Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.04.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2398 / 2024
promossa da
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Pt_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. SCERRA LUISA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, , rappresentato e difeso dall'avv. DANILE CP_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, l' proponeva opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 110/2024 con cui le si intimava il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 11.698,34 a titolo di TFS maturato da quest'ultimo per il periodo di lavoro svolto presso il Consorzio A.S.I. di Agrigento in Liquidazione nel periodo compreso tra
01/12/1997 e l'1/10/2009, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
Si costituiva , il quale deduceva di essere stato trasferito al Consorzio ASI di CP_1
Agrigento l'1.10.2009 e transitato senza soluzione di continuità nei ruoli dell' , giusta Pt_1
determinazione del Direttore Generale n. 63 del 14.12.2019, con profilo professionale di istruttore direttivo, fino al 31.12.2022; argomentava variamente l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Con riferimento all'eccezione sollevata circa il difetto di legittimazione passiva, giova richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto di recente statuito sul punto dalla Corte di
Appello di Palermo, sent. n. 863/2023 secondo cui “la corretta ricostruzione del quadro normativo introdotto dalla L.R. Sicilia n. 8 del 12.1.2012 (“Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”) consente di cogliere appieno la vicenda successoria che ha coinvolto i Consorzi A.S.I. e il subentrante Dalla piana lettura dell'originaria Parte_1
formulazione della or ora citata legge regionale può, anzitutto, ricavarsi che l' – nella veste di Pt_1
ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive (art. 1) – è stato costituito al fine di promuovere “l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti” (art. 2). Contestualmente, si osserva, è stata disposta la soppressione e la liquidazione dei Consorzi ASI (ridenominati “
[...]
) attraverso la nomina di commissari straordinari Controparte_2
(art. 1), i quali, secondo le fasi scandite dalla legge citata, avrebbero dovuto chiudere le operazioni di liquidazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale. Trascorso
infruttuosamente tale termine, l'Istituto subentrava “integralmente e definitivamente nella gestione delle aree” in cui operavano i disciolti Consorzi A.S.I. (art. 19, comma 5), mentre “i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale” transitavano “in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione” (così la formulazione originaria dell'art. 19,
comma 8, primo periodo). Orbene, sulla portata applicativa della normativa or ora citata è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. Sicilia n. 9 del 15.5.2013 (pubblicata su G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 17/05/2013, n. 22 e recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale”). Tale noma, infatti, ha chiarito che i soppressi Consorzi
A.S.I. transitati nella Gestione Separata (nonostante l'attribuzione al Presidente dell'IRSAP della legale rappresentanza degli stessi) “mantengono la propria originaria autonoma personalità
giuridica” (sino alla chiusura, da adottarsi con decreto assessoriale, del procedimento di liquidazione)
e che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI
transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”. Risulta, pertanto, evidente – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - che nessuna successione a titolo universale è
intervenuta tra i disciolti Consorzi ASI e l' . In questo senso, del resto, depone la successiva Pt_1
riformulazione del comma 8 dell'art. 19 della L.R. Sicilia 8/2012 (sostituito dall'art. 19, lett. d)
operata dalla L.R. Sicilia n.8 del 17.5.2016 (pubblicata in G.U.R.S. n. 22 del 24.5.2016 e recante
“Disposizioni per favorire l'economia, norme in materia di personale. Disposizioni varie”) il cui tenore si riporta: “Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi,
posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP
ovvero nel bilancio della Regione”.
Pertanto, è chiaro che, nelle intenzioni del legislatore regionale, ci fosse la chiara idea di mantenere, tramite gestioni a contabilità separata, “l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività” dei singoli enti soppressi rispetto al subentrante Istituto.
Ciò posto, tali assiomi non escludono la possibilità di insorgenza di nuove posizioni debitorie in capo all' per inadempimenti posti in essere dallo stesso, successivamente Pt_1 al subentro;
tuttavia, le somme oggi richieste attengono - pacificamente - agli importi che erano dovuti dal Consorzio Asi per cui non può essere chiamato a rispondere l'ente . Pt_1
Per le ragioni suesposte, il ricorso in opposizione va accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
Stante le difformi pronunce rese dalla giurisprudenza in punto di legittimazione, si reputa opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso in opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 110/2024;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo