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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
2005/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cassino, via Cimarosa n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Dolores BROCCOLI, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Walter MICELI, Fabio GANCI e Giovanni
RINALDI giusta procura in atti;
pec: Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
pec: Email_5
Convenuto
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, premesso di essere docente Parte_1 di scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso professionale I.P.S.S.A.R. “Dea Pag. 1 a 13 Persefone” di Locri, ha esposto che per l'anno scolastico 2020/2021 ha, complessivamente, prestato attività lavorativa dal 29.10.2020 al 29.06.2021, con sedi di servizio Controparte_2 di Siderno e di Marina di Marina di Gioiosa Ionica, mentre per l'anno Controparte_3
scolastico 2021/2022 dal 17.11.2021 al 16.06.2022 presso l'I.S. Familiari di Melito Porto
Salvo e l' di Marina di Gioiosa Ionica, rispettivamente per 241 e 212 Controparte_3
giorni lavorativi;
che, come da cedolini allegati, per i periodi in cui ha prestato attività lavorativa non ha percepito la retribuzione professionale docenti;
che il predetto emolumento
è stato istituito con l'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 al fine di valorizzare professionalmente la figura del docente;
che l'art. 25 del CCNL del 31.08.1999 ha stabilito le modalità di corresponsione del beneficio;
che gli importi sono mutati nel tempo, mentre sono rimasti fermi i criteri di quantificazione e corresponsione di cui ai CCNNLL susseguitesi nel tempo;
che le mansioni dei docenti precari sono identiche a quelle dei docenti di ruolo;
che il mancato riconoscimento del beneficio costituisce una violazione del principio di non discriminazione retributiva tra dipendenti precari e dipendenti assunti a tempo indeterminato;
che la fattispecie scaturisce dall'interpretazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, per come ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6293/2020 e da ulteriore giurisprudenza di legittimità e di merito;
che la retribuzione professionale docenti è ammontata sino al 28.2.2018 a €164,00, per poi essere incrementata, da ultimo con la previsione di cui all'art. 14 del CCNL scuola del 2019/2021 che ha stabilito che dal
01.01.2022 l'importo ammonta a €184,50; che le modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 che al comma 5 prevede che l'importo viene liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate;
che quindi, con riferimento all'attività lavorativa svolta, gli importi sono così determinati: € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018, € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al
31.12.2021,€ 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022; che l'importo complessivo spettante, tenuto conto dei giorni di lavoro svolti, ammonta a € 1.897,88. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:“ (…) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare Controparte_1
Pag. 2 a 13 il , in favore di parte ricorrente, al pagamento delle Controparte_1
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.897,88 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha eccepito e CP_1 dedotto l'infondatezza della domanda in quanto le previsioni normative di cui agli artt. 7 comma 1 e 25 del CCNL di comparto 2000/2001 consentono di individuare quali unici beneficiari della retribuzione professionale il personale a tempo indeterminato e i supplenti con incarico su posto vacante e disponibile in organico di diritto o su posto vacante in organico di fatto, ovvero con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale;
che pertanto dai beneficiari vanno esclusi i rapporti di lavoro a breve scadenza;
che i contratti di lavoro dichiarati dalla ricorrente sono delle supplenze brevi e saltuarie che esulano dalle fattispecie contrattuali testé indicate;
che le Parti Sociali hanno distinto tra supplenze fino al termine delle attività didattiche e supplenze brevi e saltuarie attribuendo l'emolumento premiale solo alle supplenze connotate da maggiore stabilità; che non sussiste un generale principio di parità di trattamento tra i lavoratori subordinati e pertanto la ricorrente non è titolare di un diritto soggettivo in tal senso;
che tutti i contratti che si sono succeduti nel tempo hanno inciso solo sugli importi della R.P.D e non sulla platea dei beneficiari;
che un'interpretazione estensiva del dettato normativo renderebbe la previsione contrattuale nulla per violazione della l. n.
448/2001 a mente della quale i contratti collettivi possono prevedere spese solo se compatibili con i vincoli di bilancio. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo
Pag. 3 a 13 Tribunale rigettare il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei termini che seguono.
Nel merito, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
Tale emolumento costituisce una voce retributiva del trattamento stipendiale del corpo docenti, e trova analitica definizione nei contratti collettivi che verranno appresso richiamati.
In via generale, tuttavia, pare utile individuare il referente costituzionale di tale voce retributiva, che certamente si inserisce nell'alveo di quelle voci stipendiali che esigono il rispetto di cd. giusta retribuzione. A tal fine, infatti, la retribuzione professionale docenti, in quanto voce retributiva, è sottoposta al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 della
Costituzione per cui “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro”.
Il trattamento economico in esame trova, come accennato, istituzione e definizione nell'art. 7 cit., che a tal fine ha previsto che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
Pag. 4 a 13 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Non appare inopportuno invero evidenziare che l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Sulla scorta di tale precisazione, secondo un orientamento restrittivo, il rinvio all'art. 25
CCNI 31.8.1999 operato dall'art. 7, comma 3, CCNL 15.3.2001, opera una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, ciò determinerebbe il riconoscimento di tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre essa non andrebbe corrisposta nel caso di supplenze di minore durata, come nel caso in esame.
Tale orientamento non può essere condiviso.
In merito, la questione di diritto rilevante per la decisione della domanda relativa alla retribuzione professionale docenti risulta invero essere già stata affrontata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 2015, che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., nella cui parte motiva si legge: “
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma
3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi
Pag. 5 a 13 disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art.
83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
Pag. 6 a 13 C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti
a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1
cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
Pag. 7 a 13 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio".
Si ritiene di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 2015/18 della Suprema
Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che
“non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa
Pag. 8 a 13 fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
Pare inoltre opportuno chiarire che la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- 177/10 Rosado Santana); b) Persona_1 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Tali considerazioni generali appaiono pienamente condivisibili, ed invero trovano ulteriore consolidamento nella successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-
466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri
Pag. 9 a 13 possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione e già richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In questa sede pare inoltre opportuno ricordare che l'interpretazione delle norme europee
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europee (così Cass. 20015/2018 cit.).
Pag. 10 a 13 Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass.
n. 20015 del 2018 cit., e nello stesso senso, Cass. 6293/2020).
Va altresì dato conto che il menzionato art. 25 prevede, per i periodi di servizio di durata inferiore al mese, 1/30 del valore mensile della retribuzione professionale docenti, “per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Per quanto riguarda i periodi di servizio espletati dalla ricorrente, essi sono comprovati dalla documentazione in atti (contratti e buste paga).
Nella fattispecie, il convenuto, seppur costituito, non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda i conteggi e i periodi di servizi espletati dal ricorrente, essi sono comprovati dalla documentazione in atti (contratti e buste paga) e non sono stati oggetto di contestazione da parte del convenuto. CP_1
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente alla
“retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per le supplenze svolte nel periodo dal 29.10.2020 al 29.06.2021, per l'anno scolastico 2020/2021, e dal
17.11.2021 al 16.06.2022, per l'anno scolastico 2021/2022, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 1.897,88. Controparte_1
Pag. 11 a 13 Tale somma è stata ottenuta dal ricorrente, per come altresì precisato con note autorizzate all'udienza del 14.05.2025, dividendo l'importo mensile della retribuzione professionale docenti, pari ad €174,50, fino al 31.12.2021 e pari €174,50 dal 01.01.2022, diviso per la singola spettanza giornaliera, pari ad €5,82, ovvero 6,15, cifra quest'ultima poi moltiplicata per i giorni di servizio prestati, tenuto conto dell'orario di lavoro effettivamente svolto. In particolare, poiché dal 29.10.2020 al 26.05.2021 il ricorrente ha prestato servizio per 12 ore settimanali l'importo di € 5,82 è stato dallo stesso ridotto a € 3,88.
I conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente contestati dal né CP_1 riguardo alle modalità di calcolo né riguardo ai periodi reclamati.
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, considerata la natura lavoristica, visto lo scaglione di riferimento, secondo i valori minimi attesa la serialità del contenzioso, esse sono liquidate in complessivi €1.662,21 di cui € 1.314,00 per compensi, €131,40 quale maggiorazione del 10% per la particolare tecnica di redazione utilizzata dagli avvocati in ragione dell'art. 4 del D.M. 55/2014 ed €
216,81 per spese, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- condanna il a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 1.897,88 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre
[...]
interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2.- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi €1.662,21, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Locri, 11.07.2025
Il Giudice
Pag. 12 a 13 Salvatore La Valle
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