Articolo 5 della Legge 10 gennaio 2000, n. 6
Articolo 4
Versione
4 febbraio 2000
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991, n. 113 , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attivita' previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113 , da designare da parte della stessa Assemblea, e' sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2000
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