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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3018/2024 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale dell'8.1.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale tra:
- (partita I.V.A. e C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore, (C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Riello (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (partita I.V.A. e Controparte_3
C.F.: )”, in persona del suo curatore (C.F.: P.IVA_1 CP_4
) C.F._3
-reclamata non comparsa-
nonché
1 - , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_5 C.F._4 Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ,
[...] C.F._5 CP_6
nato a [...] il [...] (C.F.: )
[...] C.F._6
- reclamati non comparsi-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il liquidatore della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza n° 2/2024, pubblicata in data 9.10.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Non si sono costituiti né la curatela della liquidazione giudiziale né i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'8.1.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il reclamo in questa sede in esame la società reclamante si duole:
- che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione è stata effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019 senza che ve ne fossero i presupposti, non essendo tale la circostanza che stesse per scadere il termine annuale ex art. 33 del predetto decreto legislativo, visto e considerato che era imputabile ai creditori il fatto che essi avessero proposto il ricorso solo due giorni prima della detta scadenza;
- che, ad ogni buon conto, la notificazione era nulla in quanto: era stata eseguita al domicilio digitale del legale rappresentante senza che nella relata di notifica ne fosse stata indicata tale qualità; era stata eseguita direttamente dai ricorrenti e non dalla cancelleria;
era stata eseguita solo alle ore 18:32 del giorno 8.10.2024, laddove l'udienza, da trattarsi con modalità cartolare, era fissata già per il giorno dopo;
- che, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio per gli anni 2020, 2021 e 2022, non risultano superati i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
2 - che, tenuto conto dei debiti pagati e di quelli prescritti dei creditori e non Pt_1 CP_6
risulta raggiunta la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19.
…
Ritiene questa Corte che il reclamo sia infondato.
Quanto alle presunte nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. n°
14/2019: “I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi”.
Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto la sussistenza di tale urgenza, ed ha conseguentemente previsto sia modalità di notificazione in deroga a quelle ordinarie sia un termine di comparizione particolarmente ristretto, così motivando: “Nella circostanza, invero, detta urgenza si rinviene nella necessità di provvedere con decisione tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 33 CCII, stante la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese in data 9.10.2023 a chiusura della fase della liquidazione”.
Ritiene questa Corte che quella circa la sussistenza delle particolari ragioni di urgenza ex art. 41 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019 sia una valutazione discrezionale del tribunale, che nel caso di specie appare sicuramente congruamente motivata, tenuto conto che il decorso del termine annuale di cui all'art. 33 del d.lgs. n° 14/2019 sarebbe stato tombale rispetto alla possibilità di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
Resta allora da verificare se le modalità con le quali la notificazione è stata effettuata siano congrue rispetto allo scopo di permettere all'odierna reclamante la conoscibilità del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e se il termine di comparizione concesso sia stato tale da assicurare il diritto di difesa ed un effettivo contraddittorio.
Va a tal proposito innanzitutto evidenziato che non ha alcun rilievo che la notificazione sia stata eseguita direttamente dai ricorrenti, e non dalla cancelleria: e ciò sia perché, se quello che conta è che “il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza
3 delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi”, non si vede in che modo la circostanza che la notificazione sia stata eseguita direttamente dai creditori ricorrenti e non dalla cancelleria possa aver influito sulla conoscibilità da parte della società debitrice degli atti notificati;
e sia perché,
comunque, come si dà atto in sentenza, alla notificazione hanno provveduto direttamente i creditori ricorrenti (presso il domicilio digitale del liquidatore della società) solo dopo che la cancelleria aveva anch'essa tentato la notificazione, presso il domicilio digitale della società, ma tale notificazione non era andata a buon fine in quanto la società non aveva mantenuto attivo il suo indirizzo PEC, in violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 33 comma 2 del d.lgs.
n° 14/2019, di mantenerlo attivo per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Quanto alla doglianza dell'odierna reclamante circa la circostanza che la notificazione sia stata effettuata al domicilio digitale del liquidatore, senza specificare nella relata di notifica che quest'ultima gli veniva effettuata nella qualità di liquidatore pro-tempore della società, va osservato quanto segue.
Va innanzitutto evidenziato che è l'art. 145 comma 1 secondo periodo c.p.c. a prevedere che la notificazione ad una persona giuridica possa essere effettuata, in alternativa a quella presso la sede e su di un piano di piena equipollenza con quest'ultima, alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass., sez. 1, n° 27299 del 26/10/2018: “La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato
dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata
nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti;
infatti, la predetta
riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto
destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati
nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione
all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.”).
Sostiene l'odierna reclamante che la notificazione al liquidatore sarebbe però avvenuta senza l'indicazione, nella relata, che gli veniva effettuata in tale sua qualità: ma, a parte la considerazione che la relata in questione non è stata prodotta (ragione per la quale non è
stata fornita la prova di quanto asserito), in ogni caso dirimente è la considerazione che, a
4 norma del richiamato art. 145 comma 1 secondo periodo c.p.c., l'indicazione della qualità di legale rappresentante dell'ente non deve essere contenuta nella relata, bensì nell'atto da notificare (cfr. Cass., sez. 5, n° 10294 del 16/04/2024: “In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art.
145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini
dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione”).
E', invece, sicuramente vero che l'effettuazione di tale notificazione solo alle ore 18.32 del giorno 8.10.2024, per una udienza da celebrare con modalità cartolare con termine per note entro le ore 9:00 del giorno successivo, non ha assicurato un termine dilatorio di comparizione congruo a permettere un effettivo esercizio del diritto di difesa, non essendovi obiettivamente nemmeno il tempo di rivolgersi ad un difensore e non essendo tale eccessiva brevità giustificabile neanche alla luce delle esigenze d'urgenza ex art. 42 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019.
Tuttavia la fondatezza di tale eccezione non comporta, come vorrebbe la reclamante, la nullità della sentenza che ha dichiaro aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale ed il regresso del procedimento (è solo la nullità della notificazione che comporta la nullità della sentenza ed il regresso del procedimento alla fase antecedente, mentre nel caso di specie la mancata concessione di un congruo termine di comparizione attiene ad una fase successiva alla notificazione), ma comporta solo la necessità di permettere alla società
debitrice di svolgere tutte le difese che avrebbe potuto svolgere nella pregressa fase processuale (cfr. Cass., sez. 1, n° 19601 del 04/08/2017: “In caso di inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 15 l.fall., il giudice dell'appello, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi di rimessione al giudice di prime cure tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non deve limitarsi a
dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma deve decidere nel
merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale
ed ammissione del convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse. Tali attività il reclamante ha l'onere
5 di precisare, pena l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione”).
Il che nel caso di specie è avvenuto, posto che la società reclamante la svolto in sede di odierno reclamo tutte le difese che intendeva svolgere, producendo tutta la documentazione che ha inteso produrre e non chiedendo a questa Corte termini per svolgere ulteriori difese e per produrre ulteriore documentazione.
…
Passando, quindi, all'esame dei motivi di merito (secondo e terzo motivo di reclamo), essi appaiono ambedue manifestamente infondati.
Sostiene la reclamante che, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio per gli anni
2020, 2021 e 2022, non risultano superati i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs.
n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
In proposito va osservato che la reclamante non ha correttamente assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Infatti, tenuto conto che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata depositata in data 7.10.2024 e che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data
9.10.2023, i bilanci dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, che l'odierna reclamante avrebbe dovuto depositare per dimostrare, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n° 14/2019, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, avrebbero dovuto ricomprendere anche il bilancio finale di liquidazione, che il liquidatore avrebbe dovuto redigere ai sensi dell'art. 2492 comma 1 c.c.
…
Quanto infine al requisito previsto dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19, è sufficiente osservare che, come evidenziato nella sentenza impugnata, sull'odierna reclamata gravano oltre 122.000 euro di debiti tributari scaduti, irrilevante essendo quindi la tesi difensiva che parte dei crediti vantati dai creditori ricorrenti e sarebbero pagati o Pt_1 CP_6
prescritti: infatti, la soglia di euro 30.000 non attiene all'ammontare del credito di cui devono essere titolari i creditori che instano per l'apertura della liquidazione giudiziale, bensì attiene all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
6 prefallimentare, anche se relativi a crediti di soggetti che non hanno instato per l'apertura della liquidazione giudiziale.
…
In conclusione, il reclamo va rigettato.
