Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott. Giordano Avallone, in funzione di GIUDICE del LAVORO – all'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Coppola n. 1, C.F. , elettivamente domiciliato in Altomonte (CS) alla Via C.F._1
Andrea Costa n. 21, presso lo studio dell'avv. Marcello Tripicchio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola ( s) alla Via Sant'Agata -
Complesso “Le Agavi”, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Lojacono, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella
Arlotta ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , CP_2
giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
Mirella Arlotta ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
FATTTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219001026431000, notificatagli da parte di
[...]
in data 08/03/2022, dinanzi a questa Sezione del Tribunale limitatamente ai Controparte_4
crediti previdenziali riferibili ai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 3342014000457663000, euro 2.455,74, contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014, notificato il 26/01/2015;
2) Avviso di addebito n. 33420150001086378000, euro 2.404,59, contributi IVS e somme aggiuntive anni 2014-2015, notificato il 26/10/2015;
3) Avviso di addebito n. 33420160000581535000, euro 2.360,15, contributi IVS e somme aggiuntive anni 2015-2016, notificato l'11/04/2016;
4) Avviso di addebito n. 33420160003309061000, euro 2.308,99, contributi IVS e somme aggiuntive anni 2015-2016, notificato il 31/10/2016.
Parte ricorrente eccepiva, innanzitutto, la mancata notifica degli avvisi di pagamento presupposti all'intimazione opposta e, conseguentemente, la maturata prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , nonchè l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione del ruolo di cui ai CP_5 medesimi avvisi di addebito, per essere l'intimazione opposta intervenuta comunque oltre il quinquennio prescrizionale previsto in materia di contributi previdenziali ex legge n. 335/1995. In particolare, a seguito della produzione documentale depositata dalle parti opposte, il ricorrente riformulava le proprie conclusioni con le note del 13 maggio 2024, chiedendo dichiararsi l'insussistenza di ogni ragione creditoria per prescrizione del credito per gli avvisi di addebito indicati con i numeri da 1 a 3 e l'accertamento del difetto di notifica dell'avviso di addebito di cui al n. 4; per l'effetto, invocava quindi l'annullamento e la revoca dell'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_5 CP_6
del ricorrente e sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento (producevano documentazione comprovante la regolarità della notifica degli atti presupposti). Si costituiva in giudizio, con il medesimo atto costitutivo dell' , anche la muovendo CP_5 CP_3
eccezione di difetto di legittimazione passiva in ragione del venire meno di ogni cessione di credito da parte dell' in suo favore successivamente all'anno 2008. Controparte_7
Inoltre, nel corso del giudizio l' con memorie del 23 maggio 2024, evidenziava che ai sensi CP_6
della Legge Finanziaria 2023 gli avvisi debitori per cui era causa erano stati annullati con accollo degli eventuali oneri di riscossione residui a carico dell'Ente impositore;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Si opponeva parte ricorrente, ritenendo insufficiente la documentazione esibita dall' ai fini dello Controparte_8
sgravio del debito.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della in quanto CP_3
CP_ non vi è in atti prova dell'avvenuta cessione dei crediti in suo favore da parte dell' nonchè in ragione del riconoscimento dell'ultronea evocazione in giudizio della società di cartolarizzazione espresso dalla stessa parte ricorrente nelle note scritte di udienza del 4.6.2024.
Deve, invece, rigettarsi ogni altra eccezione sollevata dalle parti resistenti in merito alla loro legittimazione passiva, dovendosi dichiarare sussistente sia per che per CP_5 CP_1 CP_1
l'interesse a stare in giudizio, essendo il primo Ente titolare dei crediti azionati e l'Agenzia esattoriale ente emanante l'intimazione verso cui è stata proposta opposizione per ricorrenza di vizi formali.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi n. 3342014000457663000 di euro 2.455,74 e n. 33420150001086378000 di euro 2.404,59 ex art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, giusta richiesta in tal senso dell' che con note del 23 maggio 2024 ed adesione della parte ricorrente Controparte_8
espressa con le note di udienza del 21.3.2025.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022, i singoli carichi sottesi ai su richiamati avvisi di addebito, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Orbene, quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del
2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
2. Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.
33420160000581535000 di euro 2.360,15 e n. 33420160003309061000 di euro 2.308,99.
Al riguardo l'opponente ha eccepito la prescrizione dei diritti con essi ingiunti per maturazione dei termini di legge.
Giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass. 18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n. 25757). Inoltre, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
a tal proposito la eventuale mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione – avente ad oggetto sia vizi di forma che di merito- è stata regolarmente proposta nel rispetto del termine di 20 giorni per i sollevati vizi formali e nei 40 giorni per gli ulteriori eccepiti vizi di merito, tutti decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato;
ne consegue
– pertanto- il rigetto di ogni doglianza in tal senso sollevata dalle parti resistenti.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è parzialmente fondato.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi, in relazione alla cartella di pagamento n.
33420160000581535000.
Tale cartella, infatti, risulta notificata in data 11.04.2016, successivamente è stata effettuata in data
08.03.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento in queta sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti. Va, infatti, rilevato che, tra la data di notifica dell'avviso di addebito (11.4.2016) e la successiva intimazione di pagamento (notificata il 08.03.2022), risulta trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale, anche in considerazione dell'interruzione operante ex lege durante il periodo di emergenza pandemica da Covid-19, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto, quindi, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In applicazione di quanto superiormente osservato l'intimazione di pagamento per rientrare nei termini prescrizionali (calcolati a partire dal 11.4.2016) doveva pervenire entro il 16.2.2022, ma la stessa risulta essere stata notificata il successivo 8.3.2022; pertanto, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo con la stessa intimato.
Differentemente per l'avviso di addebito n. 33420160003309061000, il ricorrente eccepisce un difetto di notifica relativo alla mancata allegazione della prova della C.A.N. - Comunicazione di Avvenuta Notifica, per come prevista nelle ipotesi di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario. In difetto di tale adempimento, secondo il ricorrente, la notifica dell'avviso sarebbe nulla e priva di effetti giuridici.
Nella fattispecie in esame deve, innanzitutto, tenersi conto della circostanza che l' ha provveduto CP_5 alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, per come consentita ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Orbene, in merito alla specifica eccezione formulata dal ricorrente circa la irregolarità della notifica per omessa prova dell'invio della raccomandata informativa, in quanto consegnata a persona diversa dal destinatario, si osserva che la Cassazione ha chiarito che ove ci si avvalga, come nella specie, non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. n. 16488 del 2016;
Cass. n. 19795/2018).
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta e disponibile a ricevere, seppur non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso - qui non proposta - l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr. ancora sul punto
Cass. n. 19795 del 2018, Cass. n. 20527 del 2019 e gli ulteriori richiami ivi riportati).
In sostanza, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova – qui niente affatto fornita - di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012, nonché
Cass. n. 10131 del 2020).
Di recente anche Cass. n. 16423 del 2023: “in continuità con il consolidato orientamento della Corte di legittimità (tra le altre Cass. n. 39159 del 2021), la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315;
Cass. 14 novembre 2019, n. 29642)”.
Quindi, per espressa previsione di legge e secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica dell'avviso di addebito, effettuata in modo diretto a mezzo posta, si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, al proprio indirizzo di residenza e alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
La giurisprudenza ha, infatti, confermato il principio secondo cui nell'ipotesi in parola, in cui si proceda alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/198 (da ultimo Corte di Appello di Bari sentenza n. 832/2024).
Ne consegue che, stante la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n.
33420160003309061000, avvenuta il 31.10.2016, lo stesso ha regolarmente interrotto la prescrizione relativamente al credito con esso intimato. Considerato, altresì, che l'intimazione di pagamento qui opposta è anch'essa pervenuta (8.3.2022) entro il successivo termine di 5 anni a far data dalla notifica dell'avviso, che – infatti- calcolato a far data dal 31.10.2016 e comprensivo del periodo di sospensione ex lege disposta dal diritto emergenziale sopra richiamato (+311 giorni), spirerebbe l'8.10.2022, il ricorso in parte qua deve essere rigettato.
4. In merito alle spese di lite, andranno compensate certamente per la parte relativa alla cessazione della materia del contendere atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio, mentre per la restante parte le richieste del ricorrente hanno comunque trovato parziale accoglimento, tanto da giustificare anche in tal caso una compensazione tra le parti delle restanti spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott. Giordano Avallone, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 - Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito
3342014000457663000 e n. 33420150001086378000, per intervenuto sgravio ex lege 197/2022;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 33420160000581535000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.