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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/11/2025, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5249/2019RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5249/2019 R.G., vertente tra:
, (c.f. ), titolare dell'Azienda Agricola Rossi Parte_1 C.F._1
MA (p.iva ) rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Spada (c.f. P.IVA_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia come da C.F._2
mandato in atti,
Appellante
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), tutti
[...] C.F._4 Controparte_3
rappresentati e difesi dall' avv. Maurizio Cenci (c.f. ) presso C.F._5
il cui studio elettivamente domiciliano come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Appellati – Appellanti incidentali
E
Pagina 1 (c.f. ) e (c.f CP_4 C.F._6 CP_5
), entrambe nella qualità di eredi del Sig. C.F._7 Persona_1
rappresentate e difese dall' avv. Simone Ariano presso il cui studio elettivamente domiciliano come da delega in calce alla memoria di costituzione e risposta in riassunzione
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli nr. 329/2019 pubblicata il 27.03.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 696/2019, il Tribunale di Tivoli ha così statuito sulla domanda oggetto di causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
, proponevano CP_1 Controparte_2 Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo 77/2015 emesso dal Tribunale di Tivoli e recante la condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
12.200,00 per lavori di pulitura compiuti sul terreno sito nel Comune di Tivoli in località Vassi. Contestavano in particolare di aver conferito un tale incarico all'opposto. Esperivano chiamata in causa di e Persona_1 [...]
, proponendo domanda di manleva, avendo questi ultimi l'effettiva CP_6
disponibilità materiale di tali terreni. Si costituiva rilevando come, Parte_1
in difetto di un concreto incarico, gli opponenti avrebbero ricevuto un'utilità dai lavori eseguiti dall'opposto. Si costituiva il solo riconoscendo Persona_1
la propria disponibilità del terreno, ma negando sia il conferimento di un incarico al sia l'effettiva realizzazione dei lavori. Regolarmente citata, Pt_1 CP_7
restava contumace. La causa era istruita documentalmente e quindi
[...]
trattenuta in decisione.… L'opposizione è fondata e va dunque accolta. Ed invero, in ordine alla domanda spiegata in via monitoria dall'opposto, essa deve essere qualificata come azione di adempimento contrattuale, fondata com'è sull'emissione di
Pagina 2 precipua fattura indicante il compenso preteso per le opere eseguite. Ne discende come sarebbe stato onere dell'opposto dar prova dell'avvenuta stipula di un contratto con gli opponenti, prova non fornita in alcun modo. Non è parimenti fondata la domanda di ingiustificato arricchimento, quale si ritiene essere quella articolata dall'opposto in sede di comparsa di risposta. Essa, pur ammissibile in astratto, non lo è in concreto, difettando l'indicazione dei costi sostenuti e del risparmio di spese correlato per le controparti (elementi costitutivi dell'azione ex art.2041 c.c.). Né tali carenze allegatorie sono state superate in via istruttoria, non avendo l'opposto depositato alcuna documentazione relativa alle spese sostenute per eseguire i lavori. Ne discende la fondatezza dell'opposizione proposta. È poi virtualmente inammissibile la domanda di garanzia proposta da
[...]
contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
non avendo i chiamanti neppure indicato il titolo in ragione Persona_1
del quale essa sarebbe fondata (essendosi infatti limitati ad allegare la concreta disponibilità del terreno da parte del chiamato). Le spese di lite seguono la soccombenza”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande formulate dagli opponenti con la conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, per i seguenti motivi:
a) Omessa, contraddittoria, errata e viziata motivazione, omessa ed insufficiente valutazione degli elementi di prova già forniti da parte opposta in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, mancato svolgimento di istruttoria in violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost.. Parte appellante censura in particolare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non assolto da parte opposta l'onere probatorio in merito alla sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, non avendo valutato debitamente le prove allegate né ammesso alcuna prova come richiesta nei termini dell'art. 183, VI comma c.p.c..
b) Errata e mancata pronuncia su una questione ritenuta punto decisivo della controversia, in violazione degli artt. 112 cpc con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost..
Pagina 3 Denuncia innanzitutto l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado “sul rigetto della reiterata richiesta di revoca dell'ordinanza del 01\03\2017 con la quale il G.I. non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti”. Controparte_8
Censura altresì la decisione assunta nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.., rilevando come non sia stata correttamente valutata la prova documentale allegata ed anche in questo caso non abbia assunto la prova per verificare i fatti descritti, anche qualificando il rapporto giuridico sottostante tra proprietari e terzo chiamato, tenuto conto altresì della domanda di manleva.
c) Erronea applicazione dell'art. 91 cpc, riguardo la condanna alle spese di lite. Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
contestando il gravame proposto e chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del gravame proposto ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. e sempre in via preliminare di accertare l'intervenuto giudicato interno ex art. 2909 c.c. per omesso gravame in ordine all'accertamento oggetto della sentenza stessa, e nel merito l'integrale rigetto, con proposizione di appello incidentale per la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto a carico degli stessi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in favore di Per_1
per la proposizione della chiamata in causa del terzo, ritenendola altresì
[...]
correttamente avanzata e chiedendo per l'effetto che le relative spese del giudizio siano poste a carico di Parte_1
Si è costituito impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Persona_1
dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed in subordine il rigetto con vittoria di spese.
