Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa ER Girfatti Giudice
Dott.ssa ER Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 8049/2018 R.G. avente ad oggetto il divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alghiri Francesco Pio, giusta procura in atti
-ricorrente-
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Della Corte Giovanni e Guadagni Pasquale, giusta procura in atti
-resistente-
Nonché Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.03.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.12.2018 il SI. chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in NA (NA) il 28.07.2006 con la SI.ra CP_1
[...] anno 2006), dalla cui unione sono nate due figlie: , l'01.08.2007 a NA (NA) e ER, il Per_1
30.12.2009 a NA (NA), entrambe attualmente minorenni.
Precisava che con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 conv. in Legge n.
162/2014, omologato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 24.11.2016,
i coniugi avevano sottoscritto accordo di separazione consensuale, perdurando ininterrottamente la separazione da tale data. Chiedeva, altresì, confermarsi l'affido condiviso come disposto nelle condizioni di cui alla separazione ma, a modifica delle stesse, la rideterminazione del contributo di mantenimento delle figlie minori a carico di ciascun genitore sulla base delle rispettive capacità reddituali e diversa regolamentazione del diritto di visita paterno.
All'udienza presidenziale del 15.07.2019 compariva parte ricorrente che si riportava al ricorso e ne chiedeva l'integrale accoglimento. Il Giudice delegato dal Presidente, ascoltato il solo ricorrente e dato atto che, nonostante la ritualità della notifica, parte resistente non era comparsa, confermava le condizioni di cui alla negoziazione assistita regolarmente omologata e rimetteva le parti dinanzi al
Giudice Istruttore per il prosieguo.
In sede istruttoria in data 28.02.2020 si costituiva parte resistente, la quale chiedeva conferma delle condizioni di cui alla separazione in merito sia al regime di affido condiviso con collocazione prevalente delle minori presso la residenza materna, diritto di vista paterno come da accordo e l'aumento del contributo al mantenimento a carico del SI. di almeno € 1.000,00 mensili in Pt_1 considerazione dei redditi dallo stesso percepiti e delle specifiche eSIenze delle minori. In detta sede, parte ricorrente formulava istanza per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale parte resistente non si opponeva.
All'udienza del 13.03.2023, precisate le conclusioni sulla sentenza di status in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al collegio per la pronuncia sullo stato.
Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 788/2023 pubbl. il 20.03.2023, il Presidente istruttore pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo e il completamento della fase istruttoria.
Con note telematiche del 10.03.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo;
il Presidente istruttore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.03.2025 per precisazione conclusioni.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di conSIlio. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie, è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa, e cioè accordo di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 per la separazione consensuale, omologato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data
24.11.2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data e tenuto conto delle risultanze anagrafiche in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni accessorie, in primo luogo, il Tribunale prende atto dell'accordo concluso dalle parti e trasfuso in atti con note telematiche, ritenendo tali pattuizioni non in contrasto con norme di legge e principi di diritto e le relative condizioni congrue e nell'interesse delle parti, nonché delle figlie minori.
Dalle risultanze in atti non sono emersi elementi di pregiudizio per la prole che facciano dubitare dell'idoneità di entrambi i genitori alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso delle minori e ER;
va mantenuta la collocazione delle stesse presso la Per_1
residenza della madre sita in ER (NA) alla via G. Perlasca Palazzo Girasole n.28, con cui hanno sinora vissuto e diritto di visita paterno come da accordi conclusi in sede di separazione.
Ossia: il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi alla settimana dalle 17,00 alle 22,00, un fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle 22,00 della domenica (compreso il pernottamento) e due giornate a scelta tra il sabato o la domenica per ogni mese, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi, sociali e della volontà delle minori stesse. Le comunicazioni relative ai giorni da passare con il padre dovranno essere comunicate alla madre con un congruo preavviso. In caso di indisposizione fisica delle figlie il padre potrà recarsi a fargli visita presso l'abitazione materna, previo avviso telefonico. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre;
i coniugi si impegneranno a comunicare, entro il primo giorno di giugno di ogni anno, in quale periodo terranno le figlie presso di sé consapevoli che, in caso di mancato rispetto del termine, la scelta del periodo spetterà al primo che effettuerà la comunicazione all'altro coniuge;
le festività natalizie verranno trascorse con i genitori con le seguenti modalità: il padre le terrà dal 23 al 24 dicembre sera (compreso il cenone della vigilia di Natale) e la madre dal 25 (compreso il pranzo di Natale) al 26 dicembre sera, successivamente la madre terrà con se le figlie dal 30 al 31 dicembre (compreso il cenone della vigilia di Capodanno) ed il padre dal 01 gennaio (compreso il pranzo) al 02 gennaio, il tutto ad anni alterni e con pernottamento;
la giornata dell'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con i genitori;
la prima
Epifania successiva al presente accordo sarà trascorsa con la madre. Le festività pasquali saranno trascorse alternate tra i genitori, ovvero: la giornata di Pasqua sarà trascorsa con il padre ed il successivo lunedì in Albis con la madre, il tutto ad anni alterni: il giorno di Pasqua successivo alla presente pattuizione sarà trascorso con il padre. Le figlie trascorreranno l'intera giornata del proprio compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, con il padre o con la madre cosicché ogni anno trascorreranno con il padre il compleanno o l'onomastico e viceversa. I genitori avranno il diritto di tenere con sé le figlie nell'intera giornata del proprio onomastico e del proprio compleanno;
nel caso in cui il compleanno o l'onomastico di un genitore cadrà in uno dei giorni in cui le figlie sono affidati all'altro coniuge, avrà diritto di tenerle con sé in altro giorno a sua scelta, previa comunicazione e compatibilmente alle eSIenze delle figlie.
Il contributo al mantenimento per la prole a carico del padre è implementato in € 950,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra , con rivalutazione annuale Istat e il CP_1
50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che il SI. provvede alle spese condominiali relative alla casa Pt_1 coniugale del valore di € 105,00 mensili e si obbliga a corrispondere direttamente alle figlie la somma di € 50,00 cadauna a titolo di ricarica delle carte di credito prepagate e di € 9,99 ciascuna di ricarica mensile delle utenze di telefonia cellulare in dotazione delle minori.
Il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato domanda di mantenimento personale e che, stando alle dichiarazioni rese ed alla documentazione versata in atti, ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1 -preso atto della sentenza n. 788/2023 pubbl. il 20.03.2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA (NA) il 28.07.2006 con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n.174, parte II, serie A, anno 2006);
-assegna la casa coniugale sita in ER (NA) alla via G. Perlasca Palazzo Girasole n.28 alla SI.ra
; Controparte_1
-dispone l'affido condiviso delle minori e ER, con collocazione prevalente presso la Per_1
residenza materna e diritto di visita paterno come in parte motiva;
-determina in € 950,00 (€ 475,00 cadauno) il contributo al mantenimento per le figlie minori da porre a carico del SI. da corrispondere alla SI.ra , mediante contanti, Parte_1 Controparte_1 vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT e le spese straordinarie, sportive mediche e scolastiche concordate nella misura del 50% sono a carico di entrambi i genitori, come da protocollo del CNF;
- prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10
l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d. 9.7.1939
n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000(regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Nola, lì 21.03.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca