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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 509 del ruolo 2021, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 449/2018 pubblicata in data 1.8.2018, disposta con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Terza Civile, n. 26117 del 25/3 – 27.9.2021,
in punto: responsabilità medica;
causa vertente
TRA
, in persona del direttore Parte_1
generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Modesti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Del Mei per mandato alle Controparte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste,
conformemente alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 26117/2021: 1)
accertare l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte d'Appello di Trieste a pag. 4 della sentenza n. 449/2018 dd. 1.8.2018, errore consistente nell'aver detratto dal credito risarcitorio spettante al Signor un importo inferiore al dovuto, omettendo di CP_1
defalcare i ratei di rendita già percepiti fino al momento della liquidazione e ponendo a base del calcolo il medesimo valore capitale della rendita utilizzato dal Tribunale,
senza considerare che la sentenza d'appello è stata pronunciata due anni e mezzo dopo quella del Tribunale e che, medio tempore, l'importo dei ratei già percepiti è
aumentato, riducendosi, invece, il valore capitale della rendita;
2) condannare il Signor
alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati dall' CP_1 [...]
medio tempore;
3) accertato l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte Parte_1
d'Appello di Trieste a pag. 5 della sentenza n. 449/2018 dd.
1.8.2018 e corretto il medesimo, disporre la revisione della pronuncia medesima in punto di condanna al risarcimento del danno differenziale, alla rivalutazione monetaria, alla corresponsione degli interessi sull'importo rivalutato e delle spese legali nonché al pagamento dell'importo ex art. 13 c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002; 4) acquisire nei modi meglio ritenuti la documentazione relativa agli importi corrisposti al Signor CP_2 CP_1
successivamente al 1.5.2015; 5) spese del grado e del giudizio di Cassazione rifuse.”
Per il convenuto in riassunzione: “Rideterminarsi il danno differenziale non patrimoniale spettante all'attore per responsabilità medica della Controparte_3
[...] convenuta sulla base dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione con la sentenza
26117/21, sulla base dell'aggiornamento trasmesso dall' sulla base CP_2
dell'equivalente aggiornamento del valore delle singole poste, per l'effetto,
condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante: al risarcimento del suddetto danno nella misura residua, previa detrazione dei pagamenti parziali già corrisposti dall' in esecuzione della prima e della seconda sentenza, anch'essi Parte_1
da attualizzare alla data dell'esborso, oltre interessi e rivalutazione;
al pagamento delle spese e competenze del giudizio RGN 7703/19 di terzo grado svolto avanti la Corte di
Cassazione, nonché del presente giudizio entrambi con distrazione a favore del deducente procuratore dichiaratosi anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.12.2012 aveva convenuto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Udine, previo esperimento di accertamento tecnico preventivo,
l' , al fine di sentirla condannare al Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità medica, esponendo che nel
2007 aveva subito lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale in itinere verificatosi senza responsabilità di terzi e che a seguito dell'imperizia dei sanitari dell'ospedale di Latisana, presso il quale era stato curato, aveva riportato postumi più
gravi di quelli comunque derivati dal sinistro stradale.
L'attore aveva richiamato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, dal quale era emersa la sussistenza di una responsabilità del personale ospedaliero per omessa diagnosi, le cui conseguenze erano state stimate in un maggior danno temporaneo concretizzabile, quale inabilità temporanea totale, in un mese al 75%, un mese al 50%
e 40 giorni al 25%, con incremento del danno biologico permanente quantificato nella
3 misura dell'8%; l'invalidità complessiva risultante dal cumulo dei postumi era dunque stata stimata nel 20%, di cui 12 ascrivibili al sinistro stradale.
L'Azienda sanitaria si era costituita contestando la sussistenza di un danno differenziale residuo rispetto alle prestazioni già erogate dall' e in via subordinata CP_2
aveva chiesto nuova c.t.u.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pronunciata in data 14.12.2015 con la quale, dato atto dell'assenza di contestazioni quanto all'an debeatur, la percentuale di danno attribuibile all era stata liquidata, Parte_1
sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, quantificando il pregiudizio in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano;
previa devalutazione alla data in cui l'infortunato aveva iniziato a percepire la rendita era quindi stato CP_2
defalcato il valore della quota parte di quest'ultima erogata a titolo di danno biologico e all'esito l' convenuta era stata condannata a pagare, a titolo di danno Pt_1
differenziale, l'importo di euro 2.702,48 oltre accessori di legge, per complessivi euro
3.397.78, ed oltre agli interessi legali successivi alla decisione, alle spese dell'a.t.p. e a quelle della causa di merito, queste ultime compensate per metà tra le parti.
Decidendo con sentenza pronunciata in data 27/6-1/8/2018 sul gravame interposto in via principale da e in via incidentale dall'Azienda sanitaria, la Corte Controparte_1
d'Appello di Trieste, ritenendo erroneo il criterio di calcolo del danno differenziale,
aveva rideterminato l'importo del risarcimento relativo a quest'ultimo nella misura di euro 19.777,00 e, detratto l'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva condannato l'appellata al pagamento in favore del della residua CP_1
somma di euro 17.074,00 oltre accessori di legge.
Entrambe le parti avevano proposto ricorso per cassazione;
l' aveva Parte_1
4 in particolare lamentato che per determinare il credito ancora dovuto al danneggiato la
Corte d'Appello avrebbe dovuto sottrarre dal credito risarcitorio non il solo indennizzo per danno biologico da invalidità permanente, ma anche l'indennizzo erogato dall' a titolo di danno patrimoniale e di inabilità temporanea, nonché i ratei di CP_2
rendita già erogati al momento della decisione e gli interessi sui medesimi, mentre il aveva lamentato che il credito residuo a lui spettante era stato erroneamente CP_1
sottostimato.
Con sentenza n. 26117 del 25/3 – 27.9.2021 la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale nei limiti di cui in motivazione, aveva cassato la sentenza impugnata, rinviando le parti alla Corte
d'Appello di Trieste, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
La causa era stata riassunta dall' , Parte_1
nelle more succeduta all' , con atto di Parte_2
citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16
dicembre 2021, chiedendo la rideterminazione del risarcimento in conformità a quanto stabilito in sede di legittimità, con condanna del convenuto alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati;
si era costituito chiedendo a sua volta la Controparte_1
condanna dell' alla corresponsione del risarcimento dovuto a titolo di Parte_1
danno differenziale, come stabilito in sede di legittimità, previa detrazione degli importi versati in esecuzione delle due sentenze di merito, da attualizzare alla data dei singoli esborsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza pronunciata in data 17 aprile 2024 era stato richiesto, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., alla sede di Cervignano del Friuli, di CP_2
5 individuare, con riferimento all'infortunio lavorativo in itinere oggetto di causa, il valore, riferito all'attualità, dei ratei di rendita già erogati e della residua rendita capitalizzata, con specificazione della quota relativa al danno biologico e di quella relativa al danno patrimoniale;
all'esito la causa era stata trattenuta in decisione,
previo deposito telematico di note scritte ai sensi del d.l. n. 34/2020, art. 221, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, statuendo in diritto in ordine al tema relativo alle modalità di liquidazione del danno differenziale nel particolare caso in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che, sia pure in misura minore, si sarebbe egualmente verificato, ha evidenziato:
a) che l'indennizzo per il danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di CP_2
lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente,
vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, “per voci omogenee”,
escludendo quindi personalizzazione e danno morale;
b) che in presenza di un indennizzo liquidato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi, comprensivi di interessi, e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;
c) che il danno iatrogeno (da aggravamento per imperizia del medico) va liquidato monetizzando il grado complessivo (8%) di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (12%); e poi detraendo il
6 secondo importo dal primo;
d) che nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall' il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato CP_2
sottraendo dal risarcimento dovuto per il danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno base (cioè il danno CP_2
che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).
* * *
Ciò posto, quanto al caso di specie va in primo luogo evidenziato che, con statuizione non attinta da successivi gravami, e dunque ormai incontestabile, la decisione di primo grado aveva accertato:
a) che a seguito dell'imperizia dei sanitari era derivato a carico del un CP_1
maggior danno consistente in una inabilità temporanea pari a 30 giorni al 100%, 30
giorni al 50% e 40 giorni al 25% e un incremento del danno biologico permanente pari all'8%;
b) che l'invalidità complessiva risultante dal cumulo dei postumi era dunque pari al
20%, di cui 12 ascrivibili al sinistro stradale;
c) che l'invalidità permanente andava indennizzata, tenendo conto dell'età
dell'infortunato – di anni 49 al momento del sinistro - sulla base del valore del punto relativo al danno biologico puro, “scevro da qualsiasi personalizzazione che non è
stata neanche allegata” (pag. 6 sentenza primo grado).
Come precisato dal Supremo Collegio, la liquidazione andrà nondimeno eseguita sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della decisione (Cass. Sez.
3, n. 5013 del 28/02/2017), vale a dire quelle relative all'edizione del 4 giugno 2024.
* * *
7 In applicazione dei principi affermati dalla S.C., dovrà a questo punto procedersi alla determinazione separata del danno biologico base e del danno biologico relativo all'aggravamento; tali valori andranno quindi monetizzati procedendo dapprima alla loro devalutazione alla data del fatto illecito (27 giugno 2007) e quindi aggiungendo ai valori così devalutati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla data indicata nel prospetto di calcolo relativo alla rendita acquisito nella presente fase CP_2
di rinvio (23 maggio 2024), in modo da comparare le due poste con valori reciprocamente omogenei.
Tenuto conto dell'età dell'infortunato (anni 49 alla data dell'illecito), del corrispondente coefficiente di demoltiplicazione (0,760), del valore del punto base
(2.851,87 euro quanto al danno biologico base e 2.264,08 quanto al danno biologico relativo all'aggravamento) e delle rispettive percentuali (12% e 8%), si otterranno dunque, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, i seguenti valori:
danno biologico base pari a complessivi euro 26.009,05;
danno biologico relativo all'aggravamento pari a complessivi euro 13.756,61.
Devalutando tali valori alla data del fatto illecito (27 giugno 2007) e aggiungendo ai valori così devalutati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino al 23 maggio
2024, avremo quindi:
danno biologico base pari a complessivi euro 31.605,19;
danno biologico relativo all'aggravamento pari a complessivi euro 16.716,48.
* * *
Seguendo il procedimento indicato nella sentenza della S.C. (pag. 10 e segg.), dovrà a questo punto procedersi a determinare il complessivo indennizzo dovuto dall' CP_2
sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto
8 dell'incremento per danno patrimoniale.
Dal prospetto trasmesso dall' a seguito di ordinanza ex art. 213 c.p.c. emergono CP_4
i seguenti valori, calcolati alla data del 23 maggio 2024:
ratei complessivamente erogati relativamente alla quota di rendita a titolo di danno biologico pari a capitali euro 27.022,59;
interessi erogati su tale posta capitale pari a complessivi euro 2.784,91;
importo della rendita futura capitalizzata pari ad euro 31.875,38.
Sommando tali valori si otterrà dunque l'importo di complessivi euro 61.682,88.
Essendo tale importo superiore al danno base (euro 31.605,19), dovrà dunque procedersi a sottrarre dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno CP_2
base, al fine di verificare se vi sia un residuo da corrispondere a titolo di aggravamento, e in caso positivo quale sia il relativo importo, secondo la seguente formula:
DD = Agg. – (I – DB)
dove DD è il danno differenziale, Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno), I è l'indennizzo pagato dall' e DB è il danno base, ovvero il CP_2
controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza del fatto illecito;
si dovrà in tal modo
“imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno-base (così in sentenza a pag. 11). CP_2
Il valore del danno differenziale (DD) risulterà dunque pari a:
euro 16.716,48 (Agg. comprensivo di interessi e rivalutazione al 23.5.2024) – euro
61.682,88 (Indennizzo - euro 31.875,38 (danno base) = - 13.361,21. CP_2
Dovendo essere considerato anche il risarcimento relativo all'invalidità temporanea, il
9 cui importo, liquidato secondo tabella in euro 115,00 al giorno, ammonta a complessivi euro 6.037,50, nel valore devalutato alla data dell'illecito e quindi sommato ad interessi e rivalutazione al 23.5.2024, pari ad euro 7.335,15, si avrà
dunque che la complessiva rendita (ratei erogati + interessi + importo della CP_2
rendita futura capitalizzata) risulta superiore al complessivo danno civilistico (danno base + aggravamento) di euro 6.026,06.
Per l'effetto, nulla potrà ritenersi ulteriormente dovuto da parte dell' , Parte_1
trovandosi in caso contrario la stessa esposta, in relazione al medesimo illecito, sia alla pretesa risarcitoria del danneggiato, già estinta a seguito dei pagamenti eseguiti dall' sia a quella svolta da quest'ultimo, una volta surrogatosi, in virtù dei CP_2
pagamenti eseguiti, nei diritti del primo.
* * *
Sulla base di tali considerazioni risulta dunque fondata la domanda svolta dall'attrice in riassunzione di condanna del convenuto in riassunzione alla restituzione di tutti gli importi medio tempore indebitamente versati.
Ciò posto, è incontroverso, e in ogni caso risulta dagli avvisi degli ordinativi di pagamento riprodotti nel doc. 8 attoreo, che l'Azienda sanitaria aveva corrisposto al i seguenti importi: CP_1
euro 7.562,88 in data 4.5.2016;
euro 7.942,27 in data 6.12.2018;
euro 17.659,37 in data 31.12.2018.
Sommando a tali importi gli interessi legali relativi al periodo intercorrente tra le date dei singoli pagamenti e quella della presente decisione (4.12.2024), si perverrà dunque alla determinazione del credito restitutorio vantato dall' , pari a Parte_1
10 complessivi euro 36.334,47.
* * *
A margine di tali considerazioni, il convenuto in riassunzione andrà dunque condannato alla restituzione del predetto importo, oltre agli interessi successivi alla presente decisione, fino al saldo effettivo.
In considerazione della complessità della controversia e della conseguente difficoltà di predeterminare ex ante l'importo delle rispettive poste di dare ed avere,
oggettivamente attestata anche dalla modesta differenza dei valori relativi alle prestazioni erogate dall'assicuratore sociale e al complessivo danno civilistico, si stima che le spese relative alle fasi e gradi di merito e legittimità debbano essere integralmente compensate tra le parti;
dovrà nondimeno darsi atto della sussistenza, a carico del , dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui CP_1
all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. proposto - a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 449/2018 pubblicata in data
1.8.2018, disposta con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Terza Civile,
n. 26117/2021 – dalla nei confronti Parte_1
di , ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così Controparte_1
provvede:
Accerta l'insussistenza di un residuo credito a titolo di danno differenziale da parte di nei confronti dell' e Controparte_1 Parte_1
per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti da quest'ultima eseguiti nelle more del
11 giudizio, condanna alla restituzione, in favore dalla Controparte_1 [...]
, del complessivo importo di euro 36.334,47 oltre agli Parte_1
interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione a quella del saldo effettivo;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alle fasi e gradi di merito e legittimità del presente giudizio;
Dà atto della sussistenza, a carico del , dei presupposti per il raddoppio del CP_1
contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 509 del ruolo 2021, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 449/2018 pubblicata in data 1.8.2018, disposta con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Terza Civile, n. 26117 del 25/3 – 27.9.2021,
in punto: responsabilità medica;
causa vertente
TRA
, in persona del direttore Parte_1
generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Modesti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Del Mei per mandato alle Controparte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste,
conformemente alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 26117/2021: 1)
accertare l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte d'Appello di Trieste a pag. 4 della sentenza n. 449/2018 dd. 1.8.2018, errore consistente nell'aver detratto dal credito risarcitorio spettante al Signor un importo inferiore al dovuto, omettendo di CP_1
defalcare i ratei di rendita già percepiti fino al momento della liquidazione e ponendo a base del calcolo il medesimo valore capitale della rendita utilizzato dal Tribunale,
senza considerare che la sentenza d'appello è stata pronunciata due anni e mezzo dopo quella del Tribunale e che, medio tempore, l'importo dei ratei già percepiti è
aumentato, riducendosi, invece, il valore capitale della rendita;
2) condannare il Signor
alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati dall' CP_1 [...]
medio tempore;
3) accertato l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte Parte_1
d'Appello di Trieste a pag. 5 della sentenza n. 449/2018 dd.
1.8.2018 e corretto il medesimo, disporre la revisione della pronuncia medesima in punto di condanna al risarcimento del danno differenziale, alla rivalutazione monetaria, alla corresponsione degli interessi sull'importo rivalutato e delle spese legali nonché al pagamento dell'importo ex art. 13 c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002; 4) acquisire nei modi meglio ritenuti la documentazione relativa agli importi corrisposti al Signor CP_2 CP_1
successivamente al 1.5.2015; 5) spese del grado e del giudizio di Cassazione rifuse.”
Per il convenuto in riassunzione: “Rideterminarsi il danno differenziale non patrimoniale spettante all'attore per responsabilità medica della Controparte_3
[...] convenuta sulla base dei criteri dettati dalla Corte di Cassazione con la sentenza
26117/21, sulla base dell'aggiornamento trasmesso dall' sulla base CP_2
dell'equivalente aggiornamento del valore delle singole poste, per l'effetto,
condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante: al risarcimento del suddetto danno nella misura residua, previa detrazione dei pagamenti parziali già corrisposti dall' in esecuzione della prima e della seconda sentenza, anch'essi Parte_1
da attualizzare alla data dell'esborso, oltre interessi e rivalutazione;
al pagamento delle spese e competenze del giudizio RGN 7703/19 di terzo grado svolto avanti la Corte di
Cassazione, nonché del presente giudizio entrambi con distrazione a favore del deducente procuratore dichiaratosi anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.12.2012 aveva convenuto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Udine, previo esperimento di accertamento tecnico preventivo,
l' , al fine di sentirla condannare al Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità medica, esponendo che nel
2007 aveva subito lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale in itinere verificatosi senza responsabilità di terzi e che a seguito dell'imperizia dei sanitari dell'ospedale di Latisana, presso il quale era stato curato, aveva riportato postumi più
gravi di quelli comunque derivati dal sinistro stradale.
L'attore aveva richiamato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, dal quale era emersa la sussistenza di una responsabilità del personale ospedaliero per omessa diagnosi, le cui conseguenze erano state stimate in un maggior danno temporaneo concretizzabile, quale inabilità temporanea totale, in un mese al 75%, un mese al 50%
e 40 giorni al 25%, con incremento del danno biologico permanente quantificato nella
3 misura dell'8%; l'invalidità complessiva risultante dal cumulo dei postumi era dunque stata stimata nel 20%, di cui 12 ascrivibili al sinistro stradale.
L'Azienda sanitaria si era costituita contestando la sussistenza di un danno differenziale residuo rispetto alle prestazioni già erogate dall' e in via subordinata CP_2
aveva chiesto nuova c.t.u.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pronunciata in data 14.12.2015 con la quale, dato atto dell'assenza di contestazioni quanto all'an debeatur, la percentuale di danno attribuibile all era stata liquidata, Parte_1
sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, quantificando il pregiudizio in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano;
previa devalutazione alla data in cui l'infortunato aveva iniziato a percepire la rendita era quindi stato CP_2
defalcato il valore della quota parte di quest'ultima erogata a titolo di danno biologico e all'esito l' convenuta era stata condannata a pagare, a titolo di danno Pt_1
differenziale, l'importo di euro 2.702,48 oltre accessori di legge, per complessivi euro
3.397.78, ed oltre agli interessi legali successivi alla decisione, alle spese dell'a.t.p. e a quelle della causa di merito, queste ultime compensate per metà tra le parti.
Decidendo con sentenza pronunciata in data 27/6-1/8/2018 sul gravame interposto in via principale da e in via incidentale dall'Azienda sanitaria, la Corte Controparte_1
d'Appello di Trieste, ritenendo erroneo il criterio di calcolo del danno differenziale,
aveva rideterminato l'importo del risarcimento relativo a quest'ultimo nella misura di euro 19.777,00 e, detratto l'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva condannato l'appellata al pagamento in favore del della residua CP_1
somma di euro 17.074,00 oltre accessori di legge.
Entrambe le parti avevano proposto ricorso per cassazione;
l' aveva Parte_1
4 in particolare lamentato che per determinare il credito ancora dovuto al danneggiato la
Corte d'Appello avrebbe dovuto sottrarre dal credito risarcitorio non il solo indennizzo per danno biologico da invalidità permanente, ma anche l'indennizzo erogato dall' a titolo di danno patrimoniale e di inabilità temporanea, nonché i ratei di CP_2
rendita già erogati al momento della decisione e gli interessi sui medesimi, mentre il aveva lamentato che il credito residuo a lui spettante era stato erroneamente CP_1
sottostimato.
Con sentenza n. 26117 del 25/3 – 27.9.2021 la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale nei limiti di cui in motivazione, aveva cassato la sentenza impugnata, rinviando le parti alla Corte
d'Appello di Trieste, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
La causa era stata riassunta dall' , Parte_1
nelle more succeduta all' , con atto di Parte_2
citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16
dicembre 2021, chiedendo la rideterminazione del risarcimento in conformità a quanto stabilito in sede di legittimità, con condanna del convenuto alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati;
si era costituito chiedendo a sua volta la Controparte_1
condanna dell' alla corresponsione del risarcimento dovuto a titolo di Parte_1
danno differenziale, come stabilito in sede di legittimità, previa detrazione degli importi versati in esecuzione delle due sentenze di merito, da attualizzare alla data dei singoli esborsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza pronunciata in data 17 aprile 2024 era stato richiesto, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., alla sede di Cervignano del Friuli, di CP_2
5 individuare, con riferimento all'infortunio lavorativo in itinere oggetto di causa, il valore, riferito all'attualità, dei ratei di rendita già erogati e della residua rendita capitalizzata, con specificazione della quota relativa al danno biologico e di quella relativa al danno patrimoniale;
all'esito la causa era stata trattenuta in decisione,
previo deposito telematico di note scritte ai sensi del d.l. n. 34/2020, art. 221, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, statuendo in diritto in ordine al tema relativo alle modalità di liquidazione del danno differenziale nel particolare caso in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che, sia pure in misura minore, si sarebbe egualmente verificato, ha evidenziato:
a) che l'indennizzo per il danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di CP_2
lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente,
vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, “per voci omogenee”,
escludendo quindi personalizzazione e danno morale;
b) che in presenza di un indennizzo liquidato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi, comprensivi di interessi, e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;
c) che il danno iatrogeno (da aggravamento per imperizia del medico) va liquidato monetizzando il grado complessivo (8%) di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (12%); e poi detraendo il
6 secondo importo dal primo;
d) che nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall' il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato CP_2
sottraendo dal risarcimento dovuto per il danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno base (cioè il danno CP_2
che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).
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Ciò posto, quanto al caso di specie va in primo luogo evidenziato che, con statuizione non attinta da successivi gravami, e dunque ormai incontestabile, la decisione di primo grado aveva accertato:
a) che a seguito dell'imperizia dei sanitari era derivato a carico del un CP_1
maggior danno consistente in una inabilità temporanea pari a 30 giorni al 100%, 30
giorni al 50% e 40 giorni al 25% e un incremento del danno biologico permanente pari all'8%;
b) che l'invalidità complessiva risultante dal cumulo dei postumi era dunque pari al
20%, di cui 12 ascrivibili al sinistro stradale;
c) che l'invalidità permanente andava indennizzata, tenendo conto dell'età
dell'infortunato – di anni 49 al momento del sinistro - sulla base del valore del punto relativo al danno biologico puro, “scevro da qualsiasi personalizzazione che non è
stata neanche allegata” (pag. 6 sentenza primo grado).
Come precisato dal Supremo Collegio, la liquidazione andrà nondimeno eseguita sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della decisione (Cass. Sez.
3, n. 5013 del 28/02/2017), vale a dire quelle relative all'edizione del 4 giugno 2024.
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7 In applicazione dei principi affermati dalla S.C., dovrà a questo punto procedersi alla determinazione separata del danno biologico base e del danno biologico relativo all'aggravamento; tali valori andranno quindi monetizzati procedendo dapprima alla loro devalutazione alla data del fatto illecito (27 giugno 2007) e quindi aggiungendo ai valori così devalutati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla data indicata nel prospetto di calcolo relativo alla rendita acquisito nella presente fase CP_2
di rinvio (23 maggio 2024), in modo da comparare le due poste con valori reciprocamente omogenei.
Tenuto conto dell'età dell'infortunato (anni 49 alla data dell'illecito), del corrispondente coefficiente di demoltiplicazione (0,760), del valore del punto base
(2.851,87 euro quanto al danno biologico base e 2.264,08 quanto al danno biologico relativo all'aggravamento) e delle rispettive percentuali (12% e 8%), si otterranno dunque, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, i seguenti valori:
danno biologico base pari a complessivi euro 26.009,05;
danno biologico relativo all'aggravamento pari a complessivi euro 13.756,61.
Devalutando tali valori alla data del fatto illecito (27 giugno 2007) e aggiungendo ai valori così devalutati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino al 23 maggio
2024, avremo quindi:
danno biologico base pari a complessivi euro 31.605,19;
danno biologico relativo all'aggravamento pari a complessivi euro 16.716,48.
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Seguendo il procedimento indicato nella sentenza della S.C. (pag. 10 e segg.), dovrà a questo punto procedersi a determinare il complessivo indennizzo dovuto dall' CP_2
sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto
8 dell'incremento per danno patrimoniale.
Dal prospetto trasmesso dall' a seguito di ordinanza ex art. 213 c.p.c. emergono CP_4
i seguenti valori, calcolati alla data del 23 maggio 2024:
ratei complessivamente erogati relativamente alla quota di rendita a titolo di danno biologico pari a capitali euro 27.022,59;
interessi erogati su tale posta capitale pari a complessivi euro 2.784,91;
importo della rendita futura capitalizzata pari ad euro 31.875,38.
Sommando tali valori si otterrà dunque l'importo di complessivi euro 61.682,88.
Essendo tale importo superiore al danno base (euro 31.605,19), dovrà dunque procedersi a sottrarre dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno CP_2
base, al fine di verificare se vi sia un residuo da corrispondere a titolo di aggravamento, e in caso positivo quale sia il relativo importo, secondo la seguente formula:
DD = Agg. – (I – DB)
dove DD è il danno differenziale, Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno), I è l'indennizzo pagato dall' e DB è il danno base, ovvero il CP_2
controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza del fatto illecito;
si dovrà in tal modo
“imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno-base (così in sentenza a pag. 11). CP_2
Il valore del danno differenziale (DD) risulterà dunque pari a:
euro 16.716,48 (Agg. comprensivo di interessi e rivalutazione al 23.5.2024) – euro
61.682,88 (Indennizzo - euro 31.875,38 (danno base) = - 13.361,21. CP_2
Dovendo essere considerato anche il risarcimento relativo all'invalidità temporanea, il
9 cui importo, liquidato secondo tabella in euro 115,00 al giorno, ammonta a complessivi euro 6.037,50, nel valore devalutato alla data dell'illecito e quindi sommato ad interessi e rivalutazione al 23.5.2024, pari ad euro 7.335,15, si avrà
dunque che la complessiva rendita (ratei erogati + interessi + importo della CP_2
rendita futura capitalizzata) risulta superiore al complessivo danno civilistico (danno base + aggravamento) di euro 6.026,06.
Per l'effetto, nulla potrà ritenersi ulteriormente dovuto da parte dell' , Parte_1
trovandosi in caso contrario la stessa esposta, in relazione al medesimo illecito, sia alla pretesa risarcitoria del danneggiato, già estinta a seguito dei pagamenti eseguiti dall' sia a quella svolta da quest'ultimo, una volta surrogatosi, in virtù dei CP_2
pagamenti eseguiti, nei diritti del primo.
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Sulla base di tali considerazioni risulta dunque fondata la domanda svolta dall'attrice in riassunzione di condanna del convenuto in riassunzione alla restituzione di tutti gli importi medio tempore indebitamente versati.
Ciò posto, è incontroverso, e in ogni caso risulta dagli avvisi degli ordinativi di pagamento riprodotti nel doc. 8 attoreo, che l'Azienda sanitaria aveva corrisposto al i seguenti importi: CP_1
euro 7.562,88 in data 4.5.2016;
euro 7.942,27 in data 6.12.2018;
euro 17.659,37 in data 31.12.2018.
Sommando a tali importi gli interessi legali relativi al periodo intercorrente tra le date dei singoli pagamenti e quella della presente decisione (4.12.2024), si perverrà dunque alla determinazione del credito restitutorio vantato dall' , pari a Parte_1
10 complessivi euro 36.334,47.
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A margine di tali considerazioni, il convenuto in riassunzione andrà dunque condannato alla restituzione del predetto importo, oltre agli interessi successivi alla presente decisione, fino al saldo effettivo.
In considerazione della complessità della controversia e della conseguente difficoltà di predeterminare ex ante l'importo delle rispettive poste di dare ed avere,
oggettivamente attestata anche dalla modesta differenza dei valori relativi alle prestazioni erogate dall'assicuratore sociale e al complessivo danno civilistico, si stima che le spese relative alle fasi e gradi di merito e legittimità debbano essere integralmente compensate tra le parti;
dovrà nondimeno darsi atto della sussistenza, a carico del , dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui CP_1
all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. proposto - a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 449/2018 pubblicata in data
1.8.2018, disposta con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Terza Civile,
n. 26117/2021 – dalla nei confronti Parte_1
di , ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così Controparte_1
provvede:
Accerta l'insussistenza di un residuo credito a titolo di danno differenziale da parte di nei confronti dell' e Controparte_1 Parte_1
per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti da quest'ultima eseguiti nelle more del
11 giudizio, condanna alla restituzione, in favore dalla Controparte_1 [...]
, del complessivo importo di euro 36.334,47 oltre agli Parte_1
interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione a quella del saldo effettivo;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alle fasi e gradi di merito e legittimità del presente giudizio;
Dà atto della sussistenza, a carico del , dei presupposti per il raddoppio del CP_1
contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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