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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott. Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 256 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 11-7-
2024, vertente tra
e elettivamente domiciliate in Parte_1 Parte_2
Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Sartor, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Andrea
Matteo Forte, in virtù di procura in atti;
- Appellanti -
e
Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via
[...]
Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso l'Avv. Carmine Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura “ad lites” a rogito Notar Per_1
el 18/10/2023, rep. n. 378052, racc. n. 10083;
[...]
-Appellata -
Oggetto: occupazione “sine titulo”.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re ed Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Ater Parte_2 chiedendo che fosse dichiarata la nullità, l'inefficacia, l'annullabilità e/o l'illegittimità del decreto n. 6290 del 26/1/2017, con il quale era stato loro intimato di rilasciare l'alloggio di proprietà del suddetto ente sito in Roma, Via
Nicola Serra n. 18, lotto 20, scala R, int. 4, già assegnato nel 1984 al sig.
rispettivamente coniuge e padre delle attrici (deceduto il Persona_2
6/7/2013), per l'intervenuta sua decadenza dall'assegnazione, in quanto in precedenza il sig. , figlio dei sigg. e CP_2 Persona_2 Pt_1 3
e componente del loro nucleo familiare, dall'8/8/2011 (data del Pt_3 decesso della sig.ra , sua nonna materna) aveva occupato senza Persona_3 titolo un altro immobile dell' sito in Roma, Viale Ventimiglia n. 15, scala E, CP_3 int. 6, di cui la sig.ra era originaria assegnataria. Per_3
In particolare, le attrici facevano presente che originariamente l'appartamento di Via Nicola Serra n. 18 era stato assegnato alla sig.ra , mentre Persona_3 quello di Viale Ventimiglia al sig. , finché nell'anno 2004, con Persona_2 espressa autorizzazione dell'Ater, la sig.ra ed il sig. , stante la Per_3 Per_2 crescita del nucleo familiare di quest'ultimo, si erano consensualmente scambiati gli appartamenti.
Le attrici, dopo aver dichiarato di aver già impugnato in separata sede il sottostante provvedimento di decadenza emesso dall' sostenevano CP_3
l'illegittimità del provvedimento di rilascio, che a loro dire trovava “il suo unico presupposto logico-giuridico in un provvedimento illegittimo adottato da
, in quanto esse non erano “mai incorse in alcuna delle CP_4 fattispecie previste dalla legge che determinano la decadenza dall'assegnazione”, non avendo mai ceduto il godimento dell'appartamento di
Via Ventimiglia al proprio figlio al momento del decesso della sig.ra CP_2
, sicché era evidente il carattere vessatorio del provvedimento adottato Per_3 dall' CP_3
Costituitasi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, di cui CP_3 chiedeva il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
14990/2019, rigettava la domanda, condannando le opponenti a rifondere le spese processuali in favore dell'Ater.
Il Tribunale, sostanzialmente, rilevava che allo scambio degli appartamenti tra la sig.ra ed il sig. non era mai seguita la stipula di alcun contratto Per_3 Per_2 4
di locazione tra l' e gli stessi interessati, e ciò benché questi ultimi fossero CP_3 stati in più occasioni formalmente invitati a tanto (rispettivamente, con note del
13/1/2010, nn. 1689 e 1703, e con la nota n. 3583 del 19/1/2012), sicché il sig.
ed il suo nucleo familiare, al momento del decesso (6/7/2013), erano privi Per_2 del contratto.
Ne conseguiva che, in ragione di ciò, il nel rilevare la CP_1 cessazione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione originariamente emesso in favore del sig. , stante la retroattività della decadenza Persona_2 aveva correttamente ritenuto che la sig.ra e la di lei figlia Parte_3
fossero occupanti “sine titulo” dell'alloggio di Via Nicola Serra Parte_2
n. 18.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re ed Parte_3 impugnavano tale decisione, sostenendone l'erroneità e Parte_2
l'ingiustizia in quanto il Tribunale, “nel vaglio della legittimità dell'ordine di rilascio”, non aveva valutato “la sussistenza in capo alle stesse di un diritto soggettivo a permanere nel godimento dell'immobile”, in quanto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione era stato “emesso da
[...]
a causa della condotta tenuta da altro membro della famiglia su altro CP_4 immobile”, sicché, di fatto, esse erano state sanzionate per una condotta a loro estranea;
inoltre, il giudicante di prime cure aveva omesso di “affrontare incidentalmente la domanda relativa all'affermazione del diritto delle ricorrenti a mantenere l'assegnazione o comunque il godimento del bene” e, comunque, non aveva sospeso il giudizio “in attesa che fosse definito quello relativo alla legittimità del decreto di decadenza dall'assegnazione” (iscritto al n. R.G. 19245/18 ed anch'esso pendente dinanzi al Tribunale di Roma).
In ogni caso, poi, le appellanti lamentavano un'errata valutazione del materiale istruttorio, in quanto, a loro dire, il rapporto di assegnazione era stato 5
malamente ricostruito, senza che fosse valutata l'irragionevolezza della condotta dell'amministrazione.
Pertanto, le appellanti concludevano chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Ater si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 11/1/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Con successiva ordinanza del 6/6/2024, la Corte, ritenendo che fosse necessari ai fini del decidere, ordinava ad entrambe le parti di depositare in telematico copia della sentenza del Tribunale di Roma con cui era stato definito il procedimento R.G. n. 19245/18, avente ad oggetto l'impugnativa avverso il decreto con cui il sig. era stato dichiarato decaduto Persona_2 dall'assegnazione, documentandone altresì l'eventuale passaggio in giudicato.
All'udienza del 11/7/2024, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con nuova assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che il presente giudizio, per stessa ammissione delle appellanti, ha ad oggetto solo il “vaglio della legittimità dell'ordine di rilascio”
n. 6290 del 26/1/2017, e non il sottostante provvedimento di decadenza emesso dall'Ater, che le sigg.re hanno impugnato in altra sede Parte_4 processuale e, precisamente, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di
Roma recante il n. R.G. 19245/18.
Ne consegue che la sorte di tale distinto giudizio non può che riverberare i suoi effetti anche sul presente giudizio, in quanto l'eventuale declaratoria 6
d'illegittimità del decreto di decadenza dall'assegnazione comporterebbe inevitabilmente una declaratoria d'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile, che risulterebbe intimato in assenza del necessario presupposto.
All'esito dell'ordinanza pronunziata da questa Corte in data 6/6/2024, con la quale era stato fatto ordine ad entrambe le parti di depositare, entro la data del
29/6/2024, “copia della sentenza con cui è stato definito il procedimento recante il n. R.G. 19245/2018, celebrato dinanzi al Tribunale di Roma, documentandone altresì l'eventuale passaggio in giudicato”, solo l'Ater, seppur in data 5/7/2024, ha proceduto a depositare la sentenza n. 7973/20, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla sig.ra avente Parte_3 ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del decreto di decadenza dall'assegnazione (illegittimità che, pertanto, è stata esclusa).
La circostanza che tale deposito sia avvenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma alcuni giorni dopo la data del 29/6/2024 (peraltro non definita perentoria nell'ordinanza del 6/6/2024), non ha formato oggetto di alcuna considerazione né contestazione da parte delle odierne appellanti, che anche in occasione della memoria conclusionale del 10/10/2024 si sono limitate a “riportarsi alle difese in atti”) sicché non ci sono ragioni per non tenere conto della sentenza prodotta ai fini del decidere la quale, peraltro, non è stata oggetto di impugnazione, sicché la stessa è oramai divenuta definitiva.
Ne consegue che, a differenza di quanto adombrato dalle odierne appellanti, la questione concernente l'asserita illegittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione non può più essere esaminata da questa Corte, stante l'esistenza di un giudicato esterno e, conseguentemente, del divieto del “ne bis in idem”.
Ne deriva che, essendo oramai definitivamente esclusa l'illegittimità e/o invalidità del provvedimento con cui venne dichiarata -con effetto retroattivo- la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (determinazione dirigenziale n.
726/2014), unico presupposto che ne legittimava l'occupazione da parte delle appellanti, va altresì esclusa l'asserita illegittimità e/o l'invalidità del provvedimento di rilascio del bene successivamente adottato dall'Ater (decreto n. 6290/17), che su detta decadenza poggiava.
In tale situazione, ogni ulteriore questione resta assorbita. 7
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da e nei Parte_3 Parte_2 confronti dell' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
14990/19;
condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'
[...]
Controparte_1
delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 3.777,00
[...] per compensi professionali e in Euro 150,00 per spese, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 30-10-2024.
Il Consigliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato