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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2042/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa
D A
residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. CORTESI ALFREDO per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
residente in [...] Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. TRAPASSO TOMMASO per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
3.11.2022 a margine del decreto di fissazione di udienza presidenziale e in data 11.5.2023 in calce all'ordinanza presidenziale sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta
PER PARTE RICORRENTE :
“Voglia Il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di NE (SP) tra i signori e Parte_1 [...]
in data 26 giugno 2004, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Controparte_1 stesso Comune, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e verranno affidati in via esclusiva alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 con domicilio attualmente posto in La Spezia, Via Enrico Toti, n. 21;
2. Il SI. , ogni settimana, potrà avere il diritto/dovere di frequentazione con i figli CP_1 secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Giudice sulla scorta di quanto emergente dalla relazione dei servizi sociali e sociosanitari
3. La SI.ra arà in ogni caso esplicitamente autorizzata dal Giudice, a indirizzare i figli Pt_1 verso un adeguato piano di supporto psicologico dei minori.
4. Il SI. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , l'importo complessivo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà assoggettata a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.05.2024;
5. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche straordinarie, le spese della psicoterapia, competeranno ad entrambi i coniugi nella misura del 75% a carico del padre e del
25% a carico della madre e dovranno essere rimborsate in tale misura al coniuge anticipatario entro 10 giorni dalla presentazione della relativa giustificativa.
Le spese necessarie alle attività sportive dei figli superiori ai 150 € annui dovranno preventivamente essere concordate tra i coniugi: il mancato accordo comporterà la non rimborsabilità della relativa spesa se affrontata.
2 In ogni caso: con vittoria delle competenze del giudizio ex DM 55/2014 e ss. mod. oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni, adesive e Controparte_1 Parte_1 consonanti a quanto statuito nell'ordinanza giudiziale del 2.5.2023:
– disporre l'affidamento condiviso della minore (atteso che, nelle more Persona_3 dell'incardinato procedimento, il figlio , nato il [...], è divenuto Persona_4 maggiorenne) ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, libera di vedere e frequentare il padre secondo la propria volontà;
– porre a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Controparte_1 complessiva somma mensile di €600,00= (€300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 25 di ogni mese (in corrispondenza temporale con gli emolumenti lavorativi mensilmente percepiti dal convenuto);
– porre a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, specificate e disciplinate come da Linee guida adottate in data 13.12.2018 dal Tribunale della Spezia;
– Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1
in data 26/06/2004 in NE (atto trascritto nel registro degli Atti Controparte_1 di Matrimonio dello Stato civile del Comune di NE al n. 46 parte II serie A anno 2004), di aver avuto due figli, e , rispettivamente nati il 5.6.2006 e il 5.12.2007, di Per_1 Per_2 essersi i coniugi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale omologato da questo
Tribunale in data 23.6.2016 e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di
3 cui al ricorso.
Si è costituito , non opponendosi alla declaratoria di divorzio, ma Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
A scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza presidenziale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza riservata ha assunto i provvedimenti provvisori.
La causa è poi proseguita dinanzi allo stesso Giudice, quale giudice istruttore e, all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 30.1.2025,s voltasi con le modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e con riserva di riferire al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata, in quanto è ampiamente decorso il termine di legge a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, concluso con omologa in data 23.6.2016 del verbale contenente le concordate condizioni.
Il convenuto, costituendosi, non ha sollevato eccezione di riconciliazione, ma anzi ha aderito alla domanda, che va pertanto accolta.
Quanto alle condizioni di affidamento dei minori, deve darsi atto che è divenuto Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio e raggiungerà la maggiore età il 5.12.2025, ovvero Per_2 tra pochi mesi.
Tuttavia, per il poco tempo che la separa dal compimento del 18° anno di età, la stessa deve essere affidata in via esclusiva alla madre, con la quale vive, assieme al fratello.
Sia sufficiente al riguardo rilevare che la minore, nonostante la presa in carico da parte dei
Servizi sociosanitari per un ausilio psicologico finalizzato anche ad un riavvicinamento alla figura paterna, rifiuta tuttora di avere contatti con il;
che quest'ultimo, (peraltro da sempre CP_1 inadempiente ai propri obblighi genitoriali in particolare sul piano economico) rifiuta ogni contatto ed ogni forma di collaborazione con la (e ciò preclude di per sé la possibilità di una Pt_1 gestione condivisa della minore); che il convenuto ha mostrato assoluto disinteresse in relazione alle problematiche psichiche della minore, necessitante, già da tempo, di un sostegno psicologico, incomprensione per i suoi problemi scolastici ed una perdurante ed ingiustificata minimizzazione della oggettiva gravità – quantomeno inopportunità - di propri comportamenti, tenuti in presenza dei figli e nonostante la reazione infastidita ed imbarazzata degli stessi (quali
4 l'aver avuto rapporti sessuali con l'attuale compagna senza preoccuparsi della possibilità di essere visti dai minori, come in effetti è successo non un'unica volta).
Illuminanti al riguardo sono le risultanze dell'ascolto dei minori e, da ultimo, la relazione dei
Servizi Sociali depositata in data 19.11.2024, da cui emerge una valutazione certamente negativa della capacità genitoriale del . CP_1
Le frequentazioni della minore con il padre dovranno essere rimesse alla volontà di , Per_2 stante, come già rilevato, il prossimo raggiungimento della maggiore età e l'esito ad oggi non fruttuoso dell'ausilio psicologico alla stessa offerto dai Servizi Sociosanitari (in persona della d.ssa ). Per_5
Restano da decidere le questioni economiche.
In sede di separazione consensuale le parti avevano concordato un contributo del CP_1 al mantenimento dei minori quantificato nell'importo mensile di € 200,00, per ciascun figlio, evidentemente tenendo conto dell'età ancora quasi infantile di entrambi i figli e del tempo quasi paritetico dagli stessi trascorso con ciascun genitore.
E' opportuno rilevare che in tale sede al convenuto era stata assegnata la casa coniugale in comproprietà con la moglie, sulla quale gravava il mutuo acceso per il suo acquisto con prestazione di garanzia da parte della madre della a fronte dell'impegno del Pt_1 CP_1 di acquistare la quota di comproprietà di quest'ultima e di continuare a pagare le rate di restituzione del mutuo.
Il convenuto è rimasto inadempiente agli obblighi assunti;
conseguentemente l'immobile – ex casa coniugale - è stato venduto in sede esecutiva (ed acquistato dall'attuale compagna del convenuto); la madre della ricorrente, quale garante del mutuo, ha subito lo sfratto esecutivo dall'immobile di sua proprietà, pignorato e sottoposto a procedura esecutiva;
la a subito Pt_1 il pignoramento della quota di 1/5 dello stipendio ed dovuto reperire una sistemazione abitativa, sostenendone i canoni di locazione, oltre che le spese per il ricovero della madre, nel frattempo affetta da declino cognitivo, presso una casa famiglia.
Il peraltro non ha mai pagato il mantenimento per i figli disposto in sede di CP_1 separazione tanto da essere condannato in sede penale, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 570 c.p.c. a mesi due di reclusione ed € 300,00 di multa, senza sospensione condizionale in presenza di precedenti penali e con condanna al pagamento di provvisionale di
€ 2000,00 a favore della che tuttavia è stata anche costretta a pignorargli lo stipendio Pt_1
5 per alcuni mesi (prima che il rassegnasse le dimissioni). CP_1
In sede di provvedimenti presidenziali l'importo dovuto dal convenuto quale contributo per il mantenimento dei figli è stato determinato in € 300,00 per ciascun figlio, avuto riguardo alla interruzione delle frequentazioni padre-figli.
Ritiene il Collegio che tale importo debba essere aumentato ad € 400,00 per ciascun figlio per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, rispetto all'epoca della separazione, la non può più contare sull'aiuto della Pt_1 madre, ed anzi, quale unica figlia, deve contribuire al pagamento della retta della casa famiglia presso la quale ora la stessa vive, né può più contare sull'immobile di proprietà della madre, fatto oggetto di procedura esecutiva per i motivi soprariportati;
sostiene costi abitativi (€ 300,00 quale canone di locazione) e provvede senza soluzione di continuità alle esigenze quotidiane dei figli;
il tutto a fronte di uno stipendio mensile di € 1250,00 (importo dalla stessa dichiarato in udienza presidenziale, pressochè corrispondente a quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021)
Gli approfondimenti istruttori, consistiti anche nell'espletamento di indagini da parte della Polizia
Tributaria, non hanno consentito di acclarare con certezza la posizione lavorativa e le condizioni economiche del : il convenuto ha dichiarato all'udienza presidenziale del 14.3.2023 CP_1 un reddito mensile di € 2.000,00 per l'attività non meglio specificata di consulente logistico svolta in modo autonomo (in verità per l'anno 2022 dalle indagini della Guardia di Finanza si evince un reddito d'impresa per l'anno 2022 di € 49.636,00 e un reddito imponibile netto di € 36.342,00, mentre per l'anno 2023 risulta un reddito imponibile loro di € 39.709,00 – cfr. informative Guardia di Finanza depositate in data 27.3.2024);
e vivono oggi esclusivamente con la madre e devono ritenersi aumentate le Per_1 Per_2 loro esigenze di vita in relazione alla loro crescita, avendo ormai superato anche il periodo dell'adolescenza.
Si ritiene pertanto congruo elevare da € 300,00 ad € 400,00 per ciascun figlio l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
L'assegno unico familiare dovrà essere percepito dalla ricorrente in adesione Parte_1 al principio da ultimo elaborato dalla Corte di Cassazione con ord. sez. I n. 4672 del 22.2.2025, improntato all'effettiva e concreta valorizzazione della finalità dell'assegno unico familiare.
6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua la tab. 2 D.M. 55/2014 nei valori medi tenuto conto dello scaglione di riferimento in riferimento al valore indeterminato della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2042/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
in data 26/06/2004 in NE (atto trascritto
[...] Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di NE al n. 46 parte II serie A anno 2004) alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre, e collocata presso Per_2 quest'ultima;
2) le frequentazioni con il padre sono rimesse alla volontà della minore;
3) corrisponderà alla l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, CP_1 Pt_1 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di e;
Per_2 Per_1
4) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal dicembre 2018, devono essere ripartite in pari quota tra i genitori;
5) l'assegno unico familiare è percepito integralmente dalla madre Parte_1
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 125,00 per spese ed € 7616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
7 ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio dell'8 maggio /2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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