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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 402/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario AL AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 07.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
402/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. ENZO LE e avv. Parte_1
NA LE
RICORRENTE
E
con l'avv. ANDREA BOTTA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 347 2023 00022970 11 000 comunicato in data 05.12.2022 dall per il pagamento dei contributi (e sanzioni) di cui CP_1
alla gestione separata per l'anno 2016; ha eccepito la prescrizione del credito, la violazione delle norme sul procedimento, l'illegittimità delle sanzioni applicate.
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la domanda, di cui ha CP_1
chiesto il rigetto;
ha evidenziato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del ricorrente era già stata accertata giurisdizionalmente da questo
Tribunale con sentenza n. 785/2022 e che nessun termine di prescrizione era utilmente decorso anche alla luce della normativa di cui al DL 18/20 -L.
27/20.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale delle parti ed è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fino al 06.07.2025.
Oggetto del presente giudizio non è quindi l'accertamento della legittimità dell'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata già accertato CP_1
giurisdizionalmente con sentenza del Tribunale di Casino n. 785/2022, ma l'eccezione di prescrizione delle somme richieste e la violazione della normativa applicata.
In ordine all'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte con sentenza n.
27950/ 2018 ha chiarito: “Il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva
è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. E' peraltro chiaro che pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa in armonia del resto con il principio generale in ambito
Pag. 2 di 4 di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art 55 r.d.l.
1827/1935).
L'art 18 co 4 d.lgs 241/1997 stabilisce che “i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” .
Il termine di prescrizione decorre quindi dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti e, quindi, dal giorno in cui doveva essere corrisposto il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (anno 2016 – Unico 2017) termine 16.06.2017, differito al 16.07.2017 senza alcuna maggiorazione.
L'avviso bonario è stato comunicato il 5.12.2022, quindi oltre il termine di cinque anni, ciononostante la prescrizione non può ritenersi maturata avuto riguardo alle disposizioni in materia di sospensione della prescrizione contenute nella normativa per fronteggiare il covid.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie di cui all'art 3 co 9 legge 08.08.1995 n. 335 sono stati sospesi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv. L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20).
L'eccezione di prescrizione è quindi rigettata.
Infondate anche le ulteriori contestazioni, ritenendo questo giudice che l'avviso sia motivato e le sanzioni applicate quelle di cui alla normativa.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Cassino 08.07.2025
Il Giudice Onorario
AL AD
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 402/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario AL AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 07.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
402/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. ENZO LE e avv. Parte_1
NA LE
RICORRENTE
E
con l'avv. ANDREA BOTTA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 347 2023 00022970 11 000 comunicato in data 05.12.2022 dall per il pagamento dei contributi (e sanzioni) di cui CP_1
alla gestione separata per l'anno 2016; ha eccepito la prescrizione del credito, la violazione delle norme sul procedimento, l'illegittimità delle sanzioni applicate.
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la domanda, di cui ha CP_1
chiesto il rigetto;
ha evidenziato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del ricorrente era già stata accertata giurisdizionalmente da questo
Tribunale con sentenza n. 785/2022 e che nessun termine di prescrizione era utilmente decorso anche alla luce della normativa di cui al DL 18/20 -L.
27/20.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale delle parti ed è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fino al 06.07.2025.
Oggetto del presente giudizio non è quindi l'accertamento della legittimità dell'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata già accertato CP_1
giurisdizionalmente con sentenza del Tribunale di Casino n. 785/2022, ma l'eccezione di prescrizione delle somme richieste e la violazione della normativa applicata.
In ordine all'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte con sentenza n.
27950/ 2018 ha chiarito: “Il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva
è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. E' peraltro chiaro che pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa in armonia del resto con il principio generale in ambito
Pag. 2 di 4 di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art 55 r.d.l.
1827/1935).
L'art 18 co 4 d.lgs 241/1997 stabilisce che “i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” .
Il termine di prescrizione decorre quindi dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti e, quindi, dal giorno in cui doveva essere corrisposto il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (anno 2016 – Unico 2017) termine 16.06.2017, differito al 16.07.2017 senza alcuna maggiorazione.
L'avviso bonario è stato comunicato il 5.12.2022, quindi oltre il termine di cinque anni, ciononostante la prescrizione non può ritenersi maturata avuto riguardo alle disposizioni in materia di sospensione della prescrizione contenute nella normativa per fronteggiare il covid.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie di cui all'art 3 co 9 legge 08.08.1995 n. 335 sono stati sospesi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv. L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20).
L'eccezione di prescrizione è quindi rigettata.
Infondate anche le ulteriori contestazioni, ritenendo questo giudice che l'avviso sia motivato e le sanzioni applicate quelle di cui alla normativa.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Cassino 08.07.2025
Il Giudice Onorario
AL AD
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