Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
La cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali (riduzione dei contributi di malattia posti a carico delle imprese operanti in determinati settori produttivi), nei casi in cui - quanto al requisito relativo alle condizioni praticate dal datore di lavoro ai dipendenti - trovino applicazione l'art. 1 della legge n. 782 del 1980 oppure gli artt. 1, primo comma, e 6, primo comma lett. a) e nono comma lett. c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito in legge n. 389 del 1989), presuppone la effettiva applicazione da parte del datore di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva cui le citate disposizioni fanno riferimento, ma non richiede anche il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva. Conseguentemente, per l'erogabilità del beneficio, non costituisce elemento ostativo il mancato riconoscimento agli apprendisti della qualifica di operaio e della corrispondente retribuzione dopo il decorso del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dai suddetti contratti collettivi, sempreché sia osservato il termine fissato dalla legge. Nè ciò comporta un ingiustificato vantaggio a favore delle imprese che non rispettino il termine massimo fissato dai contratti collettivi, con violazione degli artt. 3 e 41 Cost., poiché il complessivo contenuto del rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili da quello degli ordinari rapporti di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele Cantillo - Presidente di Sez.-
ff. di Primo Presidente
" NC Amirante - Presidente di Sez.-
" NC Cristarella Orestano - Consigliere -
" NT Vella "
" Giovanni Prestipino " rel.
" NI NA "
" NC BA "
" TT NN "
" RT Michele LA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
NI RA, quale titolare della ditta Confezioni RA, elett.te dom.ta in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23, presso lo studio dell'Avv. Diego Brunco, che unitamente all'Avv. Giuseppe Peritore la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia del 14.10.1993 (R.G. n. 1052/92). Sentita nella pubblica udienza del 4.2.1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Fonzo, per delega, per l'Istituto ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Nardi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al ET di Brescia del 29 settembre 1989 RA NI, titolare della omonima ditta di confezioni, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 28 agosto 1989 con la quale il Direttore della sede provinciale INPS di Brescia le aveva intimato di pagare la somma di L. 1.182.000, a titolo di sanzioni amministrative e spese per omesso parziale versamento di contributi previdenziali ed assistenziali nei mesi di maggio 1983, gennaio 1987 e aprile 1988, sul presupposto di una indebita utilizzazione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione ad alcuni dipendenti, i quali in sede di accertamento ispettivo non erano stati considerati apprendisti (per avere il rapporto di apprendistato con i medesimi instaurato superato la durata massima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria). La ricorrente deduceva la legittimità del suo operato, per non essere iscritta alla associazione di categoria e per avere tuttavia corrisposto ai dipendenti la retribuzione stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e chiedeva che l'ordinanza ingiunzione fosse dichiarata nulla o inefficace.
Instauratosi il contraddittorio, il ET accoglieva l'opposizione con sentenza del 12 febbraio 1991, che, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Brescia con sentenza del 14 ottobre 1993. Il Tribunale, in linea di diritto, osservava che dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, in relazione alla durata del l'apprendistato, era stato attuato un generico rinvio ai singoli contratti collettivi, obbligatori solamente per le parti che li avessero sottoscritti o che vi avessero aderito, salvo il limite invalicabile di cinque anni;
e, in punto di fatto, rilevava che, pacifico essendo che la NI non aveva mai aderito al contratto collettivo di categoria, legittimo doveva essere considerato - nonostante che la durata del rapporto fosse stata protratta oltre il termine dei due anni stabilito dal contratto collettivo - il comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, ai fini di ottenere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali previsto dalle disposizioni di legge emanate nella materia, dato che, -non dovendo essere data adesione alla c.d. parte normativa, risultava che la NI aveva applicato le disposizioni inerenti al trattamento retributivo contenute nel suddetto contratto collettivo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
La NI ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per la composizione del contrasto che, sull'interpretazione delle norme di legge che regolano la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, si è manifestato all'interno della Sezione lavoro della Corte medesima. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Va in via preliminare rilevato che la segnalazione fatta nella memoria difensiva dell'INPS, secondo cui davanti a questa Corte è pendente fra le medesime parti un altro giudizio nel quale si discute la stessa questione di diritto per cui qui è causa, manca del carattere della precisione, dato che non viene indicato se le omissioni contributive, che avrebbero dato luogo alle due distinte controverse, si riferiscano allo stesso periodo contributivo;
ne deriva che non può essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'eventuale riunione dei due ricorsi.
