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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2954 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Paolo Spantini;
attore contro
(C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Orsini Federici
e Valentina Orsini Federici Bruno;
convenuta
OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI
CONTRO
DANNI.
CONCLUSIONI:
PER (attore):"Voglia l'On.le Giudice Parte_1
adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento
dei motivi su esposti, condannare Controparte_2 al pagamento della somma di €.67.500,00 (o quella
[...]
di giustizia) con interessi legali e rivalutazione dal
27.1.2022 o altra data di giustizia al saldo. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di giudizio ivi comprese
quelle della tentata mediazione."
Per -(CONVENUTA): “Voglia Controparte_3
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via
principale, rigettare la domanda avanzata dall'attore nei
confronti di perché Controparte_3
infondata in fatto e in diritto, e comunque sfornita di
prova; - nel merito, in via subordinata, in caso di
accertamento dell'evento furto come denunciato da
[...]
, ridurre la domanda attorea nella misura Parte_1
ritenuta di giustizia, decurtata comunque della franchigia
contrattuale; - in ogni caso, con vittoria di spese e
competenze di giudizio oltre spese generali, CP e IVA come
per Legge, con aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n.
55/2014.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale Civile di Perugia, chiedendo
[...]
la condanna della compagnia assicurativa convenuta al pagamento della somma di € 67.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per il furto della propria autovettura Porsche Carrera 964
Pag. 2 di 18 Cabrio, assicurata con polizza furto stipulata in data 11
ottobre 2021.
1.1. A fondamento della domanda proposta l'attore esponeva che nell'aprile 2021 acquistava da Controparte_4
un'autovettura Porsche Carrera 964 Cabrio di rilevante
[...]
valore collezionistico. Per tutelarsi contro il furto,
stipulava una polizza con valore concordato di € CP_3
75.000,00, prevedendo una franchigia del 10%. Prima della stipula della polizza, la compagnia assicurativa esigeva una perizia di stima, effettuata dal perito fiduciario che indicava il valore dell'auto tra € Persona_1
70.000,00 ed € 75.000,00.
Il 25 gennaio 2022, recatosi in Puglia per una visita ai parenti della moglie, parcheggiava l'auto in Via
Labriola, Santeramo in Colle (BA). Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2022, il veicolo veniva rubato, nonostante fosse regolarmente chiuso a chiave e parcheggiato lungo la via adiacente all'abitazione della cognata.
Il furto era immediatamente denunciato ai Carabinieri
della locale stazione (doc.3).
Il 27 gennaio 2022 il sinistro era denunciato ad
. La compagnia assicurativa, con richiesta del 28 CP_3
gennaio 2022, domandava documentazione suppletiva, che veniva integralmente fornita dall'attore. Tuttavia,
nonostante le richieste successive, la società convenuta rifiutava di liquidare l'indennizzo, adducendo "criticità"
Pag. 3 di 18 non meglio specificate.
L'attore esperiva la procedura di mediazione, cui non partecipava. CP_3
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_3
, contestando integralmente la domanda attorea e
[...]
rappresentando che la richiesta di indennizzo avanzata da era del tutto infondata, in quanto priva Parte_1
di prova del presunto furto e caratterizzata da numerose incongruenze che ne mettevano in discussione la veridicità.
La compagnia riteneva che ai fini della prova del furto non risultasse sufficiente la presentazione della denuncia ai Carabinieri. Alla luce di queste perplessità, CP_3
avviava un'indagine affidata a un perito, il quale raccoglieva le dichiarazioni di Persona_2
titolare della ovvero la concessionaria CP_4
che aveva venduto l'auto allo Quest'ultimo Parte_1
riferiva di non avere la certezza assoluta che il veicolo,
al momento della vendita, fosse dotato di due chiavi. Lo
stesso si metteva in contatto telefonico con il Per_2
primo proprietario dell'auto, , il quale Testimone_1
inizialmente non era stato in grado di affermare con certezza di aver consegnato alla entrambe CP_4
le chiavi del veicolo. Solo successivamente, in una comunicazione via e-mail inviata al perito dell'assicurazione, lo stesso dichiarava che la Per_2
Pag. 4 di 18 Porsche era stata consegnata con entrambe le chiavi.
In sede di indagini peritali, sulla sussistenza delle doppie chiavi l'attore aveva dichiarato di aver ricevuto un solo mazzo di chiavi e di avere tentato di farsene fare una copia presso la Casa della Chiave di Perugia con l'intento di ottenere un duplicato, non ottenuto in quanto il negozio non disponeva del macchinario necessario.
Tuttavia, gli accertamenti effettuati dal perito presso la stessa struttura rivelavano che nessuno ricordava di aver ricevuto una richiesta simile da parte dell'attore.
Ulteriori dubbi erano sollevati in merito alle circostanze della compravendita in quanto i documenti relativi alla consegna delle doppie chiavi risultavano non compilati.
contestava altresì la domanda anche in punto CP_3
di quantificazione dell'eventuale indennizzo;
la società
convenuta, infatti, eccepiva che, anche nell'ipotesi in cui il sinistro si fosse verificato, il valore assicurabile del veicolo doveva essere valutato in base al suo valore commerciale al momento del furto e non a quello corrispondente alla somma indicata in polizza. In ogni caso, sottolineava la necessità di applicare la franchigia del 10%, pari a € 7.500,00.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
1.4. Esaurita la fase istruttoria il giudice provvedeva
Pag. 5 di 18 ai sensi dell'art. 127 ter fino al 6.2.2025 e assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso con decorrenza 6.2.2025.
***
2. La domanda attrice è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
2.1. In caso di richiesta di indennizzo assicurativo per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "poiché il fatto costitutivo del diritto
dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro
verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e
nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera,
è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento
coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato
il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001).
All'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi provato il furto dell'auto assicurata, unica circostanza in punto di an debeatur ad essere contestata dalla
Compagnia convenuta, che ritiene non provato il furto del mezzo, almeno nei termini allegati da parte attrice.
Ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia consentito di apprezzare che l'attore in data 25 gennaio Parte_1
2022, si è recato a Santeramo in Colle (BA) presso
Pag. 6 di 18 l'abitazione della cognata e del di lei marito,
con una Porsche cabrio di vecchio Persona_3
modello, di colore scuro, assicurata – quanto al rischio furto – con la compagnia convenuta, giusta polizza del
11.10.2021 in atti.
Risulta altresì provato che, in data 26 gennaio 2022,
l'attore ha condotto la propria autovettura per un controllo presso l'officina meccanica di Controparte_5
e che quest'ultimo, dopo il controllo, ha dato disposizioni al proprio dipendente, Testimone_2
(sentito quale testimone), di riportare l'automobile unitamente al proprio figlio, (sentito Testimone_3
come testimone) presso l'abitazione di Persona_3
, dove l'attore era ospitato.
[...]
I testi e Testimone_3 Testimone_2
hanno confermato i fatti allegati Persona_3
dall'attore ed hanno dichiarato che la sera del 26.1.2022
l'autovettura veniva parcheggiata nei pressi dell'abitazione del , sulla pubblica via in Persona_3
Via Labriola, Santeramo in Colle (BA), e che la stessa era chiusa a chiave. Le chiavi erano poi riconsegnate allo
. Parte_1
La sera del 26 gennaio 2022 la macchina risultava ancora parcheggiata, circostanza confermata dal teste
, il quale ha riferito di averla notata al Persona_3
rientro dal lavoro.
Pag. 7 di 18 Tuttavia, la mattina successiva, l'autovettura non era rinvenuta. Lo stesso ha confermato il Persona_3
contenuto del capitolo 7 della memoria secondo termine
171-ter parte attrice, dichiarando che, la mattina del 27
gennaio 2022, sia lui che l'attore avevano constatato la sottrazione dell'auto, che era stata parcheggiata a circa
100 metri dalla propria abitazione.
La moglie dell'attore ha confermato che lo Parte_1
era stato ospite presso la casa della sorella per una visita programmata di due giorni, dovendo ricongiungersi a lei il 27 gennaio 2022 a Roma, in quanto la stessa doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha inoltre confermato che il marito era rientrato a Roma in treno.
Dalle prove per testi risulta, pertanto, provato che l'attore ha condotto la Porsche modello 964 Carrera Cabrio
a Santeramo in Colle, ospite della cognata, e che l'autovettura era effettivamente la sua. Tale circostanza
è confermata dai testimoni, i quali concordano sul fatto che l'auto condotta dall'attore – e poi sottratta - era un vecchio modello Porsche cabrio di colore scuro.
A sostegno della circostanza vi è anche la prova del pagamento del telepass lungo il tragitto autostradale
Civita/Marche – Gioia Colle, in data 25 gennaio 2022. Il
pagamento del pedaggio, va detto, non offre un'indicazione univoca del veicolo utilizzato, in quanto, come risulta dalla perizia resa dal fiduciario della il CP_3
Pag. 8 di 18 telepedaggio era intestato alla società dell'attore e veniva utilizzato per veicoli differenti. Tanto risulta confermato dall'allegato A alla perizia in parola.
Tuttavia, tale elemento costituisce un ulteriore indizio a conferma dei fatti affermati dall'attore.
Risulta, altresì, provata l'avvenuta sottrazione dell'auto, poiché quanto dichiarato nella denuncia (doc.
3, parte attrice) è conforme a quanto emerso dall'istruttoria, ovvero che nella notte tra il 26 e il 27
gennaio 2022 l'autovettura Porsche Modello 964 Carrera
Cabrio, targa CG668EF, numero di telaio WP0ZZZ96ZLS423016,
di colore nero, è stata rubata in Via Labriola, a poca distanza dall'abitazione dove alloggiava l'odierno attore
. Parte_1
Non è poi contestato che tale autovettura è l'auto assicurata con la compagnia convenuta, giusta polizza del
11.10.2021.
2.2. La società convenuta ritiene il furto dell'auto non provato, non potendo ritenersi intrinsecamente attendibili le deposizioni dei testi escussi.
evidenzia diverse contraddizioni nelle CP_3
deposizioni dei testi relative:
- al colore dell'auto;
- all'inverosimiglianza del racconto e ad alcune incongruenze;
Inoltre, sottopone all'attenzione del Tribunale due
Pag. 9 di 18 elementi indiziari che deporrebbero per l'inattendibilità
delle testimonianze e l'inverosimiglianza della ricostruzione offerta da parte attrice, quali la circostanza che dopo il furto il telepass utilizzato dallo per recarsi in Puglia sia stato nuovamente Parte_1
utilizzato dall'attore su altre autovetture e la mancata consegna della seconda chiave.
Tali eccezioni sono destituite di fondamento.
2.2.1. Quanto alla contraddittoria deposizione dei testimoni in ordine al colore dell'auto, la società
convenuta pone in evidenza come il teste non Tes_4
fosse sicuro se l'auto fosse di colore nero o grigio scuro;
diversamente il testimone ha ricordato Persona_3
che il colore dell'auto era grigio scuro. Sostiene la società convenuta che tali deposizioni contrastano con quanto affermato dal testimone ex Tes_5
proprietario del mezzo, in merito al fatto che l'auto fosse di colore blu.
Osserva il Tribunale come l'incertezza dei testi in ordine al colore dell'auto sia assolutamente giustificabile, tenuto conto del colore dell'auto che emerge dalle fotografie allegate alla relazione di stima del 6.10.2021, dove l'auto sembra effettivamente di colore nero (come sostenuto dal teste e comunque di un Tes_4
colore scuro. Peraltro, nel contratto di acquisto dell'auto da parte dello del 8.4.2021 il mezzo Parte_1
Pag. 10 di 18 era indicato proprio di colore nero.
Dunque, quanto riferito dai testi in merito al colore del mezzo risulta pienamente attendibile.
2.2.2. Il non puntuale ricordo del teste Persona_3
in merito al se lo sia arrivato a casa sua il 25 Parte_1
o il 26 gennaio è sicuramente giustificato dalla non centralità della circostanza rispetto agli eventi, che ben può non essere ricordata dal teste a distanza di più di due anni dai fatti.
Il fatto che lo stesso testimone abbia erroneamente ricordato di avere visto l'autovettura oggetto di furto 4
o 5 volte negli ultimi due anni, mentre lo Parte_1
deteneva il mezzo da soli 9 mesi, si giustifica con il fatto che lo fino al febbraio 2021 commerciava Parte_1
in autovetture ed è stato proprietario di altre auto della tipologia e del pregio di quella oggetto di causa. Ciò,
dunque, può avere confuso il teste, peraltro su una circostanza marginale rispetto ai fatti.
Infine, la vicenda narrata (il viaggio di circa 600 km per recarsi presso la famiglia della cognata, senza condurre con sé la moglie, al fine anche di mangiare carne di cavallo, alla vigilia di un intervento chirurgico a
Roma della consorte) presenta delle particolarità, non tali, tuttavia, da farla sembrare inverosimile e tale da costituire indizio del fatto che – come sostenuto da parte convenuta – il furto non si è verificato.
Pag. 11 di 18 dà particolare risalto alla circostanza CP_6 CP_3
che lo non ha consegnato alla compagnia di Parte_1
assicurazioni la seconda chiave, né ha provato di averne ancora la disponibilità.
La circostanza è irrilevante, non essendo stato provato che l'attore, che sostiene di avere sempre avuto una sola chiave, al momento di acquistare il mezzo abbia ricevuto due chiavi.
Il contratto di compravendita nulla indica a riguardo e né il titolare della concessionaria né il precedente proprietario, che a sua volta aveva venduto il veicolo al concessionario, sono stati in grado di affermare con certezza di aver consegnato ai rispettivi acquirenti un doppio mazzo di chiavi.
Tale circostanza è confermata sia dalla perizia avente ad oggetto l'indagine investigativa sia dalla prova testimoniale, laddove il precedente proprietario afferma di non essere sicuro che l'auto avesse due chiavi e di non ricordare se lui stesso avesse consegnato al concessionario un doppio mazzo di chiavi. Il mancato inserimento nel contratto della consegna delle due chiavi avvalora tale incertezza. Non vi è prova, pertanto, che lo avesse due mazzi di chiavi;
anzi gli elementi Parte_1
sembrano confermare la circostanza che lo avesse Parte_1
un'unica chiave.
Ciò posto, risulta irrilevante che l'attore, dopo
Pag. 12 di 18 l'acquisto dell'autoveicolo, non si fosse adoperato per ottenere a proprie spese un duplicato dell'unica chiave in suo possesso.
2.2.4. Infine, solo in comparsa conclusionale la società
convenuta evidenzia come dopo il furto il telepass
utilizzato dallo per recarsi in Puglia sia stato Parte_1
nuovamente utilizzato dall'attore su altre autovetture;
ciò emergerebbe da alcuni documenti. Sulla base di tale circostanza ritiene provato che l'auto non sia stata rubata, atteso che in questo caso lo avrebbe Parte_1
perduto anche il possesso del telepass.
In memoria di replica la difesa dello Parte_1
sottolinea come il telepass non si trovasse nell'auto al momento del furto, ma fosse stato preso dallo Parte_1
prima di uscire dal mezzo, trattandosi di oggetto amovibile di piccole dimensioni.
Anche in questo caso la spiegazione fornita dall'attore
è plausibile, tanto più che il tema è stato introdotto da parte convenuta solamente con gli scritti conclusivi,
sicché l'indizio in questione non assume rilevanza tale da indurre il Tribunale a ritenere che – anche considerando gli altri elementi istruttori emersi – il furto dell'auto assicurata non risulti provato o addirittura emerga la prova che tale evento non si sia verificato.
3. In punto di quantun debeatur la società convenuta eccepisce il difetto di prova in ordine alla
Pag. 13 di 18 quantificazione dell'indennizzo, richiesto da parte attrice sulla base del valore del mezzo come assicurato in polizza, atteso che ai sensi degli artt.
3.5.3 e 8.2.2.
delle condizioni generali di contratto, tale valore indica esclusivamente la misura oltre la quale l'indennizzo non può essere concesso (cioè il limite massimo).
Viceversa, l'indennizzo va rapportato al valore commerciale del mezzo indicato sul listino redatto da
(“quotazione valore di vendita”). CP_7
Osserva il Tribunale che effettivamente ai sensi dell'art.
8.2.2 il “valore assicurato” costituisce il limite massimo dell'indennizzo. Quest'ultimo, a termini di contratto, trattandosi di autoveicolo immatricolato più di un anno prima del sinistro, va parametrato al valore commerciale del mezzo indicato sul listino redatto da
“ al momento della stipula del contratto di CP_7
assicurazione o del suo rinnovo. In difetto di quotazione su tale listino rimane fermo il criterio del valore commerciale del bene.
L'attore nulla ha indicato in ordine al listino redatto da “ ” né in merito alla presenza dell'auto in CP_7
questione su tale listino.
Tuttavia, avendo le parti concordato in merito alla stima del valore commerciale dell'auto e di cui alla perizia redatta lo stesso mese in cui è stata stipulata la polizza, stima finalizzata a determinare il “valore
Pag. 14 di 18 assicurato” e richiamata in polizza, non sussistono elementi per non ritenere che le valutazioni del consulente in merito al “valore commerciale” del mezzo siano state effettuate tenendo conto – oltre delle condizioni del mezzo medesimo – anche del listino
(ove il mezzo in questione fosse ancora ivi CP_7
quotato, trattandosi di auto del 1991 di valore collezionistico), sia per la riconosciuta attendibilità
dello stesso, sia perché – a termini di polizza –
l'eventuale sinistro sarebbe stato liquidato sulla base proprio di tale listino. Ove l'auto – immatricolata nel
1991 - fosse stata ancora quotata nel listino, non avrebbe avuto motivo il consulente di discostarsi dallo stesso.
Dunque, in difetto di puntuale contestazione della compagnia convenuta in merito alla divergenza tra il valore commerciale indicato dal perito e quello di cui al listino (a cui il perito si presume abbia CP_7
fatto riferimento, ove il mezzo in questione fosse risultato ancora ivi quotato) ed in difetto di indicazione del quantum di tale divergenza, e tenuto altresì conto della particolarità dell'autovettura oggetto di causa
(auto di valore collezionistico, immatricolata nel 1991),
non vi sono elementi per ritenere che l'indennizzo, da determinarsi sulla base dei criteri di polizza, non coincida con il valore commerciale del mezzo indicato nella perizia.
Pag. 15 di 18 Non emergono, inoltre, circostanze che possano far ritenere che, al momento del furto, ovvero poco più di tre mesi dopo la perizia, il veicolo avesse subito una svalutazione significativa. Tale considerazione trova conferma anche nella valutazione nella relazione della S&T
Goup srl commissionata dalla assicurazione (doc. 6,
produzione ), che nelle proprie conclusioni non CP_3
ha evidenziato una diminuzione di valore del veicolo assicurato.
Avendo il perito valutato il valore commerciale del veicolo in una forchetta compresa tra 70.000 e 75.000,00
euro, il Tribunale ritiene corretto – in termini prudenziali - utilizzare il primo valore.
Pertanto, è corretto determinare l'indennizzo del veicolo oggetto di furto in € 70.000,00. Applicata la franchigia del 10%, pari a € 7.000,00, l'importo a carico di risulta pari a € 63.000,00, oltre CP_3
rivalutazione monetaria dalla data del furto al saldo
(cfr: Cass. sent. 10488 del 2009), così per euro
70.308,00. Trattandosi di debito di valore non vanno riconosciuti interessi compensativi all'attore, che non ha allegato né provato, così com'era suo onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è
inferiore a quella di cui avrebbero disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass.,
Pag. 16 di 18 sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
4. In applicazione del principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.), le spese processuali e le spese della procedura di mediazione, anticipate dall'attore, devono essere poste interamente a carico della società convenuta.
Esse vengono liquidate in dispositivo, in conformità al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modiche.
Le spese di mediazione, riferite esclusivamente alla fase svoltasi (fase di attivazione), vengono liquidate in
€ 1.008,00, oltre CPA e IVA, nonché € 48,80 per esborsi,
in conformità a quanto previsto dal D.M. 8 marzo 2018, n.
37.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2954 del 2023 sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) Condanna a Controparte_3
corrispondere ad la somma di € 70.308,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna a Controparte_3
corrispondere ad a titolo di rimborso Parte_1
delle spese di mediazione, la somma di € 1.008,00 oltre
IVA e CPA ed € 48,00 per esborsi e a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 14.103,00 per compensi,
euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali al
Pag. 17 di 18 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
somme da corrispondersi direttamente all'Avv. Paolo Spantini,
dichiaratosi antistatario.
Perugia, il 10.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 18 di 18
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2954 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Paolo Spantini;
attore contro
(C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Orsini Federici
e Valentina Orsini Federici Bruno;
convenuta
OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI
CONTRO
DANNI.
CONCLUSIONI:
PER (attore):"Voglia l'On.le Giudice Parte_1
adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento
dei motivi su esposti, condannare Controparte_2 al pagamento della somma di €.67.500,00 (o quella
[...]
di giustizia) con interessi legali e rivalutazione dal
27.1.2022 o altra data di giustizia al saldo. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di giudizio ivi comprese
quelle della tentata mediazione."
Per -(CONVENUTA): “Voglia Controparte_3
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via
principale, rigettare la domanda avanzata dall'attore nei
confronti di perché Controparte_3
infondata in fatto e in diritto, e comunque sfornita di
prova; - nel merito, in via subordinata, in caso di
accertamento dell'evento furto come denunciato da
[...]
, ridurre la domanda attorea nella misura Parte_1
ritenuta di giustizia, decurtata comunque della franchigia
contrattuale; - in ogni caso, con vittoria di spese e
competenze di giudizio oltre spese generali, CP e IVA come
per Legge, con aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n.
55/2014.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale Civile di Perugia, chiedendo
[...]
la condanna della compagnia assicurativa convenuta al pagamento della somma di € 67.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per il furto della propria autovettura Porsche Carrera 964
Pag. 2 di 18 Cabrio, assicurata con polizza furto stipulata in data 11
ottobre 2021.
1.1. A fondamento della domanda proposta l'attore esponeva che nell'aprile 2021 acquistava da Controparte_4
un'autovettura Porsche Carrera 964 Cabrio di rilevante
[...]
valore collezionistico. Per tutelarsi contro il furto,
stipulava una polizza con valore concordato di € CP_3
75.000,00, prevedendo una franchigia del 10%. Prima della stipula della polizza, la compagnia assicurativa esigeva una perizia di stima, effettuata dal perito fiduciario che indicava il valore dell'auto tra € Persona_1
70.000,00 ed € 75.000,00.
Il 25 gennaio 2022, recatosi in Puglia per una visita ai parenti della moglie, parcheggiava l'auto in Via
Labriola, Santeramo in Colle (BA). Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2022, il veicolo veniva rubato, nonostante fosse regolarmente chiuso a chiave e parcheggiato lungo la via adiacente all'abitazione della cognata.
Il furto era immediatamente denunciato ai Carabinieri
della locale stazione (doc.3).
Il 27 gennaio 2022 il sinistro era denunciato ad
. La compagnia assicurativa, con richiesta del 28 CP_3
gennaio 2022, domandava documentazione suppletiva, che veniva integralmente fornita dall'attore. Tuttavia,
nonostante le richieste successive, la società convenuta rifiutava di liquidare l'indennizzo, adducendo "criticità"
Pag. 3 di 18 non meglio specificate.
L'attore esperiva la procedura di mediazione, cui non partecipava. CP_3
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_3
, contestando integralmente la domanda attorea e
[...]
rappresentando che la richiesta di indennizzo avanzata da era del tutto infondata, in quanto priva Parte_1
di prova del presunto furto e caratterizzata da numerose incongruenze che ne mettevano in discussione la veridicità.
La compagnia riteneva che ai fini della prova del furto non risultasse sufficiente la presentazione della denuncia ai Carabinieri. Alla luce di queste perplessità, CP_3
avviava un'indagine affidata a un perito, il quale raccoglieva le dichiarazioni di Persona_2
titolare della ovvero la concessionaria CP_4
che aveva venduto l'auto allo Quest'ultimo Parte_1
riferiva di non avere la certezza assoluta che il veicolo,
al momento della vendita, fosse dotato di due chiavi. Lo
stesso si metteva in contatto telefonico con il Per_2
primo proprietario dell'auto, , il quale Testimone_1
inizialmente non era stato in grado di affermare con certezza di aver consegnato alla entrambe CP_4
le chiavi del veicolo. Solo successivamente, in una comunicazione via e-mail inviata al perito dell'assicurazione, lo stesso dichiarava che la Per_2
Pag. 4 di 18 Porsche era stata consegnata con entrambe le chiavi.
In sede di indagini peritali, sulla sussistenza delle doppie chiavi l'attore aveva dichiarato di aver ricevuto un solo mazzo di chiavi e di avere tentato di farsene fare una copia presso la Casa della Chiave di Perugia con l'intento di ottenere un duplicato, non ottenuto in quanto il negozio non disponeva del macchinario necessario.
Tuttavia, gli accertamenti effettuati dal perito presso la stessa struttura rivelavano che nessuno ricordava di aver ricevuto una richiesta simile da parte dell'attore.
Ulteriori dubbi erano sollevati in merito alle circostanze della compravendita in quanto i documenti relativi alla consegna delle doppie chiavi risultavano non compilati.
contestava altresì la domanda anche in punto CP_3
di quantificazione dell'eventuale indennizzo;
la società
convenuta, infatti, eccepiva che, anche nell'ipotesi in cui il sinistro si fosse verificato, il valore assicurabile del veicolo doveva essere valutato in base al suo valore commerciale al momento del furto e non a quello corrispondente alla somma indicata in polizza. In ogni caso, sottolineava la necessità di applicare la franchigia del 10%, pari a € 7.500,00.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
1.4. Esaurita la fase istruttoria il giudice provvedeva
Pag. 5 di 18 ai sensi dell'art. 127 ter fino al 6.2.2025 e assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso con decorrenza 6.2.2025.
***
2. La domanda attrice è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
2.1. In caso di richiesta di indennizzo assicurativo per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "poiché il fatto costitutivo del diritto
dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro
verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e
nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera,
è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento
coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato
il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001).
All'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi provato il furto dell'auto assicurata, unica circostanza in punto di an debeatur ad essere contestata dalla
Compagnia convenuta, che ritiene non provato il furto del mezzo, almeno nei termini allegati da parte attrice.
Ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia consentito di apprezzare che l'attore in data 25 gennaio Parte_1
2022, si è recato a Santeramo in Colle (BA) presso
Pag. 6 di 18 l'abitazione della cognata e del di lei marito,
con una Porsche cabrio di vecchio Persona_3
modello, di colore scuro, assicurata – quanto al rischio furto – con la compagnia convenuta, giusta polizza del
11.10.2021 in atti.
Risulta altresì provato che, in data 26 gennaio 2022,
l'attore ha condotto la propria autovettura per un controllo presso l'officina meccanica di Controparte_5
e che quest'ultimo, dopo il controllo, ha dato disposizioni al proprio dipendente, Testimone_2
(sentito quale testimone), di riportare l'automobile unitamente al proprio figlio, (sentito Testimone_3
come testimone) presso l'abitazione di Persona_3
, dove l'attore era ospitato.
[...]
I testi e Testimone_3 Testimone_2
hanno confermato i fatti allegati Persona_3
dall'attore ed hanno dichiarato che la sera del 26.1.2022
l'autovettura veniva parcheggiata nei pressi dell'abitazione del , sulla pubblica via in Persona_3
Via Labriola, Santeramo in Colle (BA), e che la stessa era chiusa a chiave. Le chiavi erano poi riconsegnate allo
. Parte_1
La sera del 26 gennaio 2022 la macchina risultava ancora parcheggiata, circostanza confermata dal teste
, il quale ha riferito di averla notata al Persona_3
rientro dal lavoro.
Pag. 7 di 18 Tuttavia, la mattina successiva, l'autovettura non era rinvenuta. Lo stesso ha confermato il Persona_3
contenuto del capitolo 7 della memoria secondo termine
171-ter parte attrice, dichiarando che, la mattina del 27
gennaio 2022, sia lui che l'attore avevano constatato la sottrazione dell'auto, che era stata parcheggiata a circa
100 metri dalla propria abitazione.
La moglie dell'attore ha confermato che lo Parte_1
era stato ospite presso la casa della sorella per una visita programmata di due giorni, dovendo ricongiungersi a lei il 27 gennaio 2022 a Roma, in quanto la stessa doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha inoltre confermato che il marito era rientrato a Roma in treno.
Dalle prove per testi risulta, pertanto, provato che l'attore ha condotto la Porsche modello 964 Carrera Cabrio
a Santeramo in Colle, ospite della cognata, e che l'autovettura era effettivamente la sua. Tale circostanza
è confermata dai testimoni, i quali concordano sul fatto che l'auto condotta dall'attore – e poi sottratta - era un vecchio modello Porsche cabrio di colore scuro.
A sostegno della circostanza vi è anche la prova del pagamento del telepass lungo il tragitto autostradale
Civita/Marche – Gioia Colle, in data 25 gennaio 2022. Il
pagamento del pedaggio, va detto, non offre un'indicazione univoca del veicolo utilizzato, in quanto, come risulta dalla perizia resa dal fiduciario della il CP_3
Pag. 8 di 18 telepedaggio era intestato alla società dell'attore e veniva utilizzato per veicoli differenti. Tanto risulta confermato dall'allegato A alla perizia in parola.
Tuttavia, tale elemento costituisce un ulteriore indizio a conferma dei fatti affermati dall'attore.
Risulta, altresì, provata l'avvenuta sottrazione dell'auto, poiché quanto dichiarato nella denuncia (doc.
3, parte attrice) è conforme a quanto emerso dall'istruttoria, ovvero che nella notte tra il 26 e il 27
gennaio 2022 l'autovettura Porsche Modello 964 Carrera
Cabrio, targa CG668EF, numero di telaio WP0ZZZ96ZLS423016,
di colore nero, è stata rubata in Via Labriola, a poca distanza dall'abitazione dove alloggiava l'odierno attore
. Parte_1
Non è poi contestato che tale autovettura è l'auto assicurata con la compagnia convenuta, giusta polizza del
11.10.2021.
2.2. La società convenuta ritiene il furto dell'auto non provato, non potendo ritenersi intrinsecamente attendibili le deposizioni dei testi escussi.
evidenzia diverse contraddizioni nelle CP_3
deposizioni dei testi relative:
- al colore dell'auto;
- all'inverosimiglianza del racconto e ad alcune incongruenze;
Inoltre, sottopone all'attenzione del Tribunale due
Pag. 9 di 18 elementi indiziari che deporrebbero per l'inattendibilità
delle testimonianze e l'inverosimiglianza della ricostruzione offerta da parte attrice, quali la circostanza che dopo il furto il telepass utilizzato dallo per recarsi in Puglia sia stato nuovamente Parte_1
utilizzato dall'attore su altre autovetture e la mancata consegna della seconda chiave.
Tali eccezioni sono destituite di fondamento.
2.2.1. Quanto alla contraddittoria deposizione dei testimoni in ordine al colore dell'auto, la società
convenuta pone in evidenza come il teste non Tes_4
fosse sicuro se l'auto fosse di colore nero o grigio scuro;
diversamente il testimone ha ricordato Persona_3
che il colore dell'auto era grigio scuro. Sostiene la società convenuta che tali deposizioni contrastano con quanto affermato dal testimone ex Tes_5
proprietario del mezzo, in merito al fatto che l'auto fosse di colore blu.
Osserva il Tribunale come l'incertezza dei testi in ordine al colore dell'auto sia assolutamente giustificabile, tenuto conto del colore dell'auto che emerge dalle fotografie allegate alla relazione di stima del 6.10.2021, dove l'auto sembra effettivamente di colore nero (come sostenuto dal teste e comunque di un Tes_4
colore scuro. Peraltro, nel contratto di acquisto dell'auto da parte dello del 8.4.2021 il mezzo Parte_1
Pag. 10 di 18 era indicato proprio di colore nero.
Dunque, quanto riferito dai testi in merito al colore del mezzo risulta pienamente attendibile.
2.2.2. Il non puntuale ricordo del teste Persona_3
in merito al se lo sia arrivato a casa sua il 25 Parte_1
o il 26 gennaio è sicuramente giustificato dalla non centralità della circostanza rispetto agli eventi, che ben può non essere ricordata dal teste a distanza di più di due anni dai fatti.
Il fatto che lo stesso testimone abbia erroneamente ricordato di avere visto l'autovettura oggetto di furto 4
o 5 volte negli ultimi due anni, mentre lo Parte_1
deteneva il mezzo da soli 9 mesi, si giustifica con il fatto che lo fino al febbraio 2021 commerciava Parte_1
in autovetture ed è stato proprietario di altre auto della tipologia e del pregio di quella oggetto di causa. Ciò,
dunque, può avere confuso il teste, peraltro su una circostanza marginale rispetto ai fatti.
Infine, la vicenda narrata (il viaggio di circa 600 km per recarsi presso la famiglia della cognata, senza condurre con sé la moglie, al fine anche di mangiare carne di cavallo, alla vigilia di un intervento chirurgico a
Roma della consorte) presenta delle particolarità, non tali, tuttavia, da farla sembrare inverosimile e tale da costituire indizio del fatto che – come sostenuto da parte convenuta – il furto non si è verificato.
Pag. 11 di 18 dà particolare risalto alla circostanza CP_6 CP_3
che lo non ha consegnato alla compagnia di Parte_1
assicurazioni la seconda chiave, né ha provato di averne ancora la disponibilità.
La circostanza è irrilevante, non essendo stato provato che l'attore, che sostiene di avere sempre avuto una sola chiave, al momento di acquistare il mezzo abbia ricevuto due chiavi.
Il contratto di compravendita nulla indica a riguardo e né il titolare della concessionaria né il precedente proprietario, che a sua volta aveva venduto il veicolo al concessionario, sono stati in grado di affermare con certezza di aver consegnato ai rispettivi acquirenti un doppio mazzo di chiavi.
Tale circostanza è confermata sia dalla perizia avente ad oggetto l'indagine investigativa sia dalla prova testimoniale, laddove il precedente proprietario afferma di non essere sicuro che l'auto avesse due chiavi e di non ricordare se lui stesso avesse consegnato al concessionario un doppio mazzo di chiavi. Il mancato inserimento nel contratto della consegna delle due chiavi avvalora tale incertezza. Non vi è prova, pertanto, che lo avesse due mazzi di chiavi;
anzi gli elementi Parte_1
sembrano confermare la circostanza che lo avesse Parte_1
un'unica chiave.
Ciò posto, risulta irrilevante che l'attore, dopo
Pag. 12 di 18 l'acquisto dell'autoveicolo, non si fosse adoperato per ottenere a proprie spese un duplicato dell'unica chiave in suo possesso.
2.2.4. Infine, solo in comparsa conclusionale la società
convenuta evidenzia come dopo il furto il telepass
utilizzato dallo per recarsi in Puglia sia stato Parte_1
nuovamente utilizzato dall'attore su altre autovetture;
ciò emergerebbe da alcuni documenti. Sulla base di tale circostanza ritiene provato che l'auto non sia stata rubata, atteso che in questo caso lo avrebbe Parte_1
perduto anche il possesso del telepass.
In memoria di replica la difesa dello Parte_1
sottolinea come il telepass non si trovasse nell'auto al momento del furto, ma fosse stato preso dallo Parte_1
prima di uscire dal mezzo, trattandosi di oggetto amovibile di piccole dimensioni.
Anche in questo caso la spiegazione fornita dall'attore
è plausibile, tanto più che il tema è stato introdotto da parte convenuta solamente con gli scritti conclusivi,
sicché l'indizio in questione non assume rilevanza tale da indurre il Tribunale a ritenere che – anche considerando gli altri elementi istruttori emersi – il furto dell'auto assicurata non risulti provato o addirittura emerga la prova che tale evento non si sia verificato.
3. In punto di quantun debeatur la società convenuta eccepisce il difetto di prova in ordine alla
Pag. 13 di 18 quantificazione dell'indennizzo, richiesto da parte attrice sulla base del valore del mezzo come assicurato in polizza, atteso che ai sensi degli artt.
3.5.3 e 8.2.2.
delle condizioni generali di contratto, tale valore indica esclusivamente la misura oltre la quale l'indennizzo non può essere concesso (cioè il limite massimo).
Viceversa, l'indennizzo va rapportato al valore commerciale del mezzo indicato sul listino redatto da
(“quotazione valore di vendita”). CP_7
Osserva il Tribunale che effettivamente ai sensi dell'art.
8.2.2 il “valore assicurato” costituisce il limite massimo dell'indennizzo. Quest'ultimo, a termini di contratto, trattandosi di autoveicolo immatricolato più di un anno prima del sinistro, va parametrato al valore commerciale del mezzo indicato sul listino redatto da
“ al momento della stipula del contratto di CP_7
assicurazione o del suo rinnovo. In difetto di quotazione su tale listino rimane fermo il criterio del valore commerciale del bene.
L'attore nulla ha indicato in ordine al listino redatto da “ ” né in merito alla presenza dell'auto in CP_7
questione su tale listino.
Tuttavia, avendo le parti concordato in merito alla stima del valore commerciale dell'auto e di cui alla perizia redatta lo stesso mese in cui è stata stipulata la polizza, stima finalizzata a determinare il “valore
Pag. 14 di 18 assicurato” e richiamata in polizza, non sussistono elementi per non ritenere che le valutazioni del consulente in merito al “valore commerciale” del mezzo siano state effettuate tenendo conto – oltre delle condizioni del mezzo medesimo – anche del listino
(ove il mezzo in questione fosse ancora ivi CP_7
quotato, trattandosi di auto del 1991 di valore collezionistico), sia per la riconosciuta attendibilità
dello stesso, sia perché – a termini di polizza –
l'eventuale sinistro sarebbe stato liquidato sulla base proprio di tale listino. Ove l'auto – immatricolata nel
1991 - fosse stata ancora quotata nel listino, non avrebbe avuto motivo il consulente di discostarsi dallo stesso.
Dunque, in difetto di puntuale contestazione della compagnia convenuta in merito alla divergenza tra il valore commerciale indicato dal perito e quello di cui al listino (a cui il perito si presume abbia CP_7
fatto riferimento, ove il mezzo in questione fosse risultato ancora ivi quotato) ed in difetto di indicazione del quantum di tale divergenza, e tenuto altresì conto della particolarità dell'autovettura oggetto di causa
(auto di valore collezionistico, immatricolata nel 1991),
non vi sono elementi per ritenere che l'indennizzo, da determinarsi sulla base dei criteri di polizza, non coincida con il valore commerciale del mezzo indicato nella perizia.
Pag. 15 di 18 Non emergono, inoltre, circostanze che possano far ritenere che, al momento del furto, ovvero poco più di tre mesi dopo la perizia, il veicolo avesse subito una svalutazione significativa. Tale considerazione trova conferma anche nella valutazione nella relazione della S&T
Goup srl commissionata dalla assicurazione (doc. 6,
produzione ), che nelle proprie conclusioni non CP_3
ha evidenziato una diminuzione di valore del veicolo assicurato.
Avendo il perito valutato il valore commerciale del veicolo in una forchetta compresa tra 70.000 e 75.000,00
euro, il Tribunale ritiene corretto – in termini prudenziali - utilizzare il primo valore.
Pertanto, è corretto determinare l'indennizzo del veicolo oggetto di furto in € 70.000,00. Applicata la franchigia del 10%, pari a € 7.000,00, l'importo a carico di risulta pari a € 63.000,00, oltre CP_3
rivalutazione monetaria dalla data del furto al saldo
(cfr: Cass. sent. 10488 del 2009), così per euro
70.308,00. Trattandosi di debito di valore non vanno riconosciuti interessi compensativi all'attore, che non ha allegato né provato, così com'era suo onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è
inferiore a quella di cui avrebbero disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass.,
Pag. 16 di 18 sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
4. In applicazione del principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.), le spese processuali e le spese della procedura di mediazione, anticipate dall'attore, devono essere poste interamente a carico della società convenuta.
Esse vengono liquidate in dispositivo, in conformità al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modiche.
Le spese di mediazione, riferite esclusivamente alla fase svoltasi (fase di attivazione), vengono liquidate in
€ 1.008,00, oltre CPA e IVA, nonché € 48,80 per esborsi,
in conformità a quanto previsto dal D.M. 8 marzo 2018, n.
37.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2954 del 2023 sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) Condanna a Controparte_3
corrispondere ad la somma di € 70.308,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna a Controparte_3
corrispondere ad a titolo di rimborso Parte_1
delle spese di mediazione, la somma di € 1.008,00 oltre
IVA e CPA ed € 48,00 per esborsi e a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 14.103,00 per compensi,
euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali al
Pag. 17 di 18 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
somme da corrispondersi direttamente all'Avv. Paolo Spantini,
dichiaratosi antistatario.
Perugia, il 10.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 18 di 18