Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7749 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02718/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2026, proposto da OV IA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Il Kaberlaba s.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento (nota prot. n. 264763/25) del 20.11.2025 (doc. n. 1) di approvazione della graduatoria “impianti di risalita”, nella parte in cui la domanda della OV IA s.r.l. per la concessione di contributi finalizzati alla ristrutturazione, all’ammodernamento e alla manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale – Anno 2024 è stata dichiarata inammissibile essendole stato attribuito un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100;
- del decreto del Direttore generale del 27.11.2025 (prot. REG_GEN-267769) (doc. n. 2) di approvazione della graduatoria “impianti di risalita”, nella versione corretta/modificata/sostituita, nella parte in cui la domanda della OV IA s.r.l. è stata dichiarata inammissibile essendole stato attribuito un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100;
- della graduatoria approvata con i suddetti provvedimenti;
- se ed in quanto necessario della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto del 27.11.2025 con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria;
- se ed in quanto necessario, della scheda di valutazione relativa alla domanda della ricorrente (doc. n. 3), compilata dalla Commissione interna di valutazione nella riunione dell’11.06.2025, con la quale è stato attribuito alla domanda della OV IA s.r.l. un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100;
- nonché del rispettivo verbale della Commissione interna di valutazione relativo alla seduta dell’11.06.2025 (doc. n. 4);
- dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti;
- di qualsiasi altro provvedimento (anche se non conosciuto) di attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia di ammissibilità e/o di conseguente dichiarazione di inammissibilità o di esclusione della domanda dal finanziamento;
- nonché, sempre per quanto necessario, dell’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024 (doc. n. 5), nella parte in cui all’art. 13 prevede criteri di valutazione rigidi e non graduabili, con attribuzione di punteggi fissi;
- del verbale della Commissione interna di valutazione relativo alla seduta del 19.03.2025 nella parte in cui all’art. 13 prevede criteri di valutazione rigidi e non graduabili, con attribuzione di punteggi fissi (doc. n. 12);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo;
Visti gli art. 35, comma 1, e 60 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IR RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
PREMESSO che:
- con il presente gravame, notificato il 3 marzo 2026 e depositato il 5 marzo 2026, la società OV IA è insorta avverso i seguenti provvedimenti: (i) nota del Ministero del turismo n. 264763/25 del 20 novembre 2025, recante la graduatoria relativa alla procedura indetta con Avviso pubblico n. 15791/24 del 3 giugno 2024, c.d. “ Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 ”, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammessa a finanziamento essendole stato attribuito un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100; (ii) decreto direttoriale del Ministero del turismo n. 267769 del 27 novembre 2025, recante l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla medesima procedura, sempre nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata dichiarata inammissibile essendole stato attribuito un punteggio di 40/100;
- il ricorso è affidato a cinque motivi di censura, così rubricati: “ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 3, dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della l n. 241/1990 ” ; “ II) Sull’erronea valutazione del criterio B1 – cantierabilità (livello di dettaglio della documentazione tecnica). Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 dell’Avviso pubblico nonché dell’Allegato I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità e contraddittorietà ” ; “ III) Sull’erronea valutazione del criterio relativo al possesso di autorizzazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ” ; “ IV) Sulla violazione del principio del soccorso istruttorio. Violazione dell’art. 12 dell’avviso pubblico e dei principi generali in materia di procedimento amministrativo ” ; “ V) Illegittimità dell’art. 13 dell’Avviso pubblico nonché illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento (art. 97 Cost.) nella predeterminazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 13 dell’Avviso pubblico. eccesso di potere per illogicità manifesta ”;
CONSIDERATO che:
- il Ministero del turismo si è costituito in giudizio il 13 marzo 2026, depositando, poi, alcuni documenti e una memoria difensiva con cui controdeduce nel merito alle doglianze avversarie;
- alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., riguardo a profili di irricevibilità del ricorso, nonché, ex art. 60 c.p.a., in ordine alla possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato trattenuto in decisione;
RITENUTO che la notifica del ricorso risulti tardiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., in quanto:
- il gravato decreto del 27 novembre 2025 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo il 28 novembre 2025 (https://www.ministeroturismo.gov.it/impianti-di-risalta-2024-adottato-il-decreto-di-approvazione-della-graduatoria-e-di-concessione-dei-contributi/);
- la pubblicazione di tale provvedimento sul sito internet è stata eseguita sulla base delle seguenti disposizioni dell’Avviso pubblico: (i) art. 13, comma 5, ai sensi del quale “ La graduatoria di merito predisposta dalla Commissione è, quindi, trasmessa da quest’ultima al Ministero del turismo che procede al successivo inoltro al Ministero dell’economia delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La pubblicazione della graduatoria di cui al precedente capoverso vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge ”; (ii) art. 22, comma 1, secondo cui “ Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge ”;
- è dunque dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale che decorreva il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., termine che, pertanto, alla data di notifica del presente ricorso, avvenuta il 3 marzo 2026, risultava già decorso;
- tale conclusione non è scalfita dalla circostanza, riferita nel ricorso, per cui gli atti della procedura prodotti in allegato allo stesso – vale a dire, oltre ai provvedimenti impugnati, la scheda di valutazione della domanda della ricorrente, i verbali della Commissione di valutazione e la nota del RUP del 5 novembre 2025 – “ sono stati portati a conoscenza dell’odierna ricorrente con nota di trasmissione del 4 febbraio 2026, inviata a mezzo PEC in pari data ”, nota non depositata ma evidentemente inviata in riscontro ad un’istanza di accesso;
- difatti, la successiva ostensione dei documenti non vale a spostare in avanti la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione, che coincide con il momento in cui il privato ha percezione della lesione della propria sfera giuridica prodotta dall’atto e conosce gli elementi essenziali del medesimo, ferma restando la facoltà di articolare, poi, sulla base degli elementi acquisiti in sede di accesso, nuove doglianze a mezzo di motivi aggiunti;
- in tal senso, viene affermato – con riferimento ai concorsi pubblici ma con argomentazioni estensibili all’ipotesi di una procedura di finanziamento quale quella oggetto dell’odierno giudizio – che “ il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnativa coincide con quello in cui è stato portato a conoscenza degli interessati l’esito della prova concorsuale non superata, mediante pubblicazione (affissione all’albo dell’Amministrazione o altra modalità) dei risultati della stessa e dell'elenco dei candidati ammessi alla successiva, ove prevista, fermo restando che – all’esito dell’avvenuto accesso agli atti – i medesimi candidati ben potrebbero implementare le proprie doglianze con la proposizione di motivi aggiunti ” (così, ex multis , T.A.R. Lazio, 1° luglio 2025, n. 12974);
- nel caso di specie, è indubbio che la pubblicazione del gravato decreto n. 267769 del 27 novembre 2025, il cui Allegato 3 riporta la società IA s.r.l. tra i “ Soggetti non finanziabili ”, consentisse alla stessa di percepire pienamente la lesione attuale della propria sfera giuridica derivante dal provvedimento di non ammissione;
RITENUTO, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) , c.p.a., potendo, peraltro, disporsi, in considerazione della definizione in rito della controversia, la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR RG, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IR RG | NT GI |
IL SEGRETARIO