Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2026, proposto da
RI IV, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2180/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 4944/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Salvatore ET IM LA e udito il difensore dell’Amministrazione come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. La ricorrente esponeva che, con la sentenza indicata in epigrafe, adottata all’esito di un giudizio instaurato per l’accertamento del diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare dall’1.9.2010 al 14.11.2010 e dal 28.10.2011 al 31.08.2013, periodo in cui aveva svolto il proprio servizio all’estero, senza trattenuta dell’Indennità integrativa speciale (I.I.S.), il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto “ a corrispondere le differenze retributive relative al trattamento stipendiale integrale spettante senza operare relativamente alla voce indennità integrativa speciale alcuna trattenuta … oltre accessori di legge dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo nel rispetto del disposto di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”.
Lamentava che, tuttavia, l’Amministrazione convenuta sarebbe rimaste inerte nell’eseguire il suddetto provvedimento giurisdizionale e chiedeva, pertanto, l’ottemperanza della sentenza e di ordinare, dunque, al Ministero intimato di “ adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente ”.
2. Si costituiva in giudizio con atto di mera forma il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3. All’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026, nessuno compariva per la parte ricorrente, la quale aveva precedentemente depositato note di passaggio in decisione della causa, ed il Collegio, su richiesta del difensore dell’Amministrazione intimata, poneva la causa in decisione.
4. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto.
5. Emerge, infatti, che la sentenza è stata notificata in formula esecutiva, via PEC, in data 3 ottobre 2025, all’Amministrazione nei confronti della quale era stata pronunciata ed è divenuta cosa giudicata giusta certificato di non proposto appello rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Catania.
È, altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01), ma si è limitato a depositare una memoria di mera forma.
6. Per le suddette ragioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza portata in esecuzione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa, detratte ovviamente le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
7. Il Collegio stabilisce, altresì, che, alla scadenza del suddetto termine, in caso di perdurante inerzia della predetta Amministrazione, si insedi il Commissario ad acta , individuato, sin da ora, nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
8. Il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di astreinte , che, in ragione della sua natura sanzionatoria (Cons. Stato, Ad. Pl., 25 giugno 2014, n. 15) ed avuto riguardo alla specifica fattispecie, integrerebbe, allo stato, una misura eccessivamente afflittiva nei confronti del Ministero convenuto.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore ET IM LA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Salvatore ET IM LA | SE AN Barone |
IL SEGRETARIO