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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2141 del RGAC dell'anno 2018 vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso – giusta procura in atti dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Occhionorelli (CF ), domiciliato presso il suo studio in Squillace via Laerte snc - pec: C.F._2
. it E_1 Email_2 Email_3
- Parte attrice -
contro
, (c.f. già quale Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Campise (c.f.
, domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, via A. Turco n. 71 - pec: C.F._3 Emai_4 [...] it Email_5 Email_3
- Parte convenuta –
nonchè
CONSAP SP
- Parte convenuta contumace -
e
TE
- Parte convenuta contumace-
Oggetto: sinistro stradale
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 22.01.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato , la e la AP SP, per essere essere Parte_1 TE Controparte_1 risarcito dei danni subiti in seguito al sinistro occorso - in data 27.12.2014 ore 12,00 circa - in Catanzaro su viale Cassiodoro (altezza civico 39) direzione di marcia Santa Maria – Catanzaro Centro. In quell'occasione il motociclo Piaggio Liberty targato BP46491, di cui era alla guida, veniva sorpassato ed urtato dal veicolo Fiat
500, targato AN943JF di proprietà di , condotto da . Ha aggiunto che tale TE Controparte_4 veicolo era sprovvisto di regolare copertura assicurativa.
L'impatto determinava la caduta dell'odierno attore, al quale veniva diagnosticato la “frattura piatto tibiale in pz contusioni multiple” dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.
A guarigione avvenuta, veniva sottoposto a visita medico legale del fiduciario della compagnia Controparte_1
[...
div. che liquidava a titolo di offerta l'importo di € 16.300,00, che veniva trattenuta a titolo di CP_2 acconto.
Ha aggiunto che – in sede di procedura ex art. 696 bis cpc - il ctu medico legale quantificava una invalidità permanente pari al 16%, una ITT di gg45, una ITP al 75 % di 90 gg, una ITP al 50% di 60 gg, una ITPP al 25% di
65 gg ed infine riconosceva congrue le spese mediche pari ad € 1.045,95.
Sulla scorta di tali risultanze e rilevando l'esclusiva responsabilità di parte convenuta, come attestato dal rapporto della polizia versato in atti, ha chiesto di: condannare, in solido, le parti convenute, al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti dalla parte attrice, al netto della somma di € 16.300,00 già liquidata in fase ante-giudizio, nella misura complessiva di € 55.447,05 (comprensiva di spese CTU e dell'intervento dello studio di infortunistica Uniexpert), ovvero, nella somma, maggiore o minore risultante nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Ha resistito in giudizio la , contestando la fondatezza della domanda attrice. Controparte_1
Non si sono costituiti la AP SP e . TE
2. In sede di prova orale il teste ha confermato di avere redatto il rapporto di incidente Testimone_1 stradale per cui è causa allegato in atti da parte attrice (vedi udienza 17.01.2020).
2.1 La ctu tecnico modale redatta dal perito stata condotta sulla base del predetto rapporto Per_1 incidente stradale della Polizia locale di Catanzaro e sulla documentazione fotografica in esso contenuta. Ha, quindi, ha ricostruito la seguente dinamica: “In data 27.12.2014, alle ore 12:00 circa, in provenienza da S.
Maria di Catanzaro, nel percorrere il Viale Cassiodoro, il motociclo Piaggio Liberty targato BP46491 eseguiva una curva destrorsa ad ampio raggio, mantenendo la destra e con una velocità adeguata alle caratteristiche del tratto stradale, giungendo in prossimità del numero civico 39. Alle sue SPlle sopraggiungeva l'autovettura
Fiat Cinquecento targata AN943JF con l'intento di eseguire la manovra di sorpasso del suddetto motociclo. In fase di sorpasso, l'autovettura accostava eccessivamente a destra e toccava di striscio con la sua parte laterale destra il fianco sinistro del motociclo. In conseguenza dell'urto impresso dall'autovettura, istintivamente il motociclista sterzava verso destra, sopraggiungendo con la sua parte anteriore sulla banchina oltre il margine destro della strada;
in stato precario di equilibrio, perdeva il controllo del motociclo che ivi trovava quiete, cadendo sul suo fianco sinistro ed in posizione obliqua rispetto all'asse longitudinale della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso l'esterno della corsia. Il motociclista, rimasto aggrappato al motociclo, cadeva a terra sul suo fianco sinistro. L'autovettura proseguiva il suo cammino, arrestandosi 50 m più avanti del numero civico 39, solo dopo aver visto il motociclo giù per terra”.
Tale ricostruzione non lascia dubbi sull'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Fiat Cinquecento.
2.2. La ctu medico legale eseguita dal perito ulla persona dell'attore ha chiarito che quest'ultimo risulta Per_2
“affetto da postumi permanenti stabilizzati rappresentati da: Esiti di frattura “sfondamento” dell'emipiatto tibiale interno ed esterno laterale sinistro con ferita lacero-contusa, trattata chirurgicamente mediante intervento di riduzione ed osteosintesi metallica con placca e 12 viti, con residuo danno anatomico (gonartrosi con infossamento del piatto mediale), funzionale (marcata ipotonotrofia del quadricipite, importanti ripercussioni funzionali sulla efficienza deambulatoria e sui movimenti propri dell'articolazione del ginocchio omologo con lassità antero-mediale), estetico (esito cicatriziale di cm 16 x 0,5).
Risultati soddisfatti i principali criteri medico-legali in tema di rapporto di causalità materiale, il perito ha riconosciuto il danno biologico nella misura del 12% comprensivo del danno anatomico, funzionale ed estetico in soggetto con frattura complessa di piatto tibiale con infossamento e con mezzi di sintesi in sede.
Ha poi accertato: 45 giorni di inabilità temporanea totale per il periodo di riposo assoluto con ingessatura;
15 gg di inabilità temporanea parziale al 75%, corrispondenti al periodo di appoggio graduale;
ulteriori 60 gg di inabilità temporanea parziale al 50%, corrispondenti al periodo necessario per la graduale ripresa delle normali occupazioni e fisioterapia e ultimi 60 gg per inabilità temporanea parziale al 25% per la definitiva stabilizzazione della lesione.
Infine, tenuto conto degli scontrini e delle ricevute di pagamento allegate ai fascicoli di causa, ha ritenuto che le spese sostenute per la cura delle lesioni conseguenti al sinistro de quo ammontino globalmente a € 685,37.
3. Orbene parte attrice ha ottemperato agli adempimenti connessi alla richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale con veicolo non assicurato. Egli, infatti, ha provveduto a mettere in mora l'impresa designata ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private (vedi pec del 5.2.15 inviata da Uniexpert); ha dimostrato la mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante (vedi rapporto dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro); ha provato l'effettiva verificazione del fatto dannoso e il nesso causale tra questo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (vedi rapporto polizia e ctu tecnico modale;
referto pronto soccorso e ctu medica).
4. Rimane, pertanto, da operare la quantificazione del danno occorso a parte attrice sulla base di quanto rilevato dal ctu, le cui conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti.
4.1 Secondo l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
5. Nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
5.1 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile, e quindi la domanda va rigettata.
5.2 Del pari non può esser riconosciuta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private). In particolare questi ultimi devono concretarsi in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Anche in tal caso la domanda va rigettata, difettando – già in sede di allegazione – la descrizione delle predette circostanze.
6. Pertanto si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione dell'art. 138 codice delle assicurazioni.
6.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 12% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 30, l'importo del danno non patrimoniale – calcolato applicando le tabelle milanesi - è di €
29.260,00.
Il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 5.175,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 75% ammonta ad € 1.293,75.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 3.450,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 25% ammonta ad € 1.725,00.
Il danno dinamico-relazionale (biologico) ammonta quindi complessivamente ad € 40.903,75, cui andrà aggiunto il danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 685,37. Il danno da risarcire sarà pertanto pari ad € 41.589,12. 7. Orbene tale importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
27.12.2014, ma è stato calcolato sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
7.1 Come noto: “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
7.2 Tenuto, poi, conto che la compagnia assicuratrice aveva già versato un acconto di € 16.300,00 con assegno del 1.2.2016, va operato il calcolo secondo le istruzioni impartite dai giudici di legittimità in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25817/2017; Cass. Sez. 3, n. 28627/ 2019). Anche recentemente è stato ricordato che: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. anche
Cass. SU, n. 1712/1995)” (Cass. civ, Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6621). Infatti è compito del giudice “determinare con esattezza la somma dovuta, provvedendo a defalcare tutti gli importi che erano stati già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull'importo dovuto che - in ragione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. ed art. 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale - consentisse di evitare ulteriori fasi giurisdizionali” (ibidem).
7.3 Orbene l'acconto (€ 16.300,00 del 1.2.2016) devalutato al 27.12.2014 è pari ad € 16.365,46. Tale importo andrà detratto da quello maggiore pari al credito risarcitorio (€ 41.589,12 all'attualità) sempre devalutato al
27.12.2014 pari ad € 34.229,63. Il risultato della differenza è pari ad € 17.864,17.
Su tale importo si procede, pertanto, all'applicazione degli interessi compensativi fino ad oggi, applicando la rivalutazione anno per anno, giungendo alla somma pari ad € 46.072,00, cui andranno aggiunti € 43,00 frutto delle medesima operazione matematica sul sull'intero capitale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito
(27.12.2014) al pagamento dell'acconto (1.2.2016) pari ad € 43,00.
In conclusione, la somma finale pari ad € 46.115,00 rappresenta l'importo finale da riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
8. Infine non si ritengono ripetibili le spese affrontate da parte attrice per l'opera svolta dallo studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno.
Infatti parte attrice non ha dimostrato che la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della e di . Esse, Controparte_1 TE determinate secondo lo scaglione di riferimento (26.000,01/52.000,00) rispetto all'importo effettivamente riconosciuto, vengono calcolate secondo i parametri medi. Anche le spese di CTU e della precedente ATP vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie la domanda e, per l'effetto
- Accerta la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500, targato AN943JF di proprietà di
. TE
- DA , già quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 Controparte_2 della Strada in persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in favore di TE
, della complessiva somma di € 46.115,00 calcolata alla data della sentenza. Parte_1
- DA , in persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, Controparte_1 TE in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate complessivamente in € 8.402,00 di cui € 7.616,00 per onorari ed € 786,00 per spese oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore costituito come richiesto in atto di citazione.
- Rigetta la richiesta di parte attrice di ripetizione dell'importo versato alla CP_5
- DA definitivamente e al pagamento delle spese delle ctu Controparte_1 TE nonché di quelle dell'ATP n. 1353/2016.
Catanzaro, lì 2.6.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2141 del RGAC dell'anno 2018 vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso – giusta procura in atti dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Occhionorelli (CF ), domiciliato presso il suo studio in Squillace via Laerte snc - pec: C.F._2
. it E_1 Email_2 Email_3
- Parte attrice -
contro
, (c.f. già quale Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Campise (c.f.
, domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, via A. Turco n. 71 - pec: C.F._3 Emai_4 [...] it Email_5 Email_3
- Parte convenuta –
nonchè
CONSAP SP
- Parte convenuta contumace -
e
TE
- Parte convenuta contumace-
Oggetto: sinistro stradale
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 22.01.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato , la e la AP SP, per essere essere Parte_1 TE Controparte_1 risarcito dei danni subiti in seguito al sinistro occorso - in data 27.12.2014 ore 12,00 circa - in Catanzaro su viale Cassiodoro (altezza civico 39) direzione di marcia Santa Maria – Catanzaro Centro. In quell'occasione il motociclo Piaggio Liberty targato BP46491, di cui era alla guida, veniva sorpassato ed urtato dal veicolo Fiat
500, targato AN943JF di proprietà di , condotto da . Ha aggiunto che tale TE Controparte_4 veicolo era sprovvisto di regolare copertura assicurativa.
L'impatto determinava la caduta dell'odierno attore, al quale veniva diagnosticato la “frattura piatto tibiale in pz contusioni multiple” dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.
A guarigione avvenuta, veniva sottoposto a visita medico legale del fiduciario della compagnia Controparte_1
[...
div. che liquidava a titolo di offerta l'importo di € 16.300,00, che veniva trattenuta a titolo di CP_2 acconto.
Ha aggiunto che – in sede di procedura ex art. 696 bis cpc - il ctu medico legale quantificava una invalidità permanente pari al 16%, una ITT di gg45, una ITP al 75 % di 90 gg, una ITP al 50% di 60 gg, una ITPP al 25% di
65 gg ed infine riconosceva congrue le spese mediche pari ad € 1.045,95.
Sulla scorta di tali risultanze e rilevando l'esclusiva responsabilità di parte convenuta, come attestato dal rapporto della polizia versato in atti, ha chiesto di: condannare, in solido, le parti convenute, al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti dalla parte attrice, al netto della somma di € 16.300,00 già liquidata in fase ante-giudizio, nella misura complessiva di € 55.447,05 (comprensiva di spese CTU e dell'intervento dello studio di infortunistica Uniexpert), ovvero, nella somma, maggiore o minore risultante nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Ha resistito in giudizio la , contestando la fondatezza della domanda attrice. Controparte_1
Non si sono costituiti la AP SP e . TE
2. In sede di prova orale il teste ha confermato di avere redatto il rapporto di incidente Testimone_1 stradale per cui è causa allegato in atti da parte attrice (vedi udienza 17.01.2020).
2.1 La ctu tecnico modale redatta dal perito stata condotta sulla base del predetto rapporto Per_1 incidente stradale della Polizia locale di Catanzaro e sulla documentazione fotografica in esso contenuta. Ha, quindi, ha ricostruito la seguente dinamica: “In data 27.12.2014, alle ore 12:00 circa, in provenienza da S.
Maria di Catanzaro, nel percorrere il Viale Cassiodoro, il motociclo Piaggio Liberty targato BP46491 eseguiva una curva destrorsa ad ampio raggio, mantenendo la destra e con una velocità adeguata alle caratteristiche del tratto stradale, giungendo in prossimità del numero civico 39. Alle sue SPlle sopraggiungeva l'autovettura
Fiat Cinquecento targata AN943JF con l'intento di eseguire la manovra di sorpasso del suddetto motociclo. In fase di sorpasso, l'autovettura accostava eccessivamente a destra e toccava di striscio con la sua parte laterale destra il fianco sinistro del motociclo. In conseguenza dell'urto impresso dall'autovettura, istintivamente il motociclista sterzava verso destra, sopraggiungendo con la sua parte anteriore sulla banchina oltre il margine destro della strada;
in stato precario di equilibrio, perdeva il controllo del motociclo che ivi trovava quiete, cadendo sul suo fianco sinistro ed in posizione obliqua rispetto all'asse longitudinale della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso l'esterno della corsia. Il motociclista, rimasto aggrappato al motociclo, cadeva a terra sul suo fianco sinistro. L'autovettura proseguiva il suo cammino, arrestandosi 50 m più avanti del numero civico 39, solo dopo aver visto il motociclo giù per terra”.
Tale ricostruzione non lascia dubbi sull'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Fiat Cinquecento.
2.2. La ctu medico legale eseguita dal perito ulla persona dell'attore ha chiarito che quest'ultimo risulta Per_2
“affetto da postumi permanenti stabilizzati rappresentati da: Esiti di frattura “sfondamento” dell'emipiatto tibiale interno ed esterno laterale sinistro con ferita lacero-contusa, trattata chirurgicamente mediante intervento di riduzione ed osteosintesi metallica con placca e 12 viti, con residuo danno anatomico (gonartrosi con infossamento del piatto mediale), funzionale (marcata ipotonotrofia del quadricipite, importanti ripercussioni funzionali sulla efficienza deambulatoria e sui movimenti propri dell'articolazione del ginocchio omologo con lassità antero-mediale), estetico (esito cicatriziale di cm 16 x 0,5).
Risultati soddisfatti i principali criteri medico-legali in tema di rapporto di causalità materiale, il perito ha riconosciuto il danno biologico nella misura del 12% comprensivo del danno anatomico, funzionale ed estetico in soggetto con frattura complessa di piatto tibiale con infossamento e con mezzi di sintesi in sede.
Ha poi accertato: 45 giorni di inabilità temporanea totale per il periodo di riposo assoluto con ingessatura;
15 gg di inabilità temporanea parziale al 75%, corrispondenti al periodo di appoggio graduale;
ulteriori 60 gg di inabilità temporanea parziale al 50%, corrispondenti al periodo necessario per la graduale ripresa delle normali occupazioni e fisioterapia e ultimi 60 gg per inabilità temporanea parziale al 25% per la definitiva stabilizzazione della lesione.
Infine, tenuto conto degli scontrini e delle ricevute di pagamento allegate ai fascicoli di causa, ha ritenuto che le spese sostenute per la cura delle lesioni conseguenti al sinistro de quo ammontino globalmente a € 685,37.
3. Orbene parte attrice ha ottemperato agli adempimenti connessi alla richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale con veicolo non assicurato. Egli, infatti, ha provveduto a mettere in mora l'impresa designata ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private (vedi pec del 5.2.15 inviata da Uniexpert); ha dimostrato la mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante (vedi rapporto dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro); ha provato l'effettiva verificazione del fatto dannoso e il nesso causale tra questo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (vedi rapporto polizia e ctu tecnico modale;
referto pronto soccorso e ctu medica).
4. Rimane, pertanto, da operare la quantificazione del danno occorso a parte attrice sulla base di quanto rilevato dal ctu, le cui conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti.
4.1 Secondo l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
5. Nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
5.1 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile, e quindi la domanda va rigettata.
5.2 Del pari non può esser riconosciuta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private). In particolare questi ultimi devono concretarsi in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Anche in tal caso la domanda va rigettata, difettando – già in sede di allegazione – la descrizione delle predette circostanze.
6. Pertanto si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione dell'art. 138 codice delle assicurazioni.
6.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 12% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 30, l'importo del danno non patrimoniale – calcolato applicando le tabelle milanesi - è di €
29.260,00.
Il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 5.175,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 75% ammonta ad € 1.293,75.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 3.450,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 25% ammonta ad € 1.725,00.
Il danno dinamico-relazionale (biologico) ammonta quindi complessivamente ad € 40.903,75, cui andrà aggiunto il danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 685,37. Il danno da risarcire sarà pertanto pari ad € 41.589,12. 7. Orbene tale importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
27.12.2014, ma è stato calcolato sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
7.1 Come noto: “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
7.2 Tenuto, poi, conto che la compagnia assicuratrice aveva già versato un acconto di € 16.300,00 con assegno del 1.2.2016, va operato il calcolo secondo le istruzioni impartite dai giudici di legittimità in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25817/2017; Cass. Sez. 3, n. 28627/ 2019). Anche recentemente è stato ricordato che: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. anche
Cass. SU, n. 1712/1995)” (Cass. civ, Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6621). Infatti è compito del giudice “determinare con esattezza la somma dovuta, provvedendo a defalcare tutti gli importi che erano stati già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull'importo dovuto che - in ragione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. ed art. 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale - consentisse di evitare ulteriori fasi giurisdizionali” (ibidem).
7.3 Orbene l'acconto (€ 16.300,00 del 1.2.2016) devalutato al 27.12.2014 è pari ad € 16.365,46. Tale importo andrà detratto da quello maggiore pari al credito risarcitorio (€ 41.589,12 all'attualità) sempre devalutato al
27.12.2014 pari ad € 34.229,63. Il risultato della differenza è pari ad € 17.864,17.
Su tale importo si procede, pertanto, all'applicazione degli interessi compensativi fino ad oggi, applicando la rivalutazione anno per anno, giungendo alla somma pari ad € 46.072,00, cui andranno aggiunti € 43,00 frutto delle medesima operazione matematica sul sull'intero capitale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito
(27.12.2014) al pagamento dell'acconto (1.2.2016) pari ad € 43,00.
In conclusione, la somma finale pari ad € 46.115,00 rappresenta l'importo finale da riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
8. Infine non si ritengono ripetibili le spese affrontate da parte attrice per l'opera svolta dallo studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno.
Infatti parte attrice non ha dimostrato che la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della e di . Esse, Controparte_1 TE determinate secondo lo scaglione di riferimento (26.000,01/52.000,00) rispetto all'importo effettivamente riconosciuto, vengono calcolate secondo i parametri medi. Anche le spese di CTU e della precedente ATP vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie la domanda e, per l'effetto
- Accerta la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500, targato AN943JF di proprietà di
. TE
- DA , già quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 Controparte_2 della Strada in persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in favore di TE
, della complessiva somma di € 46.115,00 calcolata alla data della sentenza. Parte_1
- DA , in persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, Controparte_1 TE in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate complessivamente in € 8.402,00 di cui € 7.616,00 per onorari ed € 786,00 per spese oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore costituito come richiesto in atto di citazione.
- Rigetta la richiesta di parte attrice di ripetizione dell'importo versato alla CP_5
- DA definitivamente e al pagamento delle spese delle ctu Controparte_1 TE nonché di quelle dell'ATP n. 1353/2016.
Catanzaro, lì 2.6.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo