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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. ssa Anna Maria Raschellà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 73/2024 RGAC decisa con deposito del dispositivo all'esito della scadenza delle note ritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
, c in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Brescia giusta procura a margine del CP_1
ricorso per riassunzione di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Voglia l'Ecc.ma Corte adita annullare e/o riformare l'impugnata sentenza, dichiarando infondata l'opposizione; Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>
Per l'appellata < preliminarmente :Dichiarare la tardività della produzione documentale effettuata in appello da in particolare di tutti gli atti prodotti del fascicolo di secondo grado di Pt_1
parte appellante e, pertanto, deve essere immediatamente espunta o comunque ritenuta inutilizzabile nell'ambito del presente giudizio poiché – lo si ribadisce- è senza dubbio tardiva la produzione in appello.
1 -nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 9001396/2024 del Tribunale di Catanzaro. IN
[...]
SUBORDINE: si insiste per l'ammissione di tutte le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio e per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate con il ricorso in riassunzione. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Salvo ogni altro diritto.>
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.03.2015 ha proposto opposizione, CP_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avverso l'ingiunzione di pagamento prot. N. UCCU.2012.5186, emessa in data 06.12.2012, mediante la quale l' Parte_1
C (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) le aveva intimato la restituzione della complessiva Pt_1 somma di € 156.414,76 oltre interessi, corrispostale nel novembre 2005 a titolo di contributi per le campagne agrarie 1990-1995.
A sostegno della spiegata opposizione la ricorrente ha dedotto: a) di essere stata coinvolta in un'indagine penale, avviata nel 2006 e condotta dall'Autorità giudiziaria di Pescara in relazione a pretese frodi in tema di contributi all'agricoltura; b) che, per effetto di detta indagine, nel 2008 il Gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo di tutti i beni mobili e immobili di sua proprietà, poiché asseritamente ritenuta compartecipe di una presunta associazione per delinquere finalizzata a ottenere indebite erogazioni comunitarie;
secondo le indagini la frode, ideata e diretta da funzionari , Pt_1
sarebbe stata attuata negli anni 2003/2006 e si sarebbe sostanziata nella redazione di pretesi falsi elenchi di soggetti destinatari di contributi europei (cd. SET‐ASIDE) relativi alle campagne agrarie degli anni 1990‐1995 c) che, sempre secondo le indagini, i percettori dei finanziamenti, pur non avendo presentato domanda di finanziamento, avrebbero messo a disposizione la propria identità e le proprie coordinate bancarie per l'accreditamento dei contributi;
d) che l'indagine è sfociata nel procedimento penale RGNR 20801/08 avviato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza n. 6782/2014 di non doversi procedere per prescrizione e con l'ordine di dissequestro di tutti i beni. Il Tribunale di Roma, più specificatamente, ha affermato che non risulta possibile allo stato, adottare formula assolutoria più favorevole agli imputati ex art. 129 c.p.p.
(perché il fatto non sussiste o non costituisce reato) essendo al momento solo iniziata la fase istruttoria”; e) di avere proposto ricorso al TAR Calabria – sede di Catanzaro, per ottenere l'annullamento del provvedimento dell' conclusosi con sentenza dell'11.06.2014 con la quale Pt_1
il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario;
f) che avverso tale
2 provvedimento l' ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza Pt_1
depositata il 22.12.2014 ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di “una ordinaria obbligazione di diritto privato, il cui giudice naturale è quello civile”. nell'atto di riassunzione ha rimarcato: l'inefficacia del provvedimento impugnato in quanto CP_1
non preceduto da alcun provvedimento di revoca del decreto di concessione del contributo;
la violazione del diritto di difesa;
la legittimità dei contributi percepiti, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme pretese dall' Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2015, si è costituita in giudizio l Pt_1
la quale ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa con sentenza n. 901396/2023, pubblicata il 6 dicembre 2023 , con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così statuito:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento prot. N.
UCCU.2012.5186 emessa il 06.12.2012 dall' nei confronti di;
Pt_1 CP_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
In estrema sintesi, il Tribunale:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché trattandosi di un'azione di ripetizione dell'indebito vale l'ordinario termine di prescrizione decennale, non ancora spirato alla data dell'intimazione opposta (2012) rispetto all'epoca di erogazione dei contributi (2004);
- ha ritenuto fondato il terzo motivo di opposizione (con valenza assorbente rispetto agli altri motivi) con il quale l'opponente ha dedotto la mancanza di prova del preteso credito. Al riguardo ha precisato i) che il procedimento penale a carico di non si è concluso CP_1 con un accertamento definitivo di responsabilità, ii) che l' non ha prodotto il verbale di Pt_1 constatazione della Guardia di Finanza richiamato nell'intimazione opposta, onde consentire di valutare se eventuali accertamenti di fatto potessero essere oggetto di autonomo apprezzamento, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, iii) che la ricorrente, di contro, ha prodotto l'attestazione dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro in cui si dà atto che “ si sono reperiti i registri di protocollo e, da un accurato esame degli stessi, si è potuto constatare, che, effettivamente, in data 31/03/1989 la ditta ha inoltrato CP_1
domanda per ritiro seminativi dalla produzione. Domanda acquista agli atti con il n. 10618 di prot.” e che tanto smentisce la circostanza – contenuta nell'intimazione e posta a base- tra gli altri elementi - dell'ipotesi accusatoria – secondo cui i beneficiari dei contributi avrebbero
“messo a disposizione la propria identità e le proprie coordinate bancarie per
3 l'accreditamento” dei contributi, “pur non avendo mai presentato alcuna domanda di aiuto per la messa a riposo dei terreni”.
- Sulla base di tanto il Tribunale ha accolto l'opposizione ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Parte_1
– ha proposto appello con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2024 affidato
[...]
ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa di risposta depositata il 31 maggio 2024 si è costituita CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per assenza dell'appellante.
La successiva udienza è stata sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito telematico di note di trattazione scritta. Entrambe le parti hanno depositato note.
La Corte, con ordinanza del 31 ottobre 2024, rilevato che in primo grado la causa è stata trattata con rito del lavoro, in ossequio al principio della ultrattività del rito ha disposto il mutamento del rito da ordinario a lavoro e ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 12 febbraio 2025. Anche questa udienza è stata sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione e la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
2.1
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. sollevata dall'appellata. L'eccezione è infondata perché, seppure con i limiti che saranno evidenziati nella trattazione del motivi di censura, l'atto di appello è redatto in maniera tale da consentire una adeguata comprensione delle censure mosse alla sentenza di primo grado e della decisione alternativa richiesta.
2.2
Co il primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione degli arti 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e 10 del d.m. n. 63 del 1991.
L'appellante assume che il Tribunale non ha correttamente ricostruito il procedimento amministrativo che ha condotto all'emissione del provvedimento di richiesta di restituzione, quale atto doveroso in difetto di un previo provvedimento di concessione dei contributi da parte della Regione a sua volta determinato dal difetto della domanda parte della beneficiaria.
4 Precisa l'appellante che, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, aveva Pt_1 il dovere di verificare l'esistenza del decreto di concessione regionale e di presentazione della domanda posto che il finanziamento era stato concesso sulla base di elenco di nominativi illecitamente integrato inserendo nominativi ed importi che non erano stati né approvati né tanto meno esaminati dalla Regione. Era quindi preciso obbligo di senza attendere Pt_1
l'esito del procedimento penale, verificare l'esistenza del provvedimento di concessione o quanto meno della presentazione della domanda con la conseguenza che in difetto di presentazione di detta domanda l' era obbligata a chiedere la restituzione delle somme. Pt_1
A fronte di questo il giudice di primo grado ha invece erroneamente ritenuto che l' avesse Pt_1
agito sulla base dell'indagine penale adottando un provvedimento che implicitamente qualificato come ordinanza ingiunzione ex lege 689 del 1981.
2.3.
Con il secondo motivo di cesura l'appellante deduce la violazione degli articoli 2697 c.c. in relazione al r.d. 639/1910 per avere il giudice erroneamente applicato le regole probatorie della domande di indebito senza considerare che nel caso in esame erano applicabili le diverse regole della ingiunzione fiscale.
I motivi che per l'intima connessione devono essere trattati congiuntamente sono infondati e ai limiti della ammissibilità perché non sempre non si confrontano adeguatamente con la motivazione resa nella sentenza impugnata. Essi presentano altresì elementi di contraddittorietà con le stesse difese svolte dall'Avvocatura nelle precedenti fasi del giudizio.
Il Tribunale, infatti, nel motivare il mancato assolvimento da parte di dell'onere Pt_1
probatorio su di essa gravante è partito dal contenuto del provvedimento con il quale è stata richiesta la restituzione delle somme e che ha dato l'avvio al contenzioso prima in sede amministrativa e poi davanti al giudice ordinario. Quel provvedimento è stato quasi integralmente trascritto nella sentenza impugnata che ne ha riportato testualmente le premesse motivazionali indubbiamente costituite da un lato dall'esistenza di un procedimento penale e dall'altro dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 26/10/2012 < considerato che da detto verbale emerge in particolare che la sig.ra è stata inserito negli CP_1 elenchi di liquidazione falsi, trasmessi all' con missiva di inoltro anch'essa falsa per Pt_1
avere asseritamente ritirato ettari 77e are 70 di terreni seminativi dalla produzione, a seguito dell'approvazione delle pratiche di liquidazione e dell'emissione delle autorizzazioni di pagamento ha ricevuto da questa le contestate mediante cinque Parte_1 Pt_2
bonifici con accredito su conto corrente intestato alla stessa , la somma complessiva di €
156.414.,76 >
5 Coerentemente, quindi, il Tribunale ha evidenziato che: 1) agendo l' in ripetizione sul Pt_1 presupposto del carattere non dovuto della prestazione ricevute dall'accipiens avrebbe dovuto fornire prova di detto carattere;
2) che detta prova non poteva rintracciarsi nella semplice instaurazione del procedimento penale essendosi questo concluso con pronuncia di prescrizione e che il verbale della Guardia di Finanza da cui emerge la partecipazione di
[...]
all'organizzazione criminale non è mai stato prodotto dalla Avvocatura dello Stato e CP_1
ciò in violazione della regola probatoria che impone al soggetto che agisca in ripetizione di provare la mancanza di causa dello spostamento patrimoniale gi à avvenuto.
E' evidente che nessun travisamento vi è stato da parte del Tribunale sulla natura dei poteri di verifica e di autotutela dell' ma poiché sul piano processuale l'esercizio di quel potere Pt_1
si è tradotto in una domanda di restituzione dell'indebito, incombeva sulla creditrice l'onere di provare i presupposti di quella domanda. Peraltro che la richiesta di restituzione fosse inquadrabile in termini di ripetizione dell'indebito è quanto sostenuto dalla stessa Avvocatura dello Stato nel ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione con la quale il Tar aveva declinato la giurisdizione sulla questione. Si legge a pag. 3 di quel ricorso
< Ebbene ritiene sotto tale profilo la decisione lesiva di propri interessi e fortemente Pt_1 pregiudizievole del buon esito dell'attività di recupero ove si consideri che il termine di prescrizione che l'art. 28 della l. 689/1981 fissa per la riscossione delle somme dovute a titolo di violazione amministrativa -cinque anni contro i dieci anni previsti per le azioni di ripetizione di indebito ex art. 2033 – e la possibilità che la pronuncia, declinatoria della giurisdizione, ove ritenuta res iudicata , possa sul punto fare stato e risultare vincolante nell'eventuale giudizio di riassunzione da promuoversi innanzi al G.O.>
E' evidente quindi che la questione non è se l' avesse il potere di compiere le doverose Pt_1
verifiche e di agire in autotutela per il recupero di quei finanziamenti che fossero stati erogati in difetto dei requisiti di legge ma come si traduce quel potere sul piano processuale e quali siano gli oneri probatori incombenti sul soggetto che agisca in restituzione.
A questo specifico profilo della motivazione del Tribunale l'appellante non oppone alcuna ragionata critica. Deve qui peraltro osservarsi che la soluzione adottata dal Tribunale non muta neanche considerando le posizioni processuali formali e sostanziali rivestite dalle parti nel giudizio: deve infatti tenersi presente che l'intimazione di pagamento qui in considerazione, non è ( ancora ) atto impositivo, ma semplice richiesta bonaria di pagamento prodromica alla eventuale successiva emissione di una ingiunzione fiscale ex RD 639/2010 ( così ancora testualmente l' a pag. 4 del ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato ) Pt_1
e che, pertanto, coerentemente l'azione giudiziaria con la quale il destinatario della richiesta
6 reagisca alla stessa chiedendo che venga riconosciuta l'infondatezza della pretesa è da qualificare in termini di domanda di accertamento negativo del credito. Ebbene secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione anche in presenza di una domanda di accertamento negativo trova applicazione la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. quanto ai fatti costituitivi della pretesa ( cfr Cass. 970672024 ): in altri termini il debitore che ritenga di nulla dovere può limitarsi a negare il credito ex adverso vantato, gravando sul creditore l'onere di provare i fatti costituitivi dello stesso e solo all'esito dell'assolvimento di detto onere il debitore dovrà a sua volta provare gli eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa.
Ancora va evidenziato che contrariamente a quanto dedotto nel secondo dei due motivi di appello la richiesta opposta nel presente giudizio non riveste affatto le caratteristiche della ingiunzione fiscale ex rd. 639 del 1910 trattandosi, per come espressamente riconosciuto dall' di un atto prodromico alla emissione di quella ingiunzione: in ogni caso anche Pt_1
laddove ci si trovasse in presenza di una ingiunzione fiscale, che rappresenta esclusivamente uno degli strumenti di recupero dei crediti a vocazione latamente pubblicistica, la ripartizione degli oneri probatori sarebbe pur sempre quella dettata dall'art. 2697 c.c. con la conseguenza che l'onere di provare il credito graverebbe pur sempre sul soggetto che richiede il pagamento
( cfr. tra le altre Cass. 23346/2022 e 938/2021).
L'appellante lamenta a ultimo l'erroneità della valutazione operata dal giudice di primo grado in ordine alla nota del dirigente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro che nel confermare il mancato ritrovamento della domanda in contestazione dava tuttavia atto che in data 31 marzo 1989 da ( e non da come erroneamente riportato CP_1 Controparte_3 nell'atto di appello dell'Avvocatura evidentemente per un refuso ) ha inoltrato domanda per il ritiro dei seminativi dalla produzione. Deduce in particolare che detta nota non prova né
l'effettiva esistenza della domanda né che questa si riferisse proprio ai contributi di cui si discute.
Sul punto è sufficiente rilevare che nell'economia della decisione impugnata il riferimento alla nota di cui si discute è assolutamente residuale avendo sostanzialmente il Tribunale affermato che a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull' Pt_1
l'opponente avrebbe documentato la presentazione della domanda di contributi, salvo poi però ribadire nel capoverso immediatamente successivo che l'accoglimento della opposizione è fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio del creditore.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi
7 dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo richiesto in restituzione.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 90011396/2023 e Parte_1
nei confronti di così provvede CP_1
Rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 13 febbraio 2025
La Presidente
Silvana Ferriero
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