Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Riccardo Massera Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2587 dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 01/10/2020, vertente tra
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ) e di (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO GAMBA;
- Appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._4
DAVIDE MALDERA;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 815/2019 pubblicata il 09/11/2019, in punto di Usufrutto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Rieti Controparte_1 Parte_2
e al fine di sentir dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di Persona_1 passaggio anche carraio esercitabile sulla stradina in cemento che grava sul fondo di proprietà dei coniugi convenuti, distinto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Magliano Sabina al foglio 33, particelle n. 38, 91, 130 e 134, e a favore del terreno censito al medesimo foglio, particella 37, di proprietà della stessa CP_1
1.1. Con sentenza n. 815/2019 del 9/11/2019 il Tribunale di Rieti ha accolto la domanda dell'attrice e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite osservando che:
- ai sensi dell'art. 1061 c.c. possono acquistarsi per usucapione solo le servitù apparenti, e cioè quelle il cui concreto esercizio risulta dalla presenza di specifiche Pag. 1 di 7
- alla luce della giurisprudenza pronunciatasi sul punto, non occorre necessariamente un tracciato o qualsivoglia manufatto o opera dovuto all'intervento dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione visibile, non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente, allo scopo esclusivo di consentire il passaggio di persone o veicoli e che abbia un carattere strumentale nell'esercizio della servitù;
- dalle risultanze istruttorie, dalla documentazione catastale e fotografica, dall'elaborato peritale allegato agli atti e dalle prove testimoniali escusse, che hanno confermato l'esistenza del tracciato ed il suo utilizzo per accedere alla chiesa, è pacifico che per raggiungere il bene situato nella particella n. 37 di proprietà dell'attrice è necessario utilizzare il percorso che attraversa la particella n.
130 e la n. 38 da oltre 20 anni, posto che il tracciato veniva utilizzato già dall'ente ecclesiastico e non è stato mai interrotto nei successivi passaggi di proprietà.
2. e hanno impugnato la sentenza chiedendo il rigetto Persona_1 Parte_2 delle domande svolte in primo grado da con vittoria di spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, affidandosi a tre motivi di appello;
in via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, hanno chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna delle spese di lite per aver il giudice di prime cure liquidato un importo superiore a quello determinabile in base al valore della causa, rientrante nello scaglione tra 1.101 e 5.200 €.
2.1 ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese. Controparte_1
2.2. In corso di causa sono deceduti e e il figlio Persona_1 Parte_2 [...] si è costituito in prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 302 c.p.c. Pt_1
Il 07/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'evidente connessione tra i primi due motivi di appello ne consente la trattazione congiunta.
3.1. Con il primo motivo di gravame parte appellante ripropone l'eccezione, già sollevata in primo grado, di carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo a Al riguardo deduce che aveva chiesto di accertare Controparte_1 CP_1
Pag. 2 di 7 l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sulla particella 130, fondo servente di proprietà dei coniugi convenuti, a favore della particella 38, fondo dominante di cui la stessa attrice aveva affermato di vantare il possesso ma non la proprietà; il fondo di cui alla particella 38 è di proprietà di come Persona_1 confermato dalla sentenza del Tribunale di Rieti n. 626/14; l'attrice, quindi, non è mai stata proprietaria del fondo dominante, venendo così a mancare uno dei presupposti soggettivi necessari ai fini dell'esperimento di una domanda di usucapione di servitù di passaggio;
tuttavia, il Tribunale di Rieti ha erroneamente rinviato la decisione sul punto e dato corso all'istruttoria senza poi pronunciarsi.
3.2. Con il secondo motivo parte appellante lamenta che con le memorie ex art. 183 c.p.c. l'attrice ha illegittimamente proposto una domanda nuova, in quanto, preso atto dell'eccezione spiegata in via preliminare dai convenuti sulla sua carenza di legittimazione e di interesse ad agire, avrebbe modificato le proprie conclusioni indicando quale fondo dominante la particella 37, sul presupposto di una mutata situazione in diritto dovuta all'inizio del processo esecutivo con cui ha agito Per_1 per il rilascio del fondo di cui alla particella 38. A riprova della pretestuosità dell'assunto di controparte, parte appellante sottolinea che il fondo di cui alla particella 38 è stato acquistato nel 2009; che la sentenza che ha confermato la legittimità della vendita è del 2014; che l'atto di precetto per il rilascio del suddetto fondo è stato notificato il 2 aprile 2015; che l'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio è stato notificato il 16 settembre 2015.
4. Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità della domanda come modificata dall'odierna appellata, nel giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
4.1. Sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che «La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma
6, cod. proc. civ. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4031;
Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2019, n.
4322; Cass., Sez. VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091). Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla
Pag. 3 di 7 realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass., Sez. VI-1, 7 settembre 2020, n. 18546)» (in questi termini Cass., Sez. II, 8 novembre 2024, n.
28873).
4.2. Nel caso di specie nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha chiesto l'accertamento della costituzione della servitù sul fondo distinto in Catasto terreni al foglio 33, particelle 91 e 134 e in Catasto fabbricati alla particella 130 e a favore della particella n. 38, posseduta da lei e dai suoi danti causa da tempo immemore.
All'epoca era pendente il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Rieti n. 626/2014 che aveva accolto la domanda di rivendica proposta da
[...] nei confronti di avente ad oggetto proprio la particella n. 38, Per_1 Controparte_1
e respinto la contrapposta domanda di usucapione proposta dalla odierna appellata.
Il 12 ottobre 2016, tuttavia, e quindi dopo l'introduzione del giudizio di primo grado,
è stato notificato a il preavviso di rilascio del fondo. Con la successiva Parte_3 memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 27 febbraio 2017, quindi, questa ha preso atto della circostanza e ha modificato la domanda nel senso di chiedere l'accertamento della servitù sulle particelle 91, 38, 134 e 130 e a favore della particella 37, di sua proprietà e adiacente alla n. 38.
Così operando, l'odierna appellata non ha modificato la vicenda sostanziale dedotta, non ha compromesso il diritto di difesa dei convenuti, non ha determinato un allungamento dei tempi processuali e non ha coinvolto in giudizio parti ulteriori rispetto a quelle già chiamate in causa, mirando alla stessa utilità finale già pretesa con la domanda originaria;
il passaggio oggetto di causa è infatti lo stesso. La stessa c.t.u. del geom. citata da parte appellante, svolta nel precedente CP_2 procedimento svoltosi tra e l'odierna appellata, riferisce che «… il Persona_1 cancello a due ante ubicato sulla particella n°38 risulta arretrato rispetto al confine catastale (fig. 3) ed appare attualmente l'unica via di ingresso per accedere sia alla particella n°38 sia all'edifico n.°37». Può quindi ritenersi sussistente la «teleologica complanarità» tra le due domande di usucapione, aventi ad oggetto la medesima servitù di passaggio, tale per cui la domanda come modificata da con Controparte_1 la prima memoria ex art. 183 è ammissibile.
5. La modifica della domanda di usucapione formulata dall'attrice, per effetto della quale è stato indicato come fondo dominante non più la particella 38, della quale non è proprietaria, ma la particella 37, della quale la sua proprietà è incontestata,
Pag. 4 di 7 fa venir meno i fatti posti a fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
6. Con il terzo motivo parte appellante lamenta l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove assunte in fase istruttoria, in quanto egli avrebbe accolto la domanda attorea pur in mancanza di una prova certa sul legittimo utilizzo del percorso in modo continuativo per oltre 20 anni. Al riguardo si allega che non vi
è prova né documentale né testimoniale dell'esistenza di un tracciato in cemento che colleghi la strada comunale alla proprietà Peraltro, dalla CP_1 documentazione fotografica si ricaverebbe che l'attuale passaggio è centrale rispetto al fondo, a differenza di quello precedentemente utilizzato dai danti causa dell'appellata che si trovava al confine ovest del fondo e che è stato occupato da vegetazione piantata proprio da Controparte_1
7. Sul fondo dell'appellata sorge un edificio originariamente adibito a chiesa, poi sconsacrata, che attualmente è una casa di abitazione. Dall'estratto di mappa del catasto Gregoriano prodotto in primo grado dall'attrice risulta l'esistenza di un percorso che partiva dalla strada pubblica e percorrendo una linea retta giungeva alla (allora) chiesa. La raffigurazione cartografica, peraltro, non consente di affermare – come invece allegato da parte appellante – che la stradina corresse lungo l'attuale confine ovest del fondo (e cioè sulla sinistra, guardando verso la facciata dell'edificio), dal momento che il margine destro del percorso tratteggiato è una proiezione dello spigolo destro della chiesa, mentre il prolungamento del suo margine sinistro giunge, grosso modo, al centro della facciata.
È inoltre in atti una fotografia prodotta dall'attrice e risalente al 1995 (la circostanza non è stata specificamente contestata) che raffigura un breve tratto di strada in cemento che conduce ad un cancello, al di là del quale sorge la facciata della ex chiesa.
I testimoni escussi hanno dichiarato in modo assolutamente univoco (compresi quelli dedotti dai convenuti e al netto di quanto riferito da figlio dei Parte_1 convenuti stessi e oggi succeduto a questi nella posizione di appellante) che almeno dal 1978 c'è sempre stata una via di accesso alla chiesa – a quella data priva di tetto e inutilizzata – che era percorribile anche con trattori e costituiva l'unico accesso;
sul lato destro della strada erano stati realizzati dei campi di bocce, che non intralciavano il passaggio;
all'epoca era già presente un'edicola votiva, che tuttavia del pari non intralciava il passaggio;
ancora nel 2017 la strada era ancora transitabile e il primo tratto di circa 15-20 metri era in cemento (testi
[...]
, . , nipote di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
ha peraltro confermato che «lo stradino… era posto di fianco ai campi di Per_1 bocce». componente della Commissione edilizia del Comune, ha Persona_2
Pag. 5 di 7 infine dichiarato che l'accesso alla chiesa è sempre stato esercitato attraverso un'unica strada, che corrisponde a quella raffigurata nella mappa del Catasto storico.
Nessuno dei testimoni ha per contro riferito circa spostamenti o variazioni del percorso, che sono state allegate per la prima volta in grado di appello, così come nessuno ha dichiarato che lo stradello passava sull'estrema sinistra del fondo
(guardando verso la facciata del fabbricato). Le stesse fotografie prodotte o allegate alla relazione tecnica di parte prodotta dall'attrice, del resto, così come quella risalente al 1985, attestano l'esistenza di una rampa in cemento, quanto meno nel tratto posto tra l'edicola votiva e il cancello.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto costituita per usucapione la servitù di passaggio, anche considerato che non vi è contestazione circa l'ultraventennale esistenza di opere apparenti destinate al suo esercizio.
È poi vero, in effetti, che i testimoni non hanno confermato che la strada fosse larga quattro metri. Essi hanno tuttavia dichiarato, come si è detto, che il passaggio veniva esercitato anche con trattori. Ciò rende pertanto verosimile l'allegazione, peraltro non specificamente contestata in primo grado dai convenuti.
8. Con il quarto motivo parte appellante lamenta che le spese di lite siano state liquidate dal primo giudice in misura superiore ai massimi tariffari previsti dal d.m.
n. 55 del 2014, in quanto la causa doveva essere considerata di valore compreso tra 1.101 e 5.200 €.
9. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità insegna che «In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti» (Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10755, Rv.
653500 - 01).
Pag. 6 di 7 Ciò posto, il reddito dominicale delle particelle interessate dal passaggio, quale risulta dagli atti, è tale per cui effettivamente il valore della causa può essere fatto rientrare nello scaglione di valore individuato dalla parte appellante.
In riforma della sentenza sul punto, pertanto, le spese del giudizio di primo grado devono quindi essere liquidate facendo applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore compreso tra 1.101 e 5.200 €
10. Le spese del secondo grado devono tuttavia essere liquidate in funzione dell'esito complessivo della controversia, e devono quindi essere poste a carico di parte appellante e liquidate secondo i parametri di cui si è detto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza appellata, liquida le spese del primo grado di giudizio nell'importo complessivo di 2.500 € per compensi di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in 2.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 13/02/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo Andrea Leonardo Canalis.
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
Pag. 7 di 7