Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1994, n. 725
Articolo 8
Versione
1 gennaio 1995
Art. 9. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presenta legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1995