CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1756/2024
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Leopoldo Parte_1 P.IVA_1
CONTI (C.F. C.F._1
parte appellante contro
P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Ruggero FREGNI CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e dell'Avv. Marco VEZZANI (C.F. C.F._2
) C.F._3
parte appellata e appellante incidentale
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la Sentenza n. 952/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 22/03/2024, non notificata
CONCLUSIONI Per parte Parte_1
Nel merito:
1) accogliersi l'interposto appello, e pertanto:
riformare, nelle parti investite dalla presente impugnazione, la sentenza n° 952/2024,
pubblicata dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in data 22/3/2024, a
definizione del Giudizio di cui a RG 12717/2019, non notificata, e per l'effetto:
condannare parte opponente, odierna appellata, a corrispondere alla parte opposta,
per i motivi di cui alla presente impugnazione, la somma, ulteriore rispetto a quanto
statuito in prime cure, di € 20.000,00, oltre agli interessi su detta somma nella misura
di cui al decreto monitorio.
2) respingere l'appello incidentale
In via istruttoria:
Dichiararsi inammissibili, in subordine respingersi, le istanze istruttorie di parte
appellante.
Con vittoria di spese e compenso professionale
Per parte CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più utile pronuncia del caso e
di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i
motivi tutti
meglio descritti nella comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRELIMINARE
pag. 2/14 - dichiarare con ordinanza x art. 348 c.p.c. improcedibile e/o inammissibile l'appello
per i motivi tutti meglio descritti nella comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare nel merito l'appello interposto da in quanto totalmente Parte_1
infondato in fatto e diritto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In via principale:
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 2377/2019 emesso dal Tribunale di
Venezia il 2.10.2019 e pubblicato il 3.10.2019;
- accertare che la pronuncia relativa alla somma di 8.114,75 di cui alla fattura € n.
3/2018 già dichiarata come non dovuta e sulla quale, mancando espressa
impugnazione, è sceso il giudicato;
- accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado nella parte in
cui condanna la soc. a corrispondere alla parte per CP_1 Parte_1
le causali di cui nella parte motiva della sentenza impugnata, la somma di € 42.077,65
oltre interessi come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, e conseguentemente accertare e
dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società con riguardo ai CP_1
contratti n. OFF 2078/2/ V2 del 27.07.2017 e n. OFF 2081/V1.01del 20.09.2017 e di
cui alle fatture n. 102 del 03.08.2017, n. 103 del 26.09.2017, n. 105 del 07.12.2017, n.
108 del 21.12.2017, n. 110 del 16.11.2017, n. 109 del 22.12.2017 e n. 3 del 09.03.2018,
stante l'inadempimento della società conseguentemente dichiarare Controparte_2
nullo e/ annullabile e, comunque, privo di efficacia, il decreto ingiuntivo opposto
dell'Ill.mo Tribunale di Venezia, con conseguente conferma della revoca dello stesso.
pag. 3/14 In via subordinata:
- “quanti minoris” accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...]
ai contratti OFF 2078/2/ V2 del 27.07.2017 e n. OFF 2081/V1.01 del CP_2
20.09.2017, ridurre il corrispettivo di cui alle offerte n. 2078 e n. 2081, di cui alle
fatture 102 del 03.08.2017, dell'importo di Euro 45.140,00, n. 103 del 26.09.2017,
dell'importo di Euro 50.508,00, n. 105 del 07.12.2017, dell'importo di Euro 45.140,00,
n. 108 del 21.12.2017 dell'importo di Euro 45.000,00, n. 110 del 16.11.2017,
dell'importo di Euro 35.355,60, n. 109 del 22.12.2017, dell'importo di Euro 45.140,00,
n. 3 del 09.03.2018, dell'importo di Euro 25.052,40, alla somma già versata dalla
società a pari ad Euro 241.143,60 dichiarando che CP_1 Controparte_2
nessuna somma è ulteriormente dovuta dall'attrice opponente.
SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della
società al rimborso a favore della società delle spese CP_1 Parte_1
del giudizio di primo grado e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle
spese del primo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi tutte le prove orali richieste con la memoria istruttoria ex art. 183, VI co.
c.p.c. in data 26.10.2021 con i testi ivi indicati nonché ammettersi la CTU come anche
richiesta nella citata
memoria.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 4/14 FATTO
1. La società proponeva opposizione avverso il decreto n. 2377/2019, CP_1
emesso dal Tribunale di Venezia in data 02/10/2019 e pubblicato il 03/10/2019, con il quale le era stato ingiunto su ricorso di in qualità di cessionaria di Parte_1
crediti vantati nei suoi confronti dalla società il pagamento della Controparte_2
somma capitale di € 70.192,40 a saldo di due fatture (n. 109/2017 e n. 3/2018). A
sostegno dell'opposizione, l'attrice esponeva, in sintesi, di aver stipulato nel 2017 due contratti con di cui uno relativo alla fornitura di caldaie e uno relativo alla CP_2
fornitura di servizi di progettazione e conduzione cantieri per la realizzazione di impianti tecnologici. inviava, tra le altre, le fatture poi oggetto di opposizione, CP_2
quindi per la seconda caldaia la fattura n. 109/2017 del 22/12/2017 dell'importo di €
45.140,00 e per la fornitura di servizi la fattura n. 3/2018 del 09/03/2018 dell'importo di
€ 25.052,40.
Rispetto alla fattura n. 109/2017, l'opponente dava atto di aver versato a in data CP_2
27/12/2017 a saldo parziale l'importo di € 20.000 e di non aver provveduto al pagamento del rimanente in ragione di ritardi e vizi della fornitura (componenti difettosi e mai sostituiti, kit esenzione 72 ore non funzionante, bullonerie e flange corpo caldaia allentate, mancanza di allarme, mancanza carico acqua in caldaia). Contestava poi la debenza dell'importo portato dalla fattura n. 3/2018 in quanto i lavori indicati non erano stati terminati, alcune prestazioni non erano state eseguite da e una prestazione CP_2
era già saldata con diversa fattura. Tanto esposto, opponeva alla cessionaria il Parte_1
pagamento parziale della fattura 109/2017, effettuato a favore del cedente prima della notifica della cessione del credito portato dalla fattura (che riferiva essere occorsa in pag. 5/14 data 29 gennaio 2018 e in ogni caso non accettata) e le eccezioni di inadempimento.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo;
di dichiarare l'errore dell'importo capitale stante il saldo parziale della fattura 109/2017; di dichiarare che nulla era dovuto da er l'inadempimento di In via subordinata riconvenzionale, chiedeva CP_1 CP_2
“di accertare quanti minoris” che nessuna somma era ulteriormente dovuta, stante l'inadempimento di e il versamento di complessivi € 241.143,60 per le CP_2
forniture.
2. Si costituiva in giudizio che concludeva per la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto. Quanto al preteso valore liberatorio del pagamento parziale della fattura 109/2017 esponeva: - che aveva stipulato in data 15/12/2017 accordo quadro di factoring in esecuzione del quale aveva ceduto alla banca, in unica CP_2
soluzione, tutti i crediti, presenti e futuri, sorti ed insorgendi nei confronti dell'odierna opponente;
- che la cessione era stata notificata a a mezzo fax in data CP_1
22/12/2017; -che aveva accettato la cessione in data 27/12/2017, con CP_1
trasmissione del relativo modello alla banca, a mezzo PEC, in pari data;
- che in data
29/01/2018 era stata notificata alla debitrice, a mezzo PEC, la mera conferma di cessione del credito di cui alla fattura n. 109/17 per €. 45.140,00; - che quindi l'accettazione della cessione in massa escludeva la valenza liberatoria del pagamento effettuato in favore del cedente. Quanto all'inadempimento per la fornitura della caldaia, rappresentava che in data 12 marzo 2018, l'Ente certificatore Bureau Veritas
Italia S.p.a., dopo aver eseguito prove di funzionamento, aveva rilasciato, con riferimento ad entrambe le caldaie, certificazione attestante il regolare funzionamento recante sottoscrizione per ricevuta di che, nell'occasione, non aveva sollevato CP_1
pag. 6/14 eccezioni. Quanto alle contestazioni relative alla fattura n. 3/2018, riferiva che la corretta esecuzione della prestazione era comprovata dalla missiva a firma con CP_1
cui la stessa autorizzava la divulgazione a terzi degli schemi ed elaborati grafici redatti e acquistati da e che in ogni caso l'attività di direzione del cantiere non poteva CP_2
non essere stata eseguita, in quanto prodromica al completamento dell'opera.
3. Esaurita l'istruttoria, solo documentale, il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al CP_1
pagamento a favore di della minor somma di € 42.077,65 per sorte capitale, Parte_1
nonché alla rifusione delle spese di lite. In primo luogo riteneva infatti opponibile alla cessionaria il pagamento effettuato dalla debitrice a favore di posto che, in base CP_2
all'accordo quadro di factoring stipulato, l'effettivo trasferimento della titolarità dei crediti non ancora sorti al momento della stipula del contratto richiedeva la preventiva accettazione del factor e un'apposita comunicazione al debitore, sicché il pagamento a favore di in data 27/12/2017 era stato effettuato anteriormente alla notifica CP_2
(occorsa in data 29/01/2018) della cessione del credito portato dalla fattura n. 109/17; in secondo luogo accertava la non debenza della voce di spesa “saldo competenze generatore” portata dalla fattura 3/2018 per un importo di € 8.114,75. Rigettava invece le eccezioni di inadempimento sollevate dall'opponente, non avendo questa provato le pretese inadempienze ascrivibili a e riteneva infine non fondata la domanda CP_2
riconvenzionale di riduzione del corrispettivo già versato alla società CP_2
4. Con atto di citazione notificato in data 21/10/2024, ha appellato Parte_1
la predetta sentenza. Con unico motivo di gravame, ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha attribuito valore liberatorio al pagamento parziale della pag. 7/14 fattura n. 109/2017 effettuato dalla debitrice ceduta a favore del cedente. L'appellante,
ricapitolata la modalità di esecuzione del contratto di factoring, ha eccepito che le segnalazioni che il cedente era tenuto a fare in concomitanza con l'insorgere dei singoli crediti non costituivano singole cessioni successive, poiché accedenti alla cessione in massa, di talché l'accettazione della cessione in massa da parte di valeva ad CP_1
escludere la valenza liberatoria del successivo pagamento effettuato in favore del cedente.
5. Si costituiva in giudizio in data 27 novembre 2024 la società a CP_1
quale ha concluso per il rigetto dell'appello, eccependone peraltro l'improcedibilità/inammissibilità ex art. 348 cpc, e ha impugnato a sua volta la sentenza in via incidentale. Con unico motivo, ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di inadempimento delle prestazioni a carico di CP_2
Ha rammentato di aver chiesto di disporsi CTU e di aver capitolato e dedotto 27 capitoli di prova testimoniale con cui aveva chiesto di dimostrare sia i ritardi nella esecuzione dei lavori, sia che tali lavori erano stati affidati ad altri professionisti, sia da ultimo che i lavori non erano stati ultimati, nonché i gravi vizi e difetti delle caldaie e la mancata presenza di in cantiere. Ha eccepito inoltre il passaggio in giudicato Controparte_2
della pronuncia nella parte in cui ha accertato la non debenza dell'importo di € 8.114,75
portato dalla fattura n. 3/2018.
6. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe all'udienza del 20/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 8/14 7. Preliminarmente va respinta l'eccezione di “inammissibilità/improcedibilità”
dell'appello sollevata dalla parte on la comparsa di costituzione e reiterata nelle CP_1
rassegnate conclusioni, posto che, aldilà del richiamo del tutto inconferente all'art. 348
c.p.c. (che disciplina il diverso caso dell'improcedibilità per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza), risultano chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di ottenere una diversa decisione.
8. Sempre in via preliminare, va accertato il passaggio in giudicato della pronuncia nella parte in cui è stata accertata la non debenza dell'importo di € 8.114,75 di cui alla fattura n. 3/2018.
9. Nel merito, vanno respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
9.1 Quanto all'appello principale, è condivisibile la pronuncia impugnata nella parte in cui è stata accertata l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato da favore CP_1
di e ciò in quanto, secondo le disposizioni dell'accordo-quadro, la cessione del CP_2
credito portato dalla fattura n. 109/2017 del 22 dicembre 2017 non era, al momento del pagamento effettuato da irettamente alla società cedente, opponibile al debitore CP_1
ceduto. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha evidenziato che, ai sensi del dettato del testo contrattuale, non poteva ritenersi operativo alcun effetto traslativo automatico in ordine alla cessione dei crediti futuri, essendo per contro previsto che le poste creditorie via via venute ad esistenza dovevano anzitutto essere segnalate dal cedente e in un secondo momento potevano essere accettate dal factor (“Il fornitore
proporrà al factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni
debitore […] di conseguenza il fornitore dovrà segnalare, di volta in volta, tutti i crediti
pag. 9/14 venuti ad esistenza […]); della conferma della cessione doveva poi essere data debita comunicazione al debitore (Di ogni cessione accettata dal factor sarà data
comunicazione al debitore […]”, cfr. art. 3 commi 1 e 2). Risulta così superata la prospettazione dell'appellante, secondo cui non vi era la necessità per il factor di accettare singolarmente le cessioni via via venute ad esistenza, in virtù della cessione in massa dei crediti a seguito del rilascio del c.d. plafond pro solvendo. Infatti,
l'esecuzione nei termini sopra esposti del contratto di factoring in relazione ai crediti futuri non solo risulta chiaramente dalle citate disposizioni ma risulta ulteriormente confortata dal contenuto del doc. 5 “Segnalazione dei crediti ceduti” di In Parte_1
tale documento, recante giustappunto la segnalazione effettuata da a CP_2 Parte_1
in relazione al credito portato dalla fattura n. 105/2017 da un lato viene indicata la data del 9 gennaio 2018 quale data della cessione della singola posta creditoria, a riprova dell'assenza di traslazioni automatiche nella titolarità del credito a favore del cessionario, rammentato che la fattura è stata emessa il 22 dicembre 2017 e la cessione in massa è stata accordata contestualmente all'accordo quadro di factoring, quindi in data 15 dicembre 2017; dall'altro, in ossequio al dettato contrattuale, è stata Parte_1
sollecitata a “trasmettere al/i nostro/i Cliente/i, Vostro/i Debitore/i Ceduto/i, apposita
comunicazione di conferma dell'avvenuta cessione”, e ciò a conferma della sussistenza dell'obbligo di apposita notifica a (sicché non è condivisibile l'affermazione di CP_1
per cui “la reiterazione della notifica, in occasione dell'insorgere di ciascun Parte_1
credito via via venuto ad esistenza […] non assolve ad alcuna specifica funzione
nell'ambito del rapporto tra cedente, ceduto e cessionario, essendo unicamente (e
tuzioristicamente) finalizzata a rafforzare l'opponibilità della cessione ad eventuali
pag. 10/14 terzi, ai fini di cui all'art. 2914 cod. civ.” (cfr. atto di appello, pag. 9). Tutto ciò
considerato va quindi confermata la già acclarata inidoneità della comunicazione del 22
dicembre 2017 – con cui la ha reso edotto il debitore dell'intervenuta stipula Pt_1
dell'accordo quadro- a far sorgere l'obbligo in capo a i adempiere in favore del CP_1
cessionario quanto ai crediti non ancora esistenti alla data del 15 dicembre 2017,
essendo invece necessaria la notifica del singolo atto di cessione nei confronti del soggetto debitore, secondo quanto previsto dall'accordo stesso (“Di ogni cessione
accettata dal factor sarà data comunicazione al debitore […]”).
Non convince in ultima analisi l'assunto censorio dell'appellante, che ha negato la valenza liberatoria al pagamento effettuato al cedente in ragione dell'accettazione della cessione in massa comunicata da n data 27/12/2017. Sul punto va ribadito che al CP_1
momento della stipula del contratto di factoring non solo il credito in questione non era venuto ad esistenza ma esso era del tutto indeterminato/indeterminabile, non essendo in alcun modo specificamente individuato nei suoi tratti oggettivi, sicché non può ritenersi che abbia inteso riconoscersi debitrice nei confronti del factor per i crediti non CP_1
ancora esistenti alla data del 15 dicembre 2017. Anzi, risulta agli atti (cfr. doc. 20 e 21
che con la ricognizione della cessione, si è invero riconosciuta Parte_1 CP_1
debitrice di una specifica fattura (n. 105/2017) emessa anteriormente al contratto di factoring (in data 7 dicembre 2017).
Non resta quindi che confermare l'opponibilità a del pagamento effettuato da Parte_1
favore della società cedente. CP_1
9.2 Quanto alle eccezioni di inadempimento riproposte da con l'appello CP_1
incidentale, si osserva quanto segue. In relazione ai pretesi vizi della caldaia,
pag. 11/14 l'impugnazione non si confronta con la motivazione della gravata sentenza, che ha correttamente ritenuto decisivi al riguardo sia l'attestazione del regolare funzionamento delle caldaie emesso in data 12 marzo 2018 dall'Ente certificatore Bureau Veritas Italia
S.p.a. a seguito di collaudo, sia l'assenza di tempestiva presa di posizione sul punto da parte dell'interessata negli atti assertivi del primo grado. Con l'appello, infatti, i CP_1
è limitata a ribadire di aver sottoscritto per mera “ricevuta” l'attestazione del regolare funzionamento delle caldaie, ma la stessa nulla ha dedotto e/o allegato per dimostrare la sussistenza dei pretesi vizi e difetti (che, pure va rammentato, sono stati del tutto genericamente contestati per la prima volta in data 20 aprile 2018), tanto più in considerazione della presenza di un convincente riscontro documentale in ordine al corretto funzionamento delle caldaie. Data l'assenza di qualsiasi elemento a suffragio delle affermazioni dell'appellante, non può nemmeno accogliersi la richiesta di disporsi
C.T.U., posto che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso
proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne
consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente
negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca
di elementi, fatti o circostanze non provati.” (cfr. massima a Cass. civ. n. 8498/2025).
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione ai pretesi inadempimenti alle prestazioni oggetto della fattura 3/2018: anche in questo caso era onere di CP_1
allegare in modo rigoroso e convincente l'inadempimento ascrivibile a invece, CP_2
pag. 12/14 le poche asserzioni prospettate sul punto risultano irrimediabilmente generiche e prive di riscontri obiettivamente apprezzabili (non risultando agli atti né contestazioni da parte di sull'operato di in corso d'opera, così come non sono state CP_1 CP_2
allegate le asserite spese sostenute da per rimediare all'altrui inadempimento), CP_1
con la conseguenza che tali incompiute deduzioni rimangono sul piano meramente assertivo.
Vanno infine disattese le richieste istruttorie riproposte con l'appello incidentale. È
agevole osservare che tutti i capitoli di prova formulati da per quanto CP_1
potenzialmente di rilievo ai fini della prova dell'inadempimento (in particolare: capitoli
11, 13, 14, 15, 16, 17), sono inammissibili perché del tutto generici, non essendo articolati in modo né specifico né circostanziato da un punto di vista temporale, nonché
valutativi.
10. Va quindi confermata integralmente la gravata sentenza.
11. L'esito del giudizio di appello, caratterizzato dal rigetto dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale proposto, con conseguente soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Spese di lite del presente grado interamente compensate.
pag. 13/14 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27/10/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1756/2024
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Leopoldo Parte_1 P.IVA_1
CONTI (C.F. C.F._1
parte appellante contro
P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Ruggero FREGNI CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e dell'Avv. Marco VEZZANI (C.F. C.F._2
) C.F._3
parte appellata e appellante incidentale
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la Sentenza n. 952/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 22/03/2024, non notificata
CONCLUSIONI Per parte Parte_1
Nel merito:
1) accogliersi l'interposto appello, e pertanto:
riformare, nelle parti investite dalla presente impugnazione, la sentenza n° 952/2024,
pubblicata dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in data 22/3/2024, a
definizione del Giudizio di cui a RG 12717/2019, non notificata, e per l'effetto:
condannare parte opponente, odierna appellata, a corrispondere alla parte opposta,
per i motivi di cui alla presente impugnazione, la somma, ulteriore rispetto a quanto
statuito in prime cure, di € 20.000,00, oltre agli interessi su detta somma nella misura
di cui al decreto monitorio.
2) respingere l'appello incidentale
In via istruttoria:
Dichiararsi inammissibili, in subordine respingersi, le istanze istruttorie di parte
appellante.
Con vittoria di spese e compenso professionale
Per parte CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più utile pronuncia del caso e
di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i
motivi tutti
meglio descritti nella comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRELIMINARE
pag. 2/14 - dichiarare con ordinanza x art. 348 c.p.c. improcedibile e/o inammissibile l'appello
per i motivi tutti meglio descritti nella comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare nel merito l'appello interposto da in quanto totalmente Parte_1
infondato in fatto e diritto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In via principale:
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 2377/2019 emesso dal Tribunale di
Venezia il 2.10.2019 e pubblicato il 3.10.2019;
- accertare che la pronuncia relativa alla somma di 8.114,75 di cui alla fattura € n.
3/2018 già dichiarata come non dovuta e sulla quale, mancando espressa
impugnazione, è sceso il giudicato;
- accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado nella parte in
cui condanna la soc. a corrispondere alla parte per CP_1 Parte_1
le causali di cui nella parte motiva della sentenza impugnata, la somma di € 42.077,65
oltre interessi come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, e conseguentemente accertare e
dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società con riguardo ai CP_1
contratti n. OFF 2078/2/ V2 del 27.07.2017 e n. OFF 2081/V1.01del 20.09.2017 e di
cui alle fatture n. 102 del 03.08.2017, n. 103 del 26.09.2017, n. 105 del 07.12.2017, n.
108 del 21.12.2017, n. 110 del 16.11.2017, n. 109 del 22.12.2017 e n. 3 del 09.03.2018,
stante l'inadempimento della società conseguentemente dichiarare Controparte_2
nullo e/ annullabile e, comunque, privo di efficacia, il decreto ingiuntivo opposto
dell'Ill.mo Tribunale di Venezia, con conseguente conferma della revoca dello stesso.
pag. 3/14 In via subordinata:
- “quanti minoris” accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...]
ai contratti OFF 2078/2/ V2 del 27.07.2017 e n. OFF 2081/V1.01 del CP_2
20.09.2017, ridurre il corrispettivo di cui alle offerte n. 2078 e n. 2081, di cui alle
fatture 102 del 03.08.2017, dell'importo di Euro 45.140,00, n. 103 del 26.09.2017,
dell'importo di Euro 50.508,00, n. 105 del 07.12.2017, dell'importo di Euro 45.140,00,
n. 108 del 21.12.2017 dell'importo di Euro 45.000,00, n. 110 del 16.11.2017,
dell'importo di Euro 35.355,60, n. 109 del 22.12.2017, dell'importo di Euro 45.140,00,
n. 3 del 09.03.2018, dell'importo di Euro 25.052,40, alla somma già versata dalla
società a pari ad Euro 241.143,60 dichiarando che CP_1 Controparte_2
nessuna somma è ulteriormente dovuta dall'attrice opponente.
SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della
società al rimborso a favore della società delle spese CP_1 Parte_1
del giudizio di primo grado e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle
spese del primo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi tutte le prove orali richieste con la memoria istruttoria ex art. 183, VI co.
c.p.c. in data 26.10.2021 con i testi ivi indicati nonché ammettersi la CTU come anche
richiesta nella citata
memoria.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 4/14 FATTO
1. La società proponeva opposizione avverso il decreto n. 2377/2019, CP_1
emesso dal Tribunale di Venezia in data 02/10/2019 e pubblicato il 03/10/2019, con il quale le era stato ingiunto su ricorso di in qualità di cessionaria di Parte_1
crediti vantati nei suoi confronti dalla società il pagamento della Controparte_2
somma capitale di € 70.192,40 a saldo di due fatture (n. 109/2017 e n. 3/2018). A
sostegno dell'opposizione, l'attrice esponeva, in sintesi, di aver stipulato nel 2017 due contratti con di cui uno relativo alla fornitura di caldaie e uno relativo alla CP_2
fornitura di servizi di progettazione e conduzione cantieri per la realizzazione di impianti tecnologici. inviava, tra le altre, le fatture poi oggetto di opposizione, CP_2
quindi per la seconda caldaia la fattura n. 109/2017 del 22/12/2017 dell'importo di €
45.140,00 e per la fornitura di servizi la fattura n. 3/2018 del 09/03/2018 dell'importo di
€ 25.052,40.
Rispetto alla fattura n. 109/2017, l'opponente dava atto di aver versato a in data CP_2
27/12/2017 a saldo parziale l'importo di € 20.000 e di non aver provveduto al pagamento del rimanente in ragione di ritardi e vizi della fornitura (componenti difettosi e mai sostituiti, kit esenzione 72 ore non funzionante, bullonerie e flange corpo caldaia allentate, mancanza di allarme, mancanza carico acqua in caldaia). Contestava poi la debenza dell'importo portato dalla fattura n. 3/2018 in quanto i lavori indicati non erano stati terminati, alcune prestazioni non erano state eseguite da e una prestazione CP_2
era già saldata con diversa fattura. Tanto esposto, opponeva alla cessionaria il Parte_1
pagamento parziale della fattura 109/2017, effettuato a favore del cedente prima della notifica della cessione del credito portato dalla fattura (che riferiva essere occorsa in pag. 5/14 data 29 gennaio 2018 e in ogni caso non accettata) e le eccezioni di inadempimento.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo;
di dichiarare l'errore dell'importo capitale stante il saldo parziale della fattura 109/2017; di dichiarare che nulla era dovuto da er l'inadempimento di In via subordinata riconvenzionale, chiedeva CP_1 CP_2
“di accertare quanti minoris” che nessuna somma era ulteriormente dovuta, stante l'inadempimento di e il versamento di complessivi € 241.143,60 per le CP_2
forniture.
2. Si costituiva in giudizio che concludeva per la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto. Quanto al preteso valore liberatorio del pagamento parziale della fattura 109/2017 esponeva: - che aveva stipulato in data 15/12/2017 accordo quadro di factoring in esecuzione del quale aveva ceduto alla banca, in unica CP_2
soluzione, tutti i crediti, presenti e futuri, sorti ed insorgendi nei confronti dell'odierna opponente;
- che la cessione era stata notificata a a mezzo fax in data CP_1
22/12/2017; -che aveva accettato la cessione in data 27/12/2017, con CP_1
trasmissione del relativo modello alla banca, a mezzo PEC, in pari data;
- che in data
29/01/2018 era stata notificata alla debitrice, a mezzo PEC, la mera conferma di cessione del credito di cui alla fattura n. 109/17 per €. 45.140,00; - che quindi l'accettazione della cessione in massa escludeva la valenza liberatoria del pagamento effettuato in favore del cedente. Quanto all'inadempimento per la fornitura della caldaia, rappresentava che in data 12 marzo 2018, l'Ente certificatore Bureau Veritas
Italia S.p.a., dopo aver eseguito prove di funzionamento, aveva rilasciato, con riferimento ad entrambe le caldaie, certificazione attestante il regolare funzionamento recante sottoscrizione per ricevuta di che, nell'occasione, non aveva sollevato CP_1
pag. 6/14 eccezioni. Quanto alle contestazioni relative alla fattura n. 3/2018, riferiva che la corretta esecuzione della prestazione era comprovata dalla missiva a firma con CP_1
cui la stessa autorizzava la divulgazione a terzi degli schemi ed elaborati grafici redatti e acquistati da e che in ogni caso l'attività di direzione del cantiere non poteva CP_2
non essere stata eseguita, in quanto prodromica al completamento dell'opera.
3. Esaurita l'istruttoria, solo documentale, il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al CP_1
pagamento a favore di della minor somma di € 42.077,65 per sorte capitale, Parte_1
nonché alla rifusione delle spese di lite. In primo luogo riteneva infatti opponibile alla cessionaria il pagamento effettuato dalla debitrice a favore di posto che, in base CP_2
all'accordo quadro di factoring stipulato, l'effettivo trasferimento della titolarità dei crediti non ancora sorti al momento della stipula del contratto richiedeva la preventiva accettazione del factor e un'apposita comunicazione al debitore, sicché il pagamento a favore di in data 27/12/2017 era stato effettuato anteriormente alla notifica CP_2
(occorsa in data 29/01/2018) della cessione del credito portato dalla fattura n. 109/17; in secondo luogo accertava la non debenza della voce di spesa “saldo competenze generatore” portata dalla fattura 3/2018 per un importo di € 8.114,75. Rigettava invece le eccezioni di inadempimento sollevate dall'opponente, non avendo questa provato le pretese inadempienze ascrivibili a e riteneva infine non fondata la domanda CP_2
riconvenzionale di riduzione del corrispettivo già versato alla società CP_2
4. Con atto di citazione notificato in data 21/10/2024, ha appellato Parte_1
la predetta sentenza. Con unico motivo di gravame, ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha attribuito valore liberatorio al pagamento parziale della pag. 7/14 fattura n. 109/2017 effettuato dalla debitrice ceduta a favore del cedente. L'appellante,
ricapitolata la modalità di esecuzione del contratto di factoring, ha eccepito che le segnalazioni che il cedente era tenuto a fare in concomitanza con l'insorgere dei singoli crediti non costituivano singole cessioni successive, poiché accedenti alla cessione in massa, di talché l'accettazione della cessione in massa da parte di valeva ad CP_1
escludere la valenza liberatoria del successivo pagamento effettuato in favore del cedente.
5. Si costituiva in giudizio in data 27 novembre 2024 la società a CP_1
quale ha concluso per il rigetto dell'appello, eccependone peraltro l'improcedibilità/inammissibilità ex art. 348 cpc, e ha impugnato a sua volta la sentenza in via incidentale. Con unico motivo, ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di inadempimento delle prestazioni a carico di CP_2
Ha rammentato di aver chiesto di disporsi CTU e di aver capitolato e dedotto 27 capitoli di prova testimoniale con cui aveva chiesto di dimostrare sia i ritardi nella esecuzione dei lavori, sia che tali lavori erano stati affidati ad altri professionisti, sia da ultimo che i lavori non erano stati ultimati, nonché i gravi vizi e difetti delle caldaie e la mancata presenza di in cantiere. Ha eccepito inoltre il passaggio in giudicato Controparte_2
della pronuncia nella parte in cui ha accertato la non debenza dell'importo di € 8.114,75
portato dalla fattura n. 3/2018.
6. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe all'udienza del 20/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 8/14 7. Preliminarmente va respinta l'eccezione di “inammissibilità/improcedibilità”
dell'appello sollevata dalla parte on la comparsa di costituzione e reiterata nelle CP_1
rassegnate conclusioni, posto che, aldilà del richiamo del tutto inconferente all'art. 348
c.p.c. (che disciplina il diverso caso dell'improcedibilità per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza), risultano chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di ottenere una diversa decisione.
8. Sempre in via preliminare, va accertato il passaggio in giudicato della pronuncia nella parte in cui è stata accertata la non debenza dell'importo di € 8.114,75 di cui alla fattura n. 3/2018.
9. Nel merito, vanno respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
9.1 Quanto all'appello principale, è condivisibile la pronuncia impugnata nella parte in cui è stata accertata l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato da favore CP_1
di e ciò in quanto, secondo le disposizioni dell'accordo-quadro, la cessione del CP_2
credito portato dalla fattura n. 109/2017 del 22 dicembre 2017 non era, al momento del pagamento effettuato da irettamente alla società cedente, opponibile al debitore CP_1
ceduto. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha evidenziato che, ai sensi del dettato del testo contrattuale, non poteva ritenersi operativo alcun effetto traslativo automatico in ordine alla cessione dei crediti futuri, essendo per contro previsto che le poste creditorie via via venute ad esistenza dovevano anzitutto essere segnalate dal cedente e in un secondo momento potevano essere accettate dal factor (“Il fornitore
proporrà al factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni
debitore […] di conseguenza il fornitore dovrà segnalare, di volta in volta, tutti i crediti
pag. 9/14 venuti ad esistenza […]); della conferma della cessione doveva poi essere data debita comunicazione al debitore (Di ogni cessione accettata dal factor sarà data
comunicazione al debitore […]”, cfr. art. 3 commi 1 e 2). Risulta così superata la prospettazione dell'appellante, secondo cui non vi era la necessità per il factor di accettare singolarmente le cessioni via via venute ad esistenza, in virtù della cessione in massa dei crediti a seguito del rilascio del c.d. plafond pro solvendo. Infatti,
l'esecuzione nei termini sopra esposti del contratto di factoring in relazione ai crediti futuri non solo risulta chiaramente dalle citate disposizioni ma risulta ulteriormente confortata dal contenuto del doc. 5 “Segnalazione dei crediti ceduti” di In Parte_1
tale documento, recante giustappunto la segnalazione effettuata da a CP_2 Parte_1
in relazione al credito portato dalla fattura n. 105/2017 da un lato viene indicata la data del 9 gennaio 2018 quale data della cessione della singola posta creditoria, a riprova dell'assenza di traslazioni automatiche nella titolarità del credito a favore del cessionario, rammentato che la fattura è stata emessa il 22 dicembre 2017 e la cessione in massa è stata accordata contestualmente all'accordo quadro di factoring, quindi in data 15 dicembre 2017; dall'altro, in ossequio al dettato contrattuale, è stata Parte_1
sollecitata a “trasmettere al/i nostro/i Cliente/i, Vostro/i Debitore/i Ceduto/i, apposita
comunicazione di conferma dell'avvenuta cessione”, e ciò a conferma della sussistenza dell'obbligo di apposita notifica a (sicché non è condivisibile l'affermazione di CP_1
per cui “la reiterazione della notifica, in occasione dell'insorgere di ciascun Parte_1
credito via via venuto ad esistenza […] non assolve ad alcuna specifica funzione
nell'ambito del rapporto tra cedente, ceduto e cessionario, essendo unicamente (e
tuzioristicamente) finalizzata a rafforzare l'opponibilità della cessione ad eventuali
pag. 10/14 terzi, ai fini di cui all'art. 2914 cod. civ.” (cfr. atto di appello, pag. 9). Tutto ciò
considerato va quindi confermata la già acclarata inidoneità della comunicazione del 22
dicembre 2017 – con cui la ha reso edotto il debitore dell'intervenuta stipula Pt_1
dell'accordo quadro- a far sorgere l'obbligo in capo a i adempiere in favore del CP_1
cessionario quanto ai crediti non ancora esistenti alla data del 15 dicembre 2017,
essendo invece necessaria la notifica del singolo atto di cessione nei confronti del soggetto debitore, secondo quanto previsto dall'accordo stesso (“Di ogni cessione
accettata dal factor sarà data comunicazione al debitore […]”).
Non convince in ultima analisi l'assunto censorio dell'appellante, che ha negato la valenza liberatoria al pagamento effettuato al cedente in ragione dell'accettazione della cessione in massa comunicata da n data 27/12/2017. Sul punto va ribadito che al CP_1
momento della stipula del contratto di factoring non solo il credito in questione non era venuto ad esistenza ma esso era del tutto indeterminato/indeterminabile, non essendo in alcun modo specificamente individuato nei suoi tratti oggettivi, sicché non può ritenersi che abbia inteso riconoscersi debitrice nei confronti del factor per i crediti non CP_1
ancora esistenti alla data del 15 dicembre 2017. Anzi, risulta agli atti (cfr. doc. 20 e 21
che con la ricognizione della cessione, si è invero riconosciuta Parte_1 CP_1
debitrice di una specifica fattura (n. 105/2017) emessa anteriormente al contratto di factoring (in data 7 dicembre 2017).
Non resta quindi che confermare l'opponibilità a del pagamento effettuato da Parte_1
favore della società cedente. CP_1
9.2 Quanto alle eccezioni di inadempimento riproposte da con l'appello CP_1
incidentale, si osserva quanto segue. In relazione ai pretesi vizi della caldaia,
pag. 11/14 l'impugnazione non si confronta con la motivazione della gravata sentenza, che ha correttamente ritenuto decisivi al riguardo sia l'attestazione del regolare funzionamento delle caldaie emesso in data 12 marzo 2018 dall'Ente certificatore Bureau Veritas Italia
S.p.a. a seguito di collaudo, sia l'assenza di tempestiva presa di posizione sul punto da parte dell'interessata negli atti assertivi del primo grado. Con l'appello, infatti, i CP_1
è limitata a ribadire di aver sottoscritto per mera “ricevuta” l'attestazione del regolare funzionamento delle caldaie, ma la stessa nulla ha dedotto e/o allegato per dimostrare la sussistenza dei pretesi vizi e difetti (che, pure va rammentato, sono stati del tutto genericamente contestati per la prima volta in data 20 aprile 2018), tanto più in considerazione della presenza di un convincente riscontro documentale in ordine al corretto funzionamento delle caldaie. Data l'assenza di qualsiasi elemento a suffragio delle affermazioni dell'appellante, non può nemmeno accogliersi la richiesta di disporsi
C.T.U., posto che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso
proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne
consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente
negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca
di elementi, fatti o circostanze non provati.” (cfr. massima a Cass. civ. n. 8498/2025).
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione ai pretesi inadempimenti alle prestazioni oggetto della fattura 3/2018: anche in questo caso era onere di CP_1
allegare in modo rigoroso e convincente l'inadempimento ascrivibile a invece, CP_2
pag. 12/14 le poche asserzioni prospettate sul punto risultano irrimediabilmente generiche e prive di riscontri obiettivamente apprezzabili (non risultando agli atti né contestazioni da parte di sull'operato di in corso d'opera, così come non sono state CP_1 CP_2
allegate le asserite spese sostenute da per rimediare all'altrui inadempimento), CP_1
con la conseguenza che tali incompiute deduzioni rimangono sul piano meramente assertivo.
Vanno infine disattese le richieste istruttorie riproposte con l'appello incidentale. È
agevole osservare che tutti i capitoli di prova formulati da per quanto CP_1
potenzialmente di rilievo ai fini della prova dell'inadempimento (in particolare: capitoli
11, 13, 14, 15, 16, 17), sono inammissibili perché del tutto generici, non essendo articolati in modo né specifico né circostanziato da un punto di vista temporale, nonché
valutativi.
10. Va quindi confermata integralmente la gravata sentenza.
11. L'esito del giudizio di appello, caratterizzato dal rigetto dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale proposto, con conseguente soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Spese di lite del presente grado interamente compensate.
pag. 13/14 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27/10/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 14/14