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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3593/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3593/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Buccino n. 735/16, depositata il 28/11/16
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Francesco Cantoni, Luisella Sarullo e Paola De Nicolellis, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 15/A, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Mario Controparte_1 Controparte_2
Manzo, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATI
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'11/06/15, conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Buccino, la esponendo di aver stipulato con la Parte_1
convenuta, in data 03/03/08, il contratto di finanziamento n. 4806626, estinto alla sua naturale scadenza, per l'importo complessivo di € 47.448,00, da rimborsare in 72 rate mensili di € 659,00 ciascuna, con TAN del 16,50% e TAEG del 18,04%, nonché € 2.746,80 per costi assicurativi;
che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo dei costi assicurativi, era pari al 22,81%, ossia superiore sia al TAEG pattuito che alla soglia usuraria del 18,57%; che l'usurarietà del tasso pagina 1 di 8 convenuto comportava l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e, quindi, l'obbligo della convenuta di restituire gli interessi indebitamente percepiti, da quantificarsi in € 5.000,00, ossia nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice;
che, inoltre, la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato comportava l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT di cui all'art. 117, co. 7,
T.U.B., richiamato dall'art. 124 T.U.B.
Chiedeva, quindi, in via principale, accertarsi la nullità parziale del contratto di finanziamento per usurarietà dei tassi applicati, con condanna della convenuta al pagamento della somma di €
5.000,00 a titolo di restituzione degli interessi percepiti;
in via subordinata, accertarsi la nullità parziale del contratto di finanziamento per divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 3.000,00 quale differenza tra gli interessi versati al tasso convenzionale e quelli calcolati al tasso BOT, oltre al rimborso del premio assicurativo, nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 735/16, depositata il 28/11/16, il Giudice di Pace di
Buccino, accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannava la
[...] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.000,00, nonché delle spese Parte_1
giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
06 ed il 19/04/17, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con condanna del e di , quest'ultima quale cessionaria CP_1 Controparte_2 del credito di cui all'impugnata sentenza nella misura di € 1.000,00, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/09/17, si costituivano e Controparte_1 P_
, i quali chiedevano dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
[...]
e, comunque, rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'appello in relazione al novellato art. 342 c.p.c.
Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n.
83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione
pagina 2 di 8 dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La predetta riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in pagina 3 di 8 caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n.
4695/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che la si è attenuta Parte_1
al novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha riportato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare, ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, e ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il TAEG effettivamente applicato è pari al 22,81%, ed è quindi superiore a quello del 18,04% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
pagina 4 di 8 Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al co. 7 dell'art. 117 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, di oltre € 14.000,00, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della somma di € 5.000,00, avendo il CP_1
formulato la propria domanda nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumerebbe dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) l'inammissibilità della disposta CTU, posto che questa risultava meramente esplorativa e finiva per esonerare la controparte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti;
3) che, ai fini del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, rilevava il TEG
e non il TAEG.
Il primo motivo di appello è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
La divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125bis, co. 7, del medesimo
T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera pagina 5 di 8 e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 03/03/08.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non ha formulato alcuna domanda CP_1 risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della Parte_1
e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul TAEG,
[...]
a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
pagina 6 di 8 Difetta, pertanto, il presupposto normativo dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT cui ha fatto ricorso il giudice di primo grado una volta accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
Per quanto attiene, invece, alla asserita usurarietà del TAEG, di tale profilo non può tenersi conto.
Invero, in primo grado, il ha proposto due domande, una principale e l'altra subordinata: la CP_1 domanda principale aveva ad oggetto l'usurarietà dei tassi applicati e quella subordinata la divergenza del TAEG.
Il giudice di pace, come si evince dalla motivazione dell'impugnata sentenza, ha accolto solo la domanda subordinata, sicchè il , al fine di sottoporre la domanda principale al vaglio del CP_1
giudice del gravame, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, essendosi precisato in giurisprudenza che, qualora sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda principale, ha l'onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento del gravame principale (Cass. n. 8674/17). In ogni caso, anche a voler ritenere sufficiente l'onere di riproposizione della domanda non accolta ex art. 346 c.p.c., deve rilevarsi che il , in sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello, non ha CP_1
specificamente riproposto la domanda principale formulata in primo grado, essendosi limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la sola questione della divergenza del TAEG.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda (subordinata) proposta dal nei confronti della CP_1
società appellante.
A ciò consegue la condanna degli appellati alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado (circostanza mai contestata), ossia € 4.000,00 da parte di
[...] ed € 1.000,00 da parte di , essendo quest'ultima resasi, nelle more, CP_1 Controparte_2 cessionaria di un quinto del credito vantato dal , oltre interessi legali dalla notifica dell'atto CP_1
di appello (non emergendo dagli atti la data precisa del pagamento) al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3593/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2) condanna e alla restituzione, in favore della Controparte_1 Controparte_2
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1 rispettivamente pari ad € 4.000,00 ed € 1.000,00, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di appello al soddisfo;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di Controparte_1
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3593/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Buccino n. 735/16, depositata il 28/11/16
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Francesco Cantoni, Luisella Sarullo e Paola De Nicolellis, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 15/A, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Mario Controparte_1 Controparte_2
Manzo, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATI
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'11/06/15, conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Buccino, la esponendo di aver stipulato con la Parte_1
convenuta, in data 03/03/08, il contratto di finanziamento n. 4806626, estinto alla sua naturale scadenza, per l'importo complessivo di € 47.448,00, da rimborsare in 72 rate mensili di € 659,00 ciascuna, con TAN del 16,50% e TAEG del 18,04%, nonché € 2.746,80 per costi assicurativi;
che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo dei costi assicurativi, era pari al 22,81%, ossia superiore sia al TAEG pattuito che alla soglia usuraria del 18,57%; che l'usurarietà del tasso pagina 1 di 8 convenuto comportava l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e, quindi, l'obbligo della convenuta di restituire gli interessi indebitamente percepiti, da quantificarsi in € 5.000,00, ossia nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice;
che, inoltre, la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato comportava l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT di cui all'art. 117, co. 7,
T.U.B., richiamato dall'art. 124 T.U.B.
Chiedeva, quindi, in via principale, accertarsi la nullità parziale del contratto di finanziamento per usurarietà dei tassi applicati, con condanna della convenuta al pagamento della somma di €
5.000,00 a titolo di restituzione degli interessi percepiti;
in via subordinata, accertarsi la nullità parziale del contratto di finanziamento per divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 3.000,00 quale differenza tra gli interessi versati al tasso convenzionale e quelli calcolati al tasso BOT, oltre al rimborso del premio assicurativo, nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 735/16, depositata il 28/11/16, il Giudice di Pace di
Buccino, accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannava la
[...] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.000,00, nonché delle spese Parte_1
giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
06 ed il 19/04/17, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con condanna del e di , quest'ultima quale cessionaria CP_1 Controparte_2 del credito di cui all'impugnata sentenza nella misura di € 1.000,00, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/09/17, si costituivano e Controparte_1 P_
, i quali chiedevano dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
[...]
e, comunque, rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'appello in relazione al novellato art. 342 c.p.c.
Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n.
83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione
pagina 2 di 8 dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La predetta riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in pagina 3 di 8 caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n.
4695/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che la si è attenuta Parte_1
al novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha riportato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare, ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, e ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il TAEG effettivamente applicato è pari al 22,81%, ed è quindi superiore a quello del 18,04% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
pagina 4 di 8 Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al co. 7 dell'art. 117 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, di oltre € 14.000,00, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della somma di € 5.000,00, avendo il CP_1
formulato la propria domanda nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumerebbe dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) l'inammissibilità della disposta CTU, posto che questa risultava meramente esplorativa e finiva per esonerare la controparte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti;
3) che, ai fini del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, rilevava il TEG
e non il TAEG.
Il primo motivo di appello è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
La divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125bis, co. 7, del medesimo
T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera pagina 5 di 8 e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 03/03/08.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non ha formulato alcuna domanda CP_1 risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della Parte_1
e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul TAEG,
[...]
a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
pagina 6 di 8 Difetta, pertanto, il presupposto normativo dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT cui ha fatto ricorso il giudice di primo grado una volta accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
Per quanto attiene, invece, alla asserita usurarietà del TAEG, di tale profilo non può tenersi conto.
Invero, in primo grado, il ha proposto due domande, una principale e l'altra subordinata: la CP_1 domanda principale aveva ad oggetto l'usurarietà dei tassi applicati e quella subordinata la divergenza del TAEG.
Il giudice di pace, come si evince dalla motivazione dell'impugnata sentenza, ha accolto solo la domanda subordinata, sicchè il , al fine di sottoporre la domanda principale al vaglio del CP_1
giudice del gravame, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, essendosi precisato in giurisprudenza che, qualora sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda principale, ha l'onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento del gravame principale (Cass. n. 8674/17). In ogni caso, anche a voler ritenere sufficiente l'onere di riproposizione della domanda non accolta ex art. 346 c.p.c., deve rilevarsi che il , in sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello, non ha CP_1
specificamente riproposto la domanda principale formulata in primo grado, essendosi limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la sola questione della divergenza del TAEG.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda (subordinata) proposta dal nei confronti della CP_1
società appellante.
A ciò consegue la condanna degli appellati alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado (circostanza mai contestata), ossia € 4.000,00 da parte di
[...] ed € 1.000,00 da parte di , essendo quest'ultima resasi, nelle more, CP_1 Controparte_2 cessionaria di un quinto del credito vantato dal , oltre interessi legali dalla notifica dell'atto CP_1
di appello (non emergendo dagli atti la data precisa del pagamento) al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3593/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2) condanna e alla restituzione, in favore della Controparte_1 Controparte_2
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1 rispettivamente pari ad € 4.000,00 ed € 1.000,00, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di appello al soddisfo;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di Controparte_1
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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