Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 486
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Sentenza 21 luglio 1999

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La cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali (riduzione dei contributi di malattia posti a carico delle imprese operanti in determinati settori produttivi), nei casi in cui - quanto al requisito relativo alle condizioni praticate dal datore di lavoro ai dipendenti - trovino applicazione l'art. 1 della legge n. 782 del 1980 oppure gli artt. 1, primo comma, e 6, primo comma lett. a) e nono comma lett. c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito in legge n. 389 del 1989), presuppone la effettiva applicazione da parte del datore di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva cui le citate disposizioni fanno riferimento, ma non richiede anche il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva. Conseguentemente, per l'erogabilità del beneficio, non costituisce elemento ostativo il mancato riconoscimento agli apprendisti della qualifica di operaio e della corrispondente retribuzione dopo il decorso del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dai suddetti contratti collettivi, sempreché sia osservato il termine fissato dalla legge. Nè ciò comporta un ingiustificato vantaggio a favore delle imprese che non rispettino il termine massimo fissato dai contratti collettivi, con violazione degli artt. 3 e 41 Cost., poiché il complessivo contenuto del rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili da quello degli ordinari rapporti di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 486
    Data del deposito : 21 luglio 1999

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