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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/09/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 584 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Gisella Piras, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Elini, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marcello Murino, che la rappresenta e difende, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._6 CP_6
), , , C.F._7 Controparte_7 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui in premessa e, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'odierno attore è proprietario per possesso esercitato per oltre vent'anni, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, dei seguenti immobili:
a) immobile sito nel comune di Osini, Loc. Pelau (Planargia di Is , CP_10 costituito da un fondo di terreno distinto al catasto terreni al foglio 14, mappali:
135, della superficie di are 07.73; 153, della superficie di are 00.27; 155, della superficie di are 23.90; 157, della superficie di are 00.63; costituenti unico appezzamento, di are 32.53, coerente con strada sterrata, proprietà , Pt_1 proprietà Piras, proprietà ; Persona_1
b) immobile sito nel Comune di Osini, Loc. Pelau (Planargia di Is , CP_10 costituito da fabbricato destinato a civile abitazione, distinto al catasto fabbricati al foglio 14, particella 348 categoria A/2, consistenza 9,5 vani, piano terra - correlato al mappale 348 del catasto Terreni - insistente sul fondo sopra identificato.”
Conclusioni nell'interesse della convenuta (comparsa di costituzione e risposta):
“accogliere la domanda attorea proposta, con compensazione delle spese.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 di essere proprietario, per intervenuta usucapione degli immobili, siti in Osini, località Pelau (Planargia di Is Carcuris), ed in particolare: un terreno, distinto al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 14 particella 135, 153,
155 e 157 e un fabbricato, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 14, particella 348 e al Catasto Terreni al Foglio 14, particella
348.
L'attore ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, il terreno per la coltivazione e il pascolo e il fabbricato prima come deposito, poi come abitazione.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., l'attore ha precisato che nel
1995 ha provveduto a recintare con rete metallica e pali in ferro l'intera corte all'interno della quale ricadono il terreno - utilizzato per il pascolo e la coltivazione di piante di ulivo - e il fabbricato;
riguardo quest'ultimo, inizialmente adibito a stalla/deposito, ha dedotto di aver iniziato i lavori di Pt_1 ristrutturazione e ampliamento nel 2005 e di utilizzarlo come casa vacanze durante l'estate e le festività natalizie e pasquali in quanto risiede all'estero. Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
Si è costituita in giudizio , la quale ha riconosciuto i fatti posti a CP_1 fondamento della domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno e del fabbricato in capo all'attore per oltre vent'anni, sin dal 1995.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda, riconoscendoli nelle fotografie esibitigli in udienza, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi , Tes_1
e rese all'udienza del 18 febbraio 2025). Testimone_2 Testimone_3
e hanno specificato che dal 1995 e da Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 prima del 2000, l'attore ha utilizzato gli immobili oggetto di causa.
Tutti i testi hanno riferito che l'attore ha utilizzato e utilizza il terreno e il fabbricato, composto da tre camere da letto, una sala e una veranda esterna (teste
, nel periodo estivo e durante le festività pasquali e natalizie. Tes_1
Il teste ha riferito di aver aiutato l'attore nel taglio dell'erba; il teste Tes_1
ha dichiarato di aver aiutato e di aiutare l'attore nella cura del Testimone_2 terreno (raccolta olive e taglio erba).
Il teste ha anche riferito che l'attore nel 1995 - nel 1997 per il teste Pt_1 Tes_1
- ha iniziato i lavori di costruzione del fabbricato adibito prima a stalla e che dal
2005 è stata convertita in abitazione. Anche il teste ha riferito dei Testimone_3 lavori di ampliamento effettuati nel 2005.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario del terreno e del fabbricato e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani - teste che lo aiuta nei lavori -, nonché in ragione del Tes_1 rapporto di vicinato (il teste è proprietaria del terreno confinante). Testimone_3
Le circostanze riferite dai tesi trovano peraltro conferma nella richiesta di allaccio alla corrente elettrica presentata nel 2000 dall'attore per la fornitura di corrente in bassa tensione, nonché dell'atto di accertamento della proprietà immobiliare urbana del 2011. All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato e del terreno Parte_1 oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti si è costituita senza contestare la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ), proprietario degli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Osini località Pelau (Planargia di Is Carcuris) ed in particolare: terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Osini al
Foglio 14, particella 135, 153, 155 e 157 e fabbricato distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Osini al Foglio 14, particella 348 edificato sul terreno iscritto al Catasto terreni al Foglio 14, particella 348;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 1 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 584 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Gisella Piras, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Elini, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marcello Murino, che la rappresenta e difende, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._6 CP_6
), , , C.F._7 Controparte_7 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui in premessa e, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'odierno attore è proprietario per possesso esercitato per oltre vent'anni, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, dei seguenti immobili:
a) immobile sito nel comune di Osini, Loc. Pelau (Planargia di Is , CP_10 costituito da un fondo di terreno distinto al catasto terreni al foglio 14, mappali:
135, della superficie di are 07.73; 153, della superficie di are 00.27; 155, della superficie di are 23.90; 157, della superficie di are 00.63; costituenti unico appezzamento, di are 32.53, coerente con strada sterrata, proprietà , Pt_1 proprietà Piras, proprietà ; Persona_1
b) immobile sito nel Comune di Osini, Loc. Pelau (Planargia di Is , CP_10 costituito da fabbricato destinato a civile abitazione, distinto al catasto fabbricati al foglio 14, particella 348 categoria A/2, consistenza 9,5 vani, piano terra - correlato al mappale 348 del catasto Terreni - insistente sul fondo sopra identificato.”
Conclusioni nell'interesse della convenuta (comparsa di costituzione e risposta):
“accogliere la domanda attorea proposta, con compensazione delle spese.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 di essere proprietario, per intervenuta usucapione degli immobili, siti in Osini, località Pelau (Planargia di Is Carcuris), ed in particolare: un terreno, distinto al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 14 particella 135, 153,
155 e 157 e un fabbricato, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 14, particella 348 e al Catasto Terreni al Foglio 14, particella
348.
L'attore ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, il terreno per la coltivazione e il pascolo e il fabbricato prima come deposito, poi come abitazione.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., l'attore ha precisato che nel
1995 ha provveduto a recintare con rete metallica e pali in ferro l'intera corte all'interno della quale ricadono il terreno - utilizzato per il pascolo e la coltivazione di piante di ulivo - e il fabbricato;
riguardo quest'ultimo, inizialmente adibito a stalla/deposito, ha dedotto di aver iniziato i lavori di Pt_1 ristrutturazione e ampliamento nel 2005 e di utilizzarlo come casa vacanze durante l'estate e le festività natalizie e pasquali in quanto risiede all'estero. Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
Si è costituita in giudizio , la quale ha riconosciuto i fatti posti a CP_1 fondamento della domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno e del fabbricato in capo all'attore per oltre vent'anni, sin dal 1995.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda, riconoscendoli nelle fotografie esibitigli in udienza, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi , Tes_1
e rese all'udienza del 18 febbraio 2025). Testimone_2 Testimone_3
e hanno specificato che dal 1995 e da Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 prima del 2000, l'attore ha utilizzato gli immobili oggetto di causa.
Tutti i testi hanno riferito che l'attore ha utilizzato e utilizza il terreno e il fabbricato, composto da tre camere da letto, una sala e una veranda esterna (teste
, nel periodo estivo e durante le festività pasquali e natalizie. Tes_1
Il teste ha riferito di aver aiutato l'attore nel taglio dell'erba; il teste Tes_1
ha dichiarato di aver aiutato e di aiutare l'attore nella cura del Testimone_2 terreno (raccolta olive e taglio erba).
Il teste ha anche riferito che l'attore nel 1995 - nel 1997 per il teste Pt_1 Tes_1
- ha iniziato i lavori di costruzione del fabbricato adibito prima a stalla e che dal
2005 è stata convertita in abitazione. Anche il teste ha riferito dei Testimone_3 lavori di ampliamento effettuati nel 2005.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario del terreno e del fabbricato e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani - teste che lo aiuta nei lavori -, nonché in ragione del Tes_1 rapporto di vicinato (il teste è proprietaria del terreno confinante). Testimone_3
Le circostanze riferite dai tesi trovano peraltro conferma nella richiesta di allaccio alla corrente elettrica presentata nel 2000 dall'attore per la fornitura di corrente in bassa tensione, nonché dell'atto di accertamento della proprietà immobiliare urbana del 2011. All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato e del terreno Parte_1 oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti si è costituita senza contestare la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ), proprietario degli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Osini località Pelau (Planargia di Is Carcuris) ed in particolare: terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Osini al
Foglio 14, particella 135, 153, 155 e 157 e fabbricato distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Osini al Foglio 14, particella 348 edificato sul terreno iscritto al Catasto terreni al Foglio 14, particella 348;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 1 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili