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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 16861/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 18/09/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Giacomo De Franceschi;
per parte convenuta nessuno.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
L'avv. De Franceschi precisa le conclusioni come da foglio già depositato e discute la causa riportandosi ai propri scritti difesivi.
In particolare l'avv. De Franceschi precisa che per un errore di battitura il corrispettivo di cessione del bene oggetto dell'atto revocando è stato indicato in € 7.950 anziché in
€ 7.590.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 18/09/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 16861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16861/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Giacomo De Franceschi del Foro di Milano
Parte attrice contro
Controparte_1
Parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.9.2025, e quindi: per parte attrice: In via principale e nel merito: - per tutti i fatti per come esposti ed argomentati nella narrativa del presenta atto, accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del la Parte_1 cessione dell'autocarro ED BE (906BB35 LNMD135N – Targa EM417YJ – telaio n. WDB9066311S87095) effettuata in data 07.09.2021 dalla società
[...] in favore della società e per l'effetto - Parte_1 Controparte_1 condannare la società alla restituzione in favore del Controparte_1 [...] dell'autocarro ED BE (906BB35 LNMD135N Parte_1
– Targa EM417YJ – telaio n. WDB9066311S87095) ovvero, qualora impossibile ovvero alienato a terzi, dell'importo di Euro 7.950,00 oltre agli interessi legali dalla data
2 della domanda al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
In via istruttoria: - con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento Parte_1
(a seguire, semplicemente, il fallimento) ha convenuto in giudizio
[...] [...] allegando preliminarmente che in bonis con CP_1 Parte_1 domanda pubblicata al registro delle imprese in data 24.9.2021 ha chiesto l'accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, cc. VI ss. L.F. e che detta domanda è stata poi rinunciata in data 16.12.2021 con la conseguenza per cui, da un lato, la procedura di concordato c.d. in bianco è stata dichiarata improcedibile con decreto datato 16.12.2021 nonché, dall'altro, la medesima Parte_1 in bonis è stata dichiarata fallita, da parte di questo Tribunale e su propria istanza,
[...] con sentenza n. 180/2021 del 20.12.2021.
Ciò premesso, il fallimento ha ulteriormente dedotto che in data 7.9.2021
[...] in bonis avrebbe ceduto a l'autocarro ED Parte_1 Controparte_1
BE (906BB35 LNMD135N – Targa EM417YJ – telaio n. WDB9066311S87095) e che la regolazione del corrispettivo dovuto pari a complessivi € 7.590,00= sarebbe avvenuta mediante compensazione fra il relativo credito ed il controcredito vantato dalla stessa in relazione alle fatture nn. 49 del 31.5.2021 e 89 del Controparte_1
31.8.2021.
Il fallimento ha quindi chiesto che detto pagamento c.d. anomalo sia dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori ai sensi degli artt. 67, c. I, n. 2 e 69 bis
L.F., con ogni conseguente statuizione.
Pur raggiunta da regolare notificazione, non ha dispiegato attività Controparte_1 difensiva ed è stata dichiarata contumace.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa, istruita in via meramente documentale, è stata senz'altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla curatela del fallimento è Parte_1
3 fondata e merita accoglimento.
Quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza del periodo sospetto rilevante ai fini dell'art. 67, c. I, n. 2), L.F. va premesso in termini generali che l'art. 69 bis, c. II, L.F. precisa che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Risulta documentato che in bonis nel corso dell'anno Parte_1
2021 ha depositato innanzi a questo Tribunale una domanda di concordato c.d. prenotativo la quale è stata iscritta nel registro delle imprese in data 24.9.2021 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di parte attrice).
Tale domanda è stata poi rinunciata da parte della stessa Parte_1 in bonis con dichiarazione datata 16.12.2021 (cfr. docc. n. 5 di parte attrice) alla quale hanno fatto seguito, nell'ordine, la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato (sempre in data 16.12.2021: cfr. doc. n. 5 di parte attrice) e quella di fallimento, su ricorso c.d. in proprio, della proponente (in data 20.12.2021: cfr. doc. n.
1 di parte attrice).
Dacché, alla luce della previsione di cui all'art. 69 bis, c. II, L.F. il periodo sospetto di cui all'art. 67, c. I, n. 2), L.F. deve farsi decorrere a ritroso a far data dal 24.9.2021 con la conseguenza per cui l'anno di riferimento va individuato nell'intervallo di tempo compreso fra il 24.9.2021 ed il 24.9.2020.
Al riguardo, peraltro, mette conto di evidenziare che la coincidenza dello stato di insolvenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11.6.2019, n. 15724) a cui si sono riferite le consequenziali procedure concordataria e fallimentare risulta confermata alla luce della assoluta prossimità cronologica delle iniziative concorsuali assunte da Parte_1 in bonis.
[...]
Ciò precisato, l'art. 67, c. I, n. 2), L.F. stabilisce che sono revocati, salvo prova contraria a carico di parte convenuta in merito alla c.d. inscientia decoctionis, “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
La curatela che invochi l'applicazione di detta disposizione deve dunque dimostrare:
1) che la società in bonis fosse gravata da un debito pecuniario scaduto ed esigibile;
2) che detto debito sia stato estinto con strumenti diversi dal denaro o da altri mezzi
4 normali di pagamento;
3) che detto pagamento si sia verificato entro il periodo sospetto di un anno dalla dichiarazione di fallimento.
Dalla documentazione in atti emerge che in data 7.9.2021 – ricompresa nel periodo sospetto rilevante - in bonis ha ceduto a Parte_1 Controparte_1
l'autocarro ED BE 906BB35 LNMD135N – Targa EM417YJ – telaio n.
WDB9066311S87095 (cfr. doc. n. 7 di parte attrice) e che la regolazione del corrispettivo dovuto pari a complessivi € 7.590,00= è avvenuta mediante compensazione fra il relativo credito ed il controcredito vantato dalla stessa CP_1 in relazione alle fatture nn. 49 del 31.5.2021 e 89 del 31.8.2021 (cfr. docc. n. 9 di
[...] parte attrice).
Peraltro, quanto al carattere anomalo dell'operazione in esame, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza a mente del quale “l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una
“datio in solutum”, alla stregua di pagamento revocabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, senza che rilevi l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo” (Cass. Civ., Sez. I, 25.11.2024, n. 30260 ma cfr. anche Id., 14.2.2011, n. 3581 e le ulteriori decisioni ivi richiamate).
Ne discende che, avendo il fallimento dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 67, c. I, n. 2), L.F. e non avendo invece parte convenuta dimostrato il proprio stato di inscientia decoctionis, va dichiarata nei confronti della massa dei creditori l'inefficacia della datio in solutum posta in essere da Parte_1 Parte_1 in bonis nei confronti di in data 7.9.2021 ad estinzione del pregresso Controparte_1 debito pecuniario scaduto ed esigibile.
Occorre a questo punto valutare quali debbano essere le conseguenze della declaratoria di inefficacia in esame, posto che se, da un lato, a rigore ad essa dovrebbe conseguire la condanna di alla restituzione in favore del fallimento del bene oggetto Controparte_1 della cessione revocata, ritiene tuttavia questo Giudice, dall'altro, che ricorrono nel caso di specie elementi sufficienti ad affermare l'impossibilità di una sua ripetizione in
5 natura1.
Va infatti rilevato che la cessione in questione risale al mese di settembre dell'anno
2021 ed ha per oggetto un bene (un autocarro) il quale, per sua natura, è soggetto ad inesorabile obsolescenza e conseguente deprezzamento, sia nel caso in cui sia utilizzato, nel tempo, che nel caso contrario.
Ne discende che, essendo decorsi ormai diversi anni dalla data del compimento dell'atto revocato, va esclusa la possibilità che, pronunciata la sua inefficacia, possa darsi corso alla “riconsegna del bene (che ne ha costituito oggetto, n.d.s.) nelle condizioni in cui si trovava all'atto della cessione” (Cass. Civ., Sez. I, 14.2.1997, n. 1411).
Stante l'impossibilità di una restituzione in natura in favore del fallimento del bene oggetto dell'atto revocando, diviene rilevante l'insegnamento giurisprudenziale a mente del quale “l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare (…) non determina alcun effetto restitutorio, né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente”, con l'ulteriore precisazione per cui “la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediate la sua assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore” (Cass.
Civ., Sez. I, 14.3.2018, n. 6262 ma cfr. anche ex multis Id., Sez. VI, 8.11.2017, n. 26425) con la conseguenza che “la condanna al pagamento dell'eventuale equivalente monetario del bene oggetto dell'atto ben può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, perché la domanda al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria” (Cass. Civ., Sez. I,
17.6.2009, n. 140198): l'obbligazione di pagamento del tantundem non potrà poi che qualificarsi “alla stregua di un debito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella usa consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore”
(Cass. Civ., Sez. I, 2.7.2014, n. 15123).
Dacché, va condannata a pagare al fallimento il controvalore del bene Controparte_1 cedutole il quale può essere individuato nella somma di € 7.590,00= corrispondente
6 alla valorizzazione che le parti, all'atto delle dationes in solutum, ne hanno dato, anche in relazione all'entità del credito pecuniario pregresso che si è così inteso estinguere, pari d'altro canto al “valore” perduto dalla società in bonis e da recuperare ora all'attivo fallimentare.
In conclusione, va dunque condannata al pagamento in favore del Controparte_1 fallimento dell'importo complessivo di € 7.590,00=, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge dalla data della datio e sino all'effettivo soddisfo.
Peraltro, mette conto di rilevare che l'accoglimento della domanda proposta da parte del fallimento non potrebbe essere ostacolato dalla previsione di cui all'art. 67, c. III, lett. a), L.F. e, tanto, per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, va infatti rilevato che appare quantomeno dubbio che l'esenzione ivi stabilita, relativa “pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”, possa trovare applicazione anche con riguardo di pagamenti c.d. anomali di cui all'art. 67, c. I, n. 2), L.F., apparendo un'estensione di tal fatta difficilmente collimante con la ratio dell'esenzione medesima (intesa ad “assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di bene e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda”: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2024, n. 30127).
In secondo luogo, e soprattutto, perché parte convenuta ha omesso di adempiere all'onere di allegazione e probatorio su di essa gravante (sul quale cfr. Cass. Civ., Sez. I,
7.12.2020, n. 27939), quale accipiens, al fine del riconoscimento dell'esenzione in esame.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerato che “l'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l'entità di quanto percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo” di modo che “risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare” (Cass. Civ.,
Sez. I, 25.1.2016, n. 1274 ma cfr. anche art. 5, c. I, del D.M. n. 55/2014), appare corretto fare applicazione dei parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
7 di valore indeterminabile di complessità bassa, con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi (stanti il deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. e la consumazione della fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pronuncia l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della cessione compiuta da parte di in bonis in favore di Parte_1 CP_1 in data 7.9.2021, come meglio individuata in motivazione, e per l'effetto
[...] condanna quest'ultima a restituire alla Curatela del fallimento Parte_1 la somma di € 7.590,00=, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di
[...] legge dalla data della datio e sino all'effettivo soddisfo;
condanna a rifondere alla Curatela del fallimento Controparte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 264,00= per
[...] anticipazioni ed € 5.261,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “spetta pertanto al giudice, in funzione delle risultanze processuali” disporre, in accoglimento della domanda revocatoria, la restituzione del bene in natura ovvero il pagamento del suo controvalore (Cass. Civ., Sez. I, 22.10.2002, n. 14891).
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 18/09/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Giacomo De Franceschi;
per parte convenuta nessuno.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
L'avv. De Franceschi precisa le conclusioni come da foglio già depositato e discute la causa riportandosi ai propri scritti difesivi.
In particolare l'avv. De Franceschi precisa che per un errore di battitura il corrispettivo di cessione del bene oggetto dell'atto revocando è stato indicato in € 7.950 anziché in
€ 7.590.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 18/09/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 16861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16861/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Giacomo De Franceschi del Foro di Milano
Parte attrice contro
Controparte_1
Parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.9.2025, e quindi: per parte attrice: In via principale e nel merito: - per tutti i fatti per come esposti ed argomentati nella narrativa del presenta atto, accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del la Parte_1 cessione dell'autocarro ED BE (906BB35 LNMD135N – Targa EM417YJ – telaio n. WDB9066311S87095) effettuata in data 07.09.2021 dalla società
[...] in favore della società e per l'effetto - Parte_1 Controparte_1 condannare la società alla restituzione in favore del Controparte_1 [...] dell'autocarro ED BE (906BB35 LNMD135N Parte_1
– Targa EM417YJ – telaio n. WDB9066311S87095) ovvero, qualora impossibile ovvero alienato a terzi, dell'importo di Euro 7.950,00 oltre agli interessi legali dalla data
2 della domanda al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
In via istruttoria: - con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento Parte_1
(a seguire, semplicemente, il fallimento) ha convenuto in giudizio
[...] [...] allegando preliminarmente che in bonis con CP_1 Parte_1 domanda pubblicata al registro delle imprese in data 24.9.2021 ha chiesto l'accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, cc. VI ss. L.F. e che detta domanda è stata poi rinunciata in data 16.12.2021 con la conseguenza per cui, da un lato, la procedura di concordato c.d. in bianco è stata dichiarata improcedibile con decreto datato 16.12.2021 nonché, dall'altro, la medesima Parte_1 in bonis è stata dichiarata fallita, da parte di questo Tribunale e su propria istanza,
[...] con sentenza n. 180/2021 del 20.12.2021.
Ciò premesso, il fallimento ha ulteriormente dedotto che in data 7.9.2021
[...] in bonis avrebbe ceduto a l'autocarro ED Parte_1 Controparte_1
BE (906BB35 LNMD135N – Targa EM417YJ – telaio n. WDB9066311S87095) e che la regolazione del corrispettivo dovuto pari a complessivi € 7.590,00= sarebbe avvenuta mediante compensazione fra il relativo credito ed il controcredito vantato dalla stessa in relazione alle fatture nn. 49 del 31.5.2021 e 89 del Controparte_1
31.8.2021.
Il fallimento ha quindi chiesto che detto pagamento c.d. anomalo sia dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori ai sensi degli artt. 67, c. I, n. 2 e 69 bis
L.F., con ogni conseguente statuizione.
Pur raggiunta da regolare notificazione, non ha dispiegato attività Controparte_1 difensiva ed è stata dichiarata contumace.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa, istruita in via meramente documentale, è stata senz'altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla curatela del fallimento è Parte_1
3 fondata e merita accoglimento.
Quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza del periodo sospetto rilevante ai fini dell'art. 67, c. I, n. 2), L.F. va premesso in termini generali che l'art. 69 bis, c. II, L.F. precisa che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Risulta documentato che in bonis nel corso dell'anno Parte_1
2021 ha depositato innanzi a questo Tribunale una domanda di concordato c.d. prenotativo la quale è stata iscritta nel registro delle imprese in data 24.9.2021 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di parte attrice).
Tale domanda è stata poi rinunciata da parte della stessa Parte_1 in bonis con dichiarazione datata 16.12.2021 (cfr. docc. n. 5 di parte attrice) alla quale hanno fatto seguito, nell'ordine, la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato (sempre in data 16.12.2021: cfr. doc. n. 5 di parte attrice) e quella di fallimento, su ricorso c.d. in proprio, della proponente (in data 20.12.2021: cfr. doc. n.
1 di parte attrice).
Dacché, alla luce della previsione di cui all'art. 69 bis, c. II, L.F. il periodo sospetto di cui all'art. 67, c. I, n. 2), L.F. deve farsi decorrere a ritroso a far data dal 24.9.2021 con la conseguenza per cui l'anno di riferimento va individuato nell'intervallo di tempo compreso fra il 24.9.2021 ed il 24.9.2020.
Al riguardo, peraltro, mette conto di evidenziare che la coincidenza dello stato di insolvenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11.6.2019, n. 15724) a cui si sono riferite le consequenziali procedure concordataria e fallimentare risulta confermata alla luce della assoluta prossimità cronologica delle iniziative concorsuali assunte da Parte_1 in bonis.
[...]
Ciò precisato, l'art. 67, c. I, n. 2), L.F. stabilisce che sono revocati, salvo prova contraria a carico di parte convenuta in merito alla c.d. inscientia decoctionis, “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
La curatela che invochi l'applicazione di detta disposizione deve dunque dimostrare:
1) che la società in bonis fosse gravata da un debito pecuniario scaduto ed esigibile;
2) che detto debito sia stato estinto con strumenti diversi dal denaro o da altri mezzi
4 normali di pagamento;
3) che detto pagamento si sia verificato entro il periodo sospetto di un anno dalla dichiarazione di fallimento.
Dalla documentazione in atti emerge che in data 7.9.2021 – ricompresa nel periodo sospetto rilevante - in bonis ha ceduto a Parte_1 Controparte_1
l'autocarro ED BE 906BB35 LNMD135N – Targa EM417YJ – telaio n.
WDB9066311S87095 (cfr. doc. n. 7 di parte attrice) e che la regolazione del corrispettivo dovuto pari a complessivi € 7.590,00= è avvenuta mediante compensazione fra il relativo credito ed il controcredito vantato dalla stessa CP_1 in relazione alle fatture nn. 49 del 31.5.2021 e 89 del 31.8.2021 (cfr. docc. n. 9 di
[...] parte attrice).
Peraltro, quanto al carattere anomalo dell'operazione in esame, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza a mente del quale “l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una
“datio in solutum”, alla stregua di pagamento revocabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, senza che rilevi l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo” (Cass. Civ., Sez. I, 25.11.2024, n. 30260 ma cfr. anche Id., 14.2.2011, n. 3581 e le ulteriori decisioni ivi richiamate).
Ne discende che, avendo il fallimento dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 67, c. I, n. 2), L.F. e non avendo invece parte convenuta dimostrato il proprio stato di inscientia decoctionis, va dichiarata nei confronti della massa dei creditori l'inefficacia della datio in solutum posta in essere da Parte_1 Parte_1 in bonis nei confronti di in data 7.9.2021 ad estinzione del pregresso Controparte_1 debito pecuniario scaduto ed esigibile.
Occorre a questo punto valutare quali debbano essere le conseguenze della declaratoria di inefficacia in esame, posto che se, da un lato, a rigore ad essa dovrebbe conseguire la condanna di alla restituzione in favore del fallimento del bene oggetto Controparte_1 della cessione revocata, ritiene tuttavia questo Giudice, dall'altro, che ricorrono nel caso di specie elementi sufficienti ad affermare l'impossibilità di una sua ripetizione in
5 natura1.
Va infatti rilevato che la cessione in questione risale al mese di settembre dell'anno
2021 ed ha per oggetto un bene (un autocarro) il quale, per sua natura, è soggetto ad inesorabile obsolescenza e conseguente deprezzamento, sia nel caso in cui sia utilizzato, nel tempo, che nel caso contrario.
Ne discende che, essendo decorsi ormai diversi anni dalla data del compimento dell'atto revocato, va esclusa la possibilità che, pronunciata la sua inefficacia, possa darsi corso alla “riconsegna del bene (che ne ha costituito oggetto, n.d.s.) nelle condizioni in cui si trovava all'atto della cessione” (Cass. Civ., Sez. I, 14.2.1997, n. 1411).
Stante l'impossibilità di una restituzione in natura in favore del fallimento del bene oggetto dell'atto revocando, diviene rilevante l'insegnamento giurisprudenziale a mente del quale “l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare (…) non determina alcun effetto restitutorio, né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente”, con l'ulteriore precisazione per cui “la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediate la sua assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore” (Cass.
Civ., Sez. I, 14.3.2018, n. 6262 ma cfr. anche ex multis Id., Sez. VI, 8.11.2017, n. 26425) con la conseguenza che “la condanna al pagamento dell'eventuale equivalente monetario del bene oggetto dell'atto ben può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, perché la domanda al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria” (Cass. Civ., Sez. I,
17.6.2009, n. 140198): l'obbligazione di pagamento del tantundem non potrà poi che qualificarsi “alla stregua di un debito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella usa consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore”
(Cass. Civ., Sez. I, 2.7.2014, n. 15123).
Dacché, va condannata a pagare al fallimento il controvalore del bene Controparte_1 cedutole il quale può essere individuato nella somma di € 7.590,00= corrispondente
6 alla valorizzazione che le parti, all'atto delle dationes in solutum, ne hanno dato, anche in relazione all'entità del credito pecuniario pregresso che si è così inteso estinguere, pari d'altro canto al “valore” perduto dalla società in bonis e da recuperare ora all'attivo fallimentare.
In conclusione, va dunque condannata al pagamento in favore del Controparte_1 fallimento dell'importo complessivo di € 7.590,00=, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge dalla data della datio e sino all'effettivo soddisfo.
Peraltro, mette conto di rilevare che l'accoglimento della domanda proposta da parte del fallimento non potrebbe essere ostacolato dalla previsione di cui all'art. 67, c. III, lett. a), L.F. e, tanto, per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, va infatti rilevato che appare quantomeno dubbio che l'esenzione ivi stabilita, relativa “pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”, possa trovare applicazione anche con riguardo di pagamenti c.d. anomali di cui all'art. 67, c. I, n. 2), L.F., apparendo un'estensione di tal fatta difficilmente collimante con la ratio dell'esenzione medesima (intesa ad “assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di bene e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda”: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2024, n. 30127).
In secondo luogo, e soprattutto, perché parte convenuta ha omesso di adempiere all'onere di allegazione e probatorio su di essa gravante (sul quale cfr. Cass. Civ., Sez. I,
7.12.2020, n. 27939), quale accipiens, al fine del riconoscimento dell'esenzione in esame.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerato che “l'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l'entità di quanto percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo” di modo che “risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare” (Cass. Civ.,
Sez. I, 25.1.2016, n. 1274 ma cfr. anche art. 5, c. I, del D.M. n. 55/2014), appare corretto fare applicazione dei parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
7 di valore indeterminabile di complessità bassa, con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi (stanti il deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. e la consumazione della fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pronuncia l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della cessione compiuta da parte di in bonis in favore di Parte_1 CP_1 in data 7.9.2021, come meglio individuata in motivazione, e per l'effetto
[...] condanna quest'ultima a restituire alla Curatela del fallimento Parte_1 la somma di € 7.590,00=, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di
[...] legge dalla data della datio e sino all'effettivo soddisfo;
condanna a rifondere alla Curatela del fallimento Controparte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 264,00= per
[...] anticipazioni ed € 5.261,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “spetta pertanto al giudice, in funzione delle risultanze processuali” disporre, in accoglimento della domanda revocatoria, la restituzione del bene in natura ovvero il pagamento del suo controvalore (Cass. Civ., Sez. I, 22.10.2002, n. 14891).