Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6090 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA MAIONE;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
MARIA ANTONIO ALMA;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4817/2019 pubblicata il 04/03/2019, in punto di Servitù.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha convenuto davanti al Tribunale Parte_1 di Roma la esponendo che nel 2002 esso aveva acquistato un immobile CP_1 in Roma con accesso sia da via Prospero Santacroce n. 9 sia da via Gregorio XIII n.
92; che del passaggio carrabile su via Gregorio XIII è stato fatto pacifico uso fino al
6 maggio 2013, quando, a seguito dell'apertura, sul fondo servente, di un cantiere per l'inizio dei lavori di costruzione di box interrati, la ha invitato l' a CP_1 Pt_1 utilizzare «per il periodo strettamente necessario alla costruzione» il passaggio in via
Prospero Santa Croce;
in realtà, il passaggio da via Gregorio XIII non è più stato ripristinato. L' ha quindi chiesto, in via gradata: (i) la costituzione coattiva di Pt_1 una servitù di passaggio carrabile;
(ii) l'accertamento della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia;
(iii) l'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione.
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1.1. Con sentenza n. 4817/2019 del 04/03/2019 il Tribunale di Roma, che per ragioni di ordine logico ha esaminato la domanda principale dopo le altre due, ha osservato che:
- quanto alla servitù per destinazione del padre di famiglia, l'attore non ha fornito prova dell'originaria appartenenza dei due fondi a un unico proprietario, requisito essenziale per la configurabilità dell'istituto;
- in relazione all'usucapione, è stato provato l'utilizzo del passaggio da parte dell'Istituto dal 2002 al 2013 ma non è stata dimostrata la continuità del possesso attraverso l'uso da parte dei danti causa, così che non vi è prova del perfezionamento del termine ventennale necessario per l'usucapione;
- con riguardo alla costituzione coattiva della servitù di passaggio, l'interclusione relativa del fondo è risolvibile autonomamente dall' mediante soluzioni Pt_1 alternative che comportano un costo stimato in circa 80.000 euro. Tale spesa, pur rilevante, non è sproporzionata rispetto al valore dell'intero complesso immobiliare, acquistato nel 2002 per 880.000 euro, e quindi non si giustifica il sacrificio richiesto alla proprietà limitrofa.
Il Tribunale ha quindi respinto tutte le domande e ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.700 euro per compenso, oltre accessori di legge.
2. L' ha impugnato la sentenza Parte_1 chiedendo il riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia;
in subordine, il riconoscimento della servitù per usucapione;
in via ulteriormente subordinata, la costituzione della servitù coattiva di passaggio carrabile.
2.1. La ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependone al contempo CP_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
2.2. Il 31/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Con il primo motivo l' appellante contesta la sentenza di primo grado per Pt_1 aver erroneamente rigettato la domanda di riconoscimento della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia omettendo di considerare le prove da esso fornite. Segnatamente, l' sostiene di aver Pt_1 dimostrato:
- che il fondo servente e dominante erano appartenuti al sig. CP_2
- l'esistenza di un vialetto carrabile, usato per decenni senza contestazioni;
Pag. 2 di 7 - l'assenza di qualsiasi manifestazione contraria alla servitù da parte del proprietario originale al momento della separazione dei fondi.
3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
3.1.1. L'art. 342 c.p.c. prevede che l'impugnazione «deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez.
Un. 27199 del 16/11/2017).
Il Tribunale ha respinto la domanda osservando che «l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'originaria appartenenza dei due fondi all'unico proprietario, notazione di per sé sufficiente ad escludere al [rectius, la, ndr] fondatezza di questa domanda».
Parte appellante non ha sottoposto a specifica critica tale valutazione adducendo elementi in grado di confutarla, ma si è limitata a ribadire quanto già allegato nel giudizio di primo grado senza indicare, in particolare, quale sia l'elemento di prova non preso in considerazione dal Tribunale e da cui dovrebbe evincersi che i due fondi appartenevano in origine ad un unico proprietario. L'atto di appello non indica in quale modo l' avrebbe «dimostrato che il fondo dominante dell' Pt_1 [...]
e quello servente della società Parte_1 CP_1 erano originariamente di proprietà del sig. , e le prove testimoniali CP_2 richiamate sono relative all'esercizio del passaggio, ma non anche (né potevano esserlo) all'individuazione del dante causa della CP_1
3.1.2. Il gravame sul punto è comunque infondato, per la semplice osservazione che – a fronte della contestazione al riguardo formulata dalla convenuta – non è stato prodotto il titolo di acquisto della e pertanto non è dato sapere se CP_1 in origine il proprietario dell'immobile oggi a questa appartenente fosse il medesimo dell'immobile oggi di proprietà dell' . Pt_1
4. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso l'acquisto della servitù per usucapione affermando che non vi fosse prova di un possesso ventennale. Il primo giudice, tuttavia, non ha considerato che l'uso della servitù è stato continuo e pacifico sin dal 2002, quando l' ha Pt_1 acquistato l'immobile; anche il proprietario precedente esercitava il passaggio e quindi il periodo di possesso cumulato supera i 20 anni;
testimonianze e
Pag. 3 di 7 documentazione attestano che le Suore dell' avevano chiavi e telecomandi Pt_1 del cancello, dimostrando così l'esercizio esclusivo del passaggio. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non riconoscere l'usucapione, maturata mediante il cumulo dei periodi di possesso tra successori a titolo particolare.
4.1. Il primo giudice ha respinto la domanda di usucapione osservando che era provato l'esercizio del passaggio da parte dell'Istituto a partire dal 2002 (anno in cui esso acquistò l'immobile) e che ciò non avveniva per mera tolleranza della non vi era tuttavia prova che il passaggio carrabile fosse esercitato anche CP_1 dai danti causa dell' e quindi dell'esercizio ventennale del passaggio stesso, Pt_1 dal momento che per stessa ammissione dell'appellante questo è stato interrotto nel 2013, con l'inizio dei lavori di costruzione dei box sotterranei sul fondo servente.
Anche in questo caso l'impugnazione si risolve in una inammissibile petizione di principio, dal momento che in proposito l' si limita a richiamare le Pt_1 testimonianze relative a fatti accaduti a partire dal 2002, ma non indica alcun elemento di prova circa il fatto che i venditori abbiano mai esercitato il passaggio sul vialetto di cui si discute.
Del resto, dall'esame delle prove assunte dal primo giudice alle udienze del 13 giugno e del 20 novembre 2018 risulta che nessuno dei testimoni ha riferito circa l'esercizio del passaggio anteriormente al 2002. Non vi è quindi prova che il possesso della servitù di passaggio si sia protratto per almeno venti anni.
5. Con il terzo motivo l' lamenta che la sentenza è viziata da extrapetizione Pt_1 ed errata applicazione dell'art. 1052 c.c. In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha introdotto d'ufficio valutazioni economiche e di fattibilità non richieste né dibattute in giudizio. L'art. 1052 c.c., poi, prevede che una servitù possa essere concessa se l'accesso esistente è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, ed esso ha dimostrato che l'alternativa proposta è irrealizzabile per vincoli urbanistici e costi eccessivi. Inoltre, la mancata concessione del passaggio limita il diritto alla mobilità, considerato che l'Istituto accoglie ragazzi con disabilità
e che l'accesso da via Santacroce non è idoneo a garantire loro l'accesso all'edificio.
5.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «Le domande di cui agli artt. 1051 e
1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo
Pag. 4 di 7 relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.)» (Cass. Sez. 2,
18/12/2017, n. 30317, Rv. 646607 - 01). A tali esigenze deve ora essere aggiunta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999, quella di garantire l'accessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria «oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili» (Cass. Sez. 2,
06/06/2018, n. 14477, Rv. 648975 – 01).
L'appellante ha espressamente chiesto la costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1052, dal momento che il proprio fondo non è intercluso ma il passaggio, secondo quanto allegato, è inadeguato a garantire l'accesso ai disabili in quanto il parcheggio e i locali posti al piano terra, adibiti ad attività ricreative e di studio anche di ragazzi disabili, non sono direttamente raggiungibili dal passo carrabile su via Prospero Santacroce. Come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo, «la rampa posta su via Prospero Santacroce non risulta agevole per l'utilizzo specifico e non può collegarsi con lo stesso piazzale per il salto di quota del terreno, se non tramite un piccolo passaggio pedonale … tramite due gradini».
È tuttavia pacifico, in quanto si tratta di circostanze allegate (e documentate) dalla convenuta e non contestate dall'attore – appellante, che al momento dell'acquisto il compendio immobiliare dell' si componeva di due corpi di fabbrica e Pt_1 disponeva di due garage, uno al piano terra e l'altro al piano seminterrato nel corpo fabbrica lato via Lucio II, mentre la corte poi trasformata in parcheggio era un mero giardino. La rampa carrabile di accesso tuttora esistente, con ingresso da via
Prospero Santacroce, in origine conduceva a un garage interno al fabbricato, che si affacciava sulla corte - giardino. Solo a seguito dei lavori eseguiti dall' , Pt_1 accatastati il 13 marzo 2013, i garage sono stati trasformati e il giardino è diventato un parcheggio cementato.
Il passaggio esistente, pertanto, non è inadeguato per la natura dei luoghi ma è divenuto tale solo a seguito delle opere realizzate dallo stesso sul proprio Pt_1 fondo.
Ciò impedisce la costituzione della invocata servitù, per lo stesso principio secondo cui «Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte ne mantiene il collegamento, non si è in presenza di una situazione d'interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di
Pag. 5 di 7 passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la porzione che gode di accesso all'esterno» (Cass. Sez. 2, 28/04/2011,
n. 9464, Rv. 617685 – 01). L'inadeguatezza del passaggio esistente, infatti, dipende dal fatto proprio dello stesso proprietario: questo ha operato la trasformazione dei luoghi, che ha determinato l'impossibilità di raggiungere con autoveicoli una porzione del fondo, avendo riguardo esclusivamente alle proprie esigenze e senza tenere conto – a quanto risulta dalle allegazioni delle parti – di possibili soluzioni alternative tali da contemperare tali esigenze con l'uso del già esistente passaggio alla via pubblica.
Parte appellante, poi, non ha confutato con specifici argomenti l'allegazione della secondo cui l'accesso delle autovetture potrebbe essere assicurato, CP_1 attraverso il passo carrabile già esistente su via Santacroce, tramite un
«prolungamento della rampa carrabile attraverso il cancelletto che si apre sul giardino». In particolare, nei propri scritti difensivi l' non ha spiegato quali Pt_1 sarebbero i motivi tecnici che impedirebbero il prolungamento della rampa o l'adozione di altri accorgimenti idonei a garantire l'accesso dei disabili, ma si è limitato a richiamare una «perizia redatta dal Prof. Ing. ». Persona_1
L'appellante non ha tuttavia indicato quando tale elaborato sarebbe stato prodotto, ed esso non si rinviene in atti: non è presente nei fascicoli informatici né del giudizio di primo grado né del presente procedimento, e non è in alcun modo menzionato tra le produzioni documentali effettuate. Un cenno a un elaborato dell'ing. si rinviene solo a pagina 44 della copia della relazione del c.t.u. Per_1 arch. , ma tale pagina costituisce il frontespizio di osservazioni alla bozza di Per_2 relazione del c.t.u. le quali tuttavia non sono presenti nel file prodotto dalla stessa attrice e ora appellante.
Non vi è quindi prova che il passaggio alla via pubblica già esistente, attualmente inidoneo per fatto proprio dell'interessato, non possa essere reso adeguato alle esigenze di mobilità delle persone disabili senza necessità di imporre sacrifici ad un terzo.
6. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminabile, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' dell' al rimborso in favore Parte_1 Parte_1 della delle spese del presente procedimento, che liquida in 6.000 € CP_1 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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