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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/08/2025, n. 11887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11887 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43197 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela BARBUSCIA per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Pia SABATINI e Ferdinando TOTA per procura in atti
CONVENUTO
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo all'adito Tribunale di: Controparte_1
“annullare e/o in subordine e salvo gravame risolvere per gravissimo inadempimento del Sig. l'accordo separativo concluso tra il Sig. Controparte_1
e la Sig.ra 2. il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento un importo pari ad almeno € 600,00 mensili, o alla diversa maggior somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal mese di dicembre
2020, annualmente rivalutabile dal mese di dicembre 2020, in base agli indici
ISTAT, oltre interessi;
3. il Sig. sia in ogni caso condannato a pagare alla CP_1
Sig.ra a titolo di risarcimento del danno da lesione dei diritti inviolabili Pt_1 della salute, dignità e onore in ragione del di lui comportamento doloso e di induzione in errore della Sig.ra l'importo di € 200.000,00 o il diverso Pt_1 maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con riserva di ulteriormente agire in ogni competente sede per il risarcimento del danno da reato, ove esso sia configurabile;
Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Ha dedotto all'uopo: di aver contratto matrimonio con il il CP_1
16.10.1988; che nel 1993 era nata la primogenita e nel 1996 il Per_1
secondogenito ; che durante la gestazione di il marito Per_2 Per_2
le aveva comunicato l'intenzione di lasciarla;
che, sebbene avesse trovato un biglietto firmato la “Tua Topolina”, aveva creduto al marito, il quale aveva negato di avere una storia d'amore, asserendo di attraversare solo una crisi personale, sicchè avevano deciso di tentare di recuperare il rapporto;
che nel 1998 ella aveva ricevuto in dono dal padre 100.000.000
2 di lire, investiti nell'acquisto di un immobile nei pressi di Sabaudia;
che nel 1999 il marito le aveva comunicato di volersi separare e che, pertanto, avevano redatto una bozza di accordo;
che, però, dopo pochi mesi il dichiaratosi pentito, aveva chiesto di rientrare a casa;
che ella CP_1 aveva rinvenuto il messaggio di una donna, la quale, dispiaciuta per il mancato incontro con il impegnato con i figli, gli aveva riferito CP_1
che si sarebbero “rifatti presto”; che il marito si era giustificato, assumendo che si trattava di una donna che non riusciva a staccarsi da lui, conosciuta durante la separazione dalla moglie;
che il aveva CP_1
intrattenuto conversazioni telefoniche e chattato con diverse donne anche dinanzi alla figlia , la quale si era sentita costretta a mantenere Per_1
il segreto, sentendosi in colpa;
che nel 2015 ella aveva rinvenuto nel tablet di famiglia una “sim” intestata al con messaggi inviatigli da CP_1
una certa , da cui si evinceva l'esistenza di una storia d'amore tra i Per_3
due, negata dal marito;
che, sia per debolezza, sia perché propensa a credere alle spiegazioni e ai “pentimenti” del convenuto, aveva proseguito il rapporto di coniugio sino al settembre 2020, allorquando si era decisa a chiedere la separazione;
che, per evitare lunghe liti giudiziarie, minacciate dal ella, in una situazione di estrema CP_1
fragilità, aveva accettato le condizioni impostele dallo stesso;
che, in forza degli accordi, le era stata assegnata la casa familiare in Roma, mentre la casa in Sabaudia era stata trasferita al marito;
che ella aveva scoperto che il predetto aveva effettuato pagamenti per viaggi di piacere con la carta di credito collegata al conto cointestato;
che il 7 febbraio 2021 era stata contattata da marito di un'amica di famiglia, Persona_4
il quale le aveva riferito che i rispettivi coniugi Persona_5
intrattenevano una relazione da oltre 10 anni;
che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “al negozio separativo sono applicabili le disposizioni dettate in materia contrattuale solo in via analogica;
da ciò deriva, necessariamente, che la disciplina contrattuale in materia di vizi della volontà
3 o di risoluzione per inadempimento possa essere applicata analogicamente secondo il contenuto, la causa e l'oggetto della singola pattuizione su cui si forma l'accordo dei coniugi, distinguendo caso per caso…”; che oltre a tali pattuizioni e a quelle che hanno ad oggetto “la separazione, cioè la volontà di separarsi e i presupposti che la fondano (intollerabilità della convivenza), e che non hanno struttura né funzione corrispettiva e sinallagmatica”, possono esservi anche pattuizioni “che hanno anche natura, causa e funzione transattiva e divisoria, e possono essere caratterizzate da un vincolo di sinallagmaticità e di corrispettività”, aventi vera e propria natura contrattuale;
che, nel caso di specie, l'infedeltà del marito, per le sue modalità, aveva recato un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità dell'altro coniuge, in quanto noto anche nell'ambiente di lavoro di entrambe le parti, nonché alla salute della moglie, colpita da un grave stato di depressione sfociato anche in un disturbo alimentare, determinando pertanto un danno risarcibile, a prescindere dalla mancanza di una pronuncia di addebito della separazione.
Instaurato il contraddittorio con il PM, il costituendosi, ha CP_1 chiesto: “In via pregiudiziale - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la edictio actionis, a causa della assoluta genericità del petitum;
In via principale - dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attorea di disporre un assegno di mantenimento in favore della sig.ra , per Parte_1 incompetenza rationae materiae e comunque perché infondata in fatto e diritto nel merito;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di annullamento e risoluzione dell'accordo separativo perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa;
- rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto, generica ed infondata in fatto e diritto per
i motivi di cui in premessa;
- condannare la sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa”.
4 Ha dedotto nel merito: che la coppia aveva sempre avuto “uno stile di vita libero”, tanto che la moglie si era rifiutata di seguire il marito, appartenente all'Arma dei Carabinieri, trasferito a Cecina durante il primo anno di matrimonio;
che negli anni tra il 1988 e il 1991 era avvenuuto il primo tradimento della moglie;
che nei due giorni (ogni
10/15) in cui il marito tornava a Roma, la usciva sempre la sera Pt_1
per "una cena già prevista;
che i rapporti intimi della coppia erano rari “e ostacolati, oltretutto, dagli impegni sociali della attrice”; che, ottenuto il trasferimento a Roma nel 1991, la moglie conduceva una vita del tutto autonoma e svincolata dalle responsabilità familiari, tanto che egli, con sofferenza, alla fine del 2000 si era determinato a separarsi;
che, in atte sa dell'udienza, aveva rinvenuto un'agenda, in cui la descriveva le Pt_1 emozioni intime provate nell'incontrare un certo " ", direttore di Per_6
un teatro nei pressi della scuola ove insegnava e, nello stesso periodo, una notte aveva ricevuto un messaggio dalla moglie, in cui si autodefiniva "una madre poco di buono"; che dopo otto mesi, prima dell'udienza di separazione, pressato dall'attrice, aveva deciso di rientrare a casa, soprattutto per i figli e, onde evitare futuri problemi, la coppia aveva deciso di regolare anche i rapporti economici, cosicché la moglie gli aveva riconosciuto la piena proprietà dell'immobile in
Sabaudia, mediante la cessione del proprio 50% (avendo egli provveduto a restituire al suocero la somma impiegata per l'acquisto); che, in assenza di rapporti intimi ormai cessati da 14 anni, l'unione, puramente formale, era divenuta nuovamente intollerabile, in quanto l'attrice lo provocava quotidianamente raccontandogli dei propri incontri con altri uomini, per cui, essendo i figli oramai indipendenti economicamente e lontani dalla casa familiare, era stata la stessa moglie a comunicargli la volontà di separarsi;
che pertanto la predetta si era rivolta ad una sua ex alunna per essere assistita nella procedura di negoziazione assistita, conclusasi in tutta serenità, con nulla osta del PM in data 17.12.2020; che poco dopo,
5 improvvisamente, la moglie aveva riferito alla cognata di voler rientrare in possesso della casa di Sabaudia, confessandole di aver avuto una vita libera e di non avere rapporti intimi con il marito da oltre 14 anni;
che in tale periodo l'attrice aveva tentato di riallacciare il rapporto di coniugio, inviandogli anche poesie d'amore; che di fronte al suo rifiuto nonché in seguito ad una discussione sul mantenimento del cane e alla decisione di non concederle in locazione la casa di Sabaudia, gli aveva proposto “di barattare la concessione del divorzio in cambio dell'affitto annuale ad un canone favorevole della casa di Sabaudia”; che successivamente aveva subito
“ritorsioni di ogni tipo”; che non era chiaro se l'attrice avesse agito per chiedere una modifica degli accordi della separazione (inammissibile e/o improcedibile perché da proporsi con ricorso ex art. 710 cpc), o per ottenere l'annullamento in quanto tratta in inganno e/o la risoluzione per inadempimento di imprecisati obblighi o per ottenere il risarcimento dei danni conseguenziali all'annullamento/risoluzione del contratto oppure derivanti da un ipotetico tradimento antecedente alla separazione e scoperto successivamente;
che si trattava di tre domande incompatibili nel medesimo giudizio;
che l'azione di annullamento era meramente strumentale ad impedire al marito di ottenere il divorzio già proposto;
che la domanda risarcitoria era fondata su allegazioni tra loro contrastanti (avendo l'attrice prima assunto di essere addivenuta ad una separazione consensuale in quanto ignara delle relazioni extraconiugali del marito e poi sostenuto di esserne stata a conoscenza, descrivendole), senza fornire la prova né dei fatti né dei pregiudizi subiti alla dignità e alla salute, tant'è che nel corso degli anni aveva continuato a lavorare senza problemi nonchè a coltivare i propri hobbies e la propria vita sociale.
Con ordinanza in data 26.1.2022 , il GI- “rilevato che, non essendo specificate le pattuizioni negoziali dell'accordo separativo di cui si chiede
l'annullamento o la risoluzione per inadempimento, né esposti i fatti integranti
6 l'inadempimento fondante la domanda risolutoria delle predette pattuizioni, va dichiarata la nullità della citazione ex art. 164 co 4 cpc, in relazione all'art. 163 co 3 nn 3 e 4 cpc” - visto l'articolo 164 co 5 cpc, ha assegnato all'attrice termine perentorio di giorni 50 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'integrazione della domanda e fissato nuova udienza di trattazione per il giorno 5.7.22, con termine di legge al convenuto per il deposito di eventuale comparsa di risposta.
L'attrice, con “atto di citazione integrato” in data 17.3.2022, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di annullamento e/o in subordine di risoluzione per gravissimo inadempimento dell'accordo separativo e alla domanda di versamento dell'assegno di mantenimento, deducendo di aver spiegato nel pendente giudizio di divorzio domanda riconvenzionale per l'annullamento delle condizioni dell'accordo di negoziazione assistita e domanda di assegno divorzile. Ha invece chiesto di “condannare il Sig. a titolo di risarcimento del danno da lesione dei CP_1
diritti inviolabili della salute, dignità e onore in ragione del di lui comportamento doloso e di induzione in errore a versare alla Sig.ra Pt_1
l'importo di € 200.000,00 o il diverso maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con riserva di ulteriormente agire in ogni competente sede per il risarcimento del danno da reato, ove esso sia configurabile;
…”. Ha allegato a sostegno della domanda risarcitoria gli asseriti plurimi tradimenti del marito già dedotti nell'originario atto di citazione e la conseguente lesione dell'onore e della dignità personale nonché della salute (segnatamente “un grave sconvolgimento fisico, dimagrimento di circa 10 kg. in pochissimi mesi e uno sconvolgimento psicologico”, con “gravi attacchi di panico anche notturni..”).
Con “comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione integrato”, il ha reiterato l'eccezione di nullità anche dell'ulteriore CP_1
atto di citazione “per vizi dell'edictio actionis”, non essendo chiaro se l'azione risarcitoria “sia conseguenziale e connessa con il matrimonio, con la
7 separazione o se si tratti di fatti successivi alla separazione, dovuti ad un asserito tradimento avvenuto prima della separazione e asseritamente scoperto dopo la stessa”, chiedendo: “- In via pregiudiziale - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la edictio actionis, a causa della assoluta genericità del petitum ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo a cui consegue
l'immediata estinzione del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c.liquidando le spese legali a favore del convenuto. - In via principale nel merito- dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto, generica ed infondata in fatto e diritto;
- condannare la sig.ra
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - Con vittoria di spese legali del giudizio da liquidare secondo i vigenti parametri forensi medi, oltre rimborso spese generali iva e cpa, anche in relazione alle domande di annullamento dell'accordo separativo e di condanna del sig. alla CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento, alle quali l'attrice ha rinunciato soltanto successivamente, con l'atto di citazione in integrazione ordinatole dal
Tribunale, sulle quali il convenuto ha risposto in comparsa, domande che hanno comunque portato ulteriore attività giudiziale.”.
