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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4292/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4292/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Valgimigli n. 19/4 (avv. Patrizia Bortoletto)
e
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...]4 (avv. Patrizia Bortoletto)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
31/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 19.07.2017 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 43, Parte I, anno 2017;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 CP_1
Faenza (RA) in data 19.07.2017 e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Faenza, con atto di matrimonio n. 43 – parte 1 – Ufficio 1);
3) Il sig. continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà, sita in Faenza (RA), via Valgimigli Pt_1
n. 19/4, con ogni arredo e pertinenza. La sig.ra si impegna a lasciare la casa familiare di CP_1 via Valgimigli n. 19/4 trasferendosi nella casa materna, comunque non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
4) Affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa familiare sita a Faenza (RA) in via Valgimigli n. 19/4, unitamente al padre. La potestà relativa alle questioni di vita ordinaria sarà esercitata dal genitore col quale di volta in volta i bambini conviveranno;
5) Con riferimento ai tempi di permanenza delle figlie presso il genitore non collocatario, i genitori concordano che le bambine potranno stare con la madre liberamente quando vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, nonchè con gli impegni lavorativi dei genitori, e comunque, dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16.15 circa sino a dopo cena, alle 21.00 circa presso l'abitazione di via Valgimigli n. 19/4, oltre ai fine settimana alternati e con la possibilità per le stesse di pernottare presso la madre, una volta che si sarà trasferita altrove, con impegno della stessa a condurle a scuola il giorno successivo qualora non festivo. Per quanto concerne le vacanze, la madre potrà trascorrere con le proprie figlie almeno una settimana continuativa durante le vacanze estive, da concordare entro il 1 giugno di ciascun anno, ed almeno tre giorni continuativi durante le vacanze natalizie, alternando con il padre annualmente i giorni di
Natale e di Capodanno, le vacanze pasquali verranno equamente divise tra i genitori in modo che Per_
e trascorrano ogni anno Pasqua e Pasquetta alternate con ciascun genitore, salvo Per_1 esigenze lavorative. Il tutto, salvo diverso accordo tra i coniugi, da richiedere e confermarsi per iscritto;
6) Disporre che l'assegno unico (attualmente di € 402,00 mensili – all. 8) venga percepito al 50% dai sigg.ri e , senza il versamento di alcuna somma a titolo di concorso al Pt_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori a carico della sig.ra , vista la disparità di reddito e CP_1 provvedendo entrambi i coniugi al mantenimento diretto dei figli;
7) Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole. La somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento;
8) i coniugi riconoscono e dichiarano di aver inoltre definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro e di non aver pertanto più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli impegni assunti con il presente atto;
9) I genitori concordemente si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori, manifestando fin da ora piena disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative, all'avveramento di dette condizioni;
10) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. La signora CP_1
ha fatto preventiva istanza al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e riserva sin d'ora
[...] istanza di liquidazione a tal fine.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4292/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Valgimigli n. 19/4 (avv. Patrizia Bortoletto)
e
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...]4 (avv. Patrizia Bortoletto)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
31/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 19.07.2017 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 43, Parte I, anno 2017;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 CP_1
Faenza (RA) in data 19.07.2017 e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Faenza, con atto di matrimonio n. 43 – parte 1 – Ufficio 1);
3) Il sig. continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà, sita in Faenza (RA), via Valgimigli Pt_1
n. 19/4, con ogni arredo e pertinenza. La sig.ra si impegna a lasciare la casa familiare di CP_1 via Valgimigli n. 19/4 trasferendosi nella casa materna, comunque non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
4) Affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa familiare sita a Faenza (RA) in via Valgimigli n. 19/4, unitamente al padre. La potestà relativa alle questioni di vita ordinaria sarà esercitata dal genitore col quale di volta in volta i bambini conviveranno;
5) Con riferimento ai tempi di permanenza delle figlie presso il genitore non collocatario, i genitori concordano che le bambine potranno stare con la madre liberamente quando vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, nonchè con gli impegni lavorativi dei genitori, e comunque, dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16.15 circa sino a dopo cena, alle 21.00 circa presso l'abitazione di via Valgimigli n. 19/4, oltre ai fine settimana alternati e con la possibilità per le stesse di pernottare presso la madre, una volta che si sarà trasferita altrove, con impegno della stessa a condurle a scuola il giorno successivo qualora non festivo. Per quanto concerne le vacanze, la madre potrà trascorrere con le proprie figlie almeno una settimana continuativa durante le vacanze estive, da concordare entro il 1 giugno di ciascun anno, ed almeno tre giorni continuativi durante le vacanze natalizie, alternando con il padre annualmente i giorni di
Natale e di Capodanno, le vacanze pasquali verranno equamente divise tra i genitori in modo che Per_
e trascorrano ogni anno Pasqua e Pasquetta alternate con ciascun genitore, salvo Per_1 esigenze lavorative. Il tutto, salvo diverso accordo tra i coniugi, da richiedere e confermarsi per iscritto;
6) Disporre che l'assegno unico (attualmente di € 402,00 mensili – all. 8) venga percepito al 50% dai sigg.ri e , senza il versamento di alcuna somma a titolo di concorso al Pt_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori a carico della sig.ra , vista la disparità di reddito e CP_1 provvedendo entrambi i coniugi al mantenimento diretto dei figli;
7) Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole. La somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento;
8) i coniugi riconoscono e dichiarano di aver inoltre definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro e di non aver pertanto più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli impegni assunti con il presente atto;
9) I genitori concordemente si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori, manifestando fin da ora piena disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative, all'avveramento di dette condizioni;
10) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. La signora CP_1
ha fatto preventiva istanza al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e riserva sin d'ora
[...] istanza di liquidazione a tal fine.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè