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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3893/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2024 e presentato dai coniugi e con gli Parte_1 Parte_2
avv.ti TOMBACCO MARIAVITTORIA e ZAGO GABRIELE
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/05/2010 a SAN PIETRO
DI FELETTO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
04.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 01.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3893/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/05/2010 da (C.F. Parte_1
), n. a PORDENONE (PN) il 04/08/1984, e C.F._1 [...]
(C.F. ), n. a MILANO Parte_2 C.F._2
(MI) il 18/08/1980, e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno
2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN PIETRO
DI FELETTO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori in maniera condivisa e da entrambi riceveranno cura, educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre.
I genitori concordano l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sulle figlie minori per le decisioni di straordinaria amministrazione e separata per l'ordinaria amministrazione, volendo gestire in modo condiviso e armonico le decisioni educative relative alle figlie (es. scolastiche, religiose, formative, sportive e afferenti il tempo libero) e le decisioni sanitarie.
I genitori dovranno concordare le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute delle figlie minori tenendo conto dei loro bisogni, della loro sensibilità, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ogni genitore
è responsabile delle figlie minori nei propri turni e decide in coscienza in caso di brevi assenze, come gestirle, e a chi affidarle.
2) La casa coniugale, in comproprietà dei ricorrenti, sita in Londra
(UK), 61 Colehill Lane, SW6, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
con gli arredi e corredi tutti, per abitarla unitamente alle figlie.
I genitori concordano fin d'ora che, qualora la residenza di uno o entrambi i genitori dovesse mutare, e di conseguenza quella delle figlie minori, anche con un trasferimento in un paese estero rispetto a quello attuale, alle stesse dovrà essere garantita:
- la possibilità di frequentare una scuola internazionale che permetta loro di non interrompere il percorso scolastico intrapreso;
- la possibilità di raggiungere la residenza dell'altro genitore in non più di 3 ore di viaggio aereo.
Il IG. acconsente fin d'ora al trasferimento delle figlie Pt_2
in Italia con la IG.ra , qualora quest'ultima decida di Pt_1
stabilirvisi per motivi personali o lavorativi.
3) Il sig. ha preso in locazione altra abitazione in Londra Pt_2
(UK), Appartamento 1 64, St Maur Road, SW64DP, così da garantire alle figlie la piena continuità nei rapporti famigliari, amicali, scolastici e sportivi.
4) Saranno interamente a carico del sig. le seguenti spese Pt_2
relative alla casa familiare:
- rata del mutuo sulla casa familiare pari a sterline 734,70 mensili;
- utenze (luce, acqua, gas, internet, TV);
- council tax;
- assicurazione casa;
- assicurazione elettrodomestici;
- allarme.
Le spese straordinarie relative all'abitazione resteranno a carico del sig. . Pt_2
5) Il padre vedrà e terrà con sé le figlie, a settimane alternate dal giovedì all'uscita di scuola (oppure dalle ore 16:00 nei periodi di vacanza scolastici) fino alla domenica alle ore 19:00;
Ulteriori occasioni di incontro con il padre potranno essere liberamente concordate tra i genitori.
Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la propria residenza in un Paese estero rispetto a quello attualmente di dimora, unitamente alle figlie, il genitore che non risiederà con le figlie avrà il diritto di vederle e tenerle con se un finesettimana al mese dal giovedì all'uscita di scuola (oppure dalle ore 16:00 nei periodi di vacanza scolastici) fino, a sua completa discrezione, alla domenica alle ore 19:00 o, in alternativa, al lunedì mattina all'ingresso a scuola della settimana successiva (oppure dalle ore
08:30 nei periodi di vacanza scolastici).
6) Le figlie trascorreranno il 50% dei giorni delle vacanze scolastiche estive e natalizie con ciascun genitore.
Le vacanze estive si intendono indicativamente dall'ultima settimana di giugno all'ultima di agosto;
quelle natalizie dal periodo tra
Natale e l'Epifania. Le date precise potranno variare in base al calendario scolastico.
I genitori si impegnano a organizzare tali periodi in modo da ridurre al minimo gli spostamenti delle figlie. A tal fine, salvo esigenze particolari da concordare in anticipo, le vacanze di Natale verranno suddivise in una settimana continuativa per ciascun genitore.
Le altre vacanze scolastiche con il genitore che non risiede stabilmente con le figlie, indicativamente: - una settimana tra febbraio e marzo (vacanze di Carnevale),
- una settimana per Pasqua,
- una settimana nel periodo del half-term scolastico di ottobre.
Anche in questo caso, le date potranno variare in base al calendario scolastico.
I ricorrenti concordano fin d'ora di definire un piano di gestione delle vacanze con almeno sei mesi di anticipo. Tale piano dovrà essere concordato entro il giorno 1 del primo mese del trimestre precedente al periodo di riferimento. Ad esempio, il piano relativo al semestre gennaio–giugno 2026 dovrà essere definito entro il 1° ottobre 2025.
I genitori si impegnano a condividere in eguale misura tempi e costi necessari per accompagnare le figlie nei trasferimenti richiesti per ottemperare a quanto supra, fino al momento in cui le figlie potranno viaggiare indipendentemente.
Il genitore che tiene con sé le figlie minori è tenuto ad aggiornare immediatamente l'altro genitore di ogni evenienza relativa al loro stato di salute.
7) I genitori potranno modificare, di comune accordo, quanto stabilito in merito al calendario relativo alla gestione delle figlie, tenendo conto dei rispettivi impegni e di quelli delle minori, e concordando eventuali cambi di programma, variazioni di giornate e/o di orari.
8) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dell'altro coniuge e delle figlie minori.
9) Il padre verserà alla madre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, un importo a titolo di contributo ordinario per il mantenimento delle figlie con lei conviventi. L'Importo sarà pari a: - Sterline 750,00 per ciascuna figlia minorenne in caso di residenza nel Regno Unito, per un totale di Sterline 1.500,00;
- Euro 1.500,00 per ciascuna figlia minorenne in caso di residenza in Italia o in un altro paese diverso dal Regno Unito, per un totale di Euro 3.000,00.
Tali somme saranno soggette a rivalutazione monetaria e potranno essere modificate nel caso in cui una o entrambe le figlie cessino di convivere con la madre, in proporzione al mutato assetto delle esigenze familiari.
10) Le spese scolastiche ordinarie e straordinarie saranno interamente sostenute dal padre nella misura del 100%.
11) Il padre si farà carico delle spese straordinarie relative alle figlie nella misura del 100%, ad esclusione delle spese per baby- sitting che rimarranno a carico del coniuge che ne disporrà. Per la loro individuazione le parti fanno riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso (doc. n. 12).
12) In considerazione delle modalità con cui si è svolta la vita matrimoniale e al fine di definire in via definitiva i rapporti patrimoniali tra le parti, i ricorrenti concordano quanto segue. Il
IG. verserà alla IG.ra a titolo di assegno Pt_2 Pt_1
divorzile una tantum, le seguenti somme:
• Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00), entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente ricorso;
• entro 30 (trenta) giorni dalla data del rogito, un importo in sterline pari al 7% (sette percento) del prezzo di vendita dell'intera proprietà (100%) dell'immobile sito in Londra, 61
Colehill Lane, SW6, al netto di eventuali costi di agenzia, imposte sulla plusvalenza e altri oneri connessi alla vendita.
13) Considerando che la IG.ra intende lasciare l'attuale Pt_1
abitazione familiare per acquistare un nuovo immobile più adatto alle proprie esigenze e a quelle delle figlie conviventi, il IG. si impegna ad anticiparle, a titolo di prestito infruttifero Pt_2
e gratuito, un importo pari a €390.000,00 (trecentonovantamila/00 euro), destinato esclusivamente all'acquisto della nuova abitazione.
Tale somma sarà versata entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente ricorso.
La IG.ra restituirà integralmente il prestito al momento Pt_1
della vendita dell'abitazione di Londra, di cui è comproprietaria al 42%, mediante un meccanismo di compensazione con la somma a lei spettante a titolo di assegno divorzile una tantum.
Nel caso in cui l'immobile sito in Londra, 61 Colehill Lane, SW6 non venga venduto entro tre (3) anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso:
• la somma una tantum dovuta alla IG.ra sarà liquidata entro Pt_1
i successivi trenta (30) giorni, sulla base del valore di mercato dell'immobile, determinato tramite una perizia tecnica indipendente redatta da un esperto del settore immobiliare, scelto di comune accordo tra le parti;
• contestualmente, il IG. sulla base della medesima Pt_2
perizia, potrà acquisire una quota percentuale dell'immobile di proprietà della IG.ra corrispondente al valore del debito, Pt_1
al netto dell'importo spettante alla stessa a titolo di assegno divorzile una tantum.
14) Premesso quanto stabilito al punto che precede, la IG.ra Pt_1
si impegna a trasferire la propria residenza, unitamente a quella delle figlie minori conviventi, entro 6 (sei) mesi dalla data della firma del presente ricorso.
Di conseguenza, dal momento in cui la IG.ra avrà trasferito Pt_1
la propria residenza, i comproprietari avranno facoltà immediata di mettere in vendita l'immobile sito a Londra, 61 Colehill Lane, SW6, al valore di mercato vigente al momento della cessione, fatto salvo il diritto di prelazione del comproprietario al medesimo prezzo di vendita.
In entrambi i casi sopra previsti, ciascun coniuge dovrà agire in buona fede e compiere tutti gli atti necessari affinché la cessione dell'abitazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e nei tempi più congrui per entrambe le parti.
15) Rimangono confermate le assegnazioni dei beni mobili e personali già previste nel ricorso, salvo quanto eventualmente modificato dal presente accordo.
16) L'Assegno Unico Universale, attualmente non percepito essendo i coniugi residenti all'estero, se percepito verrà assegnato nella misura del 100% alla IG.ra Parte_1
17) Le spese per la presente procedura si intendono a carico del sig. . Pt_2
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO DI
FELETTO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi