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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2012/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Del Bene, c.f. , presso il cui studio C.F._2 in San Prisco (CE), Via Marandola n.41, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Marino, c.f. C.F._3
, presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA), Via Cacciapuoti C.F._4
n.57, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.03.2024 il ricorrente premetteva: di aver contratto in Parte_1 data 21.06.1999 matrimonio in Villaricca (NA) con dalla cui unione Controparte_1 nascevano due figli, (il 27.06.2001) e (il 21.09.2007); che il Tribunale di Napoli Per_1 Per_2
Nord con decreto del 04.05.2023 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate;
che successivamente alla separazione erano intervenute modifiche nella situazione delle parti tali da giustificare una revisione delle condizioni economiche in quanto la resistente - all'epoca della separazione disoccupata e gravata da un canone di locazione - aveva trovato stabile occupazione lavorativa dal dicembre 2023 e non era più gravata dai costi abitativi essendosi trasferita unitamente ai figli presso il proprio padre da agosto 2023 in altra abitazione sita in Villaricca di cui risultava comproprietaria;
che altresì la figlia maggiorenne era nelle more Per_1 divenuta economicamente autosufficiente svolgendo attività lavorativa come commessa;
che la propria situazione economica era rimasta invece invariata, percependo un reddito medio mensile da lavoro dipendente per euro 900,00 circa e risultando gravato da finanziamento.
Tanto premesso, chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento); disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
porre a carico del ricorrente un assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio;
nulla disporre a titolo di Per_2 assegno divorzile per la resistente attesa l'autosufficienza economica della stessa;
revocare il contributo al mantenimento per la figlia stante la sua autosufficienza economica, o in Per_1 subordine ridurlo ad euro 100,00 mensili;
porre a carico di ciascuna parte il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore.
Si costituiva in data 10.06.2024 la resistente la quale, pur non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare rappresentava che la propria situazione economica non era migliorata ma piuttosto peggiorata in quanto l'attività lavorativa che svolgeva come era stata solo a tempo determinato e per pochi mesi in prova, e che attualmente era disoccupata;
che la figlia maggiorenne pur lavorando già al tempo della Per_1 separazione, non era mai stata economicamente autonoma e che la sua situazione si era ulteriormente aggravata, trovandosi in stato di gravidanza e con uno stipendio ridotto per maternità; che la resistente viveva da sola con i figli e non con il proprio padre come invece affermato dal ricorrente;
che la comproprietà degli immobili era circostanza già nota e sussistente all'epoca della separazione e non costituiva miglioramento successivo né in ogni caso fonte di reddito;
che il pagamento del finanziamento da parte del era già stato considerato negli accordi di Pt_1 separazione tanto da giustificare un iniziale importo ridotto dell'assegno; che la vita coniugale era stata segnata da relazioni extraconiugali, condotte aggressive, violente e di stalking da parte del dovute anche all'uso di sostanze stupefacenti, che l'avevano costretta a subire maltrattamenti Pt_1
(con una denuncia sporta nel settembre 2022), causando altresì un grave stato psicofisico ai figli;
che il reddito effettivo del ricorrente era superiore a quanto dichiarato in atti, ammontando a circa euro 1.700,00 mensili comprensivi di extra.
Tanto premesso, la resistente chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento); disporre un aumento dell'assegno per sé e per i figli, o in subordine confermare gli importi già stabiliti in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice procedeva all'audizione delle parti. Il ricorrente dichiarava di percepire circa euro 1.000,00 mensili, di essere gravato da un nuovo finanziamento dopo aver estinto il precedente e di pagare euro 100,00 mensili per una stanza in locazione;
si offriva di corrispondere euro 350,00 per il figlio Per_2 ed euro 150,00 per la figlia oltre a cedere alla resistente la propria quota di assegno unico. La Per_1 resistente insisteva per la conferma degli importi della separazione per euro 800,00 complessivi;
dichiarava di aver lasciato la casa coniugale in locazione per cui pagava euro 370,00 mensili nel luglio 2023 e di risiedere attualmente gratuitamente in un'abitazione di cui era comproprietaria con i fratelli;
riferiva di aver lavorato come addetta alle pulizie da settembre 2023 a marzo 2024 ma che il contratto non era stato rinnovato per motivi di salute e di svolgere allo stato solo lavori saltuari a chiamata.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza il Giudice, con ordinanza resa nella medesima data, rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui revocava l'obbligo per il ricorrente di versare in favore della resistente l'importo a titolo di mantenimento per euro 150,00; disponeva la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli nella misura di euro 150,00 per la figlia ed euro 350,00 per il figlio;
confermava per il Per_1 Per_2 resto tutte le statuizioni assunte in sede di separazione;
dichiarava infine inammissibile la prova per testi articolata dalle parti e rinviava all'udienza del 25.02.2025.
Depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il
Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va precisato che la presente procedura ha ad oggetto lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario, come invece erroneamente affermato dalle parti.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia il decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord il 04.05.2023 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate nel procedimento recante n. R.G.
11821/2022.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 21.04.2023 dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, occorre preliminarmente dare atto che il figlio ha Per_2 raggiunto la maggiore età nel corso del presente giudizio;
pertanto, con riferimento alla prole il
Tribunale non è chiamato a pronunciarsi in ordine all'affido ma le seguenti statuizioni concerneranno unicamente il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (nata il Persona_3
27.06.2001) e (nato il [...]). Persona_4
Orbene, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148
c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt.
155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
Ciò posto, con riferimento al figlio – il quale è diventato maggiorenne nel corso del Per_2 giudizio – il raggiungimento della maggiore età non determina l'automatico venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, il quale persiste finché il figlio non abbia raggiunto un'effettiva indipendenza economica. Orbene la circostanza che abbia raggiunto la Per_2 maggiore età in data recente induce a ritenere, secondo un criterio di normalità, la sua ancora non raggiunta indipendenza economica, la quale peraltro risulta incontestata tra le parti. Tenuto pertanto conto dell'età e delle relative esigenze - il cui incremento è proporzionale all'età - il Collegio ritiene equo confermare quanto già stabilito in via provvisoria, e pertanto disporre la corresponsione a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma di euro Per_2
350,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio
(mediche, scolastiche e ludiche), purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle sanitarie urgenti) e debitamente documentate, come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa di questo Tribunale ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019.
Quanto alla figlia di anni 24, occorre applicare con maggior rigore il richiamato principio di Per_1 autoresponsabilità. La ragazza di anni 24 ha completato il ciclo formativo, ha iniziato a lavorare e la circostanza che abbia una retribuzione ridotta in quanto in maternità è solo temporanea: va pertanto revocato l'assegno di mantenimento a carico del padre a suo favore.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, va considerata la diversa natura di tale assegno rispetto a quello di mantenimento. Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c. e il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, Legge 898/70.
Occorre osservare che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede, per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del
2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla recente pronuncia
Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termina le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Ebbene, per quel che concerne il caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano le componenti perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile innanzitutto per lo squilibrio reddituale tra le parti, atteso che il ricorrente risulta essere lavoratore dipendente stabile, con un reddito annuo per il
2024 pari ad euro 10.412,87 (cfr. CUD 2025 depositato in atti) , e ha dichiarato in udienza di vivere in un'abitazione per cui corrisponde un canone di euro 100,00 mensili. La resistente, pur avendo dimostrato capacità lavorativa, ha dichiarato in sede di audizione di svolgere attualmente solo lavori saltuari "a chiamata". D'altro canto è pacifico che la situazione economica della resistente sia mutata rispetto alla separazione, non essendo più gravata dal canone di locazione poiché vive in un immobile di cui è comproprietaria, come dalla stessa ammesso in sede di audizione. Allo stesso tempo la resistente ha allegato in data 25.02.2025 CUD 2024 relativo ai redditi 2023, pari a €
2.935,09, da cui si evincono dei redditi sebbene molto bassi e non continuativi (periodo 19.09.2023
- 31.12.2023) .
Pertanto, per la resistente, l'età (43 anni), la ridotta qualificazione professionale (licenza media), nonché le difficoltà di salute documentate in corso di causa (cfr. referto del 12.12.2024) – che ne riducono anche se non annullano l'occupabilità – comprovano la sussistenza della componente perequativa ed assistenziale a sostegno dell' assegno in suo favore.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente e della durata considerevole della convivenza coniugale (24 anni), e tenuto allo stesso tempo conto del miglioramento della condizione abitativa della resistente, il Tribunale ritiene congruo disporre l'obbligo a carico di di versare a favore di , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di euro 100,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status , possono integralmente compensarsi tra le parti.
Vanno disposte le formalità di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Villaricca (NA) il 21.06.1999 da
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]); CP_1 b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ciascun mese, un assegno di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficienti oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% Per_2 delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di queto tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.2019;revoca l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
c) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
100,00 (cento /00) a titolo di assegno divorzile entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
d) d) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 7 – Parte I
- Anno 1999) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2012/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Del Bene, c.f. , presso il cui studio C.F._2 in San Prisco (CE), Via Marandola n.41, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Marino, c.f. C.F._3
, presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA), Via Cacciapuoti C.F._4
n.57, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.03.2024 il ricorrente premetteva: di aver contratto in Parte_1 data 21.06.1999 matrimonio in Villaricca (NA) con dalla cui unione Controparte_1 nascevano due figli, (il 27.06.2001) e (il 21.09.2007); che il Tribunale di Napoli Per_1 Per_2
Nord con decreto del 04.05.2023 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate;
che successivamente alla separazione erano intervenute modifiche nella situazione delle parti tali da giustificare una revisione delle condizioni economiche in quanto la resistente - all'epoca della separazione disoccupata e gravata da un canone di locazione - aveva trovato stabile occupazione lavorativa dal dicembre 2023 e non era più gravata dai costi abitativi essendosi trasferita unitamente ai figli presso il proprio padre da agosto 2023 in altra abitazione sita in Villaricca di cui risultava comproprietaria;
che altresì la figlia maggiorenne era nelle more Per_1 divenuta economicamente autosufficiente svolgendo attività lavorativa come commessa;
che la propria situazione economica era rimasta invece invariata, percependo un reddito medio mensile da lavoro dipendente per euro 900,00 circa e risultando gravato da finanziamento.
Tanto premesso, chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento); disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
porre a carico del ricorrente un assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio;
nulla disporre a titolo di Per_2 assegno divorzile per la resistente attesa l'autosufficienza economica della stessa;
revocare il contributo al mantenimento per la figlia stante la sua autosufficienza economica, o in Per_1 subordine ridurlo ad euro 100,00 mensili;
porre a carico di ciascuna parte il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore.
Si costituiva in data 10.06.2024 la resistente la quale, pur non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare rappresentava che la propria situazione economica non era migliorata ma piuttosto peggiorata in quanto l'attività lavorativa che svolgeva come era stata solo a tempo determinato e per pochi mesi in prova, e che attualmente era disoccupata;
che la figlia maggiorenne pur lavorando già al tempo della Per_1 separazione, non era mai stata economicamente autonoma e che la sua situazione si era ulteriormente aggravata, trovandosi in stato di gravidanza e con uno stipendio ridotto per maternità; che la resistente viveva da sola con i figli e non con il proprio padre come invece affermato dal ricorrente;
che la comproprietà degli immobili era circostanza già nota e sussistente all'epoca della separazione e non costituiva miglioramento successivo né in ogni caso fonte di reddito;
che il pagamento del finanziamento da parte del era già stato considerato negli accordi di Pt_1 separazione tanto da giustificare un iniziale importo ridotto dell'assegno; che la vita coniugale era stata segnata da relazioni extraconiugali, condotte aggressive, violente e di stalking da parte del dovute anche all'uso di sostanze stupefacenti, che l'avevano costretta a subire maltrattamenti Pt_1
(con una denuncia sporta nel settembre 2022), causando altresì un grave stato psicofisico ai figli;
che il reddito effettivo del ricorrente era superiore a quanto dichiarato in atti, ammontando a circa euro 1.700,00 mensili comprensivi di extra.
Tanto premesso, la resistente chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento); disporre un aumento dell'assegno per sé e per i figli, o in subordine confermare gli importi già stabiliti in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice procedeva all'audizione delle parti. Il ricorrente dichiarava di percepire circa euro 1.000,00 mensili, di essere gravato da un nuovo finanziamento dopo aver estinto il precedente e di pagare euro 100,00 mensili per una stanza in locazione;
si offriva di corrispondere euro 350,00 per il figlio Per_2 ed euro 150,00 per la figlia oltre a cedere alla resistente la propria quota di assegno unico. La Per_1 resistente insisteva per la conferma degli importi della separazione per euro 800,00 complessivi;
dichiarava di aver lasciato la casa coniugale in locazione per cui pagava euro 370,00 mensili nel luglio 2023 e di risiedere attualmente gratuitamente in un'abitazione di cui era comproprietaria con i fratelli;
riferiva di aver lavorato come addetta alle pulizie da settembre 2023 a marzo 2024 ma che il contratto non era stato rinnovato per motivi di salute e di svolgere allo stato solo lavori saltuari a chiamata.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza il Giudice, con ordinanza resa nella medesima data, rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui revocava l'obbligo per il ricorrente di versare in favore della resistente l'importo a titolo di mantenimento per euro 150,00; disponeva la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli nella misura di euro 150,00 per la figlia ed euro 350,00 per il figlio;
confermava per il Per_1 Per_2 resto tutte le statuizioni assunte in sede di separazione;
dichiarava infine inammissibile la prova per testi articolata dalle parti e rinviava all'udienza del 25.02.2025.
Depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il
Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va precisato che la presente procedura ha ad oggetto lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario, come invece erroneamente affermato dalle parti.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia il decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord il 04.05.2023 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate nel procedimento recante n. R.G.
11821/2022.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 21.04.2023 dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, occorre preliminarmente dare atto che il figlio ha Per_2 raggiunto la maggiore età nel corso del presente giudizio;
pertanto, con riferimento alla prole il
Tribunale non è chiamato a pronunciarsi in ordine all'affido ma le seguenti statuizioni concerneranno unicamente il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (nata il Persona_3
27.06.2001) e (nato il [...]). Persona_4
Orbene, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148
c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt.
155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
Ciò posto, con riferimento al figlio – il quale è diventato maggiorenne nel corso del Per_2 giudizio – il raggiungimento della maggiore età non determina l'automatico venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, il quale persiste finché il figlio non abbia raggiunto un'effettiva indipendenza economica. Orbene la circostanza che abbia raggiunto la Per_2 maggiore età in data recente induce a ritenere, secondo un criterio di normalità, la sua ancora non raggiunta indipendenza economica, la quale peraltro risulta incontestata tra le parti. Tenuto pertanto conto dell'età e delle relative esigenze - il cui incremento è proporzionale all'età - il Collegio ritiene equo confermare quanto già stabilito in via provvisoria, e pertanto disporre la corresponsione a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma di euro Per_2
350,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio
(mediche, scolastiche e ludiche), purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle sanitarie urgenti) e debitamente documentate, come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa di questo Tribunale ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019.
Quanto alla figlia di anni 24, occorre applicare con maggior rigore il richiamato principio di Per_1 autoresponsabilità. La ragazza di anni 24 ha completato il ciclo formativo, ha iniziato a lavorare e la circostanza che abbia una retribuzione ridotta in quanto in maternità è solo temporanea: va pertanto revocato l'assegno di mantenimento a carico del padre a suo favore.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, va considerata la diversa natura di tale assegno rispetto a quello di mantenimento. Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c. e il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, Legge 898/70.
Occorre osservare che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede, per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del
2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla recente pronuncia
Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termina le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Ebbene, per quel che concerne il caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano le componenti perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile innanzitutto per lo squilibrio reddituale tra le parti, atteso che il ricorrente risulta essere lavoratore dipendente stabile, con un reddito annuo per il
2024 pari ad euro 10.412,87 (cfr. CUD 2025 depositato in atti) , e ha dichiarato in udienza di vivere in un'abitazione per cui corrisponde un canone di euro 100,00 mensili. La resistente, pur avendo dimostrato capacità lavorativa, ha dichiarato in sede di audizione di svolgere attualmente solo lavori saltuari "a chiamata". D'altro canto è pacifico che la situazione economica della resistente sia mutata rispetto alla separazione, non essendo più gravata dal canone di locazione poiché vive in un immobile di cui è comproprietaria, come dalla stessa ammesso in sede di audizione. Allo stesso tempo la resistente ha allegato in data 25.02.2025 CUD 2024 relativo ai redditi 2023, pari a €
2.935,09, da cui si evincono dei redditi sebbene molto bassi e non continuativi (periodo 19.09.2023
- 31.12.2023) .
Pertanto, per la resistente, l'età (43 anni), la ridotta qualificazione professionale (licenza media), nonché le difficoltà di salute documentate in corso di causa (cfr. referto del 12.12.2024) – che ne riducono anche se non annullano l'occupabilità – comprovano la sussistenza della componente perequativa ed assistenziale a sostegno dell' assegno in suo favore.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente e della durata considerevole della convivenza coniugale (24 anni), e tenuto allo stesso tempo conto del miglioramento della condizione abitativa della resistente, il Tribunale ritiene congruo disporre l'obbligo a carico di di versare a favore di , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di euro 100,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status , possono integralmente compensarsi tra le parti.
Vanno disposte le formalità di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Villaricca (NA) il 21.06.1999 da
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]); CP_1 b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ciascun mese, un assegno di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficienti oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% Per_2 delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di queto tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.2019;revoca l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
c) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
100,00 (cento /00) a titolo di assegno divorzile entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
d) d) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 7 – Parte I
- Anno 1999) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro