Articolo 13 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 luglio 1954
Art. 13.
Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento della pensione e' fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, compete al titolare l'intera parte del trattamento di cui alla lettera c) dell'art. 2, o di quelle corrispondenti di cui al comma secondo dell'art. 3 e al punto 2 dell'art. 4.
L'intera parte del trattamento di cui al comma precedente e' a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari che ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12.
Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione e' fatto da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata nello stesso primo comma, l'intero assegno di caroviveri temporaneo previsto dall' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni.
L'intero assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente e' a carico della Cassa di previdenza che provvede al pagamento della pensione, la quale ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi nel modo indicato al comma secondo del presente articolo.
Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione e' fatto dallo Stato, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata al primo comma del presente articolo, l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello stato, senza diritto da parte dello Stato stesso a rivalsa alcuna verso le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954