Sentenza 3 ottobre 1974
Massime • 2
In tema di IGE, dalla normativa dell'art 1 della legge 4 luglio 1941 n 770, come modificata dalle successive Disposizioni degli artt 5 e 6 della legge 16 dicembre 1959 n 1070, e dall'art 3 della legge 31 ottobre 1961, n 1196, si ricava, ai fini della non sottoposizione al tributo di prestazioni al dettaglio di privati servizi di natura personale, che: a)a partire dall'entrata in vigore della citata legge del 1961, costituiscono prestazioni al dettaglio quelle aventi ad oggetto servizi di natura personale oppure consistenti in lavorazioni ovvero manutenzioni di beni immobili o mobili, se effettuate nei confronti di privati consumatori, e non eccedenti il valore di lire quattrocentomila, il risultato della prestazione potendo essere sia un servizio ad una persona, sia una cosa mobile o immobile; b) requisito essenziale e che la prestazione sia opera personale di cui effettua il servizio o di un suo familiare, con esclusione quindi delle prestazioni effettuate tramite il lavoro altrui, e dovendo invece trattarsi di prestazioni effettuate da esercenti arti e mestieri. ( fattispecie riguardante il diritto di rivalsa riconosciuto dall'art 6 della legge istitutiva dell' IGE,e in astratto applicabile nei confronti dell' ENPAS - in quanto quest'ultimo e da equipararsi alle amministrazioni statali, ai fini tributari - riguardo a prestazioni mediche effettuate ai malati da una casa di cura nell'ambito di un rapporto di appalto con l' ENPAS).*
Si ha contratto di appalto quando si stabilisce la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato, al quale l'appaltatore deve tendere a proprio rischio e con autonomia rispetto al committente. Al fine di distinguere tale contratto da quello di opera, occorre che il risultato in obbligazione sia conseguito o debba conseguirsi a mezzo di una organizzazione imprenditoriale, a differenza del contratto d'opera, in cui non ricorre tale requisito. E poiche il risultato, nel contratto di appalto, e l'effetto dell'opera imprenditoriale dell'appaltatore, non puo scindersi nel risultato stesso cio che attiene all'opera personale e cio che riguarda i materiali impiegati. E indifferente, pertanto, che questi siano stati forniti dal committente. ( fattispecie riguardante una convenzione tra l' ENPAS ed una casa di cura organizzata ad impresa avente ad oggetto la cura di ammalati assistiti dall'ente). ( V 3217'69, mass n 343221; 2611'66, mass n 325026).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/1974, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 1974 |
Testo completo
Si ha contratto di appalto quando si stabilisce la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato, al quale l'appaltatore deve tendere a proprio rischio e con autonomia rispetto al committente. Al fine di distinguere tale contratto da quello di opera, occorre che il risultato in obbligazione sia conseguito o debba conseguirsi a mezzo di una organizzazione imprenditoriale, a differenza del contratto d'opera, in cui non ricorre tale requisito. E poiche il risultato, nel contratto di appalto, e l'effetto dell'opera imprenditoriale dell'appaltatore, non puo scindersi nel risultato stesso cio che attiene all'opera personale e cio che riguarda i materiali impiegati. E indifferente, pertanto, che questi siano stati forniti dal committente. ( fattispecie riguardante una convenzione tra l' ENPAS ed una casa di cura organizzata ad impresa avente ad oggetto la cura di ammalati assistiti dall'ente). ( V 3217'69, mass n 343221; 2611'66, mass n 325026).*