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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5013/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5013 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
in persona dell'amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Flaminia n. 213, presso lo Studio Legale dell'Avv. Romolo Reboa, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E e , elettivamente domiciliati in , Via delle CP_1 Controparte_2 Pt_1
Cittadinanze n. 12, presso lo Studio Legale dell' Avv. che si CP_1 difende in proprio e rappresenta e difende l'avv. come da Controparte_2 procura in atti
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021 che - a definizione del giudizio
RG n. 547/2017 promosso nei suoi confronti da e CP_1 CP_2
ed avente ad oggetto l' impugnazione del deliberato dell'assemblea
[...] condominiale del 23.10.2016 - annullava l'impugnata delibera ai punti nn.
1,2,6 e 7 o.d.g., condannando il convenuto Condominio al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e così concludeva: “in via pregiudiziale a) Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio o, comunque, per omessa declaratoria dell'improcedibilità della domanda per difetto di produzione del verbale dell'assemblea del 23.10.2016 del
[...]
in via pregiudiziale gradata b) Dichiarare inammissibile Parte_1 la domanda avversaria in riferimento al punto 1 odg dell'assemblea del
23.10.2016 per carenza di interesse ad agire. c) Dichiarare inammissibile la domanda avversaria in riferimento al punto 6 odg dell'assemblea del
23.10.2016 per sussistenza di conflitto di interessi. in via preliminare d)
pag. 2/12 Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnativa del punto 6 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 23 maggio 2017 che ha ratificato il mandato a resistere in giudizio nei procedimenti avanti il
Tribunale di Velletri, R.G. 5645/16 e R.G. 5577/16 (punto 4 odg) e della delibera assembleare del 2 agosto 2018 che nuovamente ha ratificato il mandato a resistere in giudizio nei procedimenti avanti il Tribunale di Velletri,
R.G. 5645/16 e R.G. 5577/16 (punto 1 odg). e) Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnativa del punto 7 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 23 maggio 2017 che ha riapprovato il bilancio consuntivo
2015 (punto 1 odg), nonché della delibera assembleare del 02.08.2018 (punto 1 odg) e della successiva delibera del 17.10.2020 (punto 10 odg). f) Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnativa del punto 1 dell'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 in quanto
l'impugnativa avversaria si riferisce alla determinazioni assunte relativamente al periodo sino al 31.12.2016 sicché, fermo restando la pregiudiziale eccezione di carenza di interesse ad agire di cui al capo b) delle suestese conclusioni, andrà comunque dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento a tale motivo di impugnativa, intervenuta tra l'altro antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione avversario. - nel merito: g)
Rigettare l'impugnativa dei deliberati dell'assemblea del Parte_1 del 23.10.2016, punti 1, 2, 6 e 7 odg, siccome infondata in Parte_1 fatto ed in diritto. h) Condannare l'arch. e l'avv. Controparte_2 [...] alla restituzione, in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
dell'importo di € 9.794,74 corrisposto a titolo di spese legali di
[...] soccombenza ed al rimborso degli oneri di CTU in esecuzione della sentenza n.
849/2021 del Tribunale di Velletri, R.G. 547/2017 maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284, n° 4 co, cpc dalla data del 14 Lug. 2021. i) Condannare
l'arch. e l'avv. al pagamento di un importo da Controparte_2 CP_1 liquidarsi d'ufficio per aver proposto il giudizio di primo grado con mala fede
pag. 3/12 o, comunque, colpa grave, ex art. 96 c.p.c. e, comunque, per aver violato l'art.
88 cpc nel processo di primo grado. j) Ai sensi dell'art. 9, co. 5, l. 23 dicembre
1999 n. 488, e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ammonta a €
777,00. k) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio aumentato ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione del presente atto per il PCT, al netto di rimborso forfettario al 15% ex art. 13, co. 10, L.
247/201215 e art. 2, comma 2 D.M. Giustizia del 15 Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. in via istruttoria: l) Chiede ammettersi, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c., l'avviso di accertamento dell'
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II – Ufficio controlli nei confronti di (doc. n. 3) in quanto documento formatosi Parte_2 successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata e che, pertanto, il non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa non Parte_1 ad esso imputabile”.
Si costituivano gli appellati condomini così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - In via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto e per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. - Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le motivazioni in narrativa e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario, I.V.A e CPA come per legge del presente grado. In via istruttoria Chiedono ammettersi, ai sensi dell'art. 345, co. 3,
c.p.c., - la sentenza n. 1482/2021 pronunciata dal Tribunale di Velletri il
02.08.2021 e pubblicata il 04.08.2021 a definizione del giudizio R.G. n.
7186/2017 per l'impugnazione della delibere assunte dall'assemblea del
23.05.2017, successiva a quella del 23.10.2016 (All.L); - la relazione definitiva
pag. 4/12 depositata dal C.T.U. Dott. nel giudizio pendente avanti il Persona_1
Tribunale di Velletri R.G. n. 600/2019 (All.M); - il verbale della causa R.G. n.
51/2020 (ud. 12.05.2021) con formulazione del quesito al CTU Dott.ssa
[...]
per l'accertamento dei vizi del rendiconto 2018 e accertamento conti Per_2 correnti condominiali e acquisizione estratti conto (All.F); - il verbale della causa R.G. n. 600/72019 con dichiarazione dell'appellato in riferimento al conto postale intestato al di non opposizione ad una eventuale Parte_1 integrazione dell'elaborato peritale (All.G); - Postagiro Malfatti/Condominio effettuato il 29.11.2021 sul conto corrente postale del Parte_1
(All.H); - Bonifico avv. Malfatti/Condominio effettuato il 29.11.2021 sul
[...] conto corrente bancario intestato al (All.I).; - Parte_1 fattura 2021_06 del 13/07/2021 (All.E) emessa in favore della condomina
per il pagamento delle spese di lite liquidate dal Controparte_3
Tribunale di Velletri con la sentenza impugnata, in quanto documenti indispensabili ai fini della decisione e formatisi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 849/2021 e che, pertanto, gli appellanti non hanno potuto produrre nel giudizio di primo grado. Si oppone all'ammissione del doc. n. 3 chiesto dall'appellante e contente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II – Ufficio controlli nei confronti di , in quanto documento irrilevante ai Parte_2 fini della decisione.”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla parte appellata, che ritiene doversi computare il termine breve per impugnare la sentenza in esame, nonostante la stessa – pubblicata il 23 aprile pag. 5/12 2021 - non sia stata notificata, poiché in data 6 giugno 2021 veniva notificato il ricorso per correzione dell'errore materiale e il , con note Parte_1 depositate nel fascicolo telematico il 15 giugno 2021 per l'udienza del 18 giugno
2021, resisteva all'istanza di correzione. Ritiene l'appellante che il termine breve dovrebbe decorrere dalla data del deposito delle note di opposizione alla correzione di errore materiale.
L'eccezione è destituita di fondamento e va respinta, non computandosi il termine breve di impugnazione rispetto ad una sentenza non notificata e successivamente oggetto di errore materiale, come ribadito dalla Suprema
Corte a SSUU Cassazione civile sez. un. 28/02/2017, n.5053: “La notifica dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata”.
Va ugualmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, ritenendo la Corte che l'appellante abbia esaustivamente e chiaramente, pur se in maniera prolissa e ripetitiva, proposto i motivi di doglianza avverso la gravata sentenza.
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dai condomini e CP_1 di impugnativa della delibera condominiale assunta Controparte_2 dall'assemblea del in data 23.10.2016, ritenuta Parte_1 affetta da nullità laddove venivano disposti: - 1 la chiusura del pozzo condominiale sino al 31.12.2016 in quanto trattavasi di questione non ricompresa nell'ordine del giorno (punto 1 o.d.g.); -2 l'avviamento di indagini presso la polizia postale per le mail diffamatorie nei confronti dell'amministratore, in quanto la materia non rientrerebbe nelle competenze dell'assemblea (punto 2 o.d.g.); - 3 il conferimento di mandato per la rappresentanza in due giudizi di impugnativa di delibera assembleare in quanto non vi sarebbe stata discussione sul punto (punto 6 o.d.g.); - 4 l'approvazione pag. 6/12 del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015 poiché “incompleto, non veritiero, incomprensibile ed errato e per violazione dell'art. 1129, co. 7, c.c., per violazione dell'art. 1130 c.c., per violazione dell'art. 1130 bis c.c. (punto 7
o.d.g.).
Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda attorea dichiarando la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del
[...]
in data 23 Ottobre 2016 relativamente ai punti n. 1,2,6 e 7 Parte_1 dell'ordine del giorno, nonché delle deliberazioni ad esse inerenti, conseguenti e successive, condannando il al pagamento delle spese della Parte_1 consulenza tecnico-contabile e al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta statuizione di rigetto propone gravame l'appellante Parte_1 che, nei motivi di appello, assume in via preliminare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e l'improcedibilità della pronuncia medesima per assenza del verbale impugnato.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte, rilevando la Corte la presenza nel fascicolo di primo grado dell verbale impugnato, prodotto ritualmente all'atto della iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado in una al verbale di mediazione, mentre le dedotte violazioni del contraddittorio non trovano alcun riscontro dalla lettura dei verbali di udienza e delle PEC di rinvio dell'udienza del giudizio di primo grado, regolarmente pervenute all'odierno appellante, che risulta aver in ogni caso compiutamente esercitato il diritto di difesa e nel pieno rispetto delle regole procedurali in tema di contraddittorio;
ugualmente infondate sono le doglianze in merito al mancato rispetto dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, che risultano invero rispettati, come si evince agevolmete dalla lettura dggli atti del fascicolo di primo grado.
Lamenta l'appellante l'illegittimità della gravata sentenza in relazione al punto 1
o.d.g. – delibera di chiusura del pozzo condominiale per “ omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire. Violazione degli artt. 100 e 112 cpc. b) Nel merito: validità della delibera di chiusura del pozzo condominiale sino al 31.12.2016”.
pag. 7/12 Assume l'appellante che difetterebbe in capo ai condomini odierni appellati il concreto interesse ad agire in relazione alla questione chiusura pozzo poiché, alla data di notifica dell'atto di citazione, 18.01.2017, la delibera di chiusura del pozzo condominiale fino al 31.12.2016 avrebbe già esaurito i propri effetti, mentre nel merito il Tribunale di Velletri avrebbe dovuto correttamente affermare l'infondatezza dell'impugnativa “in quanto la ratifica della decisione di chiudere il pozzo condominiale sino al 31.12.2016 era null'altro che una presa d'atto di un adempimento alle disposizioni di legge e, comunque, costituiva un presupposto logico dell'argomento posto in discussione al punto 1 odg.”
La doglianza è infondata e va disattesa.
A seguito del riesame degli atti di causa, appare evidente in primo luogo la non pertinenza dell'argomento posto al n. 1 o.d.g. (decisioni e delibere in merito all'anno 2017) con l'impugnato deliberato assembleare (chiusura del pozzo fino al 31.12.2016) e pertanto applicandosi nella specie il princiio ribadito dalla
Suprema Corte a SSUU n. 4806/2005 secondo cui – in mancanza di volontà unanime di tutti i condomni – l'assemblea non può legittimamante deliberare su argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno, mentre il concreto interesse ad agire in via di impugnativa dal parte dei odierni CP_4 appellante si appalesa di tutta evidenza in conseguenza della natura di bene comune del pozzo e dell'asservimento dello stesso alla cura e pulizia dei beni condominiali.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto l'assemblea incompetente a conferire l'incarico ad un avvocato per avviare indagini presso la Polizia Postale al fine di perseguire gli autori di email diffamatorie nei confronti del leg. rapp. del Condominio, sig.
, “considerato che il danneggiato del reato era la comunione e CP_5 non la persona fisica dell'amministratore”.
La doglianza è priva di pregio e va disattesa.
pag. 8/12 La delibera in oggetto è volta chiaramete a tutelare gli interessi personali dell'amministratore del Condominio, unica parte offesa in un eventuale reato di diffamazione ed esula pertanto dalle competenze dell'assemblea condominiale(
Cass. Civ. S.U.
9.3.2005 n. 4806) , come correttamente rilevato dal giudicante di prime cure che l'ha ritenuta affetta da nullità.
In merito ai punti 6 e 7 dell'o.d.g. l'appellante chiede che, in riforma della gravata sentenza, con la quale sono stati annullati i punti 6 e 7 o.d.g. dell'impugnata delibera, la Corte dichiari cessata la materia del contendere in riferimento: - all'impugnativa del punto 6 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del
23 maggio 2017 che ha ratificato il mandato a resistere in giudizio nei procedimenti avanti il Tribunale di Velletri, R.G. 5645/16 e R.G. 5577/16; - all'impugnativa del punto 7 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre
2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 23 maggio
2017 che ha riapprovato il bilancio consuntivo 2015.
La doglianza è fondata e merita accoglimento .
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità : “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta
l'azione, ma anche al momento della decisione” (Cassazione civile sez. VI,
21/06/2022, n.20005).
pag. 9/12 Nel caso in esame, la delibera del oggetto di impugnazione nel Parte_1 giudizio di primo grado, veniva sostituita con successiva delibera del 23 maggio
2017, allegata in atti, avente il medesimo oggetto in relazione ai punti nn. 6 e 7
o.d.g. dell'impugnata delibera: pertanto dette deliberazioni, a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sono più suscettibili di contestazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante di primo grado.
Va pertanto, in conseguenza della declaratoria suddetta, disposta la liquidazione delle spese di lite sulla scorta dei principi che regolano la cd. soccombenza virtuale.
Dalle risultanze probatorie in atti, in particolare della CTU contabile (di natura percipiente e costituente elemento di prova) risulta in maniera chiara ed incontrovertibile che il bilancio consuntivo 2015 - esaminato compiutamente dal perito fiduciario del giudicante di prime cure, che ha depositato una relazione esaustiva ed immune da censura - era affetto da gravi errori ed irregolarità contabili con mancata osservanza dei criteri di verità e correttezza- tra le quali la mancanza di documenti giustificativi delle spese legali di € 7.254,
95 e delle spese acqua e manutenzione locale tecnico di € 17.132,27, un divario tra gli importi prelevati dall'amministratore di € 30.004, 00 e quelli riscontrati dal CTU legali di € 7.254, 95 - vizi tali da determinare l'illegittimità del relativo deliberato approvativo.
Quindi, anche a seguito della suddetta declaratoria, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU del giudizio di primo grado.
La Corte, per i suesposti motivi, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai punti nn. 6 e 7 dell'o.d.g. della impugnata delibera dell'assemblea del in datata 23.10.2016. Parte_1 Pt_1
Ogni altra questione rimane assorbita.
pag. 10/12 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza
(considerando anche la soccombenza virtuale del primo grado e la soccombenza prevalente del grado di appello, entrambe in danno dell'appellante), con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in Parte_1 favore degli appellati, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria per il grado di appello.
Va infine respinta la richiesta formulata sia dall' appellante che da parte appellata di condanna ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, enunciati dalla
Suprema Corte a SSUU n. 31030 del 27/11/2019: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e avverso
[...] CP_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021;
2) In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai punti nn. 6 e 7 dell'o.d.g. della impugnata delibera dell'assemblea del in Parte_1
datata 23.10.2016. Pt_1
3) condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate per il primo grado grado in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge e spese di CTU e per il secondo grado in complessivi € 6.966,00, oltre accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5013/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5013 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
in persona dell'amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Flaminia n. 213, presso lo Studio Legale dell'Avv. Romolo Reboa, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E e , elettivamente domiciliati in , Via delle CP_1 Controparte_2 Pt_1
Cittadinanze n. 12, presso lo Studio Legale dell' Avv. che si CP_1 difende in proprio e rappresenta e difende l'avv. come da Controparte_2 procura in atti
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021 che - a definizione del giudizio
RG n. 547/2017 promosso nei suoi confronti da e CP_1 CP_2
ed avente ad oggetto l' impugnazione del deliberato dell'assemblea
[...] condominiale del 23.10.2016 - annullava l'impugnata delibera ai punti nn.
1,2,6 e 7 o.d.g., condannando il convenuto Condominio al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e così concludeva: “in via pregiudiziale a) Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio o, comunque, per omessa declaratoria dell'improcedibilità della domanda per difetto di produzione del verbale dell'assemblea del 23.10.2016 del
[...]
in via pregiudiziale gradata b) Dichiarare inammissibile Parte_1 la domanda avversaria in riferimento al punto 1 odg dell'assemblea del
23.10.2016 per carenza di interesse ad agire. c) Dichiarare inammissibile la domanda avversaria in riferimento al punto 6 odg dell'assemblea del
23.10.2016 per sussistenza di conflitto di interessi. in via preliminare d)
pag. 2/12 Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnativa del punto 6 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 23 maggio 2017 che ha ratificato il mandato a resistere in giudizio nei procedimenti avanti il
Tribunale di Velletri, R.G. 5645/16 e R.G. 5577/16 (punto 4 odg) e della delibera assembleare del 2 agosto 2018 che nuovamente ha ratificato il mandato a resistere in giudizio nei procedimenti avanti il Tribunale di Velletri,
R.G. 5645/16 e R.G. 5577/16 (punto 1 odg). e) Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnativa del punto 7 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 23 maggio 2017 che ha riapprovato il bilancio consuntivo
2015 (punto 1 odg), nonché della delibera assembleare del 02.08.2018 (punto 1 odg) e della successiva delibera del 17.10.2020 (punto 10 odg). f) Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnativa del punto 1 dell'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 in quanto
l'impugnativa avversaria si riferisce alla determinazioni assunte relativamente al periodo sino al 31.12.2016 sicché, fermo restando la pregiudiziale eccezione di carenza di interesse ad agire di cui al capo b) delle suestese conclusioni, andrà comunque dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento a tale motivo di impugnativa, intervenuta tra l'altro antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione avversario. - nel merito: g)
Rigettare l'impugnativa dei deliberati dell'assemblea del Parte_1 del 23.10.2016, punti 1, 2, 6 e 7 odg, siccome infondata in Parte_1 fatto ed in diritto. h) Condannare l'arch. e l'avv. Controparte_2 [...] alla restituzione, in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
dell'importo di € 9.794,74 corrisposto a titolo di spese legali di
[...] soccombenza ed al rimborso degli oneri di CTU in esecuzione della sentenza n.
849/2021 del Tribunale di Velletri, R.G. 547/2017 maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284, n° 4 co, cpc dalla data del 14 Lug. 2021. i) Condannare
l'arch. e l'avv. al pagamento di un importo da Controparte_2 CP_1 liquidarsi d'ufficio per aver proposto il giudizio di primo grado con mala fede
pag. 3/12 o, comunque, colpa grave, ex art. 96 c.p.c. e, comunque, per aver violato l'art.
88 cpc nel processo di primo grado. j) Ai sensi dell'art. 9, co. 5, l. 23 dicembre
1999 n. 488, e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ammonta a €
777,00. k) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio aumentato ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione del presente atto per il PCT, al netto di rimborso forfettario al 15% ex art. 13, co. 10, L.
247/201215 e art. 2, comma 2 D.M. Giustizia del 15 Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. in via istruttoria: l) Chiede ammettersi, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c., l'avviso di accertamento dell'
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II – Ufficio controlli nei confronti di (doc. n. 3) in quanto documento formatosi Parte_2 successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata e che, pertanto, il non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa non Parte_1 ad esso imputabile”.
Si costituivano gli appellati condomini così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - In via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto e per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. - Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le motivazioni in narrativa e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario, I.V.A e CPA come per legge del presente grado. In via istruttoria Chiedono ammettersi, ai sensi dell'art. 345, co. 3,
c.p.c., - la sentenza n. 1482/2021 pronunciata dal Tribunale di Velletri il
02.08.2021 e pubblicata il 04.08.2021 a definizione del giudizio R.G. n.
7186/2017 per l'impugnazione della delibere assunte dall'assemblea del
23.05.2017, successiva a quella del 23.10.2016 (All.L); - la relazione definitiva
pag. 4/12 depositata dal C.T.U. Dott. nel giudizio pendente avanti il Persona_1
Tribunale di Velletri R.G. n. 600/2019 (All.M); - il verbale della causa R.G. n.
51/2020 (ud. 12.05.2021) con formulazione del quesito al CTU Dott.ssa
[...]
per l'accertamento dei vizi del rendiconto 2018 e accertamento conti Per_2 correnti condominiali e acquisizione estratti conto (All.F); - il verbale della causa R.G. n. 600/72019 con dichiarazione dell'appellato in riferimento al conto postale intestato al di non opposizione ad una eventuale Parte_1 integrazione dell'elaborato peritale (All.G); - Postagiro Malfatti/Condominio effettuato il 29.11.2021 sul conto corrente postale del Parte_1
(All.H); - Bonifico avv. Malfatti/Condominio effettuato il 29.11.2021 sul
[...] conto corrente bancario intestato al (All.I).; - Parte_1 fattura 2021_06 del 13/07/2021 (All.E) emessa in favore della condomina
per il pagamento delle spese di lite liquidate dal Controparte_3
Tribunale di Velletri con la sentenza impugnata, in quanto documenti indispensabili ai fini della decisione e formatisi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 849/2021 e che, pertanto, gli appellanti non hanno potuto produrre nel giudizio di primo grado. Si oppone all'ammissione del doc. n. 3 chiesto dall'appellante e contente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma II – Ufficio controlli nei confronti di , in quanto documento irrilevante ai Parte_2 fini della decisione.”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla parte appellata, che ritiene doversi computare il termine breve per impugnare la sentenza in esame, nonostante la stessa – pubblicata il 23 aprile pag. 5/12 2021 - non sia stata notificata, poiché in data 6 giugno 2021 veniva notificato il ricorso per correzione dell'errore materiale e il , con note Parte_1 depositate nel fascicolo telematico il 15 giugno 2021 per l'udienza del 18 giugno
2021, resisteva all'istanza di correzione. Ritiene l'appellante che il termine breve dovrebbe decorrere dalla data del deposito delle note di opposizione alla correzione di errore materiale.
L'eccezione è destituita di fondamento e va respinta, non computandosi il termine breve di impugnazione rispetto ad una sentenza non notificata e successivamente oggetto di errore materiale, come ribadito dalla Suprema
Corte a SSUU Cassazione civile sez. un. 28/02/2017, n.5053: “La notifica dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata”.
Va ugualmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, ritenendo la Corte che l'appellante abbia esaustivamente e chiaramente, pur se in maniera prolissa e ripetitiva, proposto i motivi di doglianza avverso la gravata sentenza.
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dai condomini e CP_1 di impugnativa della delibera condominiale assunta Controparte_2 dall'assemblea del in data 23.10.2016, ritenuta Parte_1 affetta da nullità laddove venivano disposti: - 1 la chiusura del pozzo condominiale sino al 31.12.2016 in quanto trattavasi di questione non ricompresa nell'ordine del giorno (punto 1 o.d.g.); -2 l'avviamento di indagini presso la polizia postale per le mail diffamatorie nei confronti dell'amministratore, in quanto la materia non rientrerebbe nelle competenze dell'assemblea (punto 2 o.d.g.); - 3 il conferimento di mandato per la rappresentanza in due giudizi di impugnativa di delibera assembleare in quanto non vi sarebbe stata discussione sul punto (punto 6 o.d.g.); - 4 l'approvazione pag. 6/12 del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015 poiché “incompleto, non veritiero, incomprensibile ed errato e per violazione dell'art. 1129, co. 7, c.c., per violazione dell'art. 1130 c.c., per violazione dell'art. 1130 bis c.c. (punto 7
o.d.g.).
Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda attorea dichiarando la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del
[...]
in data 23 Ottobre 2016 relativamente ai punti n. 1,2,6 e 7 Parte_1 dell'ordine del giorno, nonché delle deliberazioni ad esse inerenti, conseguenti e successive, condannando il al pagamento delle spese della Parte_1 consulenza tecnico-contabile e al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta statuizione di rigetto propone gravame l'appellante Parte_1 che, nei motivi di appello, assume in via preliminare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e l'improcedibilità della pronuncia medesima per assenza del verbale impugnato.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte, rilevando la Corte la presenza nel fascicolo di primo grado dell verbale impugnato, prodotto ritualmente all'atto della iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado in una al verbale di mediazione, mentre le dedotte violazioni del contraddittorio non trovano alcun riscontro dalla lettura dei verbali di udienza e delle PEC di rinvio dell'udienza del giudizio di primo grado, regolarmente pervenute all'odierno appellante, che risulta aver in ogni caso compiutamente esercitato il diritto di difesa e nel pieno rispetto delle regole procedurali in tema di contraddittorio;
ugualmente infondate sono le doglianze in merito al mancato rispetto dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, che risultano invero rispettati, come si evince agevolmete dalla lettura dggli atti del fascicolo di primo grado.
Lamenta l'appellante l'illegittimità della gravata sentenza in relazione al punto 1
o.d.g. – delibera di chiusura del pozzo condominiale per “ omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire. Violazione degli artt. 100 e 112 cpc. b) Nel merito: validità della delibera di chiusura del pozzo condominiale sino al 31.12.2016”.
pag. 7/12 Assume l'appellante che difetterebbe in capo ai condomini odierni appellati il concreto interesse ad agire in relazione alla questione chiusura pozzo poiché, alla data di notifica dell'atto di citazione, 18.01.2017, la delibera di chiusura del pozzo condominiale fino al 31.12.2016 avrebbe già esaurito i propri effetti, mentre nel merito il Tribunale di Velletri avrebbe dovuto correttamente affermare l'infondatezza dell'impugnativa “in quanto la ratifica della decisione di chiudere il pozzo condominiale sino al 31.12.2016 era null'altro che una presa d'atto di un adempimento alle disposizioni di legge e, comunque, costituiva un presupposto logico dell'argomento posto in discussione al punto 1 odg.”
La doglianza è infondata e va disattesa.
A seguito del riesame degli atti di causa, appare evidente in primo luogo la non pertinenza dell'argomento posto al n. 1 o.d.g. (decisioni e delibere in merito all'anno 2017) con l'impugnato deliberato assembleare (chiusura del pozzo fino al 31.12.2016) e pertanto applicandosi nella specie il princiio ribadito dalla
Suprema Corte a SSUU n. 4806/2005 secondo cui – in mancanza di volontà unanime di tutti i condomni – l'assemblea non può legittimamante deliberare su argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno, mentre il concreto interesse ad agire in via di impugnativa dal parte dei odierni CP_4 appellante si appalesa di tutta evidenza in conseguenza della natura di bene comune del pozzo e dell'asservimento dello stesso alla cura e pulizia dei beni condominiali.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto l'assemblea incompetente a conferire l'incarico ad un avvocato per avviare indagini presso la Polizia Postale al fine di perseguire gli autori di email diffamatorie nei confronti del leg. rapp. del Condominio, sig.
, “considerato che il danneggiato del reato era la comunione e CP_5 non la persona fisica dell'amministratore”.
La doglianza è priva di pregio e va disattesa.
pag. 8/12 La delibera in oggetto è volta chiaramete a tutelare gli interessi personali dell'amministratore del Condominio, unica parte offesa in un eventuale reato di diffamazione ed esula pertanto dalle competenze dell'assemblea condominiale(
Cass. Civ. S.U.
9.3.2005 n. 4806) , come correttamente rilevato dal giudicante di prime cure che l'ha ritenuta affetta da nullità.
In merito ai punti 6 e 7 dell'o.d.g. l'appellante chiede che, in riforma della gravata sentenza, con la quale sono stati annullati i punti 6 e 7 o.d.g. dell'impugnata delibera, la Corte dichiari cessata la materia del contendere in riferimento: - all'impugnativa del punto 6 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del
23 maggio 2017 che ha ratificato il mandato a resistere in giudizio nei procedimenti avanti il Tribunale di Velletri, R.G. 5645/16 e R.G. 5577/16; - all'impugnativa del punto 7 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 23 ottobre
2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 23 maggio
2017 che ha riapprovato il bilancio consuntivo 2015.
La doglianza è fondata e merita accoglimento .
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità : “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta
l'azione, ma anche al momento della decisione” (Cassazione civile sez. VI,
21/06/2022, n.20005).
pag. 9/12 Nel caso in esame, la delibera del oggetto di impugnazione nel Parte_1 giudizio di primo grado, veniva sostituita con successiva delibera del 23 maggio
2017, allegata in atti, avente il medesimo oggetto in relazione ai punti nn. 6 e 7
o.d.g. dell'impugnata delibera: pertanto dette deliberazioni, a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sono più suscettibili di contestazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante di primo grado.
Va pertanto, in conseguenza della declaratoria suddetta, disposta la liquidazione delle spese di lite sulla scorta dei principi che regolano la cd. soccombenza virtuale.
Dalle risultanze probatorie in atti, in particolare della CTU contabile (di natura percipiente e costituente elemento di prova) risulta in maniera chiara ed incontrovertibile che il bilancio consuntivo 2015 - esaminato compiutamente dal perito fiduciario del giudicante di prime cure, che ha depositato una relazione esaustiva ed immune da censura - era affetto da gravi errori ed irregolarità contabili con mancata osservanza dei criteri di verità e correttezza- tra le quali la mancanza di documenti giustificativi delle spese legali di € 7.254,
95 e delle spese acqua e manutenzione locale tecnico di € 17.132,27, un divario tra gli importi prelevati dall'amministratore di € 30.004, 00 e quelli riscontrati dal CTU legali di € 7.254, 95 - vizi tali da determinare l'illegittimità del relativo deliberato approvativo.
Quindi, anche a seguito della suddetta declaratoria, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU del giudizio di primo grado.
La Corte, per i suesposti motivi, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai punti nn. 6 e 7 dell'o.d.g. della impugnata delibera dell'assemblea del in datata 23.10.2016. Parte_1 Pt_1
Ogni altra questione rimane assorbita.
pag. 10/12 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza
(considerando anche la soccombenza virtuale del primo grado e la soccombenza prevalente del grado di appello, entrambe in danno dell'appellante), con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in Parte_1 favore degli appellati, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria per il grado di appello.
Va infine respinta la richiesta formulata sia dall' appellante che da parte appellata di condanna ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, enunciati dalla
Suprema Corte a SSUU n. 31030 del 27/11/2019: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e avverso
[...] CP_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Velletri n. 849/2021;
2) In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai punti nn. 6 e 7 dell'o.d.g. della impugnata delibera dell'assemblea del in Parte_1
datata 23.10.2016. Pt_1
3) condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate per il primo grado grado in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge e spese di CTU e per il secondo grado in complessivi € 6.966,00, oltre accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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