Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 173 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Progressione stipendiale dei precari della scuola. Spese processuali.
Conclusioni: come da atti dell'appellante.
FATTO
1. , con ricorso del 30.9.2020 al tribunale di Cosenza, ha Parte_1
rivendicato le differenze retributive che gli spettano in ragione della progressione stipendiale correlata all'anzianità di servizio che ha maturato lavorando come collaboratore scolastico alle dipendenze del , tra il 2002 e il Controparte_1
2020, con contratti a termine.
Pag. 1 di 5
convenuto, rimasto contumace, a rifondergli le spese di lite che ha liquidato nella misura di 700 euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
3. Il ricorrente appella la sentenza perché lamenta che il tribunale: 1) ha omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di condanna generica al pagamento delle differenze stipendiali conseguenti alla progressione retributiva che gli ha riconosciuto;
2) ha liquidato le spese in misura incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014,
37/2018, 147/2022 e al valore della controversia che, in ricorso, era stato commisurato in
3.500 euro.
4. Chiede, dunque, che il sia condannato a corrispondergli le anzidette CP_1
differenze stipendiali e le spese processuali siano rideterminate in conformità ai predetti parametri.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del Controparte_1
giudizio, benché ritualmente evocato con atto notificato al domicilio digitale della difesa erariale il 26.3.2024.
6. La Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note dell'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. Entrambi i motivi di appello meritano accoglimento.
8. Il primo motivo è fondato perché, come correttamente lamenta l'appellante, il tribunale si è immotivatamente limitato a riconoscergli il diritto all'inquadramento nella classe stipendiale coerente con l'anzianità di servizio maturata, senza però delibare la sua domanda di condanna generica al pagamento delle differenze stipendiali che da quell'inquadramento discendono.
9. All'omissione occorre dunque porre rimedio accogliendo la domanda di condanna, stante la consequenzialità tra il più favorevole inquadramento stipendiale accordato al ricorrente e l'accesso al relativo trattamento economico. Il ministero appellato va dunque condannato a corrispondere le differenze retributive maturate, che dovranno essere maggiorate nei limiti del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, c. 36, L. n. 724/1994.
Pag. 2 di 5 10. Anche il secondo motivo è fondato perché, nella liquidazione delle spese, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai DM 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
11. Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti DM, nella formulazione che ratione temporis è applicabile.
12. Nella liquidazione occorre tener conto dell'indicato valore della causa (pari a
3.500 euro), che trova riscontro negli allegati conteggi di parte, e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dal ricorrente, senza necessità di istruttoria.
13. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM
55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro di valore compreso tra 1.100,01 euro e 5.000 euro.
14. Sicché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione
(sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte;
c) escludere i compensi per la fase di trattazione, stante, per un verso, la contumacia del dicastero convenuto e il conseguente venir meno dell'onere per il ricorrente di esaminarne gli scritti difensivi e, per altro verso, stante la mancata adozione da parte del tribunale di provvedimenti giudiziali nel corso e in funzione dell'istruttoria.
15. A quest'ultimo proposito, si constata che la consolidata indicazione ermeneutica secondo cui il compenso per fase di istruttoria/trattazione è comunque dovuto perché “la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" (Cass.
164/2022), si giustifica in quanto, ai fini della liquidazione del compenso spettante al
Pag. 3 di 5 difensore per la predetta fase rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto, anche il compimento di attività non aventi tale specifico carattere, quali (1)
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, oppure (2) l'esame degli scritti difensivi di controparte. E tuttavia, come si è rilevato, nessuna di tali attività è stata, nella specie, effettivamente compiuta1.
16. Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di € 444 per la fase di studio, di € 213 per la fase introduttiva e di € 373 per la fase decisionale: per un totale di € 1.030.
17. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, liquidate con riferimento ai medesimi parametri, alle tabelle vigenti e ai compensi per le cause di appello, ammontano ad € 962 (di cui € 268 per la fase di studio, € 268 per la fase introduttiva, € 426 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
18. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 28.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1707/22, pubblicata in data 28.10.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il appellato a corrispondere all'appellante le differenze retributive CP_1
conseguenti al corretto inquadramento stipendiale che gli spetta in ragione dell'effettiva anzianità di servizio che ha maturato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di lite che CP_1
liquida il 1.030 euro per il primo grado e in 962 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 23/05/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 23/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in mot. Cass. 36182/2022: “Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell'ultimo periodo della richiamata del DM n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta”.