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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 7751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/12/2024, da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1953, e
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
in data 01/08/1944, entrambi con i proc. dom. avv. Marchiori Daniela e avv. Carmelo Maccarone, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/05/2014 a San Ferdinando (RC), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei difensori comuni, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 17/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriore domanda connessa alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi degli artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
- autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- il signor avrà cura di trasferire altrove la propria residenza nel più breve Pt_1
tempo possibile e in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2025;
- i coniugi si danno atto che gli arredi e gli ornamenti presenti nelle due abitazioni di RR De RI e AL verranno ripartiti e quindi suddivisi in ragione delle
2 rispettive proprietà per come risultanti dagli appositi inventari redatti in contraddittori e allegati al presente ricorso (all. A – elenco beni mobili di proprietà della signora all. B – elenco beni mobili di proprietà del signor Pt_2
; Pt_1
- porre a carico del signor l'assegno di mantenimento della Parte_1 signora nella misura di € 1.500,00 mensili, somma rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- dare atto che i coniugi hanno già provveduto a regolare integralmente gli ulteriori rapporti patrimoniali e che, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, non avranno reciprocamente più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, con spese del presente procedimento poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Ferdinando (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2014, atto n.1, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/12/2024, da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1953, e
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
in data 01/08/1944, entrambi con i proc. dom. avv. Marchiori Daniela e avv. Carmelo Maccarone, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/05/2014 a San Ferdinando (RC), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei difensori comuni, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 17/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriore domanda connessa alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi degli artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
- autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- il signor avrà cura di trasferire altrove la propria residenza nel più breve Pt_1
tempo possibile e in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2025;
- i coniugi si danno atto che gli arredi e gli ornamenti presenti nelle due abitazioni di RR De RI e AL verranno ripartiti e quindi suddivisi in ragione delle
2 rispettive proprietà per come risultanti dagli appositi inventari redatti in contraddittori e allegati al presente ricorso (all. A – elenco beni mobili di proprietà della signora all. B – elenco beni mobili di proprietà del signor Pt_2
; Pt_1
- porre a carico del signor l'assegno di mantenimento della Parte_1 signora nella misura di € 1.500,00 mensili, somma rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- dare atto che i coniugi hanno già provveduto a regolare integralmente gli ulteriori rapporti patrimoniali e che, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, non avranno reciprocamente più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, con spese del presente procedimento poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Ferdinando (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2014, atto n.1, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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