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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 1118/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Monica Turri Caccia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pt_1
Malta 5/16, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbero ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rapallo Corso Matteotti 26 int 26, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
A) riformare l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Unico di Genova n.
2391/2022 pubblicata il 20.10.2022 Rep. 2675/2022 del 20.10.2022 (R.G.
5986/2019), in parte qua ha disposto la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed ha rigettato le domande riconvenzionali dell'appellante che si ritrascrivono:
1 “IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e quantificare tutti i danni subiti dall'esponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, in conseguenza della vicenda in atti, accertando e dichiarando la relativa responsabilità d CP_1 in relazione agli eventi ambientali di sversamento del carburante, e per l'effetto
[...] condannare controparte alla rifusione dei conseguenti danni, meglio specificati in atti, nella misura determinata in corso di lite, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo.”;
e per l'effetto disporre la revoca e/o l'annullamento totale, ovvero, in subordine parziale, del decreto ingiuntivo opposto, e condannare alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 283.689,19 oltre interessi già corrisposti da
[...]
nonché alla condanna alla rifusione dei danni occorsi per Parte_1
i fatti di causa, nella misura meglio ritenuta e di giustizia, con ogni e presupposto accertamento.
B) Respingere in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in atti, l'appello incidentale avversario e le relative istanze istruttorie.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese c.u. ( pari in primo grado ad € 379+27 e in secondo grado € 2.529+27) e CTU licenziata nel presente grado, confermate quelle relative all'ATP acquisita già agli atti, già liquidate nella sentenza di primo grado.
In via istruttoria: Contro Si reiterano tutte le istanze istruttorie dedotte d anche non ammesse ovvero non delibate (capitoli di prova orale nn. 13 e 14 della memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2, c.p.c. del 29.05.2020), nonché si domanda l'acquisizione dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio e nel presente grado”.
PARTE APPELLATA:
“Voglia la Corte di Appello di Genova, previa rinnovazione / integrazione della ctu per i motivi di cui sopra o in subordine per convocare ex art. 197 cpc il ctu in camera di consiglio in contraddittorio con le parti ed i rispettivi ctp, respingere l'appello avversario e confermare la sentenza per le parti appellate da controparte.
2 In via incidentale ammettere tutte le istanze istruttorie di cui nella parte motiva della comparsa di costituzione e riformare la sentenza del Tribunale di Genova di cui detto e respingere in toto e nel migliore dei modi le domande avversarie tutte per i motivi in atti.
Con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese rifuse di entrambi i gradi rifuse, ivi comprese quelle dell'atp e con assolvimento da ogni onere per le spese di ctu dell'ing. e delle spese vive anticipate da Per_1 controparte durante le operazioni peritali e di cui al doc. 61 di controparte.
Chiede termini per comparsa conclusionale e replica”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 richiedeva in data 12.02.2019 ricorso per decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti di concesso dal Tribunale di Genova Parte_1
(d.i. n. 1018/2019) per la somma di € 260.007,01, oltre interessi e spese legali, sulla base di fatture emesse a titolo di fornitura di gasolio presso l'impianto distributivo di carburante di proprietà della stessa , sito nel porto turistico in Genova- CP_1
Sestri Ponente, denominato “Marina Genova Aeroporto”.
2,.Con atto di citazione in opposizione, Parte_1 proponeva opposizione contro detto decreto e conveniva dinanzi al Tribunale di
Genova instando per la sua revoca e contestando la debenza delle Controparte_1 somme ingiunte.
A fondamento dell'opposizione esponeva che le somme di cui al decreto ingiuntivo erano relative ad una fornitura di gasolio andato disperso per fatto e colpa della stessa essendo fuoriuscito da un impianto di cui l'opposta si era CP_1 assunto l'obbligo di manutenzione.
Degli eventi di sversamento, già oggetto di accertamento in sede di ATP, sarebbe stata responsabile asseritamente gravemente inadempiente ai propri CP_1
obblighi manutentivi all'impianto distributivo di sua stessa proprietà, assunti nei confronti di con l'accordo transattivo del Parte_1
31.10.2014.
