Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 MAGGIO 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2574/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via Cap. Rea Giuseppe n. 23/C (c.f. , C.F._1 Pt_2
, nato il [...] ad [...] ed ivi residente alla Via Castello
[...]
Lauritano n. 1 (c.f. ), rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._2 in calce alle-gata alla busta di deposito di questo atto (all. 1) dall'avv. Livio Matarazzo (c.f. – PEC e dall'avv. C.F._3 Email_1 Francesco Grimaldi (c.f. – PEC C.F._4 [...]
con i quali sono elettivamente domiciliati in Na-poli al Email_2
Centro Direzionale Isola E/4, interno 414, Palazzo FADIM;
=Appellante
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia Controparte_2
n. 81, C.F. rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. P.IVA_1
Fernanda Speranza C.F. e dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. C.F._5 giusta procura generale ad lites per notaio C.F._6 Persona_1
Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il
1
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30.9.2024 gli appellanti in epigrafe indicati hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 970/2024 pubbl. il 03/03/2024, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI aveva rigettato il loro ricorso proposto in seguito alla richiesta datata 1.2.2021 della , di restituzione di una somma di Controparte_3 danaro a titolo di ingiustificato arricchimento;
era stata infatti comunicata loro la sussistenza di un debito nascente dall'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale della n. 20/2002, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della CP_1
n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo CP_1 inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001 – CP_1
Esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti n. 172/201 19”. Lamentando l'illegittimità dell'operato della , i ricorrenti chiesero Controparte_1 di:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto della CP_1
del e della
[...] Controparte_4 Controparte_5
alla ai ricorr
[...] ra il 2009 e il 2019, richieste con nota a firma del Segretario Generale ad interim del , “a titolo di ripetizione del debito da Controparte_4 ingiustifica llamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale della n. 20/2002, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della CP_1
n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo CP_1
comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001 – CP_1
Esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti n. 172/20 19”, allegata alla nota della della Controparte_3 Controparte_5 dell'1
[...]
2. accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della prete-sa restitutoria delle indennità corrisposte e percepite dai ricorrenti ai sensi delle L.R. 20/2002 e 25/2003; 3. condannare il , in persona del Presidente p.t., Controparte_4 la , in persona del Controparte_1 Controparte_5
Presidente p.t., in solido tra loro o per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione e al pagamento, in favore dei ciascuno dei ricorrenti, degli importi medio tempore trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui al punto 2. Gli appellanti – ripercorsi i fatti - hanno reiterato le eccezioni proposte nel grado precedente;
quindi hanno contestato, con argomentazioni varie, la motivazione del primo Giudice. Riproposte le richieste istruttorie, hanno concluso per la riforma
2 della sentenza e l'accoglimento delle istanze avanzate davanti al Tribunale. Vinte le spese. Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'appellato eccependo l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza – come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile.
L'impugnazione è stata tardivamente proposta con atto depositato in data 30.09.2024 oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 03.03.2024 (come risulta indicato nella sentenza telematica in atti).
Si tratta di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato successivamente al 4.7.2009, e pertanto sottoposta al nuovo termine di impugnazione fissato in mesi sei ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18.6.2009 n. 69. Per il computo del termine “a mesi” si applica il calendario comune facendo riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (cfr. C. Cass. L. 12.8.2000 n. 10785).
La tardività dell'appello, producendo il passaggio in giudicato della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata nemmeno dalla costituzione dell'appellato (Cass. 12.10.1984 n. 5114) rientrando nei compiti demandati al Giudice quello di controllare la tempestività della impugnazione, a prescindere da ogni sollecitazione di parte, inidonea a condizionare l'esercizio di un potere dovere del giudice (Cass.
6.2.1987 n. 1193; Cass. 19.3.1990 n. 2260) Cass 25.9.1987 n. 7026; Cass S Unite 15.5.1990 n. 4196). La decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza è corollario del principio secondo cui la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (cfr. Corte Cost. 584/1990) ed essendo notevolmente lungo e sufficiente per una verifica periodica, tale termine non comporta pregiudizio alla difesa anche in mancanza della comunicazione effettuata dalla Cancelleria ex art. 133 2 co c.p.c. (Cass. 3299/1990; Cass.
2.2.1990 n. 732). La decadenza per il decorso del termine lungo si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza (C. Cass. 12. 8.1995 n. 8857).
Infine l'art. 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza delle controversie, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n. 70).
Pur trattandosi di fascicolo connesso al n. 2400/2024 RG (fissato in data odierna e rinviato al 2 ottobre 2025) in quanto appelli avverso la medesima sentenza, non
3 si procede alla riunione (e quindi al rinvio) per motivi di economia processuale, sussistendo le condizioni di pronta definizione in rito.
Il rilievo di ufficio della tardività del gravame induce alla compensazione delle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti – come quello di specie - pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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