Articolo 1 della Legge 9 marzo 1961, n. 350
Articolo 2
Versione
3 giugno 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):
a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;
b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.
Entrata in vigore il 3 giugno 1961