3 L'opponente spiegava altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.
3.Il Tribunale di Genova, acquisito il fascicolo dell'ATP espletato ante causam su iniziativa di ed assunte prove orali, riteneva che non Parte_1 fosse contestata l'effettuazione delle forniture di carburante da cui derivava il credito azionato in via monitoria;
quanto ai danni che sarebbero derivati all'opponente dalle perdite di gasolio, il primo giudice preliminarmente richiamava la transazione intervenuta in data 31/10/2014 tra da un lato e CP_1 CP_3
e dall'altra, in base alla quale
[...] Parte_1
aveva assunto obblighi manutentivi anche nei confronti di CP_1 [...]
e respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
Parte_1
il Tribunale, richiamando gli esiti dell'A.T.P., riteneva che la non CP_1 avesse effettuato la manutenzione trimestrale, ma solo gli interventi a chiamata;
che la pompa SAMPI avesse avuto seri problemi di malfunzionamento e che l'erroneo intervento di manutenzione ad opera della del 29/5/2018 aveva CP_1 causato la rottura della pompa, che, pertanto, avrebbe dovuto sostituire.
Il Tribunale riteneva responsabile degli episodi di sversamento CP_1
3/12/2018 e 17/12/2018 e condannava la medesima al rimborso in favore di
[...]
dei danni quantificati in € 549,00 per l'intervento di bonifica Parte_1 del pozzetto di alloggiamento della pompa, respingendo la domanda riconvenzionale con riferimento alle altre voci di danno.
Il Tribunale di Genova pertanto con la sentenza n. 2391/2022 pubblicata il
20/10/2022 così disponeva:
- respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava CP_1 responsabile degli episodi di sversamento di gasolio riscontrati in data 3/12/2018 e
17/12/2018;
- condannava al rimborso in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 549,00 oltre interessi dal 18.0.2019 al saldo effettivo;
[...]
- compensava le spese del grado;
4 - poneva a carico di le spese di CTU sostenute nel procedimento di CP_1
ATP.
4.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
, preliminarmente lamentando la mancata ammissione di Parte_1 prove richieste in primo grado.
1^MOTIVO
Con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza che ha dichiarato la responsabilità di della rottura della pompa di rilancio ed CP_1 ha ritenuto accertata la circostanza che gli episodi di sversamento di gasolio fossero conseguenti alla rottura di tale pompa, e purtuttavia non ha condannato la CP_1 al conseguente danno;
l'appellante insiste per il riconoscimento dei costi e dei
[...]
danni già quantificati in primo grado con la domanda riconvenzionale.
2^ MOTIVO
L'appellante impugna la sentenza di primo grado ( pagg. 11-12) che ha ritenuto non risarcibili i danni relativi agli eventi di sversamento in quanto concernenti quantità di gasolio “ non superiori ai limiti consentiti”; l'appellante lamenta la violazione del principio di precauzione secondo cui il gasolio una volta disperso è un rifiuto e va conseguentemente rimosso. Chiede l'addebito delle spese sostenute all'appellata.
3^ MOTIVO
L'appellante censura l'appellata sentenza che, pur avendo riconosciuto la responsabilità di per l'inadempimento agli obblighi manutentivi ed CP_1 alla rottura della pompa, non ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo;
l'appellante afferma che il carburante acquistato da era andato disperso per fatto CP_1
e colpa della stessa e che per tale motivo il decreto ingiuntivo avrebbe CP_1
dovuto essere revocato;
osserva l'appellante che, in subordine, avrebbe dovuto quantomeno detrarsi il costo del quantitativo del carburante andato disperso ed accertato in sede di ATP, pari a litri 14.492 al costo di € 1,255 al lt per un totale di €
18.187,46.
5 si costituiva in grado d'appello, contestava l'appello CP_1
avversario e proponeva appello incidentale.
5 Sotto un primo profilo affermava che solo sarebbe Controparte_3
stata legittimata a chiedere i danni, in quanto la era proprietaria delle CP_1 attrezzature che concesse in comodato a titolare delle Controparte_3
autorizzazioni e della concessione portuale;
era solo Parte_1 il gestore e – secondo l'appellante incidentale – avrebbe avuto solo titolo a contestare la qualità del prodotto e non sarebbe legittimato a contestazioni sull'efficienza dell'impianto e delle attrezzature, che competerebbe solo a CP_3
afferma di avere obblighi contrattuali solo nei confronti
[...] CP_1 di quest'ultima.
Sotto altro profilo la affermava di aver sempre provveduto agli CP_1 obblighi manutentivi, mentre continui interventi sarebbero stati a suo dire causati dalla incapacità di gestione dell'impianto da parte di , che Parte_1 sarebbe venuta anche meno agli obblighi di comunicazione e di custodia dell'impianto.
contestava anche la ricostruzione dei fatti, ritenendo poco probabile CP_1 che gli sversamenti fossero dovuti ai buchi intenzionalmente provocati da sconosciuti sulla pompa e, in ogni caso, non avrebbero potuto accadere dopo il dicembre 2018 in quanto la pompa era già stata inertizzata. afferma che la rottura della CP_1
pompa sarebbe dovuta alla scarsa custodia e ad un difetto dell'impianto elettrico non di competenza di;
contesta le carenze documentali e l'elaborato dell CP_1
ing che in sede di ATP non avrebbe fornito risposte;
contesta le fatture Per_1 prodotte da e la necessità degli interventi di cui richiede il Parte_1
rimborso a carico della L'appellante incidentale contesta inoltre il CP_1 nesso causale tra la rottura della pompa e gli sversamenti di gasolio, lamentando altresì la mancanza di copertura assicurativa dell'appellante.
Con altro motivo ( ) l'appellante incidentale richiamava il carteggio in atti con cui si si sarebbe offerta di sostituire la pompa, trovando l'opposizione di CP_1
Parte_1
6 si lamentava che non fossero state ammesse le prove in primo grado, CP_1
finalizzate a dimostrare l'adempimento agli obblighi manutentivi;
propone appello in punto spese di lite .
La Corte all'udienza del 16/3/2022 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14/12/2023.
All'udienza del 14/12/2023 tratteneva la causa a decisione.
Con ordinanza la Corte ritenuto necessario rimettere la causa in istruttoria disponeva
CTU e fissava udienza al 12/9/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/9/2024 la Corte tratteneva la causa in decisione.
******
7.I motivi di appello principale ed i motivi di appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati. era all'epoca dei fatti proprietaria dell'impianto di fornitura di CP_1
carburanti ubicato nel porto turistico di Genova Sestri Ponente, che aveva concesso in comodato d'uso a (già Porto Controparte_3 Controparte_4
, poi ceduto in proprietà a quest'ultima dalla fine del 2022 ( v. doc. 5 pec
[...]
13.1.2023 appellante depositato con le Note 13.3.2023).
Con il consenso di aveva affidato la CP_1 Parte_1 CP_3
gestione a alla quale forniva il Parte_1 CP_1 carburante in esclusiva.
I rapporti tra le parti risultano descritti nei contratti di comodato d'uso del 15.11.2004
e del 2.2.2007, nonché nella “Scrittura privata di transazione“ del 31.10.2014 stipulata tra , e CP_1 Controparte_3 Parte_1
(doc. 5 fascicolo appellante).
In tale scrittura si premette che la concedeva in comodato d'uso CP_1 gratuito il realizzando impianto di stoccaggio ed erogazione carburanti con relative attrezzature a con termini e modalità ivi indicati;
che, Controparte_3 con contratto di affidamento di gestione, richiamato nella scrittura, CP_3
con il consenso della affidava la gestione diretta
[...] CP_1
dell'impianto a Parte_1
7 In data 31.10.2014 le parti raggiungevano accordi transattivi secondo cui CP_1 si impegna alla manutenzione ordinaria dell'impianto con cadenza trimestrale…”; in particolare, l'articolo 8) della suddetta scrittura privata con riferimento alla manutenzione ordinaria dell'impianto distributivo di carburanti, statuiva che: si impegna ed obbliga a provvedere alla manutenzione ordinaria CP_1 dell'impianto con cadenza trimestrale, programmando con il proprio manutentore le visite ispettive, di cui ne sarà data informativa e/o suoi Parte_1 aventi causa…”; il successivo articolo 9) prevede che si obbliga, altresì, a CP_1 fare intervenire tempestivamente la ditta manutentrice entro le 48 ore successive (…) dalla segnalazione di guasti e/o disfunzioni dell'impianto da parte d Parte_1
e/o suoi aventi causa…”.
[...]
deve ritenersi soggetto legittimato alla richiesta Parte_1 risarcitoria in quanto deduce in giudizio di essere stata lesa dall'inadempimento di agli obblighi manutentivi relativi all'impianto di proprietà della CP_1
ed utilizzato dal gestore secondo CP_1 Parte_1 quanto previsto nella scrittura privata di transazione del 31.10.2014 (primo motivo di appello incidentale).
Al fine di verificare la causa degli eventi di sversamento di carburante, se fossero ascrivibili a inadeguata manutenzione, e con quale probabilità, nonché la congruità dei costi per lo spurgo sostenuti dall'appellante, in grado d'appello è stato nominato
Consulente tecnico d'ufficio l'ing. al quale è stato posto il seguente Persona_2 quesito:
“letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione,
Dica il CTU se, tenuto conto delle concrete caratteristiche del sito oggetto di causa, secondo il “principio del più probabile che non” ( v. Cass. 25885/ 2022; conf. Cass.
2023/ 10978) sia più probabile, rispetto ad altre cause, che il riversamento di gasolio nel terreno e/o nelle cisterne di raccolta delle acque nere del porto e in mare sia avvenuto dal pozzetto di alloggiamento della pompa di rilancio SAMPI 1 lato
8 Ponente, e se sia stato determinato a causa della pompa guasta, indicando quindi se secondo tale suddetto principio gli sversamenti di gasolio nel pozzetto menzionato e poi nelle cisterne di raccolta delle acque nere ed in seguito in mare, avvenuti nel dicembre 2018 - febbraio 2019, siano eziologicamente con maggiore probabilità ascrivibili alla inadeguata manutenzione della pompa suddetta (anche dopo che la stessa sia stata inibita) ;
Dica il CTU se con una regolare manutenzione ordinaria dell la stessa CP_1 si sarebbe potuta avvedere dei buchi presenti nel pozzetto ove è situata la pompa suindicata - precisando esattamente in che data detto Ctu e/o altri li aveva rilevati - per poi provvedere alla riparazione di tali fori, e se a seguito a ciò si sarebbe potuta evitare la dispersione del gasolio nel terreno, nelle vasche delle acque nere del porto e in mare, o se anche in assenza di detti buchi (quindi riparati) secondo detto principio si sarebbe potuto generare comunque lo sversamento del gasolio, nelle medesime proporzioni o in quali, nel pozzetto di alloggiamento della pompa guasta e nel terreno, nonché nelle vasche di acque nere e in mare;
Dica il CTU quali sono le caratteristiche delle vasche/cisterne di raccolta delle acque nere del porto e se da esse il gasolio possa con maggiore probabilità essersi sversato in mare, o come ciò sia avvenuto secondo il menzionato principio d) e) Accerti il CTU sulla base dei documenti in atti e delle testimonianze acquisite in primo grado, la congruità dei costi dell'intervento di spurgo sopportati dall'appellante in relazione a detti sversamenti di gasolio;
Effettui la quantificazione e conteggio delle singole voci di danno asseritamente patiti l'appellante, quantificando anche il costo dei litri di gasolio in ammanco, nelle due opzioni già indicate nella relazione di ATP;
”.
Il CTU ha effettuato gli accertamenti tecnici rispettando il contraddittorio tra le parti, previo esame dello stato dei luoghi e delle risultanze dei fascicoli processuali.
L'elaborato peritale contiene la cronologia dei fatti ed una accurata descrizione della dinamica dello sversamento del gasolio, tenendo conto anche delle risultanze dell'ATP precedentemente esperita.
9 Il CTU già in occasione dell'A.T.P. aveva visionato l'impianto che, ad eccezione della linea di gasolio nazionale ad alta portata oggetto di giudizio, risultava in normale stato d'uso, con difetti di usura di non significativa rilevanza.
Il CTU accertava che il pozzetto in polietilene non fosse idoneo al contenimento dei liquidi e che l'installazione dell' elettropompa di sentina nel pozzetto di rilancio non fosse conforme alla normativa antinquinamento vigente ( v. CTU “Tale installazione appare del tutto contraria alla legislazione in materia di antinquinamento vigente ed al buon senso comune, non essendo il pozzetto di rilancio neppure stato dotato di un livellostato né di un allarme di alto livello per eventuale presenza di acque oleose che prevedibilmente avrebbero potuto in esso formarsi e che pertanto avrebbero necessitato almeno di una diretta costante ed attenta custodia da parte del personale addetto all'impianto onde scongiurare il benché minimo pericolo di inquinamento.”).
Il CTU, sulla base della ricostruzione effettuata, ha accertato che “la fuoriuscita del gasolio, oggetto di causa, sia stata originata dalla pompa a seguito di una revisione non effettuata correttamente nei mesi di agosto e settembre 2018 ad opera della ditta
Four Service per conto e dal collegamento a vite del branchetto di CP_1 mandata della pompa al soffietto di espansione” ( pagina 10 e ss) e che “a) Lo sversamento in mare e nelle vasche acque nere, originatosi dalle perdite dalla pompa di rilancio è avvenuto per effetto delle forature intenzionali accertate in corso di
A.T.P. e in misura maggiore per azione continuata della c.d. pompa autoadescante, posizionata ed installata nel pozzetto di rilancio a partire dal 08-08-16 e “c) Lo sversamento a mare è avvenuto, con ogni probabilità, sia per effetto della pompa autoadescante sia per percolamento nelle vasche acque nere, attraverso il pozzetto a cielo aperto, connesso alle vasche medesime”).
Il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte, precisando, quanto alla dinamica degli eventi, che “ la contestazione della dinamica dell'eventi non è motivata né circostanziata con altre ipotesi sostenibili e/o provate documentalmente da parte del C.T.P [ di parte appellata]…si rileva che le altre ipotesi
“ alternative” – se esistenti - avrebbero dovuto essere circostanziate in sede di C.T.U.
10 e non solo menzionate genericamente senza il supporto del benchè minimo sostegno probatorio o almeno indiziario””.
L'evento di sversamento, come accertato dal CTU, dunque, è stato originato dalla pompa secondo una concatenazione di eventi che una attenta manutenzione degli impianti avrebbe potuto evitare: il CTU ha verificato che, anche da un punto di vista tecnico, avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto delle perdite CP_1
(v. CTU: “b) avrebbe dovuto rendersi conto fisicamente delle perdite il CP_1
17-12-18 e della presenza della pompa autoadescante il 03-12-18. Un eventuale intervento a partire da tali date, ancorché auspicabile, non avrebbe ad avviso dello scrivente ridotto sensibilmente il grado di inquinamento dell'ambiente circostante.”).
La manutenzione dell'impianto, per quanto previsto nella scrittura di transazione stipulata con e in Pt_1 Parte_1 Controparte_3 data 31/10/2014 era in capo a che deve pertanto essere ritenuto CP_1
responsabile nei confronti di per non aver Parte_1 ottemperato agli obblighi ivi previsti.
La recente sentenza del TAR Liguria del 26/9/2024 avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento della Città Metropolitana di del 17/5/2019 recante Pt_1
l'individuazione della quale responsabile della contaminazione ex CP_1
D.Lgs 152/2006, che peraltro contiene la ricostruzione dei fatti analoga a quella per cui è causa, non è ancora passata in giudicato e non è opponibile nel presente giudizio, essendo del resto improntata a criteri di giudizio non coincidenti con quelli strettamente civilistici.
Devono pertanto essere respinti i motivi di appello incidentale.
Quanto alle spese connesse con gli interventi di bonifica sostenute dall'appellante in conseguenza dello sversamento descritto, la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di appello principale nei termini che si precisano di seguito.
Il CTU ha esaminato le singole voci presentate da Parte_1 verificandone la pertinenza con l'evento, le pezze giustificative e la congruità; in aderenza alle valutazioni effettuate dal Consulente contenute nell'elaborato peritale ( pagine 14 e ss), da ritenersi attendibili e condivisibili, devono essere riconosciute a
11 le spese sostenute per € 69.997,00, mentre Parte_2
devono escludersi le voci per € 30.613,00 in quanto estranee oppure non documentate (si veda CTU pagina 15).
Devono essere altresì riconosciute le spese per la riparazione del pozzetto e la sostituzione della pompa di rilancio;
in sede di A.T.P. l'ing. aveva rilevato n. Per_1
2 lesioni lineari che avrebbero potuto prodursi “in fase di costruzione ovvero a causa di deformazioni del rivestimento dovute a ragioni ambientali non meglio precisabili”, nonché n. 3 fori circolari “ certamente da attribuirsi ad azioni intenzionali”; in tale sede l'ing. aveva individuato “i lavori di ripristino in linea con i lavori di Per_1 ricostruzione del pozzetto di rilancio”, e per tale motivo deve riconoscersi la necessità della ricostruzione del pozzetto di rilancio ai fini del ripristino dello status quo ante;
sulla quantificazione, la Corte concorda con la stima effettuata dal Consulente, il quale ha dato atto che non ha effettuato l'intervento e Parte_1 Parte_1
non è pertanto possibile verificare la spesa a consuntivo;
il CTU ha richiamato l'A.T.P. ed ha tenuto conto di quanto speso originariamente per la costruzione, cioè
€ 25.130,00 ( € 21.000,00 per l'installazione della pompa ad alta portata, oltre rivestimento, strato di collegamento, mano d'opera e spese accessorie), con esclusione delle parti edili non avariate, cui aggiungere € 262,34 per costi di rimozione detriti e pulizia, così in totale € 25.393,00 ( CTU pag. 16).
Pertanto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, il danno già riconosciuto dal primo giudice e quantificato in € 549,00 viene determinato in complessivi € 95.390,00
(€ 25.393,00 + € 69.997,00).
La Corte esamina congiuntamente il secondo ed il terzo motivo d'appello e li accoglie per quanto di ragione.
Il CTU ha accertato lo sversamento di carburante per cause addebitabili alla stessa
, calcolando presuntivamente la quantità andata dispersa ed il relativo CP_1
costo in € 22.587,23 (14492 litri x 1,5586 €/l), da ritenersi congruo.
Le somme portate dal decreto ingiuntivo si riferiscono alle forniture di carburante da parte della – che aveva un contratto di fornitura in esclusiva - del CP_1
19/10/2018 (fatture 347e 348 del 2018); del 22.10.2018 ( n. 351); del 5.11.2018 (
12 fattura n. 354); del 14.11.2018 ( nn. 355e 356) e del 22.11.2018 (n. 357); tali forniture sono avvenute pressocchè in concomitanza con gli eventi di sversamento rilevati, tra l'altro, il 13/10/2018 ed il 3/12/2018. Poiché le somme ingiunte si riferiscono alla fornitura di carburante in parte andata dispersa per responsabilità della fornitrice, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
deve Parte_1
essere condannata al pagamento della somma di € 237.419,78 (€ 260.007,01 a dedurre € 22.587,23, pari al costo del carburante andato disperso); alla somma devono essere aggiunti gli interessi come da domanda.
L'accoglimento dei motivi d'appello principale nei limiti innanzi indicati ed il licenziamento e le risultanze della CTU in grado d'appello consentono di ritenere assorbiti gli altri motivi di appello incidentale proposti da . CP_1
Le spese seguono la soccombenza secondo i principi ex art. 92 c.p.c..
Le parti sono parzialmente e reciprocamente soccombenti: Parte_1
è soccombente prevalente, in quanto è stata condannata a pagare a importi CP_1 ridotti rispetto all'importo del decreto ingiuntivo ma pur sempre rilevanti;
l'appello inciden- tale della aveva valore minimo (€ 549,00) rispetto alle somme oggetto di giu- CP_1 dizio, ed è stata condannata a pagare all'appellante l'importo di € 95.000,00, inferiore a quello cui è stata condannata la controparte;
in virtù delle percentuali di soccombenza,
[...]
deve essere condannata a pagare il 50% delle spese legali di Parte_1 [...]
i gradi di giudizio in favore di con compensazione tra le parti del Pt_3 CP_1
restante 50%.
Le spese di A.T.P. e di C.T.U. sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM
147/2022, secondo il criterio del decisum con riferimento al valore ricompreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente, per l'intero, quanto al primo grado:
1.Fase di studio € 2.552,00;
13 2. Fase introduttiva € 1.668,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.835,00;
3. Fase decisionale € 4.253,00 ;
Totale € 11.268,00 ( 50% 5.634,00 )oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Per l'intero, quanto al grado d'appello:
1.Fase di studio € 2.977,00;
2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
3. Fase decisionale € 5.103,00;
Totale € 12.154,00 ( 50% 6.077,00 )oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in- troduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2391/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data
20.10.2022; respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- In parziale riforma dell'appellata sentenza
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1018/2019 emesso in data 24-25.3.2019 dal
Tribunale di Genova;
- Dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € € 237.419,78 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla
[...] scadenza delle singole fatture al saldo;
- Dichiara tenuta e condanna a pagare a CP_1 Parte_1
[... la somma di € 95.390,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
14 - Dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 CP_1
il 50% delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 5.634,00
[...]
( 50%) per il primo grado ed in € 6.077,00 ( 50%) per il secondo grado, oltre rimborso forf 15%, iva e cpa;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio per il restante 50%;
- Pone le spese di CTU svolta nel corso dell'ATP n. RG 510/2019 Tribunale di
Genova e di CTU svolta nel presente grado a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdut- tivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente respinto.
Genova, 19 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
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