A seguito del decesso di il procedimento è stato interrotto e Persona_1
successivamente riassunto nei confronti degli eredi. Si costituivano pertanto in qualità di eredi e CP_4 CP_5
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pagina 4 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La causa ha ad oggetto il pagamento di lavori asseritamente effettuati da Parte_1
presso il fondo di proprietà di e e (nei CP_1 Parte_3 Controparte_3
cui confronti era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, detti proprietari hanno dedotto che il terreno era nella disponibilità di e a decorrere dal Persona_1 CP_6
20 febbraio 2006, avendo quest'ultimi peraltro già corrisposto somme di denaro tra gli anni 2006 e 2007 per il concordato acquisto del suddetto terreno, detenuto dunque dagli stessi “uti dominus”, producendo anche al riguardo due ricevute di pagamento ed una missiva afferente questioni relative al trasferimento del bene (doc. 2, 3 e 4 fascicolo convenute primo grado).
Gli opponenti quindi hanno chiamato in causa e , deducendo che Per_1 CP_6
“Tale chiamata di terzo trova la sua fondatezza nell'azione di manleva e garanzia che gli opponenti intendono avanzare nel presente giudizio atteso che i terzi chiamandi in causa dispongono del possesso e della piena disponibilità del terreno…”.
A seguito dell'esperita chiamata, il nella propria comparsa di costituzione, Per_1
ha confermato quanto dedotto dagli opponenti, dichiarando: “Risponde a verità che il terreno indicato in atti è posseduto dal comparente (…)”. Ha però contestato di aver mai affidato i lavori al (suo genero) e descritto tali terreni come “propri”, Pt_1
sollevando anche perplessità sulle ragioni per le quali l'azione fosse stata esperita nei confronti dei convenuti: “Sinceramente, sfugge al comparente il perché il Sig. Pt_1
abbia ritenuto di dover prendere tale iniziativa nei confronti dei Sigg.ri
[...]
, confermando quindi che i proprietari non si occupavano in Parte_4
alcun modo del terreno.
L'opposto, a fronte di queste evenienze, nel primo grado di giudizio, come anche in questa sede di appello, ha insistito nella domanda nei confronti dei (soli) proprietari, avendo concluso infatti per la conferma del decreto ingiuntivo, emesso appunto nei confronti di questi.
Pagina 5 Lo stesso ha però – e contraddittoriamente - articolato prova testimoniale sulla circostanza per cui l'incarico per lo svolgimento dei lavori gli sarebbe stato conferito dai (chiamato in causa) : cfr. cap a) “vero che… il sig. Per_1 Pt_1
venne incaricato dal sig. ”. CP_9
Di nessun rilievo è poi – ai fini della prova del conferimento dell'incarico da parte dei proprietari, di cui si chiede la condanna al pagamento, la circostanza (cap. d) che costoro fossero presenti al momento della esecuzione dei lavori.
Correttamente pertanto - rileva la Corte – è stata respinta la prova testimoniale - in quanto non coerente con la domanda (che concludeva per la condanna dei proprietari al pagamento della somma).
Infatti, come detto, l'odierno appellante non aveva modificato né esteso la propria domanda nei confronti del terzo, da cui deduce di aver ricevuto l'incarico.
Correttamente quindi è stata anche respinta la domanda nei confronti dei proprietari, in quanto non provato l'incarico da questi ricevuto.
Per lo stesso motivo, va quindi respinto anche l'appello, in cui l'appellante insiste per la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del proprietario, senza alcuna prova sulla legittimazione passiva di questi.
Rileva inoltre la Corte che, sebbene nella parte motiva dell'atto di appello si faccia riferimento ( pag. 12) alla circostanza per cui il primo giudice avrebbe errato a ritenere infondata la domanda ingiustificato arricchimento, nessuna domanda nelle conclusioni dell'atto di appello si rinviene quanto alla riforma della sentenza sotto tale profilo (v. pag. 16 dell'atto di appello) , avendo l'appellante solo chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto (emesso sulla base di una domanda di adempimento contrattuale).
Pertanto l'appello principale va respinto.
L'appello incidentale va accolto per quanto di ragione: Controparte_1 CP_2
e hanno chiesto la parziale riforma della sentenza
[...] Controparte_3
impugnata nella parte in cui ha disposto a carico degli stessi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in favore di per la proposizione della chiamata in causa Persona_1
Pagina 6 del terzo, ritenendola invece correttamente avanzata e chiedendo per l'effetto che le relative spese del giudizio siano poste a carico dell'attore soccombente Parte_1
Reputa la Corte che la censura è fