Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21701 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12303/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12303 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Associazione Pro La Botte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa originariamente dall'avvocato Gianmaria Covino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, Largo Messico 7, e successivamente dall'avvocato Alberto Palmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Sistina 42;
contro
il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle associazioni Charly Sport A.S.D., Le.Mi.Da. A.S.D., Frassati C5 A.S.D., Elisabet Academy Ramos A.S.D., Guidonia Basketball Academy A.S.D., Sb Sportart A.S.D. e Street Fighting & Cubanyto Dance A.S.D., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Determinazione dirigenziale n. 159 del 7.10.2022 del Comune di Guidonia Montecelio, avente ad oggetto “ Approvazione verbale della Commissione giudicatrice di cui all'avviso pubblico oggetto della determinazione di Area 7 n. 142 del 15 settembre 2022 per l'assegnazione in uso di impianti sportivi comunali, rivolto ad Associazioni o Società sportive dilettantistiche, F.S.N., D.S.A. ed E.P.S. ”;
b) della valutazione e della dichiarazione di non ammissione della ricorrente, effettuata dalla Commissione giudicatrice in data 4.10.2022, alla procedura di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dell’Area 7 n. 142 del 15.9.2022, come risultante dal Verbale del 6.10.2022 di avvenuta riconsegna chiavi e locali del Centro Sportivo “F. Fantozzi” e dell'eventuale relativo provvedimento di esclusione, “di data e tenore sconosciuto”;
c) della nota prot. n. 0093703 del 22.9.2022 del Comune di Guidonia, avente ad oggetto “ intimazione al rilascio del complesso sportivo “Centro F. Fantozzi”, con restituzione alla disponibilità del Comune e saldo somme dovute per l'uso ”;
d) dell'Avviso pubblico, approvato con Determinazione dell’Area 7 n. 142 del 15.9.2022 del Comune di Guidonia, avente ad oggetto “ l'assegnazione in uso, temporaneo e condiviso, a titolo oneroso, di impianti sportivi, rivolto ad Associazioni o Società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva, per le ore residue ovvero di nuova individuazione, nella s.s. 2022-2023 ”;
e) della Determinazione dirigenziale n. 158 del 4.10.2022 del Comune di Guidonia, avente ad oggetto “ Nomina Commissione giudicatrice di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione di Area 7 n. 142 del 15 settembre 2022 ”;
e “per quanto occorrer possa”:
f) degli artt. 5 e 25 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 39 del 6.3.2017, ove – seppur disatteso – interpretato nel senso di non ammettere alla gestione degli impianti sportivi le associazioni come quella ricorrente e di prevedere un'automatica applicazione dello stesso alle concessioni in essere, nonostante la mancata sottoscrizione del contratto e, comunque, l'assenza di un atto formale di adeguamento alle nuove disposizioni;
g) del verbale n. 1 sottoscritto dal Presidente e dai componenti dalla Commissione al termine delle operazioni di ammissione/esclusione - in seduta pubblica - e successiva valutazione ai sensi di quanto espresso nell'avviso pubblico e richiamato nella d.d. dell’Area 7 n. 158/2022, in seduta riservata; dello schema allegato al medesimo verbale con l'attribuzione discrezionale dei coefficienti variabili da zero all'unità da parte di ciascuno dei tre membri; della concertazione avviata dall'U.O. Sport per l'uso condiviso dello stesso impianto tra due operatori sportivi, per un'equa distribuzione degli spazi; della proposta di assegnazione per l'uso di impianti sportivi – “tutti atti di data e tenore sconosciuti”;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente;
E PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA E/O NULLITÀ
del contratto, “di data e tenore sconosciuto”, nelle more stipulato tra il Comune di Guidonia Montecelio e le Associazioni aggiudicatarie;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
in via principale del diritto e/o interesse della ricorrente al risarcimento in forma specifica, mediante il subentro nel rapporto contrattuale già instauratosi, ai sensi degli artt. 121, comma 1, e 122 c.p.a., o in via gradata del diritto dell'Associazione Pro La Botte al risarcimento per equivalente monetario di tutti i danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/11/2022:
- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
ed inoltre:
i) del verbale n. 1 del 4.10.2022 della Commissione Giudicatrice, approvato con Determinazione dirigenziale n. 159 del 7.10.2022 del Comune di Guidonia Montecelio, già impugnato con il ricorso originario;
j) dello schema, allegato al medesimo verbale 1 di cui alla lett. i), recante l'attribuzione dei punteggi;
k) dell'ammissione alla procedura della Le.Mi.Da. A.S.D., disposta nel corso della seduta della Commissione giudicatrice del 4.10.2022, come da verbale 1 di cui alla lett. i);
l) della concertazione avviata e conclusa dall'U.O. Sport per l'uso condiviso tra le controinteressate Charly Sport A.S.D. e Le.Mi.Da. A.S.D., del campo di calcio a 5 sito presso il Centro sportivo “F. Fantozzi”, via Colle Marino e della relativa assegnazione per l'uso del medesimo impianto;
i) dei punti 4, 7, 8 e 10 dell'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione dell’Area 7 n. 142 del 15.9.2022 del Comune di Guidonia Montecelio, già impugnato con il ricorso originario;
j) degli artt. 13, 15, 16 e 25 del Regolamento comunale per la gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 39 del 6.3.2017;
k) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Guidonia Montecelio;
Vista la nota del 19 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il Comune di Guidonia, con l’Avviso pubblico del 15 settembre 2022, ha avviato una procedura per l’assegnazione temporanea e a pagamento degli impianti sportivi comunali, per la stagione sportiva 2022-2023, destinata a enti sportivi riconosciuti;
- l’Associazione “Pro La Botte”, odierna ricorrente, ha partecipato alla gara, chiedendo l’uso del campo di calcio a 5 presso il Centro sportivo “F. Fantozzi”;
- la valutazione delle domande è stata affidata a una Commissione giudicatrice nominata con determinazione del 4 ottobre 2022, che ha escluso l’Associazione “Pro La Botte” dalla procedura de qua , ritenendola priva dei requisiti soggettivi e in posizione debitoria verso il Comune;
- successivamente il Comune, con Determinazione del 7 ottobre 2022, ha approvato il verbale della Commissione e assegnato gli impianti alle altre associazioni partecipanti;
- con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti l’Associazione “Pro La Botte” ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe;
Rilevato che la ricorrente, in data 19 settembre 2025, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, rappresentando che “ nelle more, è venuto meno l’interesse all’impugnativa di cui al presente giudizio, in quanto l’oggetto della controversia – l’assegnazione in uso temporaneo e oneroso degli impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2022/2023 – ha ormai esaurito i propri effetti, essendo la durata dell’assegnazione limitata al 30 giugno 2023 ”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AR | OR NT |
IL SEGRETARIO