Con ordinanza in data 17.12.2022, il GI - rilevato che parte attrice aveva ristretto il thema decidendum alla domanda risarcitoria, fondata sulla dedotta violazione da parte del marito dell'obbligo di fedeltà, sicchè non era più ravvisabile la nullità della citazione, come modificata
– ha assegnato alle parti i termini (richiesti dall'attrice) di cui all'art. 183 co 6 cpc.
Espletate le prove orali ammesse, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Orbene, costituisce principio di diritto ormai acquisito che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni 8 la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”, fermo restando che i danni alla persona come danni conseguenza vanno specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 18853/2011, 4470/2018, 6598/2019, 16740/2020). “I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale….” (Cass. civ. 6598/2019). Anche la violazione del dovere di fedeltà, da cui, nel caso in esame, viene fatta discendere la responsabilità risarcitoria del convenuto per i danni alla dignità, all'onore e alla salute lamentati dall'attrice (come espressamente ribadito nell'atto di citazione “integrato”, di cui, con riferimento alla domanda risarcitoria residua, è stata pertanto esclusa la nullità), non è automaticamente risarcibile, ma lo diventa solo “in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore….. Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.” (Cass. civ.
6598/2019).
9 Nel caso in esame il Tribunale non ritiene che ricorrano i presupposti per il richiesto risarcimento del danno.
Anzitutto, non può ritenersi raggiunta la prova idonea degli allegati tradimenti del convenuto, considerata l'assoluta genericità dei capitoli articolati in merito (privi di qualsiasi riferimento alle circostanze di tempo e di luogo). Nemmeno costituiscono prova sufficiente i messaggi prodotti dall'attrice, considerato il loro tenore non dirimente e dovendosi escludere l'utilizzabilità dei messaggi allegati sub 4 alla memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc, avendo il convenuto espressamente contestato di averli redatti ed evidenziato l'avvenuto inoltro degli stessi da un indirizzo email non corrispondente al proprio.
Inoltre, non è stato articolato alcun capitolo di prova volto a dimostrare che gli asseriti tradimenti, ove pure esistenti, sarebbero avvenuti con modalità tali da poter arrecare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge e, in particolare, che fossero noti nell'ambiente amicale o di lavoro delle parti o che le relazioni venissero ostentate in pubblico. Neppure v'è prova che gli asseriti tradimenti avrebbero provocato un danno risarcibile alla salute dell'attrice, atteso che la certificazione medica della ASL RM 2 del 19.2.2021 si limita ad attestare un “disturbo ansioso-depressivo, inappetenza, insonnia”, senza fare menzione alcuna degli accertamenti diagnostici all'uopo effettuati e dell'eziologia del disturbo riscontrato nonché del grado di gravità dello stesso (consigliando una visita psichiatrica che, peraltro, non risulta nemmeno essere stata eseguita). Piuttosto, dal tenore delle conversazioni tra la e l'amica allegate alla memoria ex art. 183 co 6 n 3 cpc (vedi Pt_1
files “rar”, risultati apribili con i programmi in uso al momento della decisione) si evince una momentanea condizione di insonnia (peraltro risolta con delle “pasticche”) e di inappetenza (evidentemente intermittente, considerato che, invitata a pranzo dalla cognata Persona_7
nel novembre 2020, secondo quanto riferito da quest'ultima nel corso
10 della deposizione testimoniale, la aveva “mangiato un po' di Pt_1
tutto”), sintomatica di uno stato di sofferenza emotiva dell'attrice compatibile con il dispiacere per la definitiva conclusione dell'unione matrimoniale, che di per sé però non appare idonea ad integrare un grave danno all'integrità psicofisica suscettibile di tutela risarcitoria, tanto più in assenza di qualsiasi prova di significative ricadute sulla normale vita sociale e lavorativa della predetta e considerata, peraltro, la ultradecennale assenza di una vita intima di coppia confessata dalla alla cognata durante un pranzo nel novembre 2020 (vedi in Pt_1
merito la deposizione della teste . Persona_7
La domanda risarcitoria va pertanto rigettata, con conseguente condanna della al pagamento delle spese del giudizio, non Pt_1 ravvisandosi, invece, anche in ragione dell'infondatezza dell'ulteriore eccezione di nullità reiterata dal convenuto, i presupposti soggettivi ed oggettivi per la condanna dell'attrice ex art. 96 cpc
PQM
ogni diversa domanda e/o eccezione disattese;
rigetta la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice; condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1 favore di che liquida in 7.051,50 euro per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.
Roma, 24.7.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43197 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela BARBUSCIA per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Pia SABATINI e Ferdinando TOTA per procura in atti
CONVENUTO
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo all'adito Tribunale di: Controparte_1
“annullare e/o in subordine e salvo gravame risolvere per gravissimo inadempimento del Sig. l'accordo separativo concluso tra il Sig. Controparte_1
e la Sig.ra 2. il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento un importo pari ad almeno € 600,00 mensili, o alla diversa maggior somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal mese di dicembre
2020, annualmente rivalutabile dal mese di dicembre 2020, in base agli indici
ISTAT, oltre interessi;
3. il Sig. sia in ogni caso condannato a pagare alla CP_1
Sig.ra a titolo di risarcimento del danno da lesione dei diritti inviolabili Pt_1 della salute, dignità e onore in ragione del di lui comportamento doloso e di induzione in errore della Sig.ra l'importo di € 200.000,00 o il diverso Pt_1 maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con riserva di ulteriormente agire in ogni competente sede per il risarcimento del danno da reato, ove esso sia configurabile;
Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Ha dedotto all'uopo: di aver contratto matrimonio con il il CP_1
16.10.1988; che nel 1993 era nata la primogenita e nel 1996 il Per_1
secondogenito ; che durante la gestazione di il marito Per_2 Per_2
le aveva comunicato l'intenzione di lasciarla;
che, sebbene avesse trovato un biglietto firmato la “Tua Topolina”, aveva creduto al marito, il quale aveva negato di avere una storia d'amore, asserendo di attraversare solo una crisi personale, sicchè avevano deciso di tentare di recuperare il rapporto;
che nel 1998 ella aveva ricevuto in dono dal padre 100.000.000
2 di lire, investiti nell'acquisto di un immobile nei pressi di Sabaudia;
che nel 1999 il marito le aveva comunicato di volersi separare e che, pertanto, avevano redatto una bozza di accordo;
che, però, dopo pochi mesi il dichiaratosi pentito, aveva chiesto di rientrare a casa;
che ella CP_1 aveva rinvenuto il messaggio di una donna, la quale, dispiaciuta per il mancato incontro con il impegnato con i figli, gli aveva riferito CP_1
che si sarebbero “rifatti presto”; che il marito si era giustificato, assumendo che si trattava di una donna che non riusciva a staccarsi da lui, conosciuta durante la separazione dalla moglie;
che il aveva CP_1
intrattenuto conversazioni telefoniche e chattato con diverse donne anche dinanzi alla figlia , la quale si era sentita costretta a mantenere Per_1
il segreto, sentendosi in colpa;
che nel 2015 ella aveva rinvenuto nel tablet di famiglia una “sim” intestata al con messaggi inviatigli da CP_1
una certa , da cui si evinceva l'esistenza di una storia d'amore tra i Per_3
due, negata dal marito;
che, sia per debolezza, sia perché propensa a credere alle spiegazioni e ai “pentimenti” del convenuto, aveva proseguito il rapporto di coniugio sino al settembre 2020, allorquando si era decisa a chiedere la separazione;
che, per evitare lunghe liti giudiziarie, minacciate dal ella, in una situazione di estrema CP_1
fragilità, aveva accettato le condizioni impostele dallo stesso;
che, in forza degli accordi, le era stata assegnata la casa familiare in Roma, mentre la casa in Sabaudia era stata trasferita al marito;
che ella aveva scoperto che il predetto aveva effettuato pagamenti per viaggi di piacere con la carta di credito collegata al conto cointestato;
che il 7 febbraio 2021 era stata contattata da marito di un'amica di famiglia, Persona_4
il quale le aveva riferito che i rispettivi coniugi Persona_5
intrattenevano una relazione da oltre 10 anni;
che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “al negozio separativo sono applicabili le disposizioni dettate in materia contrattuale solo in via analogica;
da ciò deriva, necessariamente, che la disciplina contrattuale in materia di vizi della volontà
3 o di risoluzione per inadempimento possa essere applicata analogicamente secondo il contenuto, la causa e l'oggetto della singola pattuizione su cui si forma l'accordo dei coniugi, distinguendo caso per caso…”; che oltre a tali pattuizioni e a quelle che hanno ad oggetto “la separazione, cioè la volontà di separarsi e i presupposti che la fondano (intollerabilità della convivenza), e che non hanno struttura né funzione corrispettiva e sinallagmatica”, possono esservi anche pattuizioni “che hanno anche natura, causa e funzione transattiva e divisoria, e possono essere caratterizzate da un vincolo di sinallagmaticità e di corrispettività”, aventi vera e propria natura contrattuale;
che, nel caso di specie, l'infedeltà del marito, per le sue modalità, aveva recato un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità dell'altro coniuge, in quanto noto anche nell'ambiente di lavoro di entrambe le parti, nonché alla salute della moglie, colpita da un grave stato di depressione sfociato anche in un disturbo alimentare, determinando pertanto un danno risarcibile, a prescindere dalla mancanza di una pronuncia di addebito della separazione.
Instaurato il contraddittorio con il PM, il costituendosi, ha CP_1 chiesto: “In via pregiudiziale - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la edictio actionis, a causa della assoluta genericità del petitum;
In via principale - dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attorea di disporre un assegno di mantenimento in favore della sig.ra , per Parte_1 incompetenza rationae materiae e comunque perché infondata in fatto e diritto nel merito;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di annullamento e risoluzione dell'accordo separativo perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa;
- rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto, generica ed infondata in fatto e diritto per
i motivi di cui in premessa;
- condannare la sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa”.
4 Ha dedotto nel merito: che la coppia aveva sempre avuto “uno stile di vita libero”, tanto che la moglie si era rifiutata di seguire il marito, appartenente all'Arma dei Carabinieri, trasferito a Cecina durante il primo anno di matrimonio;
che negli anni tra il 1988 e il 1991 era avvenuuto il primo tradimento della moglie;
che nei due giorni (ogni
10/15) in cui il marito tornava a Roma, la usciva sempre la sera Pt_1
per "una cena già prevista;
che i rapporti intimi della coppia erano rari “e ostacolati, oltretutto, dagli impegni sociali della attrice”; che, ottenuto il trasferimento a Roma nel 1991, la moglie conduceva una vita del tutto autonoma e svincolata dalle responsabilità familiari, tanto che egli, con sofferenza, alla fine del 2000 si era determinato a separarsi;
che, in atte sa dell'udienza, aveva rinvenuto un'agenda, in cui la descriveva le Pt_1 emozioni intime provate nell'incontrare un certo " ", direttore di Per_6
un teatro nei pressi della scuola ove insegnava e, nello stesso periodo, una notte aveva ricevuto un messaggio dalla moglie, in cui si autodefiniva "una madre poco di buono"; che dopo otto mesi, prima dell'udienza di separazione, pressato dall'attrice, aveva deciso di rientrare a casa, soprattutto per i figli e, onde evitare futuri problemi, la coppia aveva deciso di regolare anche i rapporti economici, cosicché la moglie gli aveva riconosciuto la piena proprietà dell'immobile in
Sabaudia, mediante la cessione del proprio 50% (avendo egli provveduto a restituire al suocero la somma impiegata per l'acquisto); che, in assenza di rapporti intimi ormai cessati da 14 anni, l'unione, puramente formale, era divenuta nuovamente intollerabile, in quanto l'attrice lo provocava quotidianamente raccontandogli dei propri incontri con altri uomini, per cui, essendo i figli oramai indipendenti economicamente e lontani dalla casa familiare, era stata la stessa moglie a comunicargli la volontà di separarsi;
che pertanto la predetta si era rivolta ad una sua ex alunna per essere assistita nella procedura di negoziazione assistita, conclusasi in tutta serenità, con nulla osta del PM in data 17.12.2020; che poco dopo,
5 improvvisamente, la moglie aveva riferito alla cognata di voler rientrare in possesso della casa di Sabaudia, confessandole di aver avuto una vita libera e di non avere rapporti intimi con il marito da oltre 14 anni;
che in tale periodo l'attrice aveva tentato di riallacciare il rapporto di coniugio, inviandogli anche poesie d'amore; che di fronte al suo rifiuto nonché in seguito ad una discussione sul mantenimento del cane e alla decisione di non concederle in locazione la casa di Sabaudia, gli aveva proposto “di barattare la concessione del divorzio in cambio dell'affitto annuale ad un canone favorevole della casa di Sabaudia”; che successivamente aveva subito
“ritorsioni di ogni tipo”; che non era chiaro se l'attrice avesse agito per chiedere una modifica degli accordi della separazione (inammissibile e/o improcedibile perché da proporsi con ricorso ex art. 710 cpc), o per ottenere l'annullamento in quanto tratta in inganno e/o la risoluzione per inadempimento di imprecisati obblighi o per ottenere il risarcimento dei danni conseguenziali all'annullamento/risoluzione del contratto oppure derivanti da un ipotetico tradimento antecedente alla separazione e scoperto successivamente;
che si trattava di tre domande incompatibili nel medesimo giudizio;
che l'azione di annullamento era meramente strumentale ad impedire al marito di ottenere il divorzio già proposto;
che la domanda risarcitoria era fondata su allegazioni tra loro contrastanti (avendo l'attrice prima assunto di essere addivenuta ad una separazione consensuale in quanto ignara delle relazioni extraconiugali del marito e poi sostenuto di esserne stata a conoscenza, descrivendole), senza fornire la prova né dei fatti né dei pregiudizi subiti alla dignità e alla salute, tant'è che nel corso degli anni aveva continuato a lavorare senza problemi nonchè a coltivare i propri hobbies e la propria vita sociale.
Con ordinanza in data 26.1.2022 , il GI- “rilevato che, non essendo specificate le pattuizioni negoziali dell'accordo separativo di cui si chiede
l'annullamento o la risoluzione per inadempimento, né esposti i fatti integranti
6 l'inadempimento fondante la domanda risolutoria delle predette pattuizioni, va dichiarata la nullità della citazione ex art. 164 co 4 cpc, in relazione all'art. 163 co 3 nn 3 e 4 cpc” - visto l'articolo 164 co 5 cpc, ha assegnato all'attrice termine perentorio di giorni 50 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'integrazione della domanda e fissato nuova udienza di trattazione per il giorno 5.7.22, con termine di legge al convenuto per il deposito di eventuale comparsa di risposta.
L'attrice, con “atto di citazione integrato” in data 17.3.2022, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di annullamento e/o in subordine di risoluzione per gravissimo inadempimento dell'accordo separativo e alla domanda di versamento dell'assegno di mantenimento, deducendo di aver spiegato nel pendente giudizio di divorzio domanda riconvenzionale per l'annullamento delle condizioni dell'accordo di negoziazione assistita e domanda di assegno divorzile. Ha invece chiesto di “condannare il Sig. a titolo di risarcimento del danno da lesione dei CP_1
diritti inviolabili della salute, dignità e onore in ragione del di lui comportamento doloso e di induzione in errore a versare alla Sig.ra Pt_1
l'importo di € 200.000,00 o il diverso maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con riserva di ulteriormente agire in ogni competente sede per il risarcimento del danno da reato, ove esso sia configurabile;
…”. Ha allegato a sostegno della domanda risarcitoria gli asseriti plurimi tradimenti del marito già dedotti nell'originario atto di citazione e la conseguente lesione dell'onore e della dignità personale nonché della salute (segnatamente “un grave sconvolgimento fisico, dimagrimento di circa 10 kg. in pochissimi mesi e uno sconvolgimento psicologico”, con “gravi attacchi di panico anche notturni..”).
Con “comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione integrato”, il ha reiterato l'eccezione di nullità anche dell'ulteriore CP_1
atto di citazione “per vizi dell'edictio actionis”, non essendo chiaro se l'azione risarcitoria “sia conseguenziale e connessa con il matrimonio, con la
7 separazione o se si tratti di fatti successivi alla separazione, dovuti ad un asserito tradimento avvenuto prima della separazione e asseritamente scoperto dopo la stessa”, chiedendo: “- In via pregiudiziale - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la edictio actionis, a causa della assoluta genericità del petitum ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo a cui consegue
l'immediata estinzione del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c.liquidando le spese legali a favore del convenuto. - In via principale nel merito- dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto, generica ed infondata in fatto e diritto;
- condannare la sig.ra
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - Con vittoria di spese legali del giudizio da liquidare secondo i vigenti parametri forensi medi, oltre rimborso spese generali iva e cpa, anche in relazione alle domande di annullamento dell'accordo separativo e di condanna del sig. alla CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento, alle quali l'attrice ha rinunciato soltanto successivamente, con l'atto di citazione in integrazione ordinatole dal
Tribunale, sulle quali il convenuto ha risposto in comparsa, domande che hanno comunque portato ulteriore attività giudiziale.”.
Con ordinanza in data 17.12.2022, il GI - rilevato che parte attrice aveva ristretto il thema decidendum alla domanda risarcitoria, fondata sulla dedotta violazione da parte del marito dell'obbligo di fedeltà, sicchè non era più ravvisabile la nullità della citazione, come modificata
– ha assegnato alle parti i termini (richiesti dall'attrice) di cui all'art. 183 co 6 cpc.
Espletate le prove orali ammesse, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Orbene, costituisce principio di diritto ormai acquisito che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni 8 la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”, fermo restando che i danni alla persona come danni conseguenza vanno specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 18853/2011, 4470/2018, 6598/2019, 16740/2020). “I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale….” (Cass. civ. 6598/2019). Anche la violazione del dovere di fedeltà, da cui, nel caso in esame, viene fatta discendere la responsabilità risarcitoria del convenuto per i danni alla dignità, all'onore e alla salute lamentati dall'attrice (come espressamente ribadito nell'atto di citazione “integrato”, di cui, con riferimento alla domanda risarcitoria residua, è stata pertanto esclusa la nullità), non è automaticamente risarcibile, ma lo diventa solo “in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore….. Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.” (Cass. civ.
6598/2019).
9 Nel caso in esame il Tribunale non ritiene che ricorrano i presupposti per il richiesto risarcimento del danno.
Anzitutto, non può ritenersi raggiunta la prova idonea degli allegati tradimenti del convenuto, considerata l'assoluta genericità dei capitoli articolati in merito (privi di qualsiasi riferimento alle circostanze di tempo e di luogo). Nemmeno costituiscono prova sufficiente i messaggi prodotti dall'attrice, considerato il loro tenore non dirimente e dovendosi escludere l'utilizzabilità dei messaggi allegati sub 4 alla memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc, avendo il convenuto espressamente contestato di averli redatti ed evidenziato l'avvenuto inoltro degli stessi da un indirizzo email non corrispondente al proprio.
Inoltre, non è stato articolato alcun capitolo di prova volto a dimostrare che gli asseriti tradimenti, ove pure esistenti, sarebbero avvenuti con modalità tali da poter arrecare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge e, in particolare, che fossero noti nell'ambiente amicale o di lavoro delle parti o che le relazioni venissero ostentate in pubblico. Neppure v'è prova che gli asseriti tradimenti avrebbero provocato un danno risarcibile alla salute dell'attrice, atteso che la certificazione medica della ASL RM 2 del 19.2.2021 si limita ad attestare un “disturbo ansioso-depressivo, inappetenza, insonnia”, senza fare menzione alcuna degli accertamenti diagnostici all'uopo effettuati e dell'eziologia del disturbo riscontrato nonché del grado di gravità dello stesso (consigliando una visita psichiatrica che, peraltro, non risulta nemmeno essere stata eseguita). Piuttosto, dal tenore delle conversazioni tra la e l'amica allegate alla memoria ex art. 183 co 6 n 3 cpc (vedi Pt_1
files “rar”, risultati apribili con i programmi in uso al momento della decisione) si evince una momentanea condizione di insonnia (peraltro risolta con delle “pasticche”) e di inappetenza (evidentemente intermittente, considerato che, invitata a pranzo dalla cognata Persona_7
nel novembre 2020, secondo quanto riferito da quest'ultima nel corso
10 della deposizione testimoniale, la aveva “mangiato un po' di Pt_1
tutto”), sintomatica di uno stato di sofferenza emotiva dell'attrice compatibile con il dispiacere per la definitiva conclusione dell'unione matrimoniale, che di per sé però non appare idonea ad integrare un grave danno all'integrità psicofisica suscettibile di tutela risarcitoria, tanto più in assenza di qualsiasi prova di significative ricadute sulla normale vita sociale e lavorativa della predetta e considerata, peraltro, la ultradecennale assenza di una vita intima di coppia confessata dalla alla cognata durante un pranzo nel novembre 2020 (vedi in Pt_1
merito la deposizione della teste . Persona_7
La domanda risarcitoria va pertanto rigettata, con conseguente condanna della al pagamento delle spese del giudizio, non Pt_1 ravvisandosi, invece, anche in ragione dell'infondatezza dell'ulteriore eccezione di nullità reiterata dal convenuto, i presupposti soggettivi ed oggettivi per la condanna dell'attrice ex art. 96 cpc
PQM
ogni diversa domanda e/o eccezione disattese;
rigetta la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice; condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1 favore di che liquida in 7.051,50 euro per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.
Roma, 24.7.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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