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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato in [...] U.S.A. (Stati Uniti D'America) il 27.11.1972 cittadino statunitense ed italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] – scala A
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. , con studio in Cernusco sul CodiceFiscale_3
Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verderio Superiore (LC) in data 06.09.2006
pagina 1 di 6 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verderio Superiore (LC) anno 2006 atto n. 3 parte II serie A;
di Brugherio (MB) anno 2006 atto n. 77 parte II serie B;
e di Monza anno 2006 atto n. 175 parte II serie B)
separati consensualmente con udienza presidenziale tenutasi in data 20.03.2017, e successivo decreto di omologazione del 18.05.2017 (decreto omologazione n. cronol. 9933/2017 del 18.05.2017 – R.G. n. 64945/2016 – Tribunale di Milano, Sezione IX Civile)
con i seguenti figli:
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3 C.F._4
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
[...]
, nato in [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_4 [...]
, minorenne C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto all'affidamento del figlio minore : il figlio minore continuerà ad essere Pt_4 Pt_4 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale convivrà anche ai fini della residenza, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica del minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, e garantendo, altresì, a di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, Pt_4 anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio (MI), via Cavour n. 123, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, con quanto la arreda, affinché vi abiti con il figlio minorenne , e la figlia Pt_4 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , in qualità di genitore collocatario. Pt_3
3. Quanto al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente Pt_3 autosufficiente) e (minorenne): il signor verserà alla signora tramite Pt_4 Pt_2 Pt_1 bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli , sino al raggiungimento Pt_3 della propria indipendenza economica, e , sino al raggiungimento della sua indipendenza Pt_4 economica, anche quindi oltre il compimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento/00), ossia Euro 150,00 mensile per ciascun figlio, da versare in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione Marzo 2026. Ciascun genitore terrà, inoltre, a proprio carico il 50% delle spese straordinarie dei figli, nel rispetto delle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di Giugno 2025 (P. 8334/25 in “Protocolli e Convenzioni”), e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pagina 2 di 6 medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitore;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). L'Assegno Unico Universale in favore dei figli verrà percepito in via esclusiva dal genitore collocatario, signora Pt_1
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 pagina 3 di 6 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. Quanto alle modalità di visita padre-Cristian: considerata l'età adolescenziale del figlio minore
, sarà questo ad accordarsi direttamente con entrambi i genitori per la gestione dei tempi di Pt_4 permanenza presso il genitore non collocatario. Anche le festività durante l'anno scolastico, nonché le vacanze estive ed invernali, saranno concordate da con entrambi i genitori. Pt_4
5. Quanto alle autovetture: l'autovettura Nissan Qashqai, targata FP686VZ, intestata alla signora continuerà a restare di proprietà di quest'ultima, ed in uso esclusivo alla stessa. Pt_1
L'autovettura Bmw 318 Touring targato EF285SL, anch'essa intestata alla signor Pt_1 continuerà a restare nella disponibilità del signor , ed in uso esclusivo dello stesso, che Pt_2 continuerà a farsi carico in via esclusiva delle relative spese ordinarie (manutenzione, bollo, tassa per circolazione, assicurazione, ecc…).
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: le parti provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle necessarie autorizzazioni: i genitori si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario al figlio , sia di natura medica che scolastica. Pt_4
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno inoltre confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verderio Superiore (LC) in data 06.09.2006 tra la signora ed il signor;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verderio Superiore (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Brugherio (MB) e di Monza, dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato in [...] U.S.A. (Stati Uniti D'America) il 27.11.1972 cittadino statunitense ed italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] – scala A
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. , con studio in Cernusco sul CodiceFiscale_3
Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verderio Superiore (LC) in data 06.09.2006
pagina 1 di 6 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verderio Superiore (LC) anno 2006 atto n. 3 parte II serie A;
di Brugherio (MB) anno 2006 atto n. 77 parte II serie B;
e di Monza anno 2006 atto n. 175 parte II serie B)
separati consensualmente con udienza presidenziale tenutasi in data 20.03.2017, e successivo decreto di omologazione del 18.05.2017 (decreto omologazione n. cronol. 9933/2017 del 18.05.2017 – R.G. n. 64945/2016 – Tribunale di Milano, Sezione IX Civile)
con i seguenti figli:
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3 C.F._4
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
[...]
, nato in [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_4 [...]
, minorenne C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto all'affidamento del figlio minore : il figlio minore continuerà ad essere Pt_4 Pt_4 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale convivrà anche ai fini della residenza, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica del minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, e garantendo, altresì, a di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, Pt_4 anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio (MI), via Cavour n. 123, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, con quanto la arreda, affinché vi abiti con il figlio minorenne , e la figlia Pt_4 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , in qualità di genitore collocatario. Pt_3
3. Quanto al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente Pt_3 autosufficiente) e (minorenne): il signor verserà alla signora tramite Pt_4 Pt_2 Pt_1 bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli , sino al raggiungimento Pt_3 della propria indipendenza economica, e , sino al raggiungimento della sua indipendenza Pt_4 economica, anche quindi oltre il compimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento/00), ossia Euro 150,00 mensile per ciascun figlio, da versare in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione Marzo 2026. Ciascun genitore terrà, inoltre, a proprio carico il 50% delle spese straordinarie dei figli, nel rispetto delle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di Giugno 2025 (P. 8334/25 in “Protocolli e Convenzioni”), e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pagina 2 di 6 medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitore;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). L'Assegno Unico Universale in favore dei figli verrà percepito in via esclusiva dal genitore collocatario, signora Pt_1
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 pagina 3 di 6 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. Quanto alle modalità di visita padre-Cristian: considerata l'età adolescenziale del figlio minore
, sarà questo ad accordarsi direttamente con entrambi i genitori per la gestione dei tempi di Pt_4 permanenza presso il genitore non collocatario. Anche le festività durante l'anno scolastico, nonché le vacanze estive ed invernali, saranno concordate da con entrambi i genitori. Pt_4
5. Quanto alle autovetture: l'autovettura Nissan Qashqai, targata FP686VZ, intestata alla signora continuerà a restare di proprietà di quest'ultima, ed in uso esclusivo alla stessa. Pt_1
L'autovettura Bmw 318 Touring targato EF285SL, anch'essa intestata alla signor Pt_1 continuerà a restare nella disponibilità del signor , ed in uso esclusivo dello stesso, che Pt_2 continuerà a farsi carico in via esclusiva delle relative spese ordinarie (manutenzione, bollo, tassa per circolazione, assicurazione, ecc…).
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: le parti provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle necessarie autorizzazioni: i genitori si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario al figlio , sia di natura medica che scolastica. Pt_4
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno inoltre confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verderio Superiore (LC) in data 06.09.2006 tra la signora ed il signor;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verderio Superiore (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Brugherio (MB) e di Monza, dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6