Nulla per le spese, atteso che nessuno dei reclamati si è costituito.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla a provvedere sulle spese;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3018/2024 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale dell'8.1.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale tra:
- (partita I.V.A. e C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore, (C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Riello (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (partita I.V.A. e Controparte_3
C.F.: )”, in persona del suo curatore (C.F.: P.IVA_1 CP_4
) C.F._3
-reclamata non comparsa-
nonché
1 - , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_5 C.F._4 Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ,
[...] C.F._5 CP_6
nato a [...] il [...] (C.F.: )
[...] C.F._6
- reclamati non comparsi-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il liquidatore della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza n° 2/2024, pubblicata in data 9.10.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Non si sono costituiti né la curatela della liquidazione giudiziale né i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'8.1.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il reclamo in questa sede in esame la società reclamante si duole:
- che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione è stata effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019 senza che ve ne fossero i presupposti, non essendo tale la circostanza che stesse per scadere il termine annuale ex art. 33 del predetto decreto legislativo, visto e considerato che era imputabile ai creditori il fatto che essi avessero proposto il ricorso solo due giorni prima della detta scadenza;
- che, ad ogni buon conto, la notificazione era nulla in quanto: era stata eseguita al domicilio digitale del legale rappresentante senza che nella relata di notifica ne fosse stata indicata tale qualità; era stata eseguita direttamente dai ricorrenti e non dalla cancelleria;
era stata eseguita solo alle ore 18:32 del giorno 8.10.2024, laddove l'udienza, da trattarsi con modalità cartolare, era fissata già per il giorno dopo;
- che, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio per gli anni 2020, 2021 e 2022, non risultano superati i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
2 - che, tenuto conto dei debiti pagati e di quelli prescritti dei creditori e non Pt_1 CP_6
risulta raggiunta la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19.
…
Ritiene questa Corte che il reclamo sia infondato.
Quanto alle presunte nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. n°
14/2019: “I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi”.
Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto la sussistenza di tale urgenza, ed ha conseguentemente previsto sia modalità di notificazione in deroga a quelle ordinarie sia un termine di comparizione particolarmente ristretto, così motivando: “Nella circostanza, invero, detta urgenza si rinviene nella necessità di provvedere con decisione tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 33 CCII, stante la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese in data 9.10.2023 a chiusura della fase della liquidazione”.
Ritiene questa Corte che quella circa la sussistenza delle particolari ragioni di urgenza ex art. 41 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019 sia una valutazione discrezionale del tribunale, che nel caso di specie appare sicuramente congruamente motivata, tenuto conto che il decorso del termine annuale di cui all'art. 33 del d.lgs. n° 14/2019 sarebbe stato tombale rispetto alla possibilità di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
Resta allora da verificare se le modalità con le quali la notificazione è stata effettuata siano congrue rispetto allo scopo di permettere all'odierna reclamante la conoscibilità del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e se il termine di comparizione concesso sia stato tale da assicurare il diritto di difesa ed un effettivo contraddittorio.
Va a tal proposito innanzitutto evidenziato che non ha alcun rilievo che la notificazione sia stata eseguita direttamente dai ricorrenti, e non dalla cancelleria: e ciò sia perché, se quello che conta è che “il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza
3 delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi”, non si vede in che modo la circostanza che la notificazione sia stata eseguita direttamente dai creditori ricorrenti e non dalla cancelleria possa aver influito sulla conoscibilità da parte della società debitrice degli atti notificati;
e sia perché,
comunque, come si dà atto in sentenza, alla notificazione hanno provveduto direttamente i creditori ricorrenti (presso il domicilio digitale del liquidatore della società) solo dopo che la cancelleria aveva anch'essa tentato la notificazione, presso il domicilio digitale della società, ma tale notificazione non era andata a buon fine in quanto la società non aveva mantenuto attivo il suo indirizzo PEC, in violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 33 comma 2 del d.lgs.
n° 14/2019, di mantenerlo attivo per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Quanto alla doglianza dell'odierna reclamante circa la circostanza che la notificazione sia stata effettuata al domicilio digitale del liquidatore, senza specificare nella relata di notifica che quest'ultima gli veniva effettuata nella qualità di liquidatore pro-tempore della società, va osservato quanto segue.
Va innanzitutto evidenziato che è l'art. 145 comma 1 secondo periodo c.p.c. a prevedere che la notificazione ad una persona giuridica possa essere effettuata, in alternativa a quella presso la sede e su di un piano di piena equipollenza con quest'ultima, alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass., sez. 1, n° 27299 del 26/10/2018: “La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato
dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata
nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti;
infatti, la predetta
riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto
destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati
nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione
all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.”).
Sostiene l'odierna reclamante che la notificazione al liquidatore sarebbe però avvenuta senza l'indicazione, nella relata, che gli veniva effettuata in tale sua qualità: ma, a parte la considerazione che la relata in questione non è stata prodotta (ragione per la quale non è
stata fornita la prova di quanto asserito), in ogni caso dirimente è la considerazione che, a
4 norma del richiamato art. 145 comma 1 secondo periodo c.p.c., l'indicazione della qualità di legale rappresentante dell'ente non deve essere contenuta nella relata, bensì nell'atto da notificare (cfr. Cass., sez. 5, n° 10294 del 16/04/2024: “In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art.
145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini
dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione”).
E', invece, sicuramente vero che l'effettuazione di tale notificazione solo alle ore 18.32 del giorno 8.10.2024, per una udienza da celebrare con modalità cartolare con termine per note entro le ore 9:00 del giorno successivo, non ha assicurato un termine dilatorio di comparizione congruo a permettere un effettivo esercizio del diritto di difesa, non essendovi obiettivamente nemmeno il tempo di rivolgersi ad un difensore e non essendo tale eccessiva brevità giustificabile neanche alla luce delle esigenze d'urgenza ex art. 42 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019.
Tuttavia la fondatezza di tale eccezione non comporta, come vorrebbe la reclamante, la nullità della sentenza che ha dichiaro aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale ed il regresso del procedimento (è solo la nullità della notificazione che comporta la nullità della sentenza ed il regresso del procedimento alla fase antecedente, mentre nel caso di specie la mancata concessione di un congruo termine di comparizione attiene ad una fase successiva alla notificazione), ma comporta solo la necessità di permettere alla società
debitrice di svolgere tutte le difese che avrebbe potuto svolgere nella pregressa fase processuale (cfr. Cass., sez. 1, n° 19601 del 04/08/2017: “In caso di inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 15 l.fall., il giudice dell'appello, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi di rimessione al giudice di prime cure tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non deve limitarsi a
dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma deve decidere nel
merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale
ed ammissione del convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse. Tali attività il reclamante ha l'onere
5 di precisare, pena l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione”).
Il che nel caso di specie è avvenuto, posto che la società reclamante la svolto in sede di odierno reclamo tutte le difese che intendeva svolgere, producendo tutta la documentazione che ha inteso produrre e non chiedendo a questa Corte termini per svolgere ulteriori difese e per produrre ulteriore documentazione.
…
Passando, quindi, all'esame dei motivi di merito (secondo e terzo motivo di reclamo), essi appaiono ambedue manifestamente infondati.
Sostiene la reclamante che, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio per gli anni
2020, 2021 e 2022, non risultano superati i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs.
n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
In proposito va osservato che la reclamante non ha correttamente assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Infatti, tenuto conto che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata depositata in data 7.10.2024 e che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data
9.10.2023, i bilanci dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, che l'odierna reclamante avrebbe dovuto depositare per dimostrare, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n° 14/2019, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, avrebbero dovuto ricomprendere anche il bilancio finale di liquidazione, che il liquidatore avrebbe dovuto redigere ai sensi dell'art. 2492 comma 1 c.c.
…
Quanto infine al requisito previsto dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19, è sufficiente osservare che, come evidenziato nella sentenza impugnata, sull'odierna reclamata gravano oltre 122.000 euro di debiti tributari scaduti, irrilevante essendo quindi la tesi difensiva che parte dei crediti vantati dai creditori ricorrenti e sarebbero pagati o Pt_1 CP_6
prescritti: infatti, la soglia di euro 30.000 non attiene all'ammontare del credito di cui devono essere titolari i creditori che instano per l'apertura della liquidazione giudiziale, bensì attiene all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
6 prefallimentare, anche se relativi a crediti di soggetti che non hanno instato per l'apertura della liquidazione giudiziale.
…
In conclusione, il reclamo va rigettato.
Nulla per le spese, atteso che nessuno dei reclamati si è costituito.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla a provvedere sulle spese;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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