita more uxorio e dovendosi così respingere tutte le domande relative all'indennizzo per le somme esborsate dall'appellato successivamente al 2017, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice in violazione del disposto dell'art. 115 cpc.
a mezzo del secondo motivo di impugnazione, ha censurato la Parte_1
decisione del Tribunale di Treviso in riferimento alle disposizioni di pagamento risultanti dal conto corrente cointestato per l'importo complessivo di euro
22.965,95.= in favore di Secondo l'appellante, la documentazione CP_3
acquisita in atti smentirebbe la correttezza delle determinazioni del Giudice di prime cure, posto che risulterebbe in giudizio che ella, in vista dell'emissione di ciascun assegno in favore della ridetta società con cui aveva rapporto di collaborazione commerciale, avrebbe precostituito le relativa corrispondente provvista, senza dunque l'utilizzo degli introiti accreditati su ridetto conto da parte dell'appellato ed escludendosi, quindi, l'impoverimento di quest'ultimo con arricchimento dell'impugnante. Ad ogni buon conto, anche ammettendo l'esistenza di un credito residuo in favore di , ha sostenuto che esso dovrebbe Controparte_1 Parte_1
10 comunque compensarsi con le spese correnti eseguite dalla medesima in favore del famiglia di fatto e comprovabili secondo comune esperienza.
Il terzo motivo di gravame, inerente il pagamento da parte dell'appellato dell'importo di euro 6.000,00.= per l'acquisto della vettura Fiat 500L utilizzata da entrambe le parti, censura l'affermazione del Tribunale secondo cui detto esborso sarebbe stato travalicante il limite della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia di fatto, quando in realtà la spesa in questione, neppure costituente il corrispettivo integrale dell'acquisto sostenuto per la rimanente parte dalla stessa appellata, si sarebbe dovuta considerare una liberalità remuneratoria, assunta spontaneamente e consapevolmente dall'appellato, con esclusione di qualsiasi arricchimento privo di causa.
Con il quarto motivo di impugnazione, ha ripreso il primo motivo di Parte_1
appello in riferimento alla sua condanna per il pagamento delle rate di mutuo fondiario, acceso per l'acquisto in comunione della casa, successive alla affermata cessazione della convivenza more uxorio dopo il 2017, così riaffermando di nulla dovere a tale titolo.
Il quinto motivo di gravame, riguardante la condanna relativamente ai pagamenti eseguiti da per il finanziamento ha censurato la Controparte_1 Per_1 pronuncia del Tribunale sempre in riferimento all'affermata cessazione della solidarietà famigliare a fine dell'anno 2017 e riguardo all'affermazione ritenuto erronea secondo cui detto finanziamento sarebbe stato accesso per esigenze delle famiglia, essendo tenuta al pagamento della metà dei rimborsi effettuati Parte_1
da controparte, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc. A detta dell'appellante dalla documentazione versata in atti si sarebbe dovuto trarre il convincimento corretto che detto finanziamento era stato accesso dall'appellato per sue esigenze personali, non essendo stata fornita prova del contrario ed essendo irrilevante che l'importo finanziato fosse stato accreditato sul conto corrente comune.
Infine, con il sesto motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale Parte_1
avrebbe scorrettamente applicato la disciplina dell'art. 2041 cc, posto che non vi
11 sarebbe stato alcun suo arricchimento ed alcun impoverimento di controparte, tanto che nel 2021 il conto corrente personale dell'appellato presentava un saldo di euro
40.000,00.= e nel 2022 un saldo di euro 60.000,00.=, riuscendo ad Controparte_1
accantonare importanti somme e risparmi, nonostante gli esborsi effettuati nell'interesse comune, diversamente da quanto riuscito all'impugnante medesima.
L'appellante ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle pretese dell'appellato e sua condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito nel presente grado di appello eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, nonché eccependo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc della produzione di nuova documentazione, non esibita in prime cure ed asseritamente comprovante l'attuale stato famiglia delle parti e gli asseriti pagamenti per utenze e spese quotidiane sostenute da nell'ambito della convivenza. Parte_1
Nel merito, ha contestato i motivi di gravame e concluso per Controparte_1 il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di
Treviso.
*****
12 suo atto di gravame, ha in modo specifico indicato tutti gli elementi richiesti per l'atto di appello, essendo del tutto chiaro che l'impugnazione è stata proposta avverso il capo della sentenza che ha accolto, pur parzialmente, la domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041 cc, affidando la censura a più motivi partitamente riferiti alle singole poste di credito riconosciute del Tribunale in favore di . Parimenti non può dirsi che i motivi di impugnazione siano Controparte_1 manifestamente infondati e tali da meritare la decisione secondo il disposto dell'art. 348 bis comma 1 cpc. In effetti, considerate le doglianze dell'appellante e la natura della controversia, non è consentito opinare nel senso che l'appello sia da considerarsi ictu oculi destituito di fondamento.
2 – Il primo motivo di gravame, ripreso anche in alcuni successivi per quanto già evidenziato, inerisce all'affermazione del Tribunale secondo cui la convivenza more uxorio sarebbe cessata a fine 2017 di modo che gli esborsi successivi sostenuti da e tali da comportare un arricchimento dell'appellante dovrebbero Controparte_1
considerarsi indennizzabili ai sensi dell'art. 2041 cc, essendo venuta meno la possibilità di attribuire ad essi la giustificazione causale degli esborsi sostenuti in forza del dovere solidaristico imposto dall'art. 2 Cost. che informerebbe la famiglia di fatto ed il principio della irripetibilità dei pagamenti eseguiti in ragione di un dovere morale e sociale, a norma dell'art. 2034 cc. In argomento, deve subito evidenziarsi che non coglie nel segno la censura ove la stessa afferma che, in realtà, la convivenza more uxorio tra le parti in causa non sarebbe cessata, tanto dovendosi desumere dalle stesse allegazioni dell'odierno appellato secondo cui egli non avrebbe lasciato l'immobile abitativo acquistato in comproprietà, non avendo la possibilità di reperire altro alloggio in locazione. Ciò che rileva al fine di poter affermare la sussistenza dell'obbligo solidaristico tra le parti, con la conseguente irripetibilità degli esborsi sostenuti in forza del relativo obbligo morale e sociale, è la presenza della convivenza more uxorio ovvero la sussistenza del vincolo affettivo di fatto che induca i conviventi a prestarsi vicendevole assistenza, e non la mera coabitazione tra le parti. Così, correttamente il Giudice di prime cure ha valorizzato il venire mero
13 della solidarietà familiare, indipendentemente dal permanere della coabitazione.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha valorizzato le convergenti allegazioni delle parti in argomento, sostenendo l'odierno appellato che la rottura del vincolo affettivo si sarebbe verificata nella seconda metà del 2017, nonché affermando l'odierna appellata nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc che, già nel corso del
2017, ella era vittima di vessazioni ed intimidazioni da parte di , Controparte_1
consistenti in rimproveri, spintoni, ordini e minacce, tanto da dover ricorrere al sostegno economico dei genitori.
3 – Il secondo motivo di appello censura l'omessa considerazione delle rimesse eseguite da sul conto corrente cointestato asseritamente costituenti la Parte_1
provvista dei pagamenti eseguiti tramite il conto medesimo in favore di CP_3
L'argomento di censura non nega che detti pagamenti effettuati a mezzo del
[...]
conto corrente cointestato e alimentato in assoluta prevalenza dagli introiti di
[...]
vincendosi la presunzione di pari titolarità delle somme depositate, CP_1 riguardino rapporti personali dell'appellante con la ridetta società e non attengano, quindi, a spese relative ai bisogni della famiglia di fatto, come affermato dal primo
Giudice, ma mira ad affermare che la costituzione della provvista dei ridetti pagamenti escluderebbe, in realtà, il depauperamento dell'appellato e l'arricchimento dell'appellante. In realtà, non può affatto dirsi che il Tribunale abbia erroneamente omesso di considerare detti movimenti bancari, posto che essi sono stati valutati in riferimento alle complessive rimesse risultanti dagli estratti del conto corrente effettuate da per un totale di euro 24.425,83.=, rispetto alle ben maggiori Parte_1 rimesse riferibili all'appellato per complessivi euro 136.943,15.=. Considerato che il conto corrente, fino a quando è perdurata la solidarietà familiare tra le parti, è stato utilizzato anche per sostenere esborsi necessari a realizzare sotto il profilo abitativo il comune progetto di vita della coppia, come affermato dal primo Giudice, secondo statuizione che non è stata fatta oggetto di alcun motivo di gravame, non può dirsi che le rimesse eseguite da siano state effettuate unicamente per costituire Parte_1 la “provvista” dei pagamenti eseguiti dalla medesima per esigenze estranee alla
14 famiglia di fatto, cosicché deve reputarsi corretto il ragionamento presuntivo condotto dal Tribunale che ha considerato le maggiori rimesse dell'appellato pari al
82,29 % di quelle totali, così riconoscendo a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 cc, la pari percentuale sull'importo di euro 22.969,95.=, ovvero per la somma di euro 18.901,97.=,visto che la rimanente percentuale deve essere ritenuta eseguita con le rimesse dell'impugnante. Inoltre, non può essere condiviso l'ulteriore argomento di censura secondo cui comunque l'importo a credito di Controparte_1
dovrebbe essere compensato con le spese per la vita comune che ragionevolmente l'appellante deve ritenersi abbia sostenuto nel corso della convivenza more uxorio.
Dette spese, infatti, non sono state in alcun modo dimostrate in giudizio, non potendosene quantificare l'importo, neppure in via equitativa, non essendo bastevole affermare che la prova di esse sia data dal fatto che il conto corrente comune non registri spese “per i supermercati, o le macellerie o le lavanderie” e dal fatto che l'appellato non avrebbe dedotto di avere sostenuto lui in prima persona detti esborsi.
4 – Con il terzo motivo di appello si lamenta l'erronea decisione del Tribunale in punto pagamento dell'importo di euro 6.000,00.= in data 26 gennaio 2017 per l'acquisto della già menzionata Fiat 500L, intestata pacificamente alla sola Pt_1
affermandosi che detto esborso sarebbe da considerarsi effettuato
[...]
spontaneamente e consapevolmente dall'appellato, mai obbligato da alcuno a chiedere all'uopo un acconto sul TFR, trattandosi, quindi, di un trasferimento di ricchezza causalmente giustificato in termini di liberalità remuneratoria. In argomento, deve rilevarsi che il motivo di gravame, per come articolato, è da reputarsi inammissibile, posto che l'allegazione della giustificazione causale dell'esborso in questione in termini di liberalità è stata spesa solo nel presente giudizio di gravame. Dinanzi al Tribunale di Treviso, ha semplicemente Parte_1
allegato che la vettura, pur se intestato esclusivamente a sé, sarebbe stata in uso anche del compagno e, quindi, acquistata anche con esborsi a saldo della stessa appellante, per far fronte alle esigenze comuni della coppia, ancora una volta asserendosi l'adempimento di una obbligazione naturale scaturente dalla convivenza
15 more uxorio e dai vincoli solidaristici relativi. Il Tribunale ha, poi, negato trattarsi di adempimento di obbligazione naturale irripetibile travalicando essa limiti della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia di fatto, tanto che per eseguire il pagamento dell'anticipo, aveva chiesto un anticipo Controparte_1
del trattamento di fine rapporto, mentre in argomento non ha sollevato Parte_1
alcun motivo di censura.
5 – Anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato per i medesimi motivi per i quali è rigettato il primo motivo di gravame. La censura in questione riguarda la condanna ex art. 2041 cc relativa all'arricchimento ottenuto dall'appellante, con correlativo depauperamento dell'appellato, in ragione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario accesso per l'acquisto dell'abitazione cointestata tra le parti da parte di successivamente alla cessazione della convivenza more Controparte_1
uxorio. Escluso, per quanto già motivato che il pagamento delle rate in questione sia intervenuto in adempimento di un obbligo morale e solidaristico, essendo venuto meno dalla fine del 2017 il vincolo affettivo di fatto che induce i conviventi a prestarsi vicendevole assistenza, i pagamenti eseguiti dall'appellato comproprietario in favore dell'istituto di credito mutuante non possono reputarsi irripetibili, evidenziandosi che in punto non ha sollevato altri motivi di censura. Parte_1
6 - Va esaminato il quinto motivo di gravame relativo ai pagamenti eseguiti da in favore di per il finanziamento accesso presso Controparte_1 Controparte_4
la finanziaria con accredito del finanziato sul conto corrente cointestato alle parti. In argomento, il Tribunale ha evidenziato che il finanziamento contratto dal solo appellato in data 24 ottobre 2017 è stato accreditato sul conto corrente cointestato tra i coniugi e che, per quanto più volte detto, i ratei corrisposti utilizzando il ridetto conto corrente fino alla cessazione del rapporto affettivo tra le parti, non sono ripetibili, mentre lo sono i ratei corrisposti successivamente, nella misura del 50 % al netto del modesto apporto dato da per euro 345,27.= con conseguente Parte_1 obbligo indennitario di quest'ultima per euro 3.115,43.=. Il primo argomento di censura inerisce, ancora una volta, al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente
16 ritenuto cessata la convivenza more uxorio a fine anno 2017, sul punto potendosi ribadire quanto già motivato in riferimento al primo e quarto motivo di gravame.
L'ulteriore argomento di censura è dato dal fatto che, a detta dell'appellante, il mutuo chirografario in questione sarebbe stato acceso unicamente da e, Controparte_1
quindi, per sue esigenze personali, non potendosi affermare il suo ingiustificato depauperamento con arricchimento dell'impugnante medesima. Tuttavia, in punto è bene evidenziare che l'accredito del finanziato è stato eseguito sul conto corrente comune, prima della cessazione del vincolo affettivo tra le parti, avendone beneficiato quindi la stessa da presumersi titolare della metà delle somme Parte_1
accreditate. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di accertare il credito dell'appellato nella misura del 50 % dei ratei pagati da quest'ultimo successivamente al venire meno della convivenza more uxorio e fino ad estinzione del chirografo.
7 – Anche il sesto ed ultimo motivo di appello deve reputarsi infondato. L'appellante afferma, come già accennato, che il primo Giudice avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 2041 cc, posto che non vi sarebbe stato alcun suo arricchimento, in considerazione del fatto che se avrebbe pagato il Controparte_1
mutuo ed ella avrebbe pagato le spese quotidiane;
posto che non vi sarebbe stato alcun depauperamento dell'appellato, essendovi riprova della circostanza nel fatto che lo stesso avrebbe aumentato le giacenze del proprio conto corrente personale;
posto che non sarebbe ravvisabile alcuna ingiustizia nell'arricchimento, posta la sussistenza della convivenza ancora in essere. Va osservato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle
17 obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (ex multis Cass. n 14732/2018
e Cass. n. 11303/2020). Ciò premesso, gli accennati argomenti del motivo di censura non si confrontano con le motivazioni espresse dal Tribunale nell'accogliere parzialmente la domanda di , ove l'azione di arricchimento è stata Controparte_1
reputata fondata in riferimento agli esborsi sostenuti dall'appellato in costanza di convivenza ma travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza parametrati sulle condizioni patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, ovvero in riferimento ai pagamenti esulanti dal mero adempimento degli obblighi di solidarietà tra le parti in quanto riferiti a rapporti personali, ovvero in riferimento ai pagamenti eseguiti dopo la cessazione del vincolo solidaristico tra le parti medesime. Detti pagamenti inevitabilmente hanno cagionato un depauperamento patrimoniale in capo al disponente, indipendentemente dalla circostanza che il suo conto corrente personale abbia avuto nel tempo degli incrementi di saldi attivi, potendo le disponibilità dell'appellato essere maggiori in difetto dei pagamenti in questione che hanno determinato un correlativo arricchimento dell'appellante che di essi si è avvantaggiata.
8 – In definitiva, l'appello proposto da deve essere respinto con conferma Parte_1
della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori medi, in assenza di attività istruttoria, in considerazione dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
18 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Treviso n. 882/2024, pubblicata in data 26 aprile 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00.=
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Le preliminari eccezioni di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello debbono essere respinte. In primo luogo l'appellato avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, notificata in data 21 giugno 2024, è stato introdotto tempestivamente, ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc, posto che il relativo atto di citazione è stato notificato il 18 luglio 2024. In secondo luogo, l'art. 342 cpc, secondo il disposto in vigore ratione temporis, prevede che l'impugnazione, a pena di inammissibilità, debba indicare il capo della decisione che si intenda impugnare, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate con la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. , nel Parte_1