Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3238 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], , elettiva- Parte_1 C.F._1 mente domiciliato in Ciminna (PA), via Amato n. 5, presso lo studio dell'Avv. LIBERTO GIU-
SI DOMENICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], , eletti- Controparte_1 C.F._2 vamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n.139, presso lo studio dell'Avv.
CAMMALLERI IGNAZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con note in sostituzione di udienza del 27/02/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata da codesto Giudice con ordinanza del 17/01/2025, alle seguenti condizioni:
“obbligo a carico d di versare € 150,00 men- Parte_1 Controparte_1 sili a titolo di contributo al mantenimento del figlio GABRIELE, entro il giorno 5 di ogni me- se, somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT ”.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla leg- ge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sen- tenza n. 2612/2010 dei 10-24/05/2010, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la conviven- za e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazio- ne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pa- lermo, in data 01/06/1983, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 da , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune al n. 91, parte II serie A, dell'anno 1983, alle condizioni ripor- tate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -