Articolo 36 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
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Versione
16 luglio 2016
Art. 36. Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale ((militare e civile)) assegnato dal Ministero della difesa ((nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri)) . 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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