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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1203/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1203/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossoli, giusta Parte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data
10/06/2024.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Valeria De Controparte_1
Berardis, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 30/10/2024 e depositato in data 12/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Nereto in data 03/01/2018 con , da cui Controparte_1
erano nate le figlie (il 03/01/2014) e (il 29/02/2020) e che, Per_1 Persona_2
con sentenza n. 4/2024 in data 08/01/2024, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'assegnazione alla moglie della casa coniugale nonché
l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
confermare l'assegno mensile di €
400,00, dovuto a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia e la paritaria ripartizione delle spese straordinarie, come da
Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, dalla data della separazione, i coniugi erano rimasti ininterrottamente separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione.
Con comparsa in data 12/08/2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ed alle modalità di affidamento della prole, ha chiesto di aumentare ad € 600,00
l'assegno dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 300,00 per ciascuna figlia e la percezione esclusiva dell'assegno unico INPS, fermo restando il paritario concorso dei genitori alle spese straordinarie necessarie per la prole.
In particolare, la resistente ha dedotto che la propria situazione economica era peggiorata, percependo uno stipendio inferiore rispetto all'epoca della separazione ed essendo imminente la cessazione del rapporto di lavoro tempo indeterminato.
Alla prima udienza di comparizione in data 11/09/2024, il Presidente, sentiti i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità fin dal tempo della separazione- ha adottato, in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis
.22 , i seguenti provvedimenti:
1. Conferma le condizioni della separazione pronunciata in data 08/01/2024;
2. Assegna ad entrambe le parti termine di giorni 90 per il deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis .12 c.p.c. (ivi comprese le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e il contratto di lavoro o documento simile che attesti la retribuzione mensile percepita dalla resistente.
Successivamente, all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritto in data
30/10/2024 e depositato in data 12/11/2024. Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nell'accordo sottoscritto in data 30/10/2024 e depositato in data
12/11/2024 (in cui , per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare;
la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre;
il versamento da parte di quest'ultimo dell'assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 225,00 per ciascuna figlia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
l'attribuzione in via esclusiva alla moglie dell'assegno unico INPS;
la ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo con il
COA di Teramo in data 05/12/2018; la reciproca rinuncia all'assegno divorzile
).
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, come richiesto dalle parti, le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Nereto il 03/01/2028, alle condizioni di cui all'accordo Controparte_1
sottoscritto in data 30/10/2024 e depositato in data 12/11/2024, riportato in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1203/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossoli, giusta Parte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data
10/06/2024.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Valeria De Controparte_1
Berardis, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 30/10/2024 e depositato in data 12/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Nereto in data 03/01/2018 con , da cui Controparte_1
erano nate le figlie (il 03/01/2014) e (il 29/02/2020) e che, Per_1 Persona_2
con sentenza n. 4/2024 in data 08/01/2024, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'assegnazione alla moglie della casa coniugale nonché
l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
confermare l'assegno mensile di €
400,00, dovuto a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia e la paritaria ripartizione delle spese straordinarie, come da
Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, dalla data della separazione, i coniugi erano rimasti ininterrottamente separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione.
Con comparsa in data 12/08/2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ed alle modalità di affidamento della prole, ha chiesto di aumentare ad € 600,00
l'assegno dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 300,00 per ciascuna figlia e la percezione esclusiva dell'assegno unico INPS, fermo restando il paritario concorso dei genitori alle spese straordinarie necessarie per la prole.
In particolare, la resistente ha dedotto che la propria situazione economica era peggiorata, percependo uno stipendio inferiore rispetto all'epoca della separazione ed essendo imminente la cessazione del rapporto di lavoro tempo indeterminato.
Alla prima udienza di comparizione in data 11/09/2024, il Presidente, sentiti i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità fin dal tempo della separazione- ha adottato, in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis
.22 , i seguenti provvedimenti:
1. Conferma le condizioni della separazione pronunciata in data 08/01/2024;
2. Assegna ad entrambe le parti termine di giorni 90 per il deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis .12 c.p.c. (ivi comprese le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e il contratto di lavoro o documento simile che attesti la retribuzione mensile percepita dalla resistente.
Successivamente, all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritto in data
30/10/2024 e depositato in data 12/11/2024. Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nell'accordo sottoscritto in data 30/10/2024 e depositato in data
12/11/2024 (in cui , per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare;
la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre;
il versamento da parte di quest'ultimo dell'assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 225,00 per ciascuna figlia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
l'attribuzione in via esclusiva alla moglie dell'assegno unico INPS;
la ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo con il
COA di Teramo in data 05/12/2018; la reciproca rinuncia all'assegno divorzile
).
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, come richiesto dalle parti, le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Nereto il 03/01/2028, alle condizioni di cui all'accordo Controparte_1
sottoscritto in data 30/10/2024 e depositato in data 12/11/2024, riportato in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)