Ciò premesso, l'Istituto ricorrente con l'unico motivo dell'impugnazione denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 l. 19 gennaio 1955 n. 25 e 1 l. 28 novembre 1980 n.782, oltre al vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che - in base al l'interpretazione letterale della disposizione contenuta nel suddetto art. 1 della legge n. 782 del 1980 e tenuto conto dello scopo perseguito dal legislatore, che è
quello di pervenire alla riduzione del costo del lavoro mediante la diminuzione della misura dei contributi nel trattamento economico rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva del settore, al quale deve uniformarsi l'impresa allo scopo di ottenere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, va compreso, onde evitare una palese ed ingiustificata disparità di trattamento tra due soggetti che ottengono il medesimo beneficio, qualsiasi incremento della paga base che deriva dal decorso del tempo e che incide sul livello retributivo o direttamente, mediante gli scatti di anzianità, o indirettamente, attraverso l'attribuzione agli apprendisti della qualifica di operaio alla scadenza del termine stabilito dal contratto collettivo di categoria. Deduce, quindi, il medesimo ricorrente che, avendo la NI violato la disposizione contrattuale collettiva inerente alla durata del l'apprendistato, alla stessa non spetta il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, con il conseguente obbligo da parte della stessa di versare i contributi nella misura stabilita dalla legge.
Il motivo è privo di fondamento.
I. La materia della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali ha formato oggetto, nel tempo, di numerose disposizioni di legge, con le quali, come bene su questo punto deduce l'Istituto ricorrente dal legislatore è stato perseguito lo scopo di contenere il costo del lavoro (e, nello stesso tempo, come occorre aggiungere, di ridurre l'inflazione e di incrementare l'occupazione) mediante la decurtazione dell'ammontare dei contributi di malattia posti a carico delle imprese operanti in determinati settori produttivi. E, come è stato rilevato in una recente sentenza emessa da questa Corte (Cass.17 febbraio 1999 n. 1338), il beneficio, che è esteso a tutto il territorio nazionale - e che, anche per questa ragione, si distingue dall'analogo istituto avente per oggetto il c.d. sgravio contributivo, preordinato ad incrementarè la mano d'opera in determinati territori della Repubblica, specie nel Mezzogiorno - è stato accordato alle imprese che praticano nei confronti dei loro dipendenti particolari regimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni di categoria e nonostante la natura privatistica (che impedisce l'efficacia erga omnes) dei suddetti contratti collettivi.
Con riferimento al tempo cui occorre fare riferimento ai fini della decisione della causa e allo scopo di pervenire ad una compiuta interpretazione della complessa normativa, appare opportuno riportare il testo delle norme di legge in questione (soprattutto riferentesi alle imprese manifatturiere, alle quali appartiene la NI), che sono state emanate nella materia sia prima, che durante, che (subito) dopo il verificarsi dei fatti che hanno dato luogo al giudizio. Premesso che il beneficio era stato introdotto a favore delle imprese manifatturiere dall'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito, con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977 n. 102, l'art.2 della l. 8 agosto 1977 n. 573 ha disposto che "il credito" di cui al primo e al secondo- comma del suddetto art. 1 "è concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa".
L'art. 4 della l. 5 agosto 1978 n. 502 - che ha convertito con modificazioni il d.l. 6 luglio 1978 n. 353 - ha stabilito che "le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dal contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
Dopo l'emanazione di alcune disposizioni di pura e semplice proroga dei termini (v. l'art. 1 del Id.l. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito in l. 31 marzo 1979 n. 92 e l'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. ¢63, convertito in l. 29 febbraio 1980 n. 33), l'art. 1 della l. 28 novembre 1980 n. 782 ha riconosciuto il beneficio della fiscalizzazione a quelle imprese che l'assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL".
Quest'ultima disposizione di legge è stata in più riprese prorogata, per i successivi periodi di paga, con le varie norme contenute in decreti legge via via convertiti in legge (v. il d.l. 28 luglio 1981 n. 395, convertito in l. 25 settembre 1981 n. 534, il d.l. 16 novembre 1981 n. 646, convertito in l. 15 gennaio 1982 n. 3, il d.l. 24 marzo 1982 n. 91, convertito in l. 21 maggio 1982 n. 267, il d.l. 1 ottobre 1982 n. ¢94, convertito in l. 29 novembre 1982 n.881, il d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in l. 25 marzo 1983 n.79, il d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, il d.l. 21 gennaio 1984 n. 4, convertito in l. 22 marzo 1984 n. 30), finché è intervenuto l'art. 3, primo comma lett. c),
del d.l. luglio 1986 n. 328, convertito in l.31 luglio 1986 n. 400, che ha previsto l'esclusione dei benefici, disposti a favore delle imprese indicate nell'art. 1 della legge n. 782 del 1980, per i lavoratori "che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali". In seguito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 6, commi primo lett. a) e nono lett. c), del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, il beneficio della fiscalizzazione è stato accordato nell'ipotesi di retribuzione non inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Queste ultime disposizioni di legge sono state tenute ferme dai provvedimenti legislativi che successivamente sono stati emanati (v., ad esempio, l'art. 1 d.l. 20 gennaio 1990 n. 3, convertito in l. 21 marzo 1990 n. 52 e l'art. 2, quinto comma, del d.l. 22 marzo 1993 n.71, convertito in l. 19 luglio 1'994 n. 451)
Ciò posto, in relazione alla fattispecie che viene all'esame della Corte, avuto riguardo alle contestazioni contenute nel verbale ispettivo (v. quanto è stato esposto in narrativa) e considerato altresì che, come è stato precisato nella sentenza impugnata, in data 28 ottobre 198¢ la NI aveva rilasciato all'INPS una dichiarazione con la quale aveva affermato che da tempo le retribuzioni da essa corrisposte ai propri dipendenti erano conformi a quelle previste dai contratti collettivi (nazionale e provinciale) di categoria, ratione temporis vanno applicate le disposizioni contenute nella l. 28 novembre 1980 n. 782 e nel d.l. 3 luglio 1986 n. 328, convertito in l. 31 luglio 1986 n. 400.
II. La materia dell'apprendistato è stata regolata dalle disposizioni di legge, via via succedutesi nel tempo, che hanno fatto riferimento, quanto alla durata massima del rapporto instaurato fra le parti, (anche) ai contratti collettivi di categoria. In particolare, l'art. 7 della l. 19 gennaio 1955 n. 25, per ragioni di tempo applicabile alla controversia in esame, aveva disposto che "l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni". L'art. 11 lett. c) della medesima legge, poi,. aveva stabilito che "il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi".
Analoghe disposizioni, sia detto per inciso, sono state dettate dal legislatore con le leggi che in epoca successiva hanno regolato la materia.
L'art. 2 della l. 28 febbraio 1987 n. 56 aveva previsto che "per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età dei lavoratori. La durata dell'apprendistato non può essere superiore,. a cinque anni". Di recente, l'art. 16 della l. 24 giugno 1997 n. 196, a modifica della precedente normativa, nello stabilire la durata dell'apprendistato, ha fissato un termine "comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni".
III. In punto di fatto è pacifico in causa che la NI, pur non avendo mai aderito alla associazione di categoria e pur non avendo mai espressamente riconosciuto, nei rapporti con i propri dipendenti, il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, ha presentato all'INPS - ripetesi, in data 28 ottobre 1986 - una dichiarazione con la quale ha fatto presente di avere applicato ai propri dipendenti, per la parte retributiva, il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro. Per questa ragione ha ritenuto di dover usufruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e, nel versare i contributi previsti, ha operato le relative riduzioni stabilite dalle disposizioni di legge sopra indicate. Dal canto suo, l'ente previdenziale, avendo appurato, a seguito di un accertamento trasfuso in un verbale ispettivo, che dalla NI era stato superato il termine massimo di durata dell'apprendistato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (fissato in due anni rispetto al periodo di cinque anni stabilito dalla legge del tempo) e che, per conseguenza, nel periodo successivo ai due anni ai dipendenti aventi (ancora) la qualifica di apprendisti era stato elargito il trattamento retributivo proprio di tale qualifica e non quello degli operai, ha ritenuto che il beneficio della fiscalizzazione non fosse dovuto.
IV. Questa disparità di vedute, che forma oggetto della controversia fra le attuali parti in causa, riflette il contrasto interpretativo che si è manifestato all'interno della Sezione Lavoro della Corte e che ha dato luogo al presente intervento delle Sezioni Unite.
Da parte di alcune sentenze (Cass. 4 novembre 1994 n. 9100, Cass. 19 novembre 1994 n. 9816, Cass. 15 aprile 1996 n. 3509 e Cass.17 giugno 1997 n. 5412) è stato rilevato che il superamento della durata massima dell'apprendistato, rispetto a quanto è stabilito dalla contrattazione collettiva (ancorché il rapporto rimanga compreso nell'ambito temporale della previsione di legge), determina l'inapplicabilità del beneficio della fiscalizzazione, dato che per trattamento economico deve intendersi non solo quello derivante dagli adeguamenti automatici previsti dai contratti collettivi, ma anche quello contemplato da clausole aventi contenuto normativo (come quelle che attribuiscono vantaggi pecuniari connessi ad una carriera più rapida di quella prevista dalla legge).
Da parte di altre pronunce (Cass. 23 febbraio 1995 n. 2029, Cass. 12 giugno 1995 n. 6605, Cass. 15 giugno 1995 n. 6746, Cass. 9 ottobre 1996 n. 8847, Cass. 11 gennaio 1997 n. 195, Cass. 7 luglio 1997 n. 6113 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10611) è stato, viceversa, osservato che il beneficio della fiscalizzazione deve essere riconosciuto a quelle imprese che applicano ai propri dipendenti i trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se, quanto alla durata del rapporto di lavoro instaurato con gli apprendisti, venga superato il termine contemplato da tali contratti collettivi, dato che il legislatore, quando ha voluto imporre (alle imprese che, non essendo aderenti alle associazioni di categoria, non ne abbiano l'obbligo) il rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di contenuto normativo, oltre che economico, lo ha detto espressamente (il che non ha fatto con le disposizioni sulla fiscalizzazione emanate successivamente al 1978).
Invocata da entrambi gli indirizzi, ma, a ben vedere, favorevole al secondo, è la (precedente) sentenza n. 12467 del 20 novembre 1991, con la quale la Sezione Lavoro della Corte aveva affermato che il diritto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, condizionato al rispetto da parte del datore di lavoro della contrattazione collettiva di categoria, presuppone la corresponsione ai lavoratori di tutte le voci retributive da essa previste, ivi comprese le somme per scatti di anzianità, e non spetta, quindi, al datore di lavoro che si sia limitato a corrispondere una retribuzione conforme ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione. V. Nelle sentenze, nelle quali è stato sostenuto che il superamento della durata massima dell'apprendistato, rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, determina l'inapplicabilità delle leggi di concessione o proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, la decisione finale risulta basata sulle seguenti argomentazioni.
Innanzi tutto, in via generale si afferma che, poiché le diverse leggi che si sono succedute nel tempo hanno subordinato il beneficio ad una precisa condizione - l'erogazione ai dipendenti di trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - il diritto non compete in caso di mancata osservanza delle clausole contrattuali collettive che stabiliscono la durata massima del rapporto di apprendistato, dato che i lavoratori, per il fatto stesso di non conseguire la qualifica di operaio a tempo debito, ricevono dal datore di lavoro un trattamento inferiore a quello fissato dalle parti collettive. Sullo stesso Piano, ma con maggiore approfondimento della questione, si pongono quelle pronunce (v., ad esempio, Cass. 4 novembre 1994 n. 9100) che asseriscono che, poiché la legislazione di cui si discute tende all'aumento della produttività delle imprese attuato mediante la diminuzione del costo del lavoro, tale diminuzione può essere realizzata solo in base ad una eguaglianza instaurata fra tali imprese, tenute ad assicurare ai dipendenti analoghe condizioni;
con la conseguenza che la funzione perequativa sarebbe vanificata, avuto riguardo agli automatismi che si verificano anche in caso di passaggio dalla categoria di apprendista a quella di "lavoratore finito", se i minimi retributivi non fossero ragguagliati alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. Si aggiunge che, se si pervenisse sul piano interpretativo ad una diversa conclusione, si determinerebbe una disparità di trattamento fra datori di lavoro iscritti alle associazioni di categoria e datori di lavoro non iscritti, con violazione dell'art. 3 della Costituzione. In maniera più articolata, poi, è stato precisato (cfr., sui punti che seguono, Cass. 17 giugno 1997 n. 5412): a) che il "trattamento economico" non è soltanto quello derivante dagli adeguamenti automatici previsti dai contratti collettivi, ma anche quello previsto da clausole che, avendo contenuto normativo, attribuiscono ai lavoratori vantaggi pecuniari connessi ad una carriera più rapida di quella prevista dalla, legge (come avviene per gli apprendisti, nei cui confronti il contratto collettivo pone il limite di due anni di durata massima a fronte della norma di legge che fissa il termine di cinque anni); b) che non è esatto affermare che nella disciplina dettata dalle leggi che riconoscono il beneficio della fiscalizzazione rientrano i soli adeguamenti automatici connessi al decorso del termine, come gli scatti di anzianità - e non già gli adeguamenti collegati al passaggio a mansioni superiori (c.d. miglioramenti economici indiretti, in quanto correlati alle progressioni di carriera) - non potendosi tale distinzione ricavare dalla legge ne' sussistendo miglioramenti normativi cui non si accompagni un aumento della retribuzione;
c) che l'indirizzo contrario potrebbe far conseguire un ingiustificato privilegio ad alcuni datori di lavoro, con violazione dell'art. 3 della Costituzione;
d) che l'applicazione del minimo salariale, previsto dalla contrattazione collettiva del settore, non viola la libertà sindacale dell'imprenditore, dato che l'iscrizione al sindacato non è un obbligo, ma, nel caso che ne occupa, un onere;
e) che l'abbreviazione del periodo di apprendistato non espone l'imprenditore al rischio di affidare mansioni definitive a lavoratori non ancora provvisti della necessaria preparazione professionale, in contrasto con il principio dettato dall'art. 41 della Costituzione, dato che un tale rischio è solo teorico,
derivando dalla applicazione all'apprendistato di un qualsiasi limite di duratà.
VI. Più puntuali - in quanto fondate su una più incisiva interpretazione, sia letterale (che non trascura quella collegata all'elemento logico), sia sistematica, delle disposizioni di legge che, nel corso degli anni, sono state emanate dal legislatore per disciplinare la materia - sono le ragioni poste a base del contrario indirizzo, al quale. per conseguenza. deve essere data adesione. Prima di esporre il contenuto di tali ragioni, peraltro, va in generale osservato che molte delle argomentazioni poste a base del primo indirizzo o danno per scontato il principio di diritto che dovrebbe essere invece dimostrato, perché sostengono, tout court, la necessità che si debba fare riferimento anche alla c.d. parte normativa dei contratti collettivi;
o rappresentano situazioni che, pur essendo condivisibili, tuttavia non provano nulla (ai fini della soluzione della questione oggetto della controversia) , come quelle secondo cui l'applicazione del minimo salariale contemplato dai contratti collettivi non viola la libertà sindacale dell'imprenditore, l'iscrizione alla associazione di categoria integrando un semplice onere e non già un obbligo per l'imprenditore (su questo punto cfr. Corte cost. 16 luglio 1987 n. 270, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge emanate in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali); o presuppongono un elemento della fattispecie - l'automatismo retributivo per- l'apprendista destinato ad acquisire la qualifica di "lavoratore finito" - che, viceversa, non sussiste, dal momento che, di norma, come pure è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 169 del 28 novembre 1973, a conclusione del periodo previsto (o dalla contrattazione collettiva o dalla legge) il rapporto di apprendistato non si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l'acquisto da parte del lavoratore della qualifica di operaio, per tale trasformazione essendo invece necessarie vere e proprie prove di idoneità che possono anche concludersi, qualora non vengano superate, con il recesso del datore di lavoro.
Ma, a parte queste considerazioni, ciò che vieppiù rileva, per ritenere la fondatezza dell'altro orientamento, è il riferimento, fatto nelle diverse sentenze che ne hanno condiviso le conclusioni, a tre distinti, ma convergenti, criteri interpretativi, in base ai quali si perviene al superamento di tutte le altre argomentazioni sopra esposte.
VI.
1. Si deve procedere, in primo luogo, alla esegesi delle numerose disposizioni di legge che nel tempo sono state emanate per regolare la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali e tale esegesi va compiuta in base al criterio logico-letterale e sistematico.
Come è stato sottolineato in tutte le sentenze appartenenti al secondo filone interpretativo (cfr., per tutte, Cass. 23 febbraio 1995 n. 2029 e Cass. 11 gennaio 1997 n. 195), il legislatore, nell'estendere il beneficio della fiscalizzazione alle imprese che, pur non avendone l'obbligo per non essere iscritte alle associazioni di categoria, intendessero tuttavia uniformarsi alle clausole della contrattazione collettiva, ha fatto via via uso, con una significativa evoluzione che deve essere necessariamente tenuta in considerazione dal l'interprete, di espressioni letterali di significato diverso. Nelle disposizioni di legge che nel tempo hanno disciplinato la materia (v. quanto è stato esposto nel precedente punto I) è' stato fatto riferimento: a) dapprima alla applicazione dei contratti collettivi (art. 2 della legge 8 agosto 1977 n. 573) ;
b) poi ai trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria (art. 4 della l. 5 agosto 1978 n. 502) ; c) successivamente ai trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria (art. 1 della l. 28 novembre 1980 n. 782) ; d) in un tempo ancora successivo alle retribuzioni rapportate a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali (art. 3, primo comma lett. e, d.l. 3 luglio 1986 n. 328, convertito in l. 31 luglio 1986 n. 400) ; e) infine, al compenso ricevuto dai lavoratori in misura non inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (art.1, primo comma d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389).
A questi precisi ed univoci elementi normativi va fatto riferimento per l'interpretazione delle disposizioni applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, l'attenzione dovendo essere appuntata non solo sul tenore letterale delle medesime, ma, soprattutto, sulla significativa evoluzione, sopra evidenziata, del linguaggio usato nei diversi testi legislativi che si sono succeduti nel tempo. In considerazione di tale evoluzione, infatti, appare evidente come il legislatore, a modifica della sua iniziale determinazione, abbia poi inteso distinguere fra trattamenti economici e trattamenti normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e abbia, quindi, stabilito che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali potesse conseguire anche dalla sola applicazione dei trattamenti economici, in questi dovendo essere compresi gli adeguamenti automatici esclusivamente derivanti dal decorso del tempo (e non quelli collegati ad un mutamento del rapporto di lavoro: v., sul punto, Cass. 7 luglio 1997 n. 6113, sopra indicata). Sintomatica è, in proposito, la circostanza che dal riferimento fatto nei primi due provvedimenti di legge, puramente e semplicemente, alla applicazione "dei contratti collettivi di categoria" e al "trattamento", senz'altra aggiunta, siano stati poi menzionati solamente i "trattamenti economici" e, in maniera ancora più esplicita, le "retribuzioni" previste dai suddetti contratti collettivi.
VI.
2. Sul concetto di mutamento del rapporto di lavoro (in caso di acquisizione, da parte dell'apprendista, della qualifica di operaio e dell'instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato) hanno fatto leva quasi tutte le sentenze che hanno propugnato la tesi più favorevole alle imprese (v., per tutte, Cass.9 ottobre 1996 n. 8847). In tali sentenze è stato sottolineato che l'apprendistato integra una particolare figura di rapporto di lavoro subordinato, dal momento che sul datore di lavoro grava, oltre all'obbligo di elargire la retribuzione e di provvedere agli adempimenti contemplati dalle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali a tutela del lavoratore, anche quello, specifico, di impartire all'apprendista una adeguata istruzione professionale (cfr. sull'argomento Cass. 23 gennaio 1984 n. 566, secondo cui il rapporto di apprendistato è caratterizzato da due distinte cause, quella dell'insegnamento e quella della prestazione lavorativa nel periodo di tirocinio, che, componendosi, non perdono la loro individualità). Da ciò derivano le seguenti conseguenze: a) la permanenza del lavoratore, anche dopo la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi (ma entro il termine massimo previsto dalla legge), nella qualifica di apprendista, con una retribuzione inferiore a quella di un normale operaio. non comporta un vantaggio per il datore di lavoro, dato che il tempo occorrente per l'istruzione professionale riduce il periodo giornaliero dell'attività lavorativa prestata dal dipendente (la quale, oltre tutto, deve essere svolta sotto la continua sorveglianza e l'assistenza del datore di lavoro o di soggetti all'uopo incaricati: v. in tal senso Cass. 13 giugno 1995 n. 6637); b) al contrario di quanto ha sostenuto la difesa dell'Istituto ricorrente, la disposizione di cui all'art. 11 lett. c) della l. 19 gennaio 1955 n. 25, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di osservare le norme dei contratti collettivi: di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi, deve essere interpretata in conformità con i principi di cui agli artt. 3 e 39 della Costituzione, nel senso che essa non impone un obbligo specifico di osservare tutte le clausole dei contratti collettivi di diritto comune, ed in particolare quella relativa alla durata del periodo di apprendistato, dato che il rinvio da essa operato ai contratti collettivi è generico e non altera l'originaria efficacia giuridica ed il conseguente limite di operatività degli stessi, che va riferito, ove trattasi di contratti collettivi di diritto comune, ai soli aderenti alle organizzazioni di categoria che li hanno stipulati (Cass. 12 giugno 1995 n. 6605 e, in precedenza, Cass. 23 gennaio 1984 n. 566, entrambe già indicate); c) se è vero che occorre tenere conto della uniformità del costo del lavoro fra tutte le imprese che usufruiscono del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, è altrettanto vero che tale uniformità va riferita a costi comparabili, derivanti dagli adeguamenti automatici correlati al solo decorso del tempo e non a quelli derivanti dal mutamento del contenuto del rapporto di lavoro (e, quindi, della obbligazione lavorativa, determinata dalla acquisizione della qualifica di operaio dopo il tempo di permanenza in un diverso regime) (Cass. 23 febbraio 1995 n. 2029 e Cass. 9 ottobre 1996 n. 8847). Tenuto conto di questi rilievi, non si può parlare di ingiustificato trattamento a favore di alcune imprese e in danno di altre, come si sostiene dai fautori della tesi contraria, essendo sufficiente al riguardo considerare che il datore di lavoro riceve dall'apprendista una prestazione qualitativamente e quantitativamente inferiore a quella che otterrebbe con il passaggio del lavoratore alla diversa categoria e, inoltre, che lo stesso datore di lavoro, in aggiunta alla retribuzione, è tenuto ad elargire all'apprendista l'istruzione professionale. Di tal che, per rispondere alla richiesta subordinata formulata dall'istituto ricorrente nella memoria difensiva, si deve affermare che non può essere ravvisata alcuna disparità di trattamento ne' possono rilevarsi posizioni ingiustificato vantaggio a favore delle imprese che superano nello svolgimento del rapporto il termine massimo previsto dai contratti collettivi - sicché la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo alcuna violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione - dato che la prestazione fornita dall'apprendista è, come si è detto, qualitativamente e quantitativamente diversa (in quanto inferiore) da quella del lavoratore che ha conseguito la qualifica di operaio e dato che "non risulta alterata l'uniformità dei costi" (cfr. in proposito Cass. 28 ottobre 1997 n. 10611, sopra indicata). Dalle considerazioni sopra svolte, inoltre, si trae conferma del rilievo secondo cui le norme che stabiliscono il beneficio della fiscalizzazione, regolanti il caso in esame, non presuppongono l'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che impongono di modificare l'oggetto della prestazione lavorativa o che implicano un mutamento complessivo del contenuto del rapporto, atteso che, se è vero che la retribuzione corrisposta all'apprendista è inferiore a quella che sarebbe stata elargita al medesimo in caso di anticipata. Trasformazione del rapporto di lavoro (nel tempo previsto dalla contrattazione collettiva) , è altrettanto vero che il datore di lavoro riceve ed eroga prestazioni diverse da quelle inerenti all'attività svolta da un lavoratore avente la qualifica di operaio finito;
con la conseguenza che, avuto riguardo a quanto è stato esposto nel precedente punto VI.2., non debbono essere applicate le clausole di carattere normativo proprio perché le stesse incidono sull'oggetto del contratto e sugli obblighi delle parti e non già sulla misura delle retribuzioni (v. al riguardo Cass. 9 ottobre 1996 n. 8847 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10611). VI.
3. Come è stato rilevato in alcune delle sentenze appartenenti al secondo dei due filoni interpretativi, la legislazione del lavoro ha talvolta subordinato il conseguimento di particolari benefici o la possibilità dell'esercizio di una determinata attività di impresa all'osservanza da parte del datore di lavoro di clausole negoziali non direttamente applicabili ai rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori dipendenti - e inserite sia in contratti collettivi di diritto privato non obbligatori per le imprese per non essere queste aderenti all'associazione stipulante, sia in contratti individuali stipulati da terzi - il che però non consente di ritenere che le disposizioni contrattuali richiamate assumano, per effetto del rinvio operato, un'efficacia giuridica diversa da quella che è loro propria. Sarebbe, d'altra parte, del tutto arbitrario, oltre che incostituzionale, pensare che una disposizione di legge ordinaria, in contrasto con l'art, 39 della Costituzione, possa conferire efficacia, al di là dell'ambito consentito, a contratti collettivi di lavoro di diritto comune (v. per tali concetti Cass. 12 giugno 1995 n. 6605 e Cass. 15 giugno 1995 n. 5746, cui si rinvia. per la pregressa giurisprudenza ivi indicata).
Nell'ordinamento lavoristico il richiamo alle clausole della contrattazione collettiva è stato fatto, ad esempio, da due distinte norme di legge, la prima dettata in materia di obblighi che gravano su titolari di benefici- accordati dallo Stato nonché su appaltatori di opere pubbliche, la seconda compresa nel vecchio Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. Nelle sentenze che appartengono al secondo degli indirizzi- di cui si discute, inoltre, viene indicata una terza disposizione, quella che pone sul datore di lavoro l'obbligo di adeguarsi alla disciplina contenuta in un contratto individuale di lavoro stipulato da altri soggetti e che è stata dettata in materia di impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi.
Quest'ultima norma è contenuta nell'art. 3, primo comma, della l. 23 ottobre 1960 n. 1369, che stabilisce che "gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia o di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con questo ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare in trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti". Le altre norme sono contenute, l'una., nell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300, che dispone che "nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ... a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche deve essere inseritala clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona"; l'altra, nell'art. 102, ultimo comma, del d.p.r. 15 maggio 1963 n. 858, applicabile anche nei confronti dei datori di lavoro non vincolati all'osservanza dei contratti collettivi di categoria per non essere iscritti "alle relative associazioni, che ha previsto come possibile decadenza dalla concessione il comportamento dell'esattore resosi inadempiente agli obblighi derivanti dai suddetti contratti collettivi di lavoro (v. anche, in quanto appartenente al medesimo filone normativo, l'art. 2, primo comma, della l. 28 novembre 1979 n, 598, che è stata emanata in materia di disciplina agevolata dei contratti a termine nei settori del commercio e del turismo e che contiene una identica previsione).
Le disposizioni di legge da ultimo indicate fanno parte, come è stato rilevato in dottrina, della categoria delle norme, attinenti all'ordinamento del lavoro, in cui è inserita la c.d. clausola sociale, rivolta ad assicurare una tutela minima (di sicurezza sociale) a quei lavoratori dipendenti da imprese che ottengono benefici o agevolazioni da parte dello Stato, garantendo loro l'applicazione delle stesse condizioni, retributive e normative, contemplate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Trattasi, i altre parole, di norme che si ricollegano a. quei provvedimenti- con i quali vengono elargiti in senso lato, vantaggi (specie finanziari) a determinate imprese e che stabiliscono, a mò di contraltare, che le imprese destinatarie non possono usufruirne "in contrasto con la parità di trattamento - nel mercato interno e nella concorrenza - disposta dall'art. 52 del Trattato istitutivo della CEE" (v. in tal senso Cass. 17 febbraio 1999 n. 1338, già indicata). Peraltro, ferma restando l'identità -"di ratio giacché anche le norme di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali sono dirette a perseguire il medesimo scopo cui tende l'art. 36 della legge n. 300 del 1970 (unitamente alle altre analoghe norme sopra indicate) - palese è la diversità, nell'un caso e nell'altro, del dato letterale risultante dalle parole usate dal legislatore. Dall'art. 36 (e analogamente è a dirsi quanto all'art. 102, ultimo comma, del d.p.r. 15 maggio 1963 n. 858 e all'art. 2, primo comma, della l. 28 novembre 1979 n. 598) è previsto che ai- lavoratori dipendenti debbono essere elargite "condizioni" - o, come recita il suddetto art. 3, primo comma, della legge n. 1369 del 1960, trattamenti minimi inderogabili sia retributivi che normativi - non inferiori al parametro preso in considerazione (i contratti collettivi di lavoro della categoria interessata o il contratto individuale di lavoro stipulato dà altro soggetto), col che, attesa l'ampiezza della locuzione usata, non possono sussistere dubbi sulla necessità. che debbano essere applicati, oltre ai trattamenti retributivi, anche quelli normativi. Dalle leggi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, a conclusione del percorso compiuto dal legislatore nella formulazione letterale delle varie norme che si sono succedute nel tempo - come sopra è stato esposto - alla fine è stato fatto riferimento solamente al "trattamento economico" e "alle retribuzioni", per escludere, con ciò stesso, qualsiasi possibilità di confusione con il più ampio concetto di trattamento normativo.
Da questo raffronto del dato letterale espresso in disposizioni di legge regolanti materie omogenee - essendo tutte dirette a concedere vantaggi finanziari a determinate imprese o categorie di imprese in vista del raggiungimento di determinati scopi di carattere sociale - e, quindi, a conclusione di un ulteriore procedimento interpretativo di tipo sistematico - svolto mediante la comparazione di norme contenute in provvedimenti legislativi emanati all'interno 'di un particolare comparto dell'ordinamento - si evince che il legislatore, in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, "in forza di una precisa scelta di politica economica intesa evidentemente ad allargare la sfera dei destinatari" (così Cass. 9 ottobre 1996 n. 8847), ha sottoposto l'erogazione del beneficio non già alla condizione ampia dell'integrale applicazione delle clausole del contratto collettivo, di contenuto sia economico che normativo, ma solamente alla condizione minima del riconoscimento del trattamento economico concordato dalle parti collettive. Ne deriva che l'approfondita dissertazione - fatta dalla difesa dell'Istituto ricorrente tanto nella memoria difensiva quanto in sede di discussione davanti a questa Corte - in ordine all'interpretazione che dalla giurisprudenza di legittimità è stata data alle norme di legge contenenti la c.d. clausola sociale (diverse da quelle inerenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali: v., fra le tante sentenze, Cass. 13 agosto 1997 n. 7566, Cass. 5 giugno 1997 n. 5027, Cass. 21 dicembre 1991 n. 13834 e Cass. 1 agosto 1990 n. 7694), se può servire per rimarcare gli scopi che il legislatore ha inteso perseguire con tali disposizioni, non dà alcun frutto al fine di suffragare la tesi sostenuta dal medesimo Istituto e, anzi, si ritorce contro la stessa. Dalla diversa formulazione letterale, nell'una e nell'altra ipotesi, delle diverse disposizioni di legge, infatti, si trae una ulteriore conferma della fondatezza dell'indirizzo giurisprudenziale che il ricorrente intende avversare. VII. A conclusione di tutte le considerazioni che precedono, riconosciuta la validità degli argomenti addotti dal secondo dei due orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono nella interpretazione delle norme applicabili al caso in esame (di cui alla l. 28 novembre 1980 n. 782 e al d. l. 3 luglio 1986 n. 328, convertito in l. 31 luglio 1986 n. 400), si deve affermare che, a differenza di quanto è stato stabilito dall'art. 36 della legge n.300 del 1970 (e da quelle analoghe disposizioni, sopra indicate,
contenenti la c.d. clausola sociale), le suddette norme di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, ai fini della utilizzazione del beneficio, non prevedono l'assunzione da parte delle imprese dell'obbligo di attuare nei confronti dei dipendenti condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli risultanti dalla contrattazione collettiva, ma si limitano a subordinare il conseguimento del diritto alla effettiva applicazione dei trattamenti economici previsti dalla suddetta contrattazione collettiva;
con la conseguenza che, per l'erogabilità del beneficio, non costituisce elemento ostativo il mancato riconoscimento agli apprendisti della qualifica di operaio e, quindi, della corrispondente retribuzione prevista dai contratti collettivi, dopo il decorso del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dai medesimi contratti collettivi, sempreché sia osservato il termine fissato dalla legge. Poiché il Tribunale di Brescia, nel decidere la controversia, si è sostanzialmente uniformato al principio di diritto or ora enunciato, il ricorso proposto dall'INPS deve essere rigettato. Giusti motivi ricorrono, in considerazione del contrasto interpretativo sopra indicato, per compensare per intero fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999