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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 931 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato IMPALMI FRANCESCA
e
ME EO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati MANZELLA MARIA CARMELA e SPELLANZON FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Vicenza in data in data 24.05.2003 tra i SIg.ri e EN TT, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 di Vicenza di provvedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza dell'anno 2003 al numero 77, parte II, serie A.
2. La casa coniugale di fatto non è più esistente essendosi la SI.ra trasferita in altra abitazione Pt_1 sita in Vicenza (VI) Via Mantovani n. 67, di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli che con lei
1 mantengono la residenza e, relativamente al minore il collocamento prevalente. In ogni Persona_1 caso si chiede ne venga confermata l'assegnazione alla madre, come già stabilito in sede di separazione, in quanto convivente con i figli che qui mantengono la propria residenza.
3. Il Sig. EN si è già da tempo trasferito in altra abitazione e sta provvedendo al cambio della residenza anagrafica.
4. Il figlio minorenne resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
5. Gli incontri tra padre e figlio, tenuto conto che ha 17 anni compiuti e che diverrà Per_1 maggiorenne poco dopo la pronuncianda sentenza, potranno essere concordati autonomamente e liberamente tra i predetti che si accorderanno direttamente.
6. Il SI. EN, a decorrere dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso nel contributo al mantenimento per i due figli Pt_1
e , entrambi non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 300,00 (€ Per_2 Per_1
150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla SI.ra . Pt_1
7. In ogni caso, le spese straordinarie mediche, sportive, ricreative – documentate e previamente concordate, qualora previsto, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza e quelle scolastiche, si intendono a carico per il 50% ad entrambi i genitori. Qualora anticipate da uno dei coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro 15 giorni dalla ricezione della relativa ricevuta.
8. I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene reciprocamente richiesto e previsto tra di essi.
9. La SI.ra e il SI. EN prestano il reciproco consenso, qualora necessario, al rilascio del Pt_1 passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
10. Spese e compensi processuali integralmente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 24/05/2003.
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i
2 coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 529/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato Per_1 alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della prole;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di EN TT l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma Parte_1 Per_2 non economicamente autosufficiente (nato il [...]), la somma mensile di euro 150,00, oltre a sostenere il 50% delle sue spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza (VI) Via Mantovani
n. 67 in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
3 passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da ME EO in VICENZA (VI) il 24/05/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 77, parte II, serie A, anno 2003;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 931 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato IMPALMI FRANCESCA
e
ME EO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati MANZELLA MARIA CARMELA e SPELLANZON FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Vicenza in data in data 24.05.2003 tra i SIg.ri e EN TT, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 di Vicenza di provvedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza dell'anno 2003 al numero 77, parte II, serie A.
2. La casa coniugale di fatto non è più esistente essendosi la SI.ra trasferita in altra abitazione Pt_1 sita in Vicenza (VI) Via Mantovani n. 67, di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli che con lei
1 mantengono la residenza e, relativamente al minore il collocamento prevalente. In ogni Persona_1 caso si chiede ne venga confermata l'assegnazione alla madre, come già stabilito in sede di separazione, in quanto convivente con i figli che qui mantengono la propria residenza.
3. Il Sig. EN si è già da tempo trasferito in altra abitazione e sta provvedendo al cambio della residenza anagrafica.
4. Il figlio minorenne resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
5. Gli incontri tra padre e figlio, tenuto conto che ha 17 anni compiuti e che diverrà Per_1 maggiorenne poco dopo la pronuncianda sentenza, potranno essere concordati autonomamente e liberamente tra i predetti che si accorderanno direttamente.
6. Il SI. EN, a decorrere dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso nel contributo al mantenimento per i due figli Pt_1
e , entrambi non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 300,00 (€ Per_2 Per_1
150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla SI.ra . Pt_1
7. In ogni caso, le spese straordinarie mediche, sportive, ricreative – documentate e previamente concordate, qualora previsto, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza e quelle scolastiche, si intendono a carico per il 50% ad entrambi i genitori. Qualora anticipate da uno dei coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro 15 giorni dalla ricezione della relativa ricevuta.
8. I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene reciprocamente richiesto e previsto tra di essi.
9. La SI.ra e il SI. EN prestano il reciproco consenso, qualora necessario, al rilascio del Pt_1 passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
10. Spese e compensi processuali integralmente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 24/05/2003.
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i
2 coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 529/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato Per_1 alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della prole;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di EN TT l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma Parte_1 Per_2 non economicamente autosufficiente (nato il [...]), la somma mensile di euro 150,00, oltre a sostenere il 50% delle sue spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza (VI) Via Mantovani
n. 67 in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
3 passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da ME EO in VICENZA (VI) il 24/05/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 77, parte II, serie A, anno 2003;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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