TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato LA PLACA PAOLO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTI ROBERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bassano del
Grappa il 03.10.1999 con atto trascritto al n. 114 parte II seria A, anno 1999.
2. La casa coniugale, di proprietà del signor rimarrà assegnata allo stesso dove vi Controparte_1
risiederà con i figli, con tutto il mobilio presente ad eccezione di quanto già asportato dalla signora secondo gli accordi intercorsi tra i coniugi. Parte_1
3. Il figlio , maggiorenne, è economicamente indipendente e pertanto nulla si deve Persona_1
disporre quale concorso nel mantenimento dello stesso.
Il signor provvederà a versare a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, Controparte_1 in favore della signora , fino al raggiungimento della indipendenza Persona_2 Parte_1
economica dello stesso, mediante assegno mensile rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, la somma complessiva di € 200,00. Tale obbligo di concorso permarrà in capo al padre fintantoché il figlio continuerà a frequentare l'abitazione materna ivi pernottandovi e/o rimanendovi per i pranzi e/o le cene salvo quanto sopra previsto.
L'assegno unico universale per il figlio potrà essere incassato direttamente ed Persona_2
esclusivamente dal signor . La signora presta pertanto il proprio consenso Controparte_1 Parte_1
in tal senso.
Le spese straordinarie per i figli, nessuna esclusa, da ricomprendervi anche le spese di vestiario, saranno a carico esclusivo del padre nella misura del 100%.
4. Il figlio minore manterrà la propria residenza e collocazione prevalente presso la Persona_2
abitazione del padre sita in Bassano del Grappa (VI), via Monte Cengio n. 40.
5. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi. Data la età Persona_2
del figlio i genitori si accordano che gli stessi gestiranno direttamente con lo stesso, Per_2
conformemente alle esigenze dello stesso, le modalità di visita e pernotto dandone comunicazione all'altro genitore senza obbligo di formalità alcuna. In linea di indirizzo il figlio trascorrerà Per_2 in modo alternato i fine settimana dal sabato sera al lunedì mattina presso l'abitazione della mamma.
6. Tutte le eventuali altre questioni patrimoniali sono già state risolte dai coniugi che dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente fatto salvo quanto sopra previsto.
7. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei loro passaporti e per il figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Bassano del Grappa in data 03/10/1999.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 127/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, il figlio (nato il [...]) è Per_2
divenuto maggiorenne e che, pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento e collocamento.
Le ulteriori domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 127/2024 del 22/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano del Grappa
(VI), via Monte Cengio n. 40, in favore di quale genitore convivente con il figlio Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_2
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Bassano del Grappa (VI) il 03/10/1999 alle condizioni in epigrafe riportate da Controparte_1
intendersi qui integralmente trascritte, ad esclusione delle condizioni di affidamento e collocamento del figlio divenuto medio tempore maggiorenne;
Per_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 114, parte II, serie A, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11/3/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato LA PLACA PAOLO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTI ROBERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bassano del
Grappa il 03.10.1999 con atto trascritto al n. 114 parte II seria A, anno 1999.
2. La casa coniugale, di proprietà del signor rimarrà assegnata allo stesso dove vi Controparte_1
risiederà con i figli, con tutto il mobilio presente ad eccezione di quanto già asportato dalla signora secondo gli accordi intercorsi tra i coniugi. Parte_1
3. Il figlio , maggiorenne, è economicamente indipendente e pertanto nulla si deve Persona_1
disporre quale concorso nel mantenimento dello stesso.
Il signor provvederà a versare a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, Controparte_1 in favore della signora , fino al raggiungimento della indipendenza Persona_2 Parte_1
economica dello stesso, mediante assegno mensile rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, la somma complessiva di € 200,00. Tale obbligo di concorso permarrà in capo al padre fintantoché il figlio continuerà a frequentare l'abitazione materna ivi pernottandovi e/o rimanendovi per i pranzi e/o le cene salvo quanto sopra previsto.
L'assegno unico universale per il figlio potrà essere incassato direttamente ed Persona_2
esclusivamente dal signor . La signora presta pertanto il proprio consenso Controparte_1 Parte_1
in tal senso.
Le spese straordinarie per i figli, nessuna esclusa, da ricomprendervi anche le spese di vestiario, saranno a carico esclusivo del padre nella misura del 100%.
4. Il figlio minore manterrà la propria residenza e collocazione prevalente presso la Persona_2
abitazione del padre sita in Bassano del Grappa (VI), via Monte Cengio n. 40.
5. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi. Data la età Persona_2
del figlio i genitori si accordano che gli stessi gestiranno direttamente con lo stesso, Per_2
conformemente alle esigenze dello stesso, le modalità di visita e pernotto dandone comunicazione all'altro genitore senza obbligo di formalità alcuna. In linea di indirizzo il figlio trascorrerà Per_2 in modo alternato i fine settimana dal sabato sera al lunedì mattina presso l'abitazione della mamma.
6. Tutte le eventuali altre questioni patrimoniali sono già state risolte dai coniugi che dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente fatto salvo quanto sopra previsto.
7. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei loro passaporti e per il figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Bassano del Grappa in data 03/10/1999.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 127/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, il figlio (nato il [...]) è Per_2
divenuto maggiorenne e che, pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento e collocamento.
Le ulteriori domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 127/2024 del 22/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano del Grappa
(VI), via Monte Cengio n. 40, in favore di quale genitore convivente con il figlio Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_2
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Bassano del Grappa (VI) il 03/10/1999 alle condizioni in epigrafe riportate da Controparte_1
intendersi qui integralmente trascritte, ad esclusione delle condizioni di affidamento e collocamento del figlio divenuto medio tempore maggiorenne;
Per_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 114, parte II, serie A, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11/3/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo