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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/09/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Consigliere Dott. Anna Bora
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 181/2023 R.G.
promosso da Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale_1 Parte_2 (C.F.:
Codice Fiscale_2 ), Parte_3 (C.F.: Codice Fiscale_3
), in qualità di eredi Parte_4 (C.F.: Codice Fiscale_4
(C.F. C.F._5 ) tutte Persona_1beneficiate del defunto rappresentate e difese, giusta delega in atti, dall'Avv. Maria Grazia Barbabella
(C.F.: ), del Foro di Macerata e con quest'ultimaCodice Fiscale_6 elettivamente domiciliate come in atti;
APPELLANTI nei confronti di
) rappresentata e difesa in Controparte_1 (C.F. C.F. 7
dall'Avv. Stefano atti,virtù di procura in Massimiliano GH (C.F.
e con questi elettivamente domiciliata nello studio C.F._8
legale di quest'ultimo, sito a TA HE, V.le San Luigi Versiglia n.
4;
APPELLATA
e di in persona del genitore esercente la responsabilitàControparte_2 '
genitoriale, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte appellante ha concluso chiedendo: "Piaccia
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa: - IN VIA ISTRUTTORIA: dare ingresso alla prova testimoniale dedotta dall'appellante nella memoria redatta in prime cure ex Art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. sulle circostanze di fatto ivi capitolate e con i testi ivi indicati;
- disporre ex Art
210 c.p.c. nei confronti di Filiale di TA HE Controparte_3
(già
), l'ordine di l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: CP_4
a) copia degli estratti conto relativi al, o ai, conti correnti della Sig.ra
-
/ dal 21 al 30 ottobre 2008, unitamente alle contabili che Controparte_1
hanno registrato i movimenti di dare ed avere sul, o sui, predetti conti, ed i soggetti che li hanno posti in essere nel predetto periodo e, segnatamente, alle movimentazioni relative alle emissioni dei seguenti titoli: 1: Ass. circ. del 22.10.2008 T.0730241542-04 per € 20.000,00, 2): Ass. circ. del n. Persona_2bancario n. 0202166472-01 del 19.12.2008 e intestato al sig. unitamente alle contabili che hanno registrato i movimenti di dare ed avere sul predetto conto ed i soggetti che li hanno posti in essere nel predetto periodo;
- disporre supplemento di Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero, si opus, nuova
Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata ad accertare: "...all'epoca della apertura della successione, le somme e gli altri mobili da investimento esistenti sui conti correnti bancari del de cuius dei quali le parti hanno prodotto documentazione;
nonchè la movimentazione nel periodo di sei mesi precedente l'apertura della successione...". NEL MERITO: ritenuta, per i motivi tutti così come analiticamente esposti nella superiore narrativa la fondatezza e la legittimità delle domande ed eccezioni promosse dalle odierne appellanti riformare, in accoglimento dello spiegato appello, il provvedimento impugnato e per lo effetto: 1): Preliminarmente: condannare, per le ragioni tutte di cui sopra, la
-
sig.ra alla restituzione alla massa ereditaria della somma Controparte_1
- 2): così come accertata in sentenza di prime cure pari ad € 1.700,00;
Preliminarmente: dichiarare, altresì la convenuta: Controparte_1 in
/
proprio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli Artt. 723 e 1713
c.c. tenuta, a rendere il conto della gestione del c/c nr 20.22532, acceso presso Banca delle HE e intestato al de cuius dal 12.12.2013, data di conferimento della delega, al 30.03.2016, data di apertura della successione di e, per lo effetto, ordinare alla citata convenuta di Persona_1
presentare il ridetto conto per gli effetti e nei termini di cui agli Artt. 263 ss.
c.p.c., con espressa riserva, per l'eventualità in cui risultino, dal menzionato rendimento del conto, poste attive da quest'ultima ingiustificatamente incamerate, di richiederne la condanna alla restituzione alla massa ereditaria;
3):Preliminarmente: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'Art 782
c.c., la nullità e la conseguente inefficacia giuridica, per difetto di forma, delle donazioni di denaro pari a complessivi € 103.352,62, perle causali tutte di in superiore narrativa, effettuate, dall'anno 2012 all'anno 2016, dal Sig
Persona_1 in favore della Sig ra Controparte_1 e per l'effetto,
dichiarare la convenuta in proprio, tenuta a conferire alla massa ereditaria, per le dedotte causale, la somma che si indica in complessivi € 103.352,62= ovvero la maggiore, o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
subordinatamente, e per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la validità dei ridetti atti donativi, accertare e dichiarare, in ogni caso, che le elargizioni di denaro pari a complessivi € 103.352,62= così come descritte i superiore narrativa, eccedono la quota di cui il Sig poteva Persona_1
liberamente disporre e, per lo effetto, ordinare la reintegrazione delle singole quote di legittima delle odierne attrici, mediante riduzione delle donazioni medesime, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
4). Preliminarmente: Accertare e dichiarare,
-
sempre in via preliminare, per le motivazioni tutte di cui in superiore narrativa, che l'acquisto del terreno a Rogito Notaio CP 5 del 19.12.2008 Racc. n.
166173 - Rep. 18691, integra, in realtà, una donazione indiretta da parte del
Persona_1 in favore della Sig.ra Controparte_1 stante
/
l'effettuazione del detto acquisto con denaro fornito, a tal fine, dal citato Persona_1 e per l'effetto dichiarare la convenuta in Controparte_1
/
proprio, tenuta a conferire alla massa ereditaria l'immobile in natura, ovvero, nel caso in cui detto immobile sia stato alienato o ipotecato, ad imputarne, alla massa ereditaria il valore, che si indica in € 71.000,00, ovvero nella maggiore,
o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre ai frutti e agli interessi come per legge dalla data di apertura della successione al saldo effettivo; 5): In principalità: accertare, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa, la qualità di coniuge superstite della sig.ra Parte_1 e, per l'effetto dichiarare che quest'ultima è erede legittimaria del defunto con conseguente diritto alla propria quota di legittima Persona_1
rispetto al compendio ereditario da quest'ultimo relitto;
- 6): In principalità: accertare, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa, l'evidente errore logico-giuridico e conseguentemente di calcolo aritmetico in cui è incorso il
Giudice di prime cure in punto di somme asseritamente dovute a parte appellata, sulla scorta delle ricognizioni di debito versate in atti del fascicolo di primo grado e, per l'effetto, dichiarare non dovuto da parte delle appellanti, nella nota qualifica ereditaria, l'importo ritenuto in sentenza ed ammontate a complessivi € 449.430,00, ed anzi, giusta le anzidette motivazioni, dichiarando che nulla è dovuto dalle ridette eredi beneficiate per le anzidette causali, ovvero, nella somma ritenuta di giustizia, o, si opus, contenendo la somma dovuta in complessivi € 199.430,83; - 7): In principalità: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore narrativa, la nullità ex
Art. 626 c.c. del testamento olografo redatto in data 12.09.2015 dal Sig.
e pubblicato con verbale ricevuto dal Notaio Per_3Persona_1
[...] di Ascoli Piceno in data 11.04.2016 e, per lo effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato di e, conseguentemente: A): Persona_1
condannare la sig.ra in proprio e nella qualifica di esercente Controparte_1
/
la potestà parentale del minore Controparte_2 a restituire alla massa
/
ereditaria l'immobile sito in TA HE (MC) Via Giusti nr. 37, contraddistinto al catasto del detto Comune al fg. 8 part. 529 sub. 5, siccome detenuto senza titolo alcuno, nonché a pagare, alle odierne attrici, una somma a titolo di indennità per il tale godimento dell'immobile de quo, da determinarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, dalla data di apertura della successione sino all'effettivo rilascio;
- B): accertata la reale consistenza del patrimonio ereditario del defunto Persona_1
mediante la riunione fittizia dei beni relitti di quest'ultimo (al netto dei debiti ereditari) e le donazioni dirette e indirette come nella superiore premessa meglio analiticamente indicate, disporre la reintegrazione delle singole quote di legittima mediante la riduzione delle dette donazioni se del caso, anche attraverso la restituzione dell'intero immobile di TA HE Via Giusti
nr. 37, di cui si avanza, sin d'ora, richiesta di attribuzione integrale;
C):
All'esito, dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria così costituita, previa CTU atta a determinare la reale consistenza del compendio ereditario relitto, in una alla esatta determinazione delle singole quote di spettanza degli eredi legittimi ex Art. 581 c.c.; -8): In via subordinata: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore narrativa, e nella denegata e non creduta ipotesi di riconosciuta validità, e giuridica efficacia della disposizione testamentaria di che trattasi: -A): previa declaratoria di giuridica inefficacia, siccome atto simulato, del legato di riconoscimento di debito disposto a favore della Sig.ra Controparte_1 con il predetto atto testamentario, dichiarare, per le ragioni tutte meglio precisate nella superiore narrativa sub3.
l'inesistenza di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della convenuta nei confronti dell'eredità che ne occupa e, conseguentemente, condannare la sig.ra in proprio, a restituire alla massa ereditaria la porzione di Controparte_1 '
immobile (pari ad 14 dell'intero) sito in TA HE (MC) Via Giusti 37, contraddistinto al catasto del detto Comune al fg. 8 part. 529 sub. 5 oggetto del ridetto legato, da quest'ultima detenuto senza legittimo titolo alcuno, oltre ai frutti prodotti dalla data di apertura della successione all'effettivo rilascio;
B): accertata la reale consistenza del patrimonio ereditario del defunto mediante la riunione fittizia dei beni relitti di quest'ultimo Persona_1
(al netto dei debiti ereditari) e le donazioni dirette e indirette, come nella superiore premessa meglio analiticamente indicate, disporre la reintegrazione delle singole quote di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie, se del caso, anche attraverso la restituzione dell'intero immobile di TA HE Via Giusti nr. 37; di cui si avanza, si d'ora,
richiesta di attribuzione integrale;
C): All'esito, dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria così come costituita, previa C.T.U. atta a determinare la reale consistenza del compendio ereditario relitto in una all'esatta determinazione delle singole quote di spettanza degli eredi legittimari ex Art. 542 c.c.; 9): In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore narrativa, sub. 7., in ipotesi di mancato accoglimento delle domande così come formulate in principale e in via subordinata: - A): accertare e dichiarare in ogni caso, che i legati disposti dal a favore della sig.ra Sig. Persona_1 Controparte_1 in proprio nonché in favore del figlio minore per la quota di un mezzo Controparte_2
cada uno dell'immobile sito in TA HE (MC) alla Via Giusti nr. 37, contraddistinto al Catasto del detto Comune fg. 8 part. 529 sub. 5 sono, in ogni caso, lesivi delle quote di legittima spettanti alle odierne attrici siccome eccedenti la quota disponibile del testatore e, conseguentemente, disporre la reintegrazione delle dette quote mediante la proporzionale riduzione dei legati in questione, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 553, 560, 561 c.c., se del caso, anche attraverso la restituzione dell'immobile sito in TA HE Via
Giusti nr. 37, di cui si avanza, sin d'ora, richiesta di attribuzione integrale;
con obbligo per la sig.ra Controparte_1 al rendimento del conto;
- B): all'esito,
dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria così come costituita, previa C.T.U. atta a determinare la reale consistenza del compendio ereditario relitto in una all'esatta determinazione delle singole quote di spettanza degli eredi legittimari ex Art. 542 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del primo e secondo grado di giudizio, oltre IVA CAP e spese generali come per legge. Salvezze tutte".
Controparte_1Il procuratore dell'appellata ha concluso chiedendo:
"Piaccia all'Ill.mo collegio adito rigettare il proposto appello sicché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza impugnata nei limiti sopra dedotti rispetto al credito vantato dalla CP_1 (nello specifico € 499.439,00, da cui detrarre i € 100.000,00 saldati dal de cuius attraverso la costituzione del legato in favore della con vittoria di spese e competenze di CP_1
/
giudizio".
Oggetto: successioni
FATTI DI CAUSA
Parte_2 Parte_3 e Parte_4 Parte_1
Persona_1 e figlieconiuge (separata) del defunto rispettivamente convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata, di quest'ultimo, nella qualità di legataria, e Controparte_2 figlio Controparte_1
per impugnare il testamento della predetta e del de cuius Persona_1
in data 12.9.2015 e pubblicato in data olografo redatto dal predetto
11.4.2016, deducendo la nullità del testamento ai sensi dell'art. 626 c.c.
per illiceità del motivo, da ravvisarsi nella volontà del testatore di volere estromettere le figlie dalla propria successione per favorire la famiglia di fatto costituita dallo stesso con in via subordinata formulavano Controparte_1
domanda di riduzione per lesione della quota di legittima avendo il testatore, con le dette disposizioni, preteso di regolare la successione attribuendo alla moglie e alle tre figlie un legato su due immobili siti a Potenza Picena, riconoscendo ad Controparte_1 un legato per la quota di 14 su l'immobile sito a TA HE per estinguere un credito pari a € 100.000,00 - che quest'ultima vantava nei suoi confronti, un altro legato remuneratorio, pari alla quota di ¼ sul medesimo immobile sito a TA HE, sempre in favore della medesima e, infine, attribuendo al minore Controparte_2 un legato pari a 14 del valore dell'immobile sito a TA HE nonché un legato, pari sempre al valore di 1/4 del medesimo immobile, in conto di disponibile. Oltre a ciò evidenziavano la sussistenza di crediti in favore delle stesse e da porsi a carico della massa ereditaria tra i quali quello di Pt_1
[...] di € 226.941,32 acclarato con sentenza del tribunale di Macerata
n.831/2017, pubblicata in data 7.8.2017, di scioglimento della comunione tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 in proprio e quale esercente la
Controparte_2 contestandoresponsabilità genitoriale sul figlio minore tutto quanto dedotto dalla parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare deduceva di vantare nei confronti della massa ereditaria dei crediti così come da ricognizioni di debito (in tutto cinque) in suo favore sottoscritte dal de cuius e, quindi, formulava domanda riconvenzionale di accertamento e condanna alla restituzione degli importi di cui alle dette ricognizioni di debito nonché di declaratoria di indegnità a succedere delle attrici. Oltre a ciò deduceva l'esistenza di altri crediti, tra i quali quello posta a carico del inerente l'obbligazione di mantenimento del minore _2 de cuius.
Nel corso del giudizio, rigettate le prove orali ed accolta l'eccezione avanzata da parte attrice di inammissibilità della scrittura privata dell'8.12.2014, a seguito dell'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti da parte veniva disposta la convenuta e dell'istanza di verificazione di quest'ultima verifica delle sottoscrizioni apposte dal de cuius sulla dichiarazione di debito scrittura privata delin favore della sig.ra CP_1 del 28.2.2015, sulla
3.08.1998 e sul testamento olografo datato 16.05.2015, e veniva ammessa CTU grafologica. convenuta depositava altra scheda All'udienza del 27.09.2019 parte testamentaria in data 27.09.2019.
all'esito di tale udienza veniva Con ordinanza riservata adottata disposta CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare e per l'accertamento delle somme ed altri mobili giacenti sui C/C riferibili al citato de cuius con indicazione di includere nella disamina le movimentazioni finanziarie antecedenti di mesi sei l'apertura della nota successione.
Nel corso del giudizio parte attrice chiedeva, ed otteneva in data
11.09.2018, sequestro giudiziario dell'immobile sito in Via Giusti n. 37 di TA HE, con nomina del custode nella persona della Dott.ssa Persona_4 mentre venivano rigettate le diverse richieste cautelari e
d'urgenza avanzate dalla parte convenuta.
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 1124/2022, datata 30.11.2022 e pubblicata in data 20.12.2022, così provvedeva: "- accerta e dichiara la non sussistenza in capo a Parte_1 della qualità di chiamata alla eredità di rigetta la domanda di nullità e/o di inefficacia del Persona_1 ;
testamento olografo di del 12.9.2015 e pubblicato in data Persona_1
11.4.2016 formulata da Parte_1 Parte_2 Parte_3
rigetta la domanda di simulazione formulata da Pt_1 Parte_4
; - rigetta la Parte_3 Parte_2
[...] Parte_4
/
domanda di riduzione formulata da Parte_2 Parte_1
/
; - rigetta la domanda di scioglimento Parte_3 Parte_4
della comunione ereditaria formulata da Parte_1 Parte_2
; rigetta tutte le restanti domande Parte_3 Parte_4
-
formulate da Parte_2 Parte_3 Parte_1
; - rigetta la domanda di indegnità a succedere formulata da Parte_4
rigetta la domanda di e da Controparte_2 Controparte_1
-
corresponsione del mantenimento di Controparte_2 formulata da CP_1
rigetta la domanda di condanna ai sensi
[...] e da Controparte_2
-
e da dell'art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1 Controparte_2
accerta e dichiara la sussistenza, a carico della massa ereditaria, di un debito di € 449.430,00 in favore di Controparte_1 e per l'effetto condanna
Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi con e alla restituzione del detto importo beneficio di inventario di Persona_1
oltre interessi legali da computarsi come in favore di Controparte_1
rigetta le restanti domande formulate da indicato nella parte motiva;
-
; - dispone la restituzione alla parte Controparte_1 e Controparte_2
Controparte_2 degli originali dei documenti convenuta Controparte_1 e prodotti in atti per i quali è stata disposta la custodia nella cassaforte di questo
Tribunale. compensa le spese di lite. Ipone le spese delle consulenze
-
-
tecniche di ufficio definitivamente a carico solidale delle parti ". Avverso la richiamata sentenza propongono appello Parte_1 [...]
nei confronti di CP_1 Parte_2 Parte_4 e Parte_3
[...] nella propria qualifica di genitore esercente la potestà genitoriale su nato il [...] in [...], deducendo iControparte_2 motivi di seguito esaminati e precisando le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Controparte_1 costituendosi, ha contestato i motivi di appello e concluso chiedendo il rigetto del gravame.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti deducono la "Violazione e falsa applicazione
Art. 149 c.C. Art. 4 L. n. 898 del 1970 e Art. 328 c.p.c." poiché il tribunale,
/
dopo aver dato atto che la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.992/2015 pubblicata in data 14.10.2015, alla data del
30.03.2016 di decesso del de cuius non era ancora passata ingiudicato, stante la non decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e parti ( a nullala mancata notificazione rilevando il della stessa alle concluso con successivo procedimento di correzione di errore materiale decreto del 16.12.2016), aveva affermato che non si verteva nell' ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, c.p.c. non avendo la parte provveduto alla notificazione della sentenza, ma semmai in quella dell'art. 328, comma 3
c.p.c. ritenendo, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non avendo la controparte "approfittato neppure di questa proroga”.
Il motivo risulta fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità "...in tema di divorzio, e con riguardo all'ipotesi in cui una delle parti sia deceduta nel corso del giudizio, anche in pendenza del termine per l'impugnazione, questa Corte, nel riconoscere l'ammissibilità del gravame interposto dal coniuge superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha infatti precisato che, pur avendo il giudizio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi della parte deceduta, la legittimazione a resistere spetta a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2009, n. 16801;
18/08/1992, n. 9592)" ( Cass. 2021/1079)
Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi».
Si legge nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 20494 del 24.06.2022, che < Al contrario, la statuizione sul divorzio non impugnata produce l'effetto, scaduti i termini ex artt. 325 ss. cod. proc. civ., della libertà di status in capo ai coniugi: e, se un coniuge viene meno dopo il passaggio in giudicato del capo di sentenza sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, questo resta a regolare la situazione, essendo ormai definitivo» (
Cass. S.U. Sentenza, n. 20494 del 24.06.2022).
l'evento morteSe ne ricava che ove, come nella fattispecie in esame, quando la sentenza non sia ancora passata in giudicato, laintervenga statuizione sul divorzio risulta improduttiva di effetti derivando lo scioglimento del vincolo matrimoniale dalla morte di uno dei coniugi.
in cui il tribunale ha La gravata sentenza va, dunque, riformata nel punto della qualità di dichiarato la non sussistenza in capo a Parte_1
chiamata all'eredità di Persona_1
Con il secondo motivo le appellanti deducono la "Violazione e falsa applicazione dell'Art. 626 c.c. Omessa/erronea valutazione dei fatti posti a
.
fondamento della domanda e delle prove prodotte in giudizio (segnatamente con riferimento alla prova per presunzioni ex Art. 2729 c.c.)" rilevando che la litigiosità di cui il primo giudice ha dato atto avvalorava la configurabilità della nullità ex art. 626 c.c. e che, in ogni caso, il tribunale aveva ignorato numerosi elementi allegati in primo grado a sostegno di siffatta domanda ovvero che con l'impugnato testamento erano stati istituiti esclusivamente dei legati;
che alle quattro eredi legittimarie era stato assegnato un legato in sostituzione di legittima, mentre al minore [...]
CP_2 (legittimario in parità con le di lui sorelle) era stato assegnato un legato in conto di legittima e per la quota disponibile, con evidente disparità fra i figli;
che nel legato destinato alle legittimarie il testatore aveva attribuito loro degli immobili acquistati con provviste appartenenti alla che era dunque creditrice nei confronti della massa coniuge Parte_1 aveva sottoposto a termine l'accettazione dei ereditaria;
che il testatore detti legati pregiudizievoli (cosiddetto termine “ex voluntas testatoris") derivandone, sostanzialmente, la proibizione, per gli istituiti, di adire liberamente l'autorità giudiziaria per impugnare il testamento con contestuale previsione di apposita clausola di decadenza in caso di inadempimento alla citata condizione.
Il testatore, dunque, non aveva inteso comporre eventuali liti ma,
a condizione punitiva prevedendone l'insorgenza, le aveva sottoposte assume valenza di per cui l'estrema litigiosità rilevata dal primo giudice movente che aveva animato il testatore all'illecito lascito senza considerare le plurime ed abnormi ricognizioni di debito sottoscritte dal de cuius. In particolare l'intento sanzionatorio è reso evidente dalla previsione del legato in sostituzione di legittima, denominato anche "legato privativo della legittima", con il quale, ai sensi dell'art 551 c.c., il testatore attribuisce con disposizione particolare un bene ad un legittimario in luogo della quota a quest'ultimo riservata, stante l'automaticità del legato all'apertura della successione (e salvo il potere del legatario di rinunciare al legato e di agire in riduzione, così come avvenuto nel caso in specie). Senza considerare che nella fattispecie in esame l'oggetto dell'anzidetto legato è costituito proprio da quei due appartamenti sui quali al momento della redazione del testamento medesimo pendeva presso il Tribunale di Macerata la causa civile nr.
100752/2012 R.G., conclusasi con la sentenza nr. 831/2017 del 7.08.2017,
che ha accertato il diritto della sig.ra Pt 1 ad ottenere la restituzione della somma di € 226.000,00, pari alla metà delle somme prelevate dal de cuius dal conto cointestato con quest'ultima, e dal detto testatore, utilizzate per acquistare i due immobili anzidetti. Non solo sempre secondo quanto prospettato dall'appellante occorre considerare che l'eredità risultava gravata da presunti ed ingenti debiti per circa 600.000,00 euro derivanti dalle ricognizioni effettuate dal de cuius sì da risultare evidente il reale motivo che aveva indotto il testatore pregiudicare i dirittiad adottare le disposizioni testamentarie, ovvero successori della moglie e delle figlie.
Parte appellante insiste, infine, per l'ammissione delle prove richieste e
formulate in primo grado.
Il motivo risulta infondato e va conseguentemente rigettato. L'art. 626 c.c. invocato dalle appellanti richiede che il motivo illecito risulti dal testamento e che sia il solo ad aver determinato il testatore a disporre in tal senso. Tale evenienza non risulta ravvisabile nella fattispecie in esame ove solo si consideri che la stessa parte appellante nell'illustrare le proprie doglianze ha dovuto necessariamente fare riferimento ad elementi esterni quali la "...nota litigiosità...", il fatto che i beni in legato in favore delle figlie fossero stati acquistati con somme spettanti alla sig.ra Pt_1
le plurime ricognizioni di debito sottoscritte dal testatore, i debiti di cui sarebbe gravata l'eredità. Diversamente l'attribuzione di legato in sostituzione di legittima in favore delle figlie, seppure non equiparabile non puòal legato in conto di legittima figlio minore, riconosciuto al ritenersi di per sé indicativa disposizione testamentaria dell'adozione della rispetto ad una semplice diversificazione per il dedotto motivo illecito delle posizioni tenuto conto della giovane età del figlio minore e delle sue maggiori esigenze prima di raggiungere la maturità.
Con il terzo motivo le appellanti deducono la "Violazione/falsa applicazione delle disposizioni di diritto in tema di simulazione ex Art. 1414 c.c. Erroneità
dell'impugnata sentenza relativamente all'asserita mancanza dell'accordo simulatorio, in uno con l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie, di cui agli atti di causa, e sulla rilevanza di questi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2729 c.c. ".
Rilevano in particolare le appellanti quanto al legato di debito per euro riconosciuto in ragione della somma asseritamente prestata 100.000,00 dall'appellata al proprio compagno nell'anno 2003, che tale circostanza risulta, invero, facilmente confutabile anche solo sulla base dell'impossibilità, per di disporre di tale somma atteso che la stessaControparte_1 era titolare di un reddito modesto che non superava i 5.600,00 euro annui. Evidenziano che il testatore non aveva, però, fatto menzione delle ulteriori ricognizioni di debito per oltre 500.000,00 euro depositate in giudizio da Controparte_1
simulazionePrecisano che la prova della da parte del legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal defunto perché lesivo della sua quota di legittima, stante la sua qualità di terzo, ben può essere fornita per testimoni e presunzioni. Affermano, dunque, la sussistenza della prova presuntiva della simulazione rilevando che non occorre al riguardo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto in forza di una regola d'esperienza, come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n.
22656/2011) ove sussistano elementi indiziari dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
Il motivo risulta infondato e va pertanto rigettato.
La doglianza non coglie la specifica e condivisibile motivazione adottata sul punto dal primo giudice che ha escluso nella fattispecie in esame la possibilità di un accordo simulatorio tra due parti considerato che il legato di debito risulta da disposizione testamentaria cui risulta ontologicamente estraneo l'accordo con altra parte ( in tema di rinunzia all'eredità: Cass. Sez. 2, sentenza n.4162 del 02.03.2015; v. anche Cass.
Sez. 2, sentenza n. 18131 del 10.08.2006).
Le argomentazioni svolte dall'appellante rispetto alla qualità di terzo eassunta dalle appellanti, in ragione della loro qualifica di legittimarie, della conseguente possibilità di provare la simulazione attraverso la prova per testi e le presunzione, hanno come presupposto l'esistenza di un atto frutto di un accordo simulatorio che nella fattispecie in esame va dal testamento, in quanto attoescluso non potendo essere integrato unilaterale. deducono la Violazione/falsaCon il quarto motivo le appellanti applicazione delle disposizioni di diritto in tema di donazione indiretta Ex Art.
769 c.c.. Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie, di cui agli atti e documenti di causa, e della rilevanza di questi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2729 c.c." con riferimento alla somma necessaria per l'acquisto del terreno a rogito Notaio CP_5 del 19.12.2008.
Rilevano le appellanti che se non ci si limita alla sola disamina dall'atto pubblico di compravendita del terreno in data 19.12.2008, emerge che
Controparte_1 ha, invero, pagato una parte del prezzo di acquisto di euro
143.700,00: 1) quanto ad euro 60.000,00, con i seguenti assegni circolari "non trasferibili", tutti emessi dalla Banca delle HE S.p.A, sede 020 di
TA HE e, specificamente, assegno nr. 0730241542-04 del 22 ottobre 2008 di euro 20.000,00; assegno nr. 0740105378-12 del 24 ottobre
2008 di euro 30.000,00; assegno nr. 0730241571-07 del 30 ottobre 2008 di euro 10.000,00, tutti perlopiù emessi previo versamento, per contanti, dell'importo corrispondente;
2) quanto alla residua somma pari ad euro
60.000,00, con assegno bancario “non trasferibile", nr. 0202166472-01 del
19.12.2008, tratto sul conto corrente della convenuta presso Banca HE filiale 020 di TA HE (Cfr. All. n. 5 memoria 183 n. 3 convenuti di primo grado).
Inoltre proprio in data 21.10.2008 (e cioè solo il giorno prima dell'emissione del primo dei tre assegni circolari da parte della CP_1 il de cuius aveva '
prelevato in contanti dal conto nr. 11628, cointestato con Parte_1
la somma di euro 70.000,00, e ciò dopo aver effettuato in data
13.10.2008 altro prelevamento di euro 30.000,00 (All. 03 memoria 183 c.
VI n. 2 attrici). Sempre in quest'ultima data del 13.10.2008
[...]
a lui aveva prelevato dal deposito titoli 0020-0441675, Persona_1 esclusivamente intestato, la somma di euro 65.000,00 ( All. 25 pag. 3 memoria 183 dianzi citata) dal quale già in data 06.06.2008 aveva effettuato il prelievo per euro 30.700,00 ( All. 26, pag. 3 memoria cit.).Ed in data 11.12.2008, ovvero in ancora, sempre Persona_1
corrispondenza del versamento a mezzo di assegno bancario della seconda tranche del prezzo pari ad euro 60.000,00, aveva prelevato dal ridetto deposito titoli n. 0020-0441675, la somma di euro 98.700,00 ( All. 27, pag.
3 memoria 183 n. 2 parti attrici). Dall'atto pubblico risulta, infine, che l'importo di euro 23.700,00 era stato versato in data anteriore al 4 luglio
2006.
In definitiva, secondo l'assunto delle appellanti, poteva facilmente presumersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c., che il de cuius avesse prelevato le ridette somme per poi consegnarle, in tutto o in parte, alla propria compagna che a brevissima distanza di tempo aveva provveduto, sia in contanti, che previa versamento sul proprio conto corrente, a richiedere l'emissione degli assegni come sopra indicati per cui tali versamenti,
una donazione indiretta effettuati per importi consistenti, integrano contemplata dall'art. 809 c.c.
Tale disposizione normativa fa riferimento ad atti di liberalità atipica risultanti da atti diversi dalla donazione sottoposti alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, come recita l'art. 809 c.c., sottratti al rigido formalismo del tipico atto di liberalità tanto che per la loro validità è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.C., nello stabilire le disposizioni sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 4550/1978; Cass., n.
5333/2004; Cass. n. 14197/2013) ( v. in motivazione Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 23036 del 28/07/2023).
Ritiene il Collegio che la concomitanza cronologica fra il versamento della pressoché totalità del prezzo di acquisto dell'immobile da parte di secondo le modalità sopra riportate, e il prelevamentoControparte_1
Persona_1 la mancanzadi consistenti somme di denaro da parte di di elementi a comprova del diverso impiego o reinvestimento delle suddette somme da parte del sig. Persona_1 le scarse disponibilità
e l'utilizzo, in ogni caso, delle stesse nellereddituali della sig. CP_1 diverse operazioni con il sig. Persona_1 consentono di ritenere integrata la prova della liberalità degli atti e, dunque, la configurabilità della prospettata donazione indiretta.
Va, peraltro, rilevato che la consistenza degli importi sopra indicati di cui ha beneficiato la sig.ra Controparte_1 risulta certamente di non modico valore sicché dovrebbe in ogni caso ritenersi configurabile la nullità del corrispondente atto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico che determina l'insorgere, a carico del donatario medesimo,
l'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta. Con il quinto motivo le appellanti deducono la "Omessa ed erronea valutazione dei documenti e atti di causa relativamente alle ricognizioni di debito versate in atti da parte convenuta nel giudizio di primo grado" evidenziando di aver, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non solo disconosciuto le scritture private ma anche contestato il rapporto sottostante.
In particolare osservano che le scritture private più che comprovare l'esistenza di debiti a carico della massa ereditaria, avvalorano la tesi della illiceità della condotta del testatore atteso che pur essendo stata accertata l'autenticità della sottoscrizione, sussistono al riguardo fondati dubbi circa la genuinità sia quanto alla loro formazione che rispetto alla datazione e soprattutto alla veridicità del contenuto. Peraltro, secondo l'assunto delle appellanti, le ricognizioni appaiono tra loro contraddittorie
(attesa la datazione ovvero l'assenza di certezza della stessa, le presunte elargizioni si appalesano tra loro sovrapponibili anziché cumulabili) e, segnatamente, tutte palesemente implausibili per abnormità degli importi, peraltro versati per contanti, tenuto conto dei redditi della presunta creditrice unitamente al fatto che al tempo della sua improvvisaPersona_1 scomparsa, disponeva di denaro liquido per poco più di € 100,00.
In particolare rilevano le appellanti:
1) quanto alla scrittura del 16.06.2003 ( doc. 19) - con cui il de cuius si è riconosciuto debitore di Controparte_1 della somma di euro asseritamente imputabile al versamento da parte di 100.000,00, di parte del prezzoquest'ultima direttamente alla Controparte_6 di acquisto dei due immobili da parte del de cuius nel 2003 - che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il contratto di mutuo risultava comprovato dal contenuto della prima pagina del doc. 19 dalla quale risultava, peraltro, anche la restituzione della somma di euro
10.000,00, per cui il debito al più doveva risultare di euro 90.000,00, e che i quattro assegni per euro 20.000,00 ciascuno, emessi dalla
CP_1 in favore della Controparte_6 risultavano del tutto avulsi dalla ricognizione di debito e semmai potevano riferirsi al versamento effettuato dal Persona_1 in ogni caso, non vi era prova della intervenuta negoziazione, né della provenienza del denaro dall'emittente.
2) quanto alla ricognizione di debito del 29.04.2011 (doc.27) - avente ad oggetto la somma di euro 200.000,00 relativa ad asseriti prestiti effettuati
Persona_1 dal Controparte_1 2005 al 2011 e già da in favore del ritenuta parzialmente sovrapponibile con quella datata 11.01.2015 (doc. 28 relativa ad analoga avente ad oggetto l'importo di euro 320.000,00 causale per gli anni dal 2005 al 2015) - che la difesa della sig.ra aveva rinunciato alla suddetta scrittura del 2015 ( a seguito di CP_1
quanto rilevato dalla controparte in ordine al francobollo e timbro postale contraffatti sulla base della ctp depositata in data 22.08.2018 nel procedimento cautelare n. 992-1/2018 a firma dott.ssa Persona_5 ), ed aveva poi depositato, unitamente alla memoria datata 10.09.2018, nel fascicolo cautelare di sequestro giudiziario n. 992-1/2018 ( doc. 6) altra ricognizione di debito, sempre datata 11.01.2015, priva di timbro e francobollo, successivamente sottoposta a verificazione, in calce alla quale non risultava, diversamente da quanto risultante dal doc.28, l'annotazione dell'incameramento da parte della sig.ra CP_1 a titolo di acconto, della somma di euro 60.000,00; il tribunale aveva quindi errato a porre a base del proprio calcolo il richiamato doc. 28 e quindi sottratto l'importo di euro 60.000,00 che in tale documento si affermava restituito dal sig. somma che era stata fatta oggetto da parte delle attrici diPersona_1 domanda di restituzione alla massa ereditaria;
3) quanto alla ricognizione datatadi debito/accordo contrattuale avente ad oggetto il riconoscimento del debito28.02.2015 ( doc. 40) complessivo di euro 149.430,83 quali compensi per i rapporti inerenti che tale documento non può assumere, comel'attività lavorativa - affermato dal primo giudice, valenza probatoria certa atteso che non era stato depositato alcun documento a comprova del fatturato medesimo pur essendo la somma riconosciuta ad esso correlata, e che risulta del tutto
non plausibile che non fosse stato versato alcunché, per oltre 17 anni, a al sig. Persona_1 e dei fronte degli affari procurati dalla sig.ra CP_1 prestiti, per oltre 500.000,00 effettuati dalla predetta in favore numerosi del sig. Persona 1 di cui, peraltro, l'odierna appellata non aveva fatto alcuna menzione, né al momento in cui con lettera del 07.10.2016 le era stata richiesto la ricostituzione del compendio ereditario in quanto nel possesso dei beni del defunto, né in sede di inventario del 19.10.2016 in cui aveva depositato la sola scrittura per euro 320.000.00 poi rinunciata.
Rispetto al motivo in esame occorre osservare che la somma di cui alla ricognizione datata 16.06.2003 di euro 100.000,00 di cui al punto sub 1) che precede, si riferisce a prestito effettuato dalla sig.ra CP_1 in favore del de cuius nel 2003 ( come desumibile dalla decorrenza degli interessi) sicché deve ritenersi la sovrapponibilità di tale prestito a quello di pari importo e risalente allo stesso anno riconosciuto dal de cuius nel
testamento.
In calce alla ricognizione in esame del 16.06.2003 risulta apposta l'annotazione, seguita dalla sottoscrizione della sig.ra CP_1 relativa all'intervenuto versamento alla data dell'11.06.2006 da parte di [...]
Persona_1 della somma di euro 10.000,00 .
da quello riconosciuto con ilTale importo non va in ogni caso detratto successivo testamento del 2015 non avendo il testatore ridotto la somma oggetto di legato tenendo verosimilmente conto di quanto imputabile agli interessi convenuti fra le parti.
Risulta, dunque, assorbita qualsiasi considerazione in ordine agli evidenziati elementi relativi alle ragioni o modalità del prestito che ha poi indotto il testatore a prevedere il legato in favore della sig.ra CP_1
Quanto alla ricognizione datata 29.04.2011 di cui al punto sub 2) che precede e al doc. 27, va ribadito quanto già osservato dal primo giudice rispetto alla parziale sovrapponibilità risultante dalla con quanto ricognizione datata 11.01.2015 di cui al doc. 28 atteso che nella prima si fa riferimento al debito del sig. Persona_1 nei confronti della sig.ra di complessivi euro 200.000,00 per prestiti effettuati Controparte_1
del 2005 e l'aprile del 2011 e nella seconda al complessivo tra il febbraio debito di euro 320.000,00 per prestiti effettuati tra il febbraio 2005 e il gennaio 2015 ( escluso l'importo finale concordato comprensivo di interessi del 3% annuo fino al mese di gennaio 2025 atteso il sopravvenuto evento morte). L'ulteriore censura sollevata dalle appellanti muove dall'affermazione dell'intervenuto deposito, da parte della difesa della sig.ra CP_1 di due atti di ricognizione di debito per l'importo di euro 320.000,00 relativi al medesimo periodo e medesimo prestito in contante: 1) quella di cui al n. 28, depositata con la comparsa di risposta, di cui la parte aveva però rinunciato ad avvalersi, come risultante dal verbale dell'udienza del
20.12.2018, a seguito delle eccezioni sollevate dalle odierne appellanti di contraffazione del francobollo e del timbro postale;
2) quella, ugualmente datata 11.01.2015 ( all.6 all'elaborato peritale del Dott. Per_6 depositato unitamente alla memoria in data 10.09.2018 nel procedimento cautelare n.992-1/2018 RG), poi sottoposta a verificazione a seguito di disconoscimento della parte attrice, nella quale non risulta l'annotazione dell'intervenuto incameramento da parte della sig.ra CP_1 della somma di euro 60.000,00 a titolo di "acconto" sul maggior importo dovuto.
La rinuncia ad avvalersi da parte della creditrice della ricognizione di debito fatta oggetto di disconoscimento impone di fare riferimento al contenuto dell'ulteriore documento successivamente depositato e fatto oggetto di verificazione per cui il credito della CP_1 risulta sulla base di essa di euro 320.000,00, oltre interessi convenzionali salvo quanto verrà in seguito rilevato.
Quanto alla terza scrittura di cui al sub 3 e doc. n. 40 le censure sollevate dalle appellanti non meritano accoglimento atteso che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, per cui incombe sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto così da non potersi attribuire rilievo al mancato deposito di documenti a comprova del fatturato. Né al contempo dagli elementi indicati dalle appellanti e sopra riportati può ritenersi comprovata l'inesistenza del debito oggetto di riconoscimento risultando dagli atti l'esistenza dello svolgimento dell'attività lavorativa della sig.ra CP_1 e delle correlazioni esistenti fra detta attività e quella di tassista svolta dal Persona_1
nessun rilievo può poi assumereIn relazione a tutti gli atti ricognitivi l'assunto difensivo secondo cui le scritture private sarebbero prive di data certa atteso il rilievo attribuibile, sotto tale profilo e secondo il disposto di cui all'art. 2704 c.C., alla intervenuta morte del testatore.
lamentano l' "Erroneità di computo Con il sesto motivo le appellanti aritmetico dell'importo asseritamente costituente debito da porsi a carico della massa ereditaria, così come ritenuto nella sentenza gravata" atteso che dalle singole componenti accertate dal primo giudice ( 100.000,00 -
10.000,00 sulla base del doc. 19; 149.430,83 sulla base del doc. 40; euro
320.000,00 -60.000,00 sulla base del doc. 28) si sarebbe dovuto ottenere l'importo di euro 499.430,83 e non quello di euro 549.430,00 indicato dal primo giudice.
l'importo così ottenuto andrebbeIn realtà, proseguono le appellanti, ulteriormente decurtato della somma di euro 200.000,00 stante l'indiscussa sovrapposizione delle poste creditorie di cui alle ricognizioni del
29.04.2011 (doc. 27) e dell'11.01.2015 per euro 320.000,00 per cui il credito della CP_1 ammonterebbe al più ad euro 199.430,83. La accertata parziale sovrapposizione di quanto riconosciuto con il doc. n.
27 e con il doc. n. 28 non consente di procedere, diversamente da quanto richiesto da parte appellante, alla detrazione, dal secondo importo, di quello di euro 200.000,00 di cui al primo documento in quanto, proprio conseguenza di detta parziale sovrapposizione dell'arco temporale, si in deve ritenere che la somma di euro 200.000,00 di cui alla prima scrittura sia ricompresa in quella di euro 320.000,00 della seconda per cui tale ultimo importo va, dunque, considerato nella sua interezza.
giàPuò poi essere operata la riduzione dell'importo di euro 60.000,00,
decurtato dal primo giudice in ragione dell'annotazione riportata soltanto
nella primo documento depositato ( cui la convenuta aveva rinunciato in primo grado a seguito delle contestazioni riguardanti l'autenticità della scrittura stessa) anche sulla seconda scrittura privata, e non dovendosi tenere conto del contenuto della domanda riconvenzionale svolta dalla sig.ra con la quale quest'ultima riconosceva, con CP_1
dichiarazione a sé sfavorevole, di aver ottenuto la restituzione di tale
somma.
Si ottiene così l'importo di 499.430,83 da cui detrarre la somma di euro
100.000,00 di cui al legato in favore della sig.ra CP_1 sicché il credito di quest'ultima, al netto del legato, risulta di euro 399.430,83 ed in tali limiti va accolto il motivo in esame.
L'esame dell'ottavo motivo di appello deve precedere quello riguardante il settimo motivo.
Con l'ottavo motivo le appellanti lamentano l' " Erroneità del provvedimento gravato, stante l'omissione, nel dispositivo, della condanna della CP_1
[...] alla restituzione della somma di € 1.700,00 coerentemente con quanto deciso in parte motiva". Evidenziano l'accertamento da parte del primo giudice dell'illegittimo
Controparte_1 in data 30.03.2016 sulprelievo effettuato da parte di c/c nr. 22532 di Banca HE intestato al de cuius della somma di euro 1.700,00, da restituire alla massa ereditaria senza che però ne sia stato dato in alcun modo conto nel dispositivo. La censura risulta fondata avendo al riguardo il primo giudice affermato che "...l'importo di euro nella motivazione delle richiamata sentenza in data 30.03.2016 dal C/C 1.700,00 prelevato dalla Controparte_1
22532 di Banca HE intestato al de cuius e sul quale la medesima era delegata ad operare ... va restituito alla massa' senza poi disporre in tal senso nel dispositivo sicché ne va disposta la relativa integrazione. Con il settimo motivo le appellanti deducono l' "Erroneità/violazione delle norme di diritto in tema di azione di riduzione ex Art. 554 c.c. delle disposizioni testamentarie siccome lesive delle quote individuali di legittima spettanti alle odierne appellanti stante l'insussistenza del relictum derivante dall'erroneità dei calcoli relativi ai crediti ereditari".
Precisano le appellanti che anche volendo considerare l'effettiva entità dei debiti ereditari, asseritamente pari ad euro 199.430,83, tenuto conto del valore del compendio ereditario accertato in euro 583.420,17, risultava palese la violazione della quota di legittima ( un mezzo del patrimonio del de cuius suddiviso in parti uguali fra i quattro figli, un quarto per il coniuge ed un quarto la quota disponibile ).
Rilevano, inoltre, che tutte le elargizioni di denaro effettuate dal de cuius in favore della sig.ra CP_1 (pag. 18 e 19 cit.) integrano una donazione indiretta che va dichiarata nulla ex art. 782 c.c. per difetto di forma con
conseguente obbligo dell'appellata di restituirle alla massa ereditaria e in ogni caso assolutamente inefficaci siccome lesive delle singole quote di legittima con conseguente riduzione delle donazioni medesime.
Chiedono, infine, il rinnovo della CTU contabile/finanziaria disposta in primo grado per gravi carenze ed errata interpretazione del quesito formulato dal primo giudice. Secondo l'assunto delle appellanti il nominato ausiliare avrebbe dovuto integrare le allegazioni di parte con proprie osservazioni maturate a seguito di autonomo rinvenimento documentale, in ottemperanza all'incarico assunto in relazione ai quesiti formulati dal giudice, avvalendosi della prerogativa della sua qualifica di pubblico ufficiale e, dunque, dell'esercizio dei poteri a detta qualifica ope legis correlabili.
Il motivo va disatteso quanto alle censure volte a qualificare gli atti sottesi alle ricognizioni già sopra esaminate quali donazioni indirette dovendosi ribadire quanto già argomentato rispetto al mancato superamento dell'onere probatorio rispetto all' inesistenza del rapporto sotteso al riconoscimento di debito effettuato dal sig. Persona_1
Rispetto alla CTU occorre osservare che il tribunale aveva conferito incarico di accertare, con riferimento all'epoca di apertura della successione, le somme e gli altri mobili da investimento esistenti sui conti correnti bancari del de cuius dei quali le parti hanno prodotto documentazione, nonché la movimentazione nel periodo di sei mesi precedente l'apertura della successione.
L'ausiliare ha concluso affermando che "...sulla base della documentazione prodotta dalle parti, l'unica somma di denaro esistente sui conti correnti intestati al de cuius alla data di apertura della successione, ovvero al
30/03/2016, e che può pertanto essere considerata ai fini dell'accertamento dell'asse relitto, è pari ad € 105,25. Dall'analisi inoltre, alla data del
30/03/2016 non risultano presenti mobili da investimento con saldo attivo facenti capo al Sig. Persona_1
Parte appellante imputa al CTU di non aver proceduto autonomamente ad acquisire gli estratti conto dei rapporti individuati dall'ausiliare e di non aver richiesto agli istituti di credito se vi fossero stati altri rapporti di conto corrente o investimenti facenti capo al de cuis oltre a quelli segnalati dalle parti, ovvero di non aver integrato le allegazioni delle parte con autonomi rinvenimenti documentali, avvalendosi della prerogativa di pubblico ufficiale.
Tale ultima doglianza non risulta meritevole di accoglimento alla luce dei principi affermati in tema dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 31886/2019 atteso che la richiesta delle appellanti risulta meramente esplorativa non avendo le predette allegato l'esistenza di specifici conti nei quali sarebbero stati riversati i risparmi del de cuius per cui l'eventuale iniziativa adottata in tal senso dall'ausiliare sarebbe risultata tale da sopperire all'onere di allegazione e di prova proprio delle parti in causa. La rinuncia al legato in sostituzione di legittima ha determinato l'inefficacia del lascito con effetti retroattivi, consentendo al legittimario di reclamare la quota di riserva.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima ed, a tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e
"donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, sempre secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro ( v. Cass. 12919/2012; Cass. 27352/2014; Cass.
24755/2015; Cass.8174/2022; Cass. 35738/2023).
Deve, quindi, aversi riguardo all'entità dei debiti della massa accertati
e pari a complessivi euro 626.372,15 ( euro 399.430,83 quale credito di
Controparte_1 oltre ad euro 226.941,32 quale credito di Parte_1 accertato con sentenza in giudicato) e al valore dell'asse ereditario accertato dal CTU in euro 583.420,00 oltre ad euro 1.700,00 pari al
Operata la riunione credito vantato nei confronti di Controparte_1 fittizia del valore del bene di cui alla donazione indiretta oggetto della domanda accolta - indicato dalle stesse appellanti, in euro 71.000,00, e detratti i debiti ereditari, l'asse risulta di euro 29.748,72.
Poiché chi rinuncia al legato in sostituzione di legittima è equiparato al legittimario pretermesso occorre fare riferimento al disposto di cui all'art.
542 C.C. in base al quale quando i figli sono più di uno a loro è riservata la quota di un mezzo del patrimonio ed al coniuge un quarto mentre la quota disponibile risulta essere pari ad un quarto.
dunquetre figlie La quota spettante alle risulta essere
11.155,77 ( considerato il quarto figlio) e complessivamente pari ad euro quella spettante alla moglie separata ad euro 7.011,96 così che la disponibile di un quarto risulta pari ad euro 7.437,18.
Ed in tali limiti va accolta l'azione di riduzione posto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima comporta la produzione di effetti retroattivi in quanto "... il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva-potestativa costituita dalla rinuncia..." ( in motivazione Cass. S.U. Sentenza, 29.03.2011 n. 7098) tanto che le appellanti vanno equiparate al legittimario pretermesso.
Risultano, pertanto, assorbite le richieste avanzate in via ulteriormente
gradata al n. 9 delle conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni.
Vanno infine disattese le ulteriori domande riproposte in sede di conclusioni non corredate di alcuna specifica doglianza al riguardo.
Le spese di lite vanno regolate sulla base dell'esito complessivo della lite tenendo conto del parziale accoglimento della domanda e dell'appello sicché le stesse, liquidate per l'intero ( comprensive anche delle spese di cui ai sub procedimenti cautelari nell'ambito del medesimo giudizio) come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate nella misura di un mezzo e poste per la restante parte a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Parte_4 e Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Controparte_2
20.12.2022, in parziale accoglimento 1124/2022 pubblicata in data riforma della gravata sentenza, che conferma nel dell'appello e parziale resto, così provvede:
Parte_1 della qualità sussistenza, in capo a
-Accerta e dichiara la di chiamata all'eredità di Persona_1 -accoglie parzialmente la domanda di qualificazione quale donazione correlata alla compravendita di cui all'atto pubblico rogito indiretta
Notaio CP_5 del 19.12.2008,
- accerta e dichiara la sussistenza a carico della massa ereditaria di un debito di euro 399.430,83 nei confronti di Controparte_1 e di un debito di quest'ultima in favore della massa ereditaria di euro 1.700,00;
-accoglie la domanda di riduzione proposta dalle appellanti come in parte motiva;
-dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico della appellata, in proprio, e liquidate per l'intero, quanto al primo grado in Euro 3.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 7.000,00 per la fase istruttoria, Euro 5.000,00 per la fase decisionale, Euro 1.729,38 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado del giudizio in
Euro 2.900,00 per la fase di studio, Euro 1.700,00 per la fase introduttiva, Euro 4.750,00 per la fase decisionale, Euro per esborsi 1.036,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP
come per legge,
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 24.10.2008 n. V.0740105378-12, per € 30.000,00, 3): Ass. circ. del 30.10.2008 n. T.0730241571-07 per € 10.000,00 intestati al sig. Per_2
[...] ; - b) copia degli estratti conto, dal 11.12.2008 al 19.12.2008, relativi al conto corrente della Sig.ra sul quale è stato tratto l'assegno Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Consigliere Dott. Anna Bora
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 181/2023 R.G.
promosso da Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale_1 Parte_2 (C.F.:
Codice Fiscale_2 ), Parte_3 (C.F.: Codice Fiscale_3
), in qualità di eredi Parte_4 (C.F.: Codice Fiscale_4
(C.F. C.F._5 ) tutte Persona_1beneficiate del defunto rappresentate e difese, giusta delega in atti, dall'Avv. Maria Grazia Barbabella
(C.F.: ), del Foro di Macerata e con quest'ultimaCodice Fiscale_6 elettivamente domiciliate come in atti;
APPELLANTI nei confronti di
) rappresentata e difesa in Controparte_1 (C.F. C.F. 7
dall'Avv. Stefano atti,virtù di procura in Massimiliano GH (C.F.
e con questi elettivamente domiciliata nello studio C.F._8
legale di quest'ultimo, sito a TA HE, V.le San Luigi Versiglia n.
4;
APPELLATA
e di in persona del genitore esercente la responsabilitàControparte_2 '
genitoriale, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte appellante ha concluso chiedendo: "Piaccia
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa: - IN VIA ISTRUTTORIA: dare ingresso alla prova testimoniale dedotta dall'appellante nella memoria redatta in prime cure ex Art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. sulle circostanze di fatto ivi capitolate e con i testi ivi indicati;
- disporre ex Art
210 c.p.c. nei confronti di Filiale di TA HE Controparte_3
(già
), l'ordine di l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: CP_4
a) copia degli estratti conto relativi al, o ai, conti correnti della Sig.ra
-
/ dal 21 al 30 ottobre 2008, unitamente alle contabili che Controparte_1
hanno registrato i movimenti di dare ed avere sul, o sui, predetti conti, ed i soggetti che li hanno posti in essere nel predetto periodo e, segnatamente, alle movimentazioni relative alle emissioni dei seguenti titoli: 1: Ass. circ. del 22.10.2008 T.0730241542-04 per € 20.000,00, 2): Ass. circ. del n. Persona_2bancario n. 0202166472-01 del 19.12.2008 e intestato al sig. unitamente alle contabili che hanno registrato i movimenti di dare ed avere sul predetto conto ed i soggetti che li hanno posti in essere nel predetto periodo;
- disporre supplemento di Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero, si opus, nuova
Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata ad accertare: "...all'epoca della apertura della successione, le somme e gli altri mobili da investimento esistenti sui conti correnti bancari del de cuius dei quali le parti hanno prodotto documentazione;
nonchè la movimentazione nel periodo di sei mesi precedente l'apertura della successione...". NEL MERITO: ritenuta, per i motivi tutti così come analiticamente esposti nella superiore narrativa la fondatezza e la legittimità delle domande ed eccezioni promosse dalle odierne appellanti riformare, in accoglimento dello spiegato appello, il provvedimento impugnato e per lo effetto: 1): Preliminarmente: condannare, per le ragioni tutte di cui sopra, la
-
sig.ra alla restituzione alla massa ereditaria della somma Controparte_1
- 2): così come accertata in sentenza di prime cure pari ad € 1.700,00;
Preliminarmente: dichiarare, altresì la convenuta: Controparte_1 in
/
proprio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli Artt. 723 e 1713
c.c. tenuta, a rendere il conto della gestione del c/c nr 20.22532, acceso presso Banca delle HE e intestato al de cuius dal 12.12.2013, data di conferimento della delega, al 30.03.2016, data di apertura della successione di e, per lo effetto, ordinare alla citata convenuta di Persona_1
presentare il ridetto conto per gli effetti e nei termini di cui agli Artt. 263 ss.
c.p.c., con espressa riserva, per l'eventualità in cui risultino, dal menzionato rendimento del conto, poste attive da quest'ultima ingiustificatamente incamerate, di richiederne la condanna alla restituzione alla massa ereditaria;
3):Preliminarmente: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'Art 782
c.c., la nullità e la conseguente inefficacia giuridica, per difetto di forma, delle donazioni di denaro pari a complessivi € 103.352,62, perle causali tutte di in superiore narrativa, effettuate, dall'anno 2012 all'anno 2016, dal Sig
Persona_1 in favore della Sig ra Controparte_1 e per l'effetto,
dichiarare la convenuta in proprio, tenuta a conferire alla massa ereditaria, per le dedotte causale, la somma che si indica in complessivi € 103.352,62= ovvero la maggiore, o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
subordinatamente, e per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la validità dei ridetti atti donativi, accertare e dichiarare, in ogni caso, che le elargizioni di denaro pari a complessivi € 103.352,62= così come descritte i superiore narrativa, eccedono la quota di cui il Sig poteva Persona_1
liberamente disporre e, per lo effetto, ordinare la reintegrazione delle singole quote di legittima delle odierne attrici, mediante riduzione delle donazioni medesime, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
4). Preliminarmente: Accertare e dichiarare,
-
sempre in via preliminare, per le motivazioni tutte di cui in superiore narrativa, che l'acquisto del terreno a Rogito Notaio CP 5 del 19.12.2008 Racc. n.
166173 - Rep. 18691, integra, in realtà, una donazione indiretta da parte del
Persona_1 in favore della Sig.ra Controparte_1 stante
/
l'effettuazione del detto acquisto con denaro fornito, a tal fine, dal citato Persona_1 e per l'effetto dichiarare la convenuta in Controparte_1
/
proprio, tenuta a conferire alla massa ereditaria l'immobile in natura, ovvero, nel caso in cui detto immobile sia stato alienato o ipotecato, ad imputarne, alla massa ereditaria il valore, che si indica in € 71.000,00, ovvero nella maggiore,
o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre ai frutti e agli interessi come per legge dalla data di apertura della successione al saldo effettivo; 5): In principalità: accertare, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa, la qualità di coniuge superstite della sig.ra Parte_1 e, per l'effetto dichiarare che quest'ultima è erede legittimaria del defunto con conseguente diritto alla propria quota di legittima Persona_1
rispetto al compendio ereditario da quest'ultimo relitto;
- 6): In principalità: accertare, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa, l'evidente errore logico-giuridico e conseguentemente di calcolo aritmetico in cui è incorso il
Giudice di prime cure in punto di somme asseritamente dovute a parte appellata, sulla scorta delle ricognizioni di debito versate in atti del fascicolo di primo grado e, per l'effetto, dichiarare non dovuto da parte delle appellanti, nella nota qualifica ereditaria, l'importo ritenuto in sentenza ed ammontate a complessivi € 449.430,00, ed anzi, giusta le anzidette motivazioni, dichiarando che nulla è dovuto dalle ridette eredi beneficiate per le anzidette causali, ovvero, nella somma ritenuta di giustizia, o, si opus, contenendo la somma dovuta in complessivi € 199.430,83; - 7): In principalità: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore narrativa, la nullità ex
Art. 626 c.c. del testamento olografo redatto in data 12.09.2015 dal Sig.
e pubblicato con verbale ricevuto dal Notaio Per_3Persona_1
[...] di Ascoli Piceno in data 11.04.2016 e, per lo effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato di e, conseguentemente: A): Persona_1
condannare la sig.ra in proprio e nella qualifica di esercente Controparte_1
/
la potestà parentale del minore Controparte_2 a restituire alla massa
/
ereditaria l'immobile sito in TA HE (MC) Via Giusti nr. 37, contraddistinto al catasto del detto Comune al fg. 8 part. 529 sub. 5, siccome detenuto senza titolo alcuno, nonché a pagare, alle odierne attrici, una somma a titolo di indennità per il tale godimento dell'immobile de quo, da determinarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, dalla data di apertura della successione sino all'effettivo rilascio;
- B): accertata la reale consistenza del patrimonio ereditario del defunto Persona_1
mediante la riunione fittizia dei beni relitti di quest'ultimo (al netto dei debiti ereditari) e le donazioni dirette e indirette come nella superiore premessa meglio analiticamente indicate, disporre la reintegrazione delle singole quote di legittima mediante la riduzione delle dette donazioni se del caso, anche attraverso la restituzione dell'intero immobile di TA HE Via Giusti
nr. 37, di cui si avanza, sin d'ora, richiesta di attribuzione integrale;
C):
All'esito, dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria così costituita, previa CTU atta a determinare la reale consistenza del compendio ereditario relitto, in una alla esatta determinazione delle singole quote di spettanza degli eredi legittimi ex Art. 581 c.c.; -8): In via subordinata: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore narrativa, e nella denegata e non creduta ipotesi di riconosciuta validità, e giuridica efficacia della disposizione testamentaria di che trattasi: -A): previa declaratoria di giuridica inefficacia, siccome atto simulato, del legato di riconoscimento di debito disposto a favore della Sig.ra Controparte_1 con il predetto atto testamentario, dichiarare, per le ragioni tutte meglio precisate nella superiore narrativa sub3.
l'inesistenza di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della convenuta nei confronti dell'eredità che ne occupa e, conseguentemente, condannare la sig.ra in proprio, a restituire alla massa ereditaria la porzione di Controparte_1 '
immobile (pari ad 14 dell'intero) sito in TA HE (MC) Via Giusti 37, contraddistinto al catasto del detto Comune al fg. 8 part. 529 sub. 5 oggetto del ridetto legato, da quest'ultima detenuto senza legittimo titolo alcuno, oltre ai frutti prodotti dalla data di apertura della successione all'effettivo rilascio;
B): accertata la reale consistenza del patrimonio ereditario del defunto mediante la riunione fittizia dei beni relitti di quest'ultimo Persona_1
(al netto dei debiti ereditari) e le donazioni dirette e indirette, come nella superiore premessa meglio analiticamente indicate, disporre la reintegrazione delle singole quote di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie, se del caso, anche attraverso la restituzione dell'intero immobile di TA HE Via Giusti nr. 37; di cui si avanza, si d'ora,
richiesta di attribuzione integrale;
C): All'esito, dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria così come costituita, previa C.T.U. atta a determinare la reale consistenza del compendio ereditario relitto in una all'esatta determinazione delle singole quote di spettanza degli eredi legittimari ex Art. 542 c.c.; 9): In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore narrativa, sub. 7., in ipotesi di mancato accoglimento delle domande così come formulate in principale e in via subordinata: - A): accertare e dichiarare in ogni caso, che i legati disposti dal a favore della sig.ra Sig. Persona_1 Controparte_1 in proprio nonché in favore del figlio minore per la quota di un mezzo Controparte_2
cada uno dell'immobile sito in TA HE (MC) alla Via Giusti nr. 37, contraddistinto al Catasto del detto Comune fg. 8 part. 529 sub. 5 sono, in ogni caso, lesivi delle quote di legittima spettanti alle odierne attrici siccome eccedenti la quota disponibile del testatore e, conseguentemente, disporre la reintegrazione delle dette quote mediante la proporzionale riduzione dei legati in questione, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 553, 560, 561 c.c., se del caso, anche attraverso la restituzione dell'immobile sito in TA HE Via
Giusti nr. 37, di cui si avanza, sin d'ora, richiesta di attribuzione integrale;
con obbligo per la sig.ra Controparte_1 al rendimento del conto;
- B): all'esito,
dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria così come costituita, previa C.T.U. atta a determinare la reale consistenza del compendio ereditario relitto in una all'esatta determinazione delle singole quote di spettanza degli eredi legittimari ex Art. 542 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del primo e secondo grado di giudizio, oltre IVA CAP e spese generali come per legge. Salvezze tutte".
Controparte_1Il procuratore dell'appellata ha concluso chiedendo:
"Piaccia all'Ill.mo collegio adito rigettare il proposto appello sicché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza impugnata nei limiti sopra dedotti rispetto al credito vantato dalla CP_1 (nello specifico € 499.439,00, da cui detrarre i € 100.000,00 saldati dal de cuius attraverso la costituzione del legato in favore della con vittoria di spese e competenze di CP_1
/
giudizio".
Oggetto: successioni
FATTI DI CAUSA
Parte_2 Parte_3 e Parte_4 Parte_1
Persona_1 e figlieconiuge (separata) del defunto rispettivamente convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata, di quest'ultimo, nella qualità di legataria, e Controparte_2 figlio Controparte_1
per impugnare il testamento della predetta e del de cuius Persona_1
in data 12.9.2015 e pubblicato in data olografo redatto dal predetto
11.4.2016, deducendo la nullità del testamento ai sensi dell'art. 626 c.c.
per illiceità del motivo, da ravvisarsi nella volontà del testatore di volere estromettere le figlie dalla propria successione per favorire la famiglia di fatto costituita dallo stesso con in via subordinata formulavano Controparte_1
domanda di riduzione per lesione della quota di legittima avendo il testatore, con le dette disposizioni, preteso di regolare la successione attribuendo alla moglie e alle tre figlie un legato su due immobili siti a Potenza Picena, riconoscendo ad Controparte_1 un legato per la quota di 14 su l'immobile sito a TA HE per estinguere un credito pari a € 100.000,00 - che quest'ultima vantava nei suoi confronti, un altro legato remuneratorio, pari alla quota di ¼ sul medesimo immobile sito a TA HE, sempre in favore della medesima e, infine, attribuendo al minore Controparte_2 un legato pari a 14 del valore dell'immobile sito a TA HE nonché un legato, pari sempre al valore di 1/4 del medesimo immobile, in conto di disponibile. Oltre a ciò evidenziavano la sussistenza di crediti in favore delle stesse e da porsi a carico della massa ereditaria tra i quali quello di Pt_1
[...] di € 226.941,32 acclarato con sentenza del tribunale di Macerata
n.831/2017, pubblicata in data 7.8.2017, di scioglimento della comunione tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 in proprio e quale esercente la
Controparte_2 contestandoresponsabilità genitoriale sul figlio minore tutto quanto dedotto dalla parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare deduceva di vantare nei confronti della massa ereditaria dei crediti così come da ricognizioni di debito (in tutto cinque) in suo favore sottoscritte dal de cuius e, quindi, formulava domanda riconvenzionale di accertamento e condanna alla restituzione degli importi di cui alle dette ricognizioni di debito nonché di declaratoria di indegnità a succedere delle attrici. Oltre a ciò deduceva l'esistenza di altri crediti, tra i quali quello posta a carico del inerente l'obbligazione di mantenimento del minore _2 de cuius.
Nel corso del giudizio, rigettate le prove orali ed accolta l'eccezione avanzata da parte attrice di inammissibilità della scrittura privata dell'8.12.2014, a seguito dell'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti da parte veniva disposta la convenuta e dell'istanza di verificazione di quest'ultima verifica delle sottoscrizioni apposte dal de cuius sulla dichiarazione di debito scrittura privata delin favore della sig.ra CP_1 del 28.2.2015, sulla
3.08.1998 e sul testamento olografo datato 16.05.2015, e veniva ammessa CTU grafologica. convenuta depositava altra scheda All'udienza del 27.09.2019 parte testamentaria in data 27.09.2019.
all'esito di tale udienza veniva Con ordinanza riservata adottata disposta CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare e per l'accertamento delle somme ed altri mobili giacenti sui C/C riferibili al citato de cuius con indicazione di includere nella disamina le movimentazioni finanziarie antecedenti di mesi sei l'apertura della nota successione.
Nel corso del giudizio parte attrice chiedeva, ed otteneva in data
11.09.2018, sequestro giudiziario dell'immobile sito in Via Giusti n. 37 di TA HE, con nomina del custode nella persona della Dott.ssa Persona_4 mentre venivano rigettate le diverse richieste cautelari e
d'urgenza avanzate dalla parte convenuta.
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 1124/2022, datata 30.11.2022 e pubblicata in data 20.12.2022, così provvedeva: "- accerta e dichiara la non sussistenza in capo a Parte_1 della qualità di chiamata alla eredità di rigetta la domanda di nullità e/o di inefficacia del Persona_1 ;
testamento olografo di del 12.9.2015 e pubblicato in data Persona_1
11.4.2016 formulata da Parte_1 Parte_2 Parte_3
rigetta la domanda di simulazione formulata da Pt_1 Parte_4
; - rigetta la Parte_3 Parte_2
[...] Parte_4
/
domanda di riduzione formulata da Parte_2 Parte_1
/
; - rigetta la domanda di scioglimento Parte_3 Parte_4
della comunione ereditaria formulata da Parte_1 Parte_2
; rigetta tutte le restanti domande Parte_3 Parte_4
-
formulate da Parte_2 Parte_3 Parte_1
; - rigetta la domanda di indegnità a succedere formulata da Parte_4
rigetta la domanda di e da Controparte_2 Controparte_1
-
corresponsione del mantenimento di Controparte_2 formulata da CP_1
rigetta la domanda di condanna ai sensi
[...] e da Controparte_2
-
e da dell'art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1 Controparte_2
accerta e dichiara la sussistenza, a carico della massa ereditaria, di un debito di € 449.430,00 in favore di Controparte_1 e per l'effetto condanna
Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi con e alla restituzione del detto importo beneficio di inventario di Persona_1
oltre interessi legali da computarsi come in favore di Controparte_1
rigetta le restanti domande formulate da indicato nella parte motiva;
-
; - dispone la restituzione alla parte Controparte_1 e Controparte_2
Controparte_2 degli originali dei documenti convenuta Controparte_1 e prodotti in atti per i quali è stata disposta la custodia nella cassaforte di questo
Tribunale. compensa le spese di lite. Ipone le spese delle consulenze
-
-
tecniche di ufficio definitivamente a carico solidale delle parti ". Avverso la richiamata sentenza propongono appello Parte_1 [...]
nei confronti di CP_1 Parte_2 Parte_4 e Parte_3
[...] nella propria qualifica di genitore esercente la potestà genitoriale su nato il [...] in [...], deducendo iControparte_2 motivi di seguito esaminati e precisando le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Controparte_1 costituendosi, ha contestato i motivi di appello e concluso chiedendo il rigetto del gravame.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti deducono la "Violazione e falsa applicazione
Art. 149 c.C. Art. 4 L. n. 898 del 1970 e Art. 328 c.p.c." poiché il tribunale,
/
dopo aver dato atto che la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.992/2015 pubblicata in data 14.10.2015, alla data del
30.03.2016 di decesso del de cuius non era ancora passata ingiudicato, stante la non decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e parti ( a nullala mancata notificazione rilevando il della stessa alle concluso con successivo procedimento di correzione di errore materiale decreto del 16.12.2016), aveva affermato che non si verteva nell' ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, c.p.c. non avendo la parte provveduto alla notificazione della sentenza, ma semmai in quella dell'art. 328, comma 3
c.p.c. ritenendo, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non avendo la controparte "approfittato neppure di questa proroga”.
Il motivo risulta fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità "...in tema di divorzio, e con riguardo all'ipotesi in cui una delle parti sia deceduta nel corso del giudizio, anche in pendenza del termine per l'impugnazione, questa Corte, nel riconoscere l'ammissibilità del gravame interposto dal coniuge superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha infatti precisato che, pur avendo il giudizio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi della parte deceduta, la legittimazione a resistere spetta a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2009, n. 16801;
18/08/1992, n. 9592)" ( Cass. 2021/1079)
Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi».
Si legge nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 20494 del 24.06.2022, che < Al contrario, la statuizione sul divorzio non impugnata produce l'effetto, scaduti i termini ex artt. 325 ss. cod. proc. civ., della libertà di status in capo ai coniugi: e, se un coniuge viene meno dopo il passaggio in giudicato del capo di sentenza sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, questo resta a regolare la situazione, essendo ormai definitivo» (
Cass. S.U. Sentenza, n. 20494 del 24.06.2022).
l'evento morteSe ne ricava che ove, come nella fattispecie in esame, quando la sentenza non sia ancora passata in giudicato, laintervenga statuizione sul divorzio risulta improduttiva di effetti derivando lo scioglimento del vincolo matrimoniale dalla morte di uno dei coniugi.
in cui il tribunale ha La gravata sentenza va, dunque, riformata nel punto della qualità di dichiarato la non sussistenza in capo a Parte_1
chiamata all'eredità di Persona_1
Con il secondo motivo le appellanti deducono la "Violazione e falsa applicazione dell'Art. 626 c.c. Omessa/erronea valutazione dei fatti posti a
.
fondamento della domanda e delle prove prodotte in giudizio (segnatamente con riferimento alla prova per presunzioni ex Art. 2729 c.c.)" rilevando che la litigiosità di cui il primo giudice ha dato atto avvalorava la configurabilità della nullità ex art. 626 c.c. e che, in ogni caso, il tribunale aveva ignorato numerosi elementi allegati in primo grado a sostegno di siffatta domanda ovvero che con l'impugnato testamento erano stati istituiti esclusivamente dei legati;
che alle quattro eredi legittimarie era stato assegnato un legato in sostituzione di legittima, mentre al minore [...]
CP_2 (legittimario in parità con le di lui sorelle) era stato assegnato un legato in conto di legittima e per la quota disponibile, con evidente disparità fra i figli;
che nel legato destinato alle legittimarie il testatore aveva attribuito loro degli immobili acquistati con provviste appartenenti alla che era dunque creditrice nei confronti della massa coniuge Parte_1 aveva sottoposto a termine l'accettazione dei ereditaria;
che il testatore detti legati pregiudizievoli (cosiddetto termine “ex voluntas testatoris") derivandone, sostanzialmente, la proibizione, per gli istituiti, di adire liberamente l'autorità giudiziaria per impugnare il testamento con contestuale previsione di apposita clausola di decadenza in caso di inadempimento alla citata condizione.
Il testatore, dunque, non aveva inteso comporre eventuali liti ma,
a condizione punitiva prevedendone l'insorgenza, le aveva sottoposte assume valenza di per cui l'estrema litigiosità rilevata dal primo giudice movente che aveva animato il testatore all'illecito lascito senza considerare le plurime ed abnormi ricognizioni di debito sottoscritte dal de cuius. In particolare l'intento sanzionatorio è reso evidente dalla previsione del legato in sostituzione di legittima, denominato anche "legato privativo della legittima", con il quale, ai sensi dell'art 551 c.c., il testatore attribuisce con disposizione particolare un bene ad un legittimario in luogo della quota a quest'ultimo riservata, stante l'automaticità del legato all'apertura della successione (e salvo il potere del legatario di rinunciare al legato e di agire in riduzione, così come avvenuto nel caso in specie). Senza considerare che nella fattispecie in esame l'oggetto dell'anzidetto legato è costituito proprio da quei due appartamenti sui quali al momento della redazione del testamento medesimo pendeva presso il Tribunale di Macerata la causa civile nr.
100752/2012 R.G., conclusasi con la sentenza nr. 831/2017 del 7.08.2017,
che ha accertato il diritto della sig.ra Pt 1 ad ottenere la restituzione della somma di € 226.000,00, pari alla metà delle somme prelevate dal de cuius dal conto cointestato con quest'ultima, e dal detto testatore, utilizzate per acquistare i due immobili anzidetti. Non solo sempre secondo quanto prospettato dall'appellante occorre considerare che l'eredità risultava gravata da presunti ed ingenti debiti per circa 600.000,00 euro derivanti dalle ricognizioni effettuate dal de cuius sì da risultare evidente il reale motivo che aveva indotto il testatore pregiudicare i dirittiad adottare le disposizioni testamentarie, ovvero successori della moglie e delle figlie.
Parte appellante insiste, infine, per l'ammissione delle prove richieste e
formulate in primo grado.
Il motivo risulta infondato e va conseguentemente rigettato. L'art. 626 c.c. invocato dalle appellanti richiede che il motivo illecito risulti dal testamento e che sia il solo ad aver determinato il testatore a disporre in tal senso. Tale evenienza non risulta ravvisabile nella fattispecie in esame ove solo si consideri che la stessa parte appellante nell'illustrare le proprie doglianze ha dovuto necessariamente fare riferimento ad elementi esterni quali la "...nota litigiosità...", il fatto che i beni in legato in favore delle figlie fossero stati acquistati con somme spettanti alla sig.ra Pt_1
le plurime ricognizioni di debito sottoscritte dal testatore, i debiti di cui sarebbe gravata l'eredità. Diversamente l'attribuzione di legato in sostituzione di legittima in favore delle figlie, seppure non equiparabile non puòal legato in conto di legittima figlio minore, riconosciuto al ritenersi di per sé indicativa disposizione testamentaria dell'adozione della rispetto ad una semplice diversificazione per il dedotto motivo illecito delle posizioni tenuto conto della giovane età del figlio minore e delle sue maggiori esigenze prima di raggiungere la maturità.
Con il terzo motivo le appellanti deducono la "Violazione/falsa applicazione delle disposizioni di diritto in tema di simulazione ex Art. 1414 c.c. Erroneità
dell'impugnata sentenza relativamente all'asserita mancanza dell'accordo simulatorio, in uno con l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie, di cui agli atti di causa, e sulla rilevanza di questi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2729 c.c. ".
Rilevano in particolare le appellanti quanto al legato di debito per euro riconosciuto in ragione della somma asseritamente prestata 100.000,00 dall'appellata al proprio compagno nell'anno 2003, che tale circostanza risulta, invero, facilmente confutabile anche solo sulla base dell'impossibilità, per di disporre di tale somma atteso che la stessaControparte_1 era titolare di un reddito modesto che non superava i 5.600,00 euro annui. Evidenziano che il testatore non aveva, però, fatto menzione delle ulteriori ricognizioni di debito per oltre 500.000,00 euro depositate in giudizio da Controparte_1
simulazionePrecisano che la prova della da parte del legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal defunto perché lesivo della sua quota di legittima, stante la sua qualità di terzo, ben può essere fornita per testimoni e presunzioni. Affermano, dunque, la sussistenza della prova presuntiva della simulazione rilevando che non occorre al riguardo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto in forza di una regola d'esperienza, come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n.
22656/2011) ove sussistano elementi indiziari dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
Il motivo risulta infondato e va pertanto rigettato.
La doglianza non coglie la specifica e condivisibile motivazione adottata sul punto dal primo giudice che ha escluso nella fattispecie in esame la possibilità di un accordo simulatorio tra due parti considerato che il legato di debito risulta da disposizione testamentaria cui risulta ontologicamente estraneo l'accordo con altra parte ( in tema di rinunzia all'eredità: Cass. Sez. 2, sentenza n.4162 del 02.03.2015; v. anche Cass.
Sez. 2, sentenza n. 18131 del 10.08.2006).
Le argomentazioni svolte dall'appellante rispetto alla qualità di terzo eassunta dalle appellanti, in ragione della loro qualifica di legittimarie, della conseguente possibilità di provare la simulazione attraverso la prova per testi e le presunzione, hanno come presupposto l'esistenza di un atto frutto di un accordo simulatorio che nella fattispecie in esame va dal testamento, in quanto attoescluso non potendo essere integrato unilaterale. deducono la Violazione/falsaCon il quarto motivo le appellanti applicazione delle disposizioni di diritto in tema di donazione indiretta Ex Art.
769 c.c.. Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie, di cui agli atti e documenti di causa, e della rilevanza di questi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2729 c.c." con riferimento alla somma necessaria per l'acquisto del terreno a rogito Notaio CP_5 del 19.12.2008.
Rilevano le appellanti che se non ci si limita alla sola disamina dall'atto pubblico di compravendita del terreno in data 19.12.2008, emerge che
Controparte_1 ha, invero, pagato una parte del prezzo di acquisto di euro
143.700,00: 1) quanto ad euro 60.000,00, con i seguenti assegni circolari "non trasferibili", tutti emessi dalla Banca delle HE S.p.A, sede 020 di
TA HE e, specificamente, assegno nr. 0730241542-04 del 22 ottobre 2008 di euro 20.000,00; assegno nr. 0740105378-12 del 24 ottobre
2008 di euro 30.000,00; assegno nr. 0730241571-07 del 30 ottobre 2008 di euro 10.000,00, tutti perlopiù emessi previo versamento, per contanti, dell'importo corrispondente;
2) quanto alla residua somma pari ad euro
60.000,00, con assegno bancario “non trasferibile", nr. 0202166472-01 del
19.12.2008, tratto sul conto corrente della convenuta presso Banca HE filiale 020 di TA HE (Cfr. All. n. 5 memoria 183 n. 3 convenuti di primo grado).
Inoltre proprio in data 21.10.2008 (e cioè solo il giorno prima dell'emissione del primo dei tre assegni circolari da parte della CP_1 il de cuius aveva '
prelevato in contanti dal conto nr. 11628, cointestato con Parte_1
la somma di euro 70.000,00, e ciò dopo aver effettuato in data
13.10.2008 altro prelevamento di euro 30.000,00 (All. 03 memoria 183 c.
VI n. 2 attrici). Sempre in quest'ultima data del 13.10.2008
[...]
a lui aveva prelevato dal deposito titoli 0020-0441675, Persona_1 esclusivamente intestato, la somma di euro 65.000,00 ( All. 25 pag. 3 memoria 183 dianzi citata) dal quale già in data 06.06.2008 aveva effettuato il prelievo per euro 30.700,00 ( All. 26, pag. 3 memoria cit.).Ed in data 11.12.2008, ovvero in ancora, sempre Persona_1
corrispondenza del versamento a mezzo di assegno bancario della seconda tranche del prezzo pari ad euro 60.000,00, aveva prelevato dal ridetto deposito titoli n. 0020-0441675, la somma di euro 98.700,00 ( All. 27, pag.
3 memoria 183 n. 2 parti attrici). Dall'atto pubblico risulta, infine, che l'importo di euro 23.700,00 era stato versato in data anteriore al 4 luglio
2006.
In definitiva, secondo l'assunto delle appellanti, poteva facilmente presumersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c., che il de cuius avesse prelevato le ridette somme per poi consegnarle, in tutto o in parte, alla propria compagna che a brevissima distanza di tempo aveva provveduto, sia in contanti, che previa versamento sul proprio conto corrente, a richiedere l'emissione degli assegni come sopra indicati per cui tali versamenti,
una donazione indiretta effettuati per importi consistenti, integrano contemplata dall'art. 809 c.c.
Tale disposizione normativa fa riferimento ad atti di liberalità atipica risultanti da atti diversi dalla donazione sottoposti alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, come recita l'art. 809 c.c., sottratti al rigido formalismo del tipico atto di liberalità tanto che per la loro validità è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.C., nello stabilire le disposizioni sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 4550/1978; Cass., n.
5333/2004; Cass. n. 14197/2013) ( v. in motivazione Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 23036 del 28/07/2023).
Ritiene il Collegio che la concomitanza cronologica fra il versamento della pressoché totalità del prezzo di acquisto dell'immobile da parte di secondo le modalità sopra riportate, e il prelevamentoControparte_1
Persona_1 la mancanzadi consistenti somme di denaro da parte di di elementi a comprova del diverso impiego o reinvestimento delle suddette somme da parte del sig. Persona_1 le scarse disponibilità
e l'utilizzo, in ogni caso, delle stesse nellereddituali della sig. CP_1 diverse operazioni con il sig. Persona_1 consentono di ritenere integrata la prova della liberalità degli atti e, dunque, la configurabilità della prospettata donazione indiretta.
Va, peraltro, rilevato che la consistenza degli importi sopra indicati di cui ha beneficiato la sig.ra Controparte_1 risulta certamente di non modico valore sicché dovrebbe in ogni caso ritenersi configurabile la nullità del corrispondente atto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico che determina l'insorgere, a carico del donatario medesimo,
l'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta. Con il quinto motivo le appellanti deducono la "Omessa ed erronea valutazione dei documenti e atti di causa relativamente alle ricognizioni di debito versate in atti da parte convenuta nel giudizio di primo grado" evidenziando di aver, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non solo disconosciuto le scritture private ma anche contestato il rapporto sottostante.
In particolare osservano che le scritture private più che comprovare l'esistenza di debiti a carico della massa ereditaria, avvalorano la tesi della illiceità della condotta del testatore atteso che pur essendo stata accertata l'autenticità della sottoscrizione, sussistono al riguardo fondati dubbi circa la genuinità sia quanto alla loro formazione che rispetto alla datazione e soprattutto alla veridicità del contenuto. Peraltro, secondo l'assunto delle appellanti, le ricognizioni appaiono tra loro contraddittorie
(attesa la datazione ovvero l'assenza di certezza della stessa, le presunte elargizioni si appalesano tra loro sovrapponibili anziché cumulabili) e, segnatamente, tutte palesemente implausibili per abnormità degli importi, peraltro versati per contanti, tenuto conto dei redditi della presunta creditrice unitamente al fatto che al tempo della sua improvvisaPersona_1 scomparsa, disponeva di denaro liquido per poco più di € 100,00.
In particolare rilevano le appellanti:
1) quanto alla scrittura del 16.06.2003 ( doc. 19) - con cui il de cuius si è riconosciuto debitore di Controparte_1 della somma di euro asseritamente imputabile al versamento da parte di 100.000,00, di parte del prezzoquest'ultima direttamente alla Controparte_6 di acquisto dei due immobili da parte del de cuius nel 2003 - che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il contratto di mutuo risultava comprovato dal contenuto della prima pagina del doc. 19 dalla quale risultava, peraltro, anche la restituzione della somma di euro
10.000,00, per cui il debito al più doveva risultare di euro 90.000,00, e che i quattro assegni per euro 20.000,00 ciascuno, emessi dalla
CP_1 in favore della Controparte_6 risultavano del tutto avulsi dalla ricognizione di debito e semmai potevano riferirsi al versamento effettuato dal Persona_1 in ogni caso, non vi era prova della intervenuta negoziazione, né della provenienza del denaro dall'emittente.
2) quanto alla ricognizione di debito del 29.04.2011 (doc.27) - avente ad oggetto la somma di euro 200.000,00 relativa ad asseriti prestiti effettuati
Persona_1 dal Controparte_1 2005 al 2011 e già da in favore del ritenuta parzialmente sovrapponibile con quella datata 11.01.2015 (doc. 28 relativa ad analoga avente ad oggetto l'importo di euro 320.000,00 causale per gli anni dal 2005 al 2015) - che la difesa della sig.ra aveva rinunciato alla suddetta scrittura del 2015 ( a seguito di CP_1
quanto rilevato dalla controparte in ordine al francobollo e timbro postale contraffatti sulla base della ctp depositata in data 22.08.2018 nel procedimento cautelare n. 992-1/2018 a firma dott.ssa Persona_5 ), ed aveva poi depositato, unitamente alla memoria datata 10.09.2018, nel fascicolo cautelare di sequestro giudiziario n. 992-1/2018 ( doc. 6) altra ricognizione di debito, sempre datata 11.01.2015, priva di timbro e francobollo, successivamente sottoposta a verificazione, in calce alla quale non risultava, diversamente da quanto risultante dal doc.28, l'annotazione dell'incameramento da parte della sig.ra CP_1 a titolo di acconto, della somma di euro 60.000,00; il tribunale aveva quindi errato a porre a base del proprio calcolo il richiamato doc. 28 e quindi sottratto l'importo di euro 60.000,00 che in tale documento si affermava restituito dal sig. somma che era stata fatta oggetto da parte delle attrici diPersona_1 domanda di restituzione alla massa ereditaria;
3) quanto alla ricognizione datatadi debito/accordo contrattuale avente ad oggetto il riconoscimento del debito28.02.2015 ( doc. 40) complessivo di euro 149.430,83 quali compensi per i rapporti inerenti che tale documento non può assumere, comel'attività lavorativa - affermato dal primo giudice, valenza probatoria certa atteso che non era stato depositato alcun documento a comprova del fatturato medesimo pur essendo la somma riconosciuta ad esso correlata, e che risulta del tutto
non plausibile che non fosse stato versato alcunché, per oltre 17 anni, a al sig. Persona_1 e dei fronte degli affari procurati dalla sig.ra CP_1 prestiti, per oltre 500.000,00 effettuati dalla predetta in favore numerosi del sig. Persona 1 di cui, peraltro, l'odierna appellata non aveva fatto alcuna menzione, né al momento in cui con lettera del 07.10.2016 le era stata richiesto la ricostituzione del compendio ereditario in quanto nel possesso dei beni del defunto, né in sede di inventario del 19.10.2016 in cui aveva depositato la sola scrittura per euro 320.000.00 poi rinunciata.
Rispetto al motivo in esame occorre osservare che la somma di cui alla ricognizione datata 16.06.2003 di euro 100.000,00 di cui al punto sub 1) che precede, si riferisce a prestito effettuato dalla sig.ra CP_1 in favore del de cuius nel 2003 ( come desumibile dalla decorrenza degli interessi) sicché deve ritenersi la sovrapponibilità di tale prestito a quello di pari importo e risalente allo stesso anno riconosciuto dal de cuius nel
testamento.
In calce alla ricognizione in esame del 16.06.2003 risulta apposta l'annotazione, seguita dalla sottoscrizione della sig.ra CP_1 relativa all'intervenuto versamento alla data dell'11.06.2006 da parte di [...]
Persona_1 della somma di euro 10.000,00 .
da quello riconosciuto con ilTale importo non va in ogni caso detratto successivo testamento del 2015 non avendo il testatore ridotto la somma oggetto di legato tenendo verosimilmente conto di quanto imputabile agli interessi convenuti fra le parti.
Risulta, dunque, assorbita qualsiasi considerazione in ordine agli evidenziati elementi relativi alle ragioni o modalità del prestito che ha poi indotto il testatore a prevedere il legato in favore della sig.ra CP_1
Quanto alla ricognizione datata 29.04.2011 di cui al punto sub 2) che precede e al doc. 27, va ribadito quanto già osservato dal primo giudice rispetto alla parziale sovrapponibilità risultante dalla con quanto ricognizione datata 11.01.2015 di cui al doc. 28 atteso che nella prima si fa riferimento al debito del sig. Persona_1 nei confronti della sig.ra di complessivi euro 200.000,00 per prestiti effettuati Controparte_1
del 2005 e l'aprile del 2011 e nella seconda al complessivo tra il febbraio debito di euro 320.000,00 per prestiti effettuati tra il febbraio 2005 e il gennaio 2015 ( escluso l'importo finale concordato comprensivo di interessi del 3% annuo fino al mese di gennaio 2025 atteso il sopravvenuto evento morte). L'ulteriore censura sollevata dalle appellanti muove dall'affermazione dell'intervenuto deposito, da parte della difesa della sig.ra CP_1 di due atti di ricognizione di debito per l'importo di euro 320.000,00 relativi al medesimo periodo e medesimo prestito in contante: 1) quella di cui al n. 28, depositata con la comparsa di risposta, di cui la parte aveva però rinunciato ad avvalersi, come risultante dal verbale dell'udienza del
20.12.2018, a seguito delle eccezioni sollevate dalle odierne appellanti di contraffazione del francobollo e del timbro postale;
2) quella, ugualmente datata 11.01.2015 ( all.6 all'elaborato peritale del Dott. Per_6 depositato unitamente alla memoria in data 10.09.2018 nel procedimento cautelare n.992-1/2018 RG), poi sottoposta a verificazione a seguito di disconoscimento della parte attrice, nella quale non risulta l'annotazione dell'intervenuto incameramento da parte della sig.ra CP_1 della somma di euro 60.000,00 a titolo di "acconto" sul maggior importo dovuto.
La rinuncia ad avvalersi da parte della creditrice della ricognizione di debito fatta oggetto di disconoscimento impone di fare riferimento al contenuto dell'ulteriore documento successivamente depositato e fatto oggetto di verificazione per cui il credito della CP_1 risulta sulla base di essa di euro 320.000,00, oltre interessi convenzionali salvo quanto verrà in seguito rilevato.
Quanto alla terza scrittura di cui al sub 3 e doc. n. 40 le censure sollevate dalle appellanti non meritano accoglimento atteso che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, per cui incombe sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto così da non potersi attribuire rilievo al mancato deposito di documenti a comprova del fatturato. Né al contempo dagli elementi indicati dalle appellanti e sopra riportati può ritenersi comprovata l'inesistenza del debito oggetto di riconoscimento risultando dagli atti l'esistenza dello svolgimento dell'attività lavorativa della sig.ra CP_1 e delle correlazioni esistenti fra detta attività e quella di tassista svolta dal Persona_1
nessun rilievo può poi assumereIn relazione a tutti gli atti ricognitivi l'assunto difensivo secondo cui le scritture private sarebbero prive di data certa atteso il rilievo attribuibile, sotto tale profilo e secondo il disposto di cui all'art. 2704 c.C., alla intervenuta morte del testatore.
lamentano l' "Erroneità di computo Con il sesto motivo le appellanti aritmetico dell'importo asseritamente costituente debito da porsi a carico della massa ereditaria, così come ritenuto nella sentenza gravata" atteso che dalle singole componenti accertate dal primo giudice ( 100.000,00 -
10.000,00 sulla base del doc. 19; 149.430,83 sulla base del doc. 40; euro
320.000,00 -60.000,00 sulla base del doc. 28) si sarebbe dovuto ottenere l'importo di euro 499.430,83 e non quello di euro 549.430,00 indicato dal primo giudice.
l'importo così ottenuto andrebbeIn realtà, proseguono le appellanti, ulteriormente decurtato della somma di euro 200.000,00 stante l'indiscussa sovrapposizione delle poste creditorie di cui alle ricognizioni del
29.04.2011 (doc. 27) e dell'11.01.2015 per euro 320.000,00 per cui il credito della CP_1 ammonterebbe al più ad euro 199.430,83. La accertata parziale sovrapposizione di quanto riconosciuto con il doc. n.
27 e con il doc. n. 28 non consente di procedere, diversamente da quanto richiesto da parte appellante, alla detrazione, dal secondo importo, di quello di euro 200.000,00 di cui al primo documento in quanto, proprio conseguenza di detta parziale sovrapposizione dell'arco temporale, si in deve ritenere che la somma di euro 200.000,00 di cui alla prima scrittura sia ricompresa in quella di euro 320.000,00 della seconda per cui tale ultimo importo va, dunque, considerato nella sua interezza.
giàPuò poi essere operata la riduzione dell'importo di euro 60.000,00,
decurtato dal primo giudice in ragione dell'annotazione riportata soltanto
nella primo documento depositato ( cui la convenuta aveva rinunciato in primo grado a seguito delle contestazioni riguardanti l'autenticità della scrittura stessa) anche sulla seconda scrittura privata, e non dovendosi tenere conto del contenuto della domanda riconvenzionale svolta dalla sig.ra con la quale quest'ultima riconosceva, con CP_1
dichiarazione a sé sfavorevole, di aver ottenuto la restituzione di tale
somma.
Si ottiene così l'importo di 499.430,83 da cui detrarre la somma di euro
100.000,00 di cui al legato in favore della sig.ra CP_1 sicché il credito di quest'ultima, al netto del legato, risulta di euro 399.430,83 ed in tali limiti va accolto il motivo in esame.
L'esame dell'ottavo motivo di appello deve precedere quello riguardante il settimo motivo.
Con l'ottavo motivo le appellanti lamentano l' " Erroneità del provvedimento gravato, stante l'omissione, nel dispositivo, della condanna della CP_1
[...] alla restituzione della somma di € 1.700,00 coerentemente con quanto deciso in parte motiva". Evidenziano l'accertamento da parte del primo giudice dell'illegittimo
Controparte_1 in data 30.03.2016 sulprelievo effettuato da parte di c/c nr. 22532 di Banca HE intestato al de cuius della somma di euro 1.700,00, da restituire alla massa ereditaria senza che però ne sia stato dato in alcun modo conto nel dispositivo. La censura risulta fondata avendo al riguardo il primo giudice affermato che "...l'importo di euro nella motivazione delle richiamata sentenza in data 30.03.2016 dal C/C 1.700,00 prelevato dalla Controparte_1
22532 di Banca HE intestato al de cuius e sul quale la medesima era delegata ad operare ... va restituito alla massa' senza poi disporre in tal senso nel dispositivo sicché ne va disposta la relativa integrazione. Con il settimo motivo le appellanti deducono l' "Erroneità/violazione delle norme di diritto in tema di azione di riduzione ex Art. 554 c.c. delle disposizioni testamentarie siccome lesive delle quote individuali di legittima spettanti alle odierne appellanti stante l'insussistenza del relictum derivante dall'erroneità dei calcoli relativi ai crediti ereditari".
Precisano le appellanti che anche volendo considerare l'effettiva entità dei debiti ereditari, asseritamente pari ad euro 199.430,83, tenuto conto del valore del compendio ereditario accertato in euro 583.420,17, risultava palese la violazione della quota di legittima ( un mezzo del patrimonio del de cuius suddiviso in parti uguali fra i quattro figli, un quarto per il coniuge ed un quarto la quota disponibile ).
Rilevano, inoltre, che tutte le elargizioni di denaro effettuate dal de cuius in favore della sig.ra CP_1 (pag. 18 e 19 cit.) integrano una donazione indiretta che va dichiarata nulla ex art. 782 c.c. per difetto di forma con
conseguente obbligo dell'appellata di restituirle alla massa ereditaria e in ogni caso assolutamente inefficaci siccome lesive delle singole quote di legittima con conseguente riduzione delle donazioni medesime.
Chiedono, infine, il rinnovo della CTU contabile/finanziaria disposta in primo grado per gravi carenze ed errata interpretazione del quesito formulato dal primo giudice. Secondo l'assunto delle appellanti il nominato ausiliare avrebbe dovuto integrare le allegazioni di parte con proprie osservazioni maturate a seguito di autonomo rinvenimento documentale, in ottemperanza all'incarico assunto in relazione ai quesiti formulati dal giudice, avvalendosi della prerogativa della sua qualifica di pubblico ufficiale e, dunque, dell'esercizio dei poteri a detta qualifica ope legis correlabili.
Il motivo va disatteso quanto alle censure volte a qualificare gli atti sottesi alle ricognizioni già sopra esaminate quali donazioni indirette dovendosi ribadire quanto già argomentato rispetto al mancato superamento dell'onere probatorio rispetto all' inesistenza del rapporto sotteso al riconoscimento di debito effettuato dal sig. Persona_1
Rispetto alla CTU occorre osservare che il tribunale aveva conferito incarico di accertare, con riferimento all'epoca di apertura della successione, le somme e gli altri mobili da investimento esistenti sui conti correnti bancari del de cuius dei quali le parti hanno prodotto documentazione, nonché la movimentazione nel periodo di sei mesi precedente l'apertura della successione.
L'ausiliare ha concluso affermando che "...sulla base della documentazione prodotta dalle parti, l'unica somma di denaro esistente sui conti correnti intestati al de cuius alla data di apertura della successione, ovvero al
30/03/2016, e che può pertanto essere considerata ai fini dell'accertamento dell'asse relitto, è pari ad € 105,25. Dall'analisi inoltre, alla data del
30/03/2016 non risultano presenti mobili da investimento con saldo attivo facenti capo al Sig. Persona_1
Parte appellante imputa al CTU di non aver proceduto autonomamente ad acquisire gli estratti conto dei rapporti individuati dall'ausiliare e di non aver richiesto agli istituti di credito se vi fossero stati altri rapporti di conto corrente o investimenti facenti capo al de cuis oltre a quelli segnalati dalle parti, ovvero di non aver integrato le allegazioni delle parte con autonomi rinvenimenti documentali, avvalendosi della prerogativa di pubblico ufficiale.
Tale ultima doglianza non risulta meritevole di accoglimento alla luce dei principi affermati in tema dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 31886/2019 atteso che la richiesta delle appellanti risulta meramente esplorativa non avendo le predette allegato l'esistenza di specifici conti nei quali sarebbero stati riversati i risparmi del de cuius per cui l'eventuale iniziativa adottata in tal senso dall'ausiliare sarebbe risultata tale da sopperire all'onere di allegazione e di prova proprio delle parti in causa. La rinuncia al legato in sostituzione di legittima ha determinato l'inefficacia del lascito con effetti retroattivi, consentendo al legittimario di reclamare la quota di riserva.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima ed, a tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e
"donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, sempre secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro ( v. Cass. 12919/2012; Cass. 27352/2014; Cass.
24755/2015; Cass.8174/2022; Cass. 35738/2023).
Deve, quindi, aversi riguardo all'entità dei debiti della massa accertati
e pari a complessivi euro 626.372,15 ( euro 399.430,83 quale credito di
Controparte_1 oltre ad euro 226.941,32 quale credito di Parte_1 accertato con sentenza in giudicato) e al valore dell'asse ereditario accertato dal CTU in euro 583.420,00 oltre ad euro 1.700,00 pari al
Operata la riunione credito vantato nei confronti di Controparte_1 fittizia del valore del bene di cui alla donazione indiretta oggetto della domanda accolta - indicato dalle stesse appellanti, in euro 71.000,00, e detratti i debiti ereditari, l'asse risulta di euro 29.748,72.
Poiché chi rinuncia al legato in sostituzione di legittima è equiparato al legittimario pretermesso occorre fare riferimento al disposto di cui all'art.
542 C.C. in base al quale quando i figli sono più di uno a loro è riservata la quota di un mezzo del patrimonio ed al coniuge un quarto mentre la quota disponibile risulta essere pari ad un quarto.
dunquetre figlie La quota spettante alle risulta essere
11.155,77 ( considerato il quarto figlio) e complessivamente pari ad euro quella spettante alla moglie separata ad euro 7.011,96 così che la disponibile di un quarto risulta pari ad euro 7.437,18.
Ed in tali limiti va accolta l'azione di riduzione posto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima comporta la produzione di effetti retroattivi in quanto "... il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva-potestativa costituita dalla rinuncia..." ( in motivazione Cass. S.U. Sentenza, 29.03.2011 n. 7098) tanto che le appellanti vanno equiparate al legittimario pretermesso.
Risultano, pertanto, assorbite le richieste avanzate in via ulteriormente
gradata al n. 9 delle conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni.
Vanno infine disattese le ulteriori domande riproposte in sede di conclusioni non corredate di alcuna specifica doglianza al riguardo.
Le spese di lite vanno regolate sulla base dell'esito complessivo della lite tenendo conto del parziale accoglimento della domanda e dell'appello sicché le stesse, liquidate per l'intero ( comprensive anche delle spese di cui ai sub procedimenti cautelari nell'ambito del medesimo giudizio) come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate nella misura di un mezzo e poste per la restante parte a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Parte_4 e Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Controparte_2
20.12.2022, in parziale accoglimento 1124/2022 pubblicata in data riforma della gravata sentenza, che conferma nel dell'appello e parziale resto, così provvede:
Parte_1 della qualità sussistenza, in capo a
-Accerta e dichiara la di chiamata all'eredità di Persona_1 -accoglie parzialmente la domanda di qualificazione quale donazione correlata alla compravendita di cui all'atto pubblico rogito indiretta
Notaio CP_5 del 19.12.2008,
- accerta e dichiara la sussistenza a carico della massa ereditaria di un debito di euro 399.430,83 nei confronti di Controparte_1 e di un debito di quest'ultima in favore della massa ereditaria di euro 1.700,00;
-accoglie la domanda di riduzione proposta dalle appellanti come in parte motiva;
-dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico della appellata, in proprio, e liquidate per l'intero, quanto al primo grado in Euro 3.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 7.000,00 per la fase istruttoria, Euro 5.000,00 per la fase decisionale, Euro 1.729,38 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado del giudizio in
Euro 2.900,00 per la fase di studio, Euro 1.700,00 per la fase introduttiva, Euro 4.750,00 per la fase decisionale, Euro per esborsi 1.036,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP
come per legge,
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 24.10.2008 n. V.0740105378-12, per € 30.000,00, 3): Ass. circ. del 30.10.2008 n. T.0730241571-07 per € 10.000,00 intestati al sig. Per_2
[...] ; - b) copia degli estratti conto, dal 11.12.2008 al 19.12.2008, relativi al conto corrente della Sig.ra sul quale è stato tratto l'assegno Controparte_1