TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3785/2024 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
FALCONIERI SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a vedersi riconoscere dall' in persona Parte_1 CP_1 del Direttore p.t. l'assegno unico e universale per il figlio per le ragioni esposte in narrativa.
2. Per l'effetto accertare e dichiarare che la somma liquidata dall' per il periodo che va da gennaio CP_1
2023 ad agosto 2023 di € 744,35, è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere liquidata alla sig.ra
[...]
. Pt_1
3. Per l'effetto condannare l' in persona del suo Direttore p.t., a riliquidare l'assegno unico CP_1
e universale in favore della sig.ra corrispondendo a quest'ultima la complessiva Parte_1 somma di € 769,25 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione. …
1 In punto di fatto ha rappresentato:
In data 15.11.2003 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. e Parte_1 Parte_2 dalla relazione nasceva il figlio in data 27.06.2005. Per_1
In data 24.12.2010 il Tribunale di Brescia omologava la separazione consensuale tra la sig.ra e il Pt_1 sig. Pt_2
Con sentenza n. 2639 del 05.08.2019 il Tribunale di Lecce “definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il Parte_2
15.11.2003 tra (nato il [...] a [...]) e (nata il [...] Parte_2 Parte_1
a Nardò) alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 14.06.2019 e di cui all'accordo allegato in copia alle presente sentenza (…)”.
Con detto accordo la sig.ra e il sig. concordavano di “affidare, il figlio minore Pt_1 Pt_2 Persona_2 in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale
(…) collocare anagraficamente il minore presso l'abitazione della madre (..,)”. Per_1
L'odierna ricorrente è titolare di RDC 2022 - 5889913 come si evince dalla domanda e dall'estratto del 08.01.2024 che si producono in atti. CP_1
La sig.ra ha nel proprio nucleo familiare il figlio che frequenta per l'anno Pt_1 Persona_2
2022/2023 l'Istituto Istruzione Superiore “Errico Medi”, di Galatone come si evince dal certificato di iscrizione e frequenza rilasciato da detto istituto scolastico in data 11.01.2024.
Contesta il non corretto importo dell'assegno unico erogato e ne chiede il pagamento per la parte “differenziale”.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
Alla luce della normativa innanzi citata, la sig.ra in quanto percettrice di Reddito di Cittadinanza Pt_1 aveva ed ha diritto alla sola integrazione dell'assegno unico su RDC e non all'assegno unico puro nè ha diritto a nessun ulteriore importo oltre a quello già correttamente riconosciuto.
In particolare, come ammesso da parte ricorrente, la stessa percepiva il reddito di cittadinanza.
Ciò detto, l'art. 7 c. 2 del D.lgs 230/2021 recita: …2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del
28 marzo 2019, n. 26, l' corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, CP_1
2 l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale. …
La modalità di calcolo non appare pertanto quella indicata da parte ricorrente che non tiene in considerazione lo scomputo del citato comma 2, sopra riportato.
Alla luce di quanto sopra pertanto non appare che la ricorrente abbia dato prova del proprio titolo al maggior importo (prova del titolo che costituisce elemento essenziale per una valida
“contestazione” dell'altrui inadempimento, arg. ex SU 13533/2001).
Nel caso di specie, il titolo legale fatto valere non appare compiutamente individuato e alla luce delle argomentazioni di si può giungere al rigetto del ricorso. CP_1
Lo stesso prospetto allegato da alla memoria dà conto degli importi e non risulta CP_1 contestato specificamente da controparte.
Le spese si compensano per la novità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3785/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
3