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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1967 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 08/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. DE STEFANO VITO il quale ha dedotto “CONTESTA tutto quanto dedotto dall' nel ricorso introduttivo” CP_1
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria e dedotto “indebito derivante dal venir meno del requisito sanitario, ripetibile, non vi è affidamento meritevole di tutela”
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1967 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
in giudizio con l'avv. DE STEFANO VITO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “- Ritenere e
Dichiarare, per i motivi in narrativa, che la pretesa di cui alla diffida impugnata è insussistente e infondata -
Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla deve la ricorrente in relazione alla pretesa della diffida impugnata - Annullare la diffida impugnata - Condannare l' alle spese e competenze di CP_1
causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Allegava a sostegno della domanda la non ripetibilità delle somme in quanto erogate per un errore imputabile all' CP_1
Si costituiva l il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente;
evidenziava CP_1
che nel caso di specie si trattava di indebito derivante dalla sopravvenuta mancanza del requisito sanitario che aveva fatto venire meno il diritto alla prestazione;
che parte ricorrente non aveva impugnato il verbale della visita di revisione dalla data della quale si verifica ex lege la decadenza dalla prestazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Nel merito si osserva quanto segue.
La controversia de qua verte in materia di indebito assistenziale in quanto inerente la ripetibilità della indennità di accompagnamento percepita da parte ricorrente, la cui erogazione prescinde dall'esistenza di un requisito contributivo.
Ebbene rispetto all'indebito assistenziale la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033
c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche
Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004).
Nella fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento sembra possibile ravvisarsi in capo alla ricorrente, e ciò a motivo della consapevolezza della revisione in peius del requisito sanitario accertata con visita medica del 30.10.2017, il cui verbale le è stato notificato tramite raccomandata a/r n. 66545856244-1 ricevuta il 25.11.2017 (cfr. documenti 2, 3 e 4 depositati dal resistente unitamente alla memoria di costituzione).
Nessun legittimo affidamento, inoltre, può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, avvenuta per lungo tempo dopo la visita di revisione, tenuto conto del consolidato orientamento del giudice della legittimità dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005). Nel caso di specie parte ricorrente non contesta l'esistenza dell'indebito ma eccepisce la non ripetibilità delle somme percepite in quanto erogate a causa di un errore imputabile all' che CP_1
nonostante la sopravvenuta carenza del requisito sanitario, ha continuato a corrisponderle l'indennità di cui si discute.
L'assunto difensivo del ricorrente non appare condivisibile.
Ad esito della eseguita visita di revisione del 30.10.20217 la Commissione medica ha riconosciuto parte ricorrente con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% Pt_2
art.2 e 12 L 118/71” senza diritto alla indennità di accompagnamento.
Da tale accertamento, avverso il quale il ricorrente non ha proposto opposizione nel termine semestrale, è derivata la revoca della prestazione.
Ha dedotto sul punto l' allegando la relativa documentazione a sostegno che “il verbale CP_1
con l'esito della visita di revisione, a seguito della quale NON veniva confermato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è stato notificato alla controparte in data 25 novembre 2017” ragione per cui “successivamente, ha accertato e quantificato l'indebito oggetto dell'odierno giudizio, relativo alle somme indebitamente percepite nel periodo 2017-2019 sulla pensione n. 07075696, categoria INVCIV” ed
“ha emesso diffida in data 24 luglio 2019, notificata alla ricorrente per compiuta giacenza”.
Tali allegazioni, comunque documentalmente provate, non sono state oggetto di contestazione neppure generica da parte della ricorrente.
Ne deriva che applicando al caso di specie i su richiamati principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, non avendo parte ricorrente provato l'esistenza di un affidamento incolpevole, la domanda non possa trovare accoglimento.
Spese non ripetibili ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 8 ottobre 2025.
Il Giudice
Sezione Lavoro
Proc. N. 1967 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 08/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. DE STEFANO VITO il quale ha dedotto “CONTESTA tutto quanto dedotto dall' nel ricorso introduttivo” CP_1
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria e dedotto “indebito derivante dal venir meno del requisito sanitario, ripetibile, non vi è affidamento meritevole di tutela”
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1967 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
in giudizio con l'avv. DE STEFANO VITO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “- Ritenere e
Dichiarare, per i motivi in narrativa, che la pretesa di cui alla diffida impugnata è insussistente e infondata -
Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla deve la ricorrente in relazione alla pretesa della diffida impugnata - Annullare la diffida impugnata - Condannare l' alle spese e competenze di CP_1
causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Allegava a sostegno della domanda la non ripetibilità delle somme in quanto erogate per un errore imputabile all' CP_1
Si costituiva l il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente;
evidenziava CP_1
che nel caso di specie si trattava di indebito derivante dalla sopravvenuta mancanza del requisito sanitario che aveva fatto venire meno il diritto alla prestazione;
che parte ricorrente non aveva impugnato il verbale della visita di revisione dalla data della quale si verifica ex lege la decadenza dalla prestazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Nel merito si osserva quanto segue.
La controversia de qua verte in materia di indebito assistenziale in quanto inerente la ripetibilità della indennità di accompagnamento percepita da parte ricorrente, la cui erogazione prescinde dall'esistenza di un requisito contributivo.
Ebbene rispetto all'indebito assistenziale la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033
c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche
Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004).
Nella fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento sembra possibile ravvisarsi in capo alla ricorrente, e ciò a motivo della consapevolezza della revisione in peius del requisito sanitario accertata con visita medica del 30.10.2017, il cui verbale le è stato notificato tramite raccomandata a/r n. 66545856244-1 ricevuta il 25.11.2017 (cfr. documenti 2, 3 e 4 depositati dal resistente unitamente alla memoria di costituzione).
Nessun legittimo affidamento, inoltre, può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, avvenuta per lungo tempo dopo la visita di revisione, tenuto conto del consolidato orientamento del giudice della legittimità dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005). Nel caso di specie parte ricorrente non contesta l'esistenza dell'indebito ma eccepisce la non ripetibilità delle somme percepite in quanto erogate a causa di un errore imputabile all' che CP_1
nonostante la sopravvenuta carenza del requisito sanitario, ha continuato a corrisponderle l'indennità di cui si discute.
L'assunto difensivo del ricorrente non appare condivisibile.
Ad esito della eseguita visita di revisione del 30.10.20217 la Commissione medica ha riconosciuto parte ricorrente con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% Pt_2
art.2 e 12 L 118/71” senza diritto alla indennità di accompagnamento.
Da tale accertamento, avverso il quale il ricorrente non ha proposto opposizione nel termine semestrale, è derivata la revoca della prestazione.
Ha dedotto sul punto l' allegando la relativa documentazione a sostegno che “il verbale CP_1
con l'esito della visita di revisione, a seguito della quale NON veniva confermato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è stato notificato alla controparte in data 25 novembre 2017” ragione per cui “successivamente, ha accertato e quantificato l'indebito oggetto dell'odierno giudizio, relativo alle somme indebitamente percepite nel periodo 2017-2019 sulla pensione n. 07075696, categoria INVCIV” ed
“ha emesso diffida in data 24 luglio 2019, notificata alla ricorrente per compiuta giacenza”.
Tali allegazioni, comunque documentalmente provate, non sono state oggetto di contestazione neppure generica da parte della ricorrente.
Ne deriva che applicando al caso di specie i su richiamati principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, non avendo parte ricorrente provato l'esistenza di un affidamento incolpevole, la domanda non possa trovare accoglimento.
Spese non ripetibili ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 8 ottobre 2025.
Il Giudice