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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 20 NOVEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 5151 /2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall'avv. Teresa Ercolanese Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 16.07.2024 le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità con necessita di sostegno elevato ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
*** Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.
, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto la ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta, non invalido ex lege n.
118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, quali sindrome autoimmune suggestiva di lupus eritemtoso discoide cronico (LECD) con artralgie diffuse in particolare al rachide ed alle ginocchia e soprattutto alle mani con riduzione della forza della pinza di presa, con evidente impotenza funzionale nelle fasi acute, in riferito compenso clinico mediante terapia steroida ed in attuale trattamento con Plaquenil ed ASA; nefropatia lupica secondaria in trattamento esclusivamente dietetico; IVC arti inferiori non complicata). Il ctu ha evidenziato come la dominante malattia autoimmune, di tipo lupico (LECD), è in trattamento poli farmacologico e, sebbene sia “complicato da nefropatia lupica secondaria in trattamento conservativo con dieta iposodica ed ipoproteica, in attuale parziale fase di stabilità clinica, può essere correttamente e congruamente valutata con applicazione del codice 9320 delle Tabelle
Ministeriali. Con riferimento alle altre patologie rilevate, contrariamente a quando lamentato in ricorso, le stesse, sebbene concorrano alla realizzazione di un suggestivo quadro sintomatologico, rivestono una minore importanza, giacché non documentate e solo riferite, come ad esempio lo stato depressivo, e che comunque, con particolare riguardo ai benefici richiesti, hanno una minore ricaduta funzionale nella valutazione medico legale globale. e, pertanto, la percentuale di invalidità ben può esser ancorata al 65% dalla domanda amministrativa.
Tra l'altro, anche a seguito della integrazione documentale richiesta dallo stesso Ctu, (trattasi di visita ortopedica) tale quadro patologico non è andato incontro ad un significativo peggioramento.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva (cfr certificato rilasciato dall'Asl Na 3 – dipartimento cardiologia in data 25.06.2025) all'espletamento della CTU, senza, tuttavia, allegare se e in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un aggravamento delle condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto;
del resto, nel certificato vengono solo elencate una serie di patologie da cui la ricorrente sarebbe affetta e la diagnosi di cardiopatia ipertensiva non è accompagnata da alcun esame diagnostico e/o strumentale. Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 20 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 20 NOVEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 5151 /2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall'avv. Teresa Ercolanese Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 16.07.2024 le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità con necessita di sostegno elevato ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
*** Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.
, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto la ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta, non invalido ex lege n.
118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, quali sindrome autoimmune suggestiva di lupus eritemtoso discoide cronico (LECD) con artralgie diffuse in particolare al rachide ed alle ginocchia e soprattutto alle mani con riduzione della forza della pinza di presa, con evidente impotenza funzionale nelle fasi acute, in riferito compenso clinico mediante terapia steroida ed in attuale trattamento con Plaquenil ed ASA; nefropatia lupica secondaria in trattamento esclusivamente dietetico; IVC arti inferiori non complicata). Il ctu ha evidenziato come la dominante malattia autoimmune, di tipo lupico (LECD), è in trattamento poli farmacologico e, sebbene sia “complicato da nefropatia lupica secondaria in trattamento conservativo con dieta iposodica ed ipoproteica, in attuale parziale fase di stabilità clinica, può essere correttamente e congruamente valutata con applicazione del codice 9320 delle Tabelle
Ministeriali. Con riferimento alle altre patologie rilevate, contrariamente a quando lamentato in ricorso, le stesse, sebbene concorrano alla realizzazione di un suggestivo quadro sintomatologico, rivestono una minore importanza, giacché non documentate e solo riferite, come ad esempio lo stato depressivo, e che comunque, con particolare riguardo ai benefici richiesti, hanno una minore ricaduta funzionale nella valutazione medico legale globale. e, pertanto, la percentuale di invalidità ben può esser ancorata al 65% dalla domanda amministrativa.
Tra l'altro, anche a seguito della integrazione documentale richiesta dallo stesso Ctu, (trattasi di visita ortopedica) tale quadro patologico non è andato incontro ad un significativo peggioramento.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva (cfr certificato rilasciato dall'Asl Na 3 – dipartimento cardiologia in data 25.06.2025) all'espletamento della CTU, senza, tuttavia, allegare se e in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un aggravamento delle condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto;
del resto, nel certificato vengono solo elencate una serie di patologie da cui la ricorrente sarebbe affetta e la diagnosi di cardiopatia ipertensiva non è accompagnata da alcun esame diagnostico e/o strumentale. Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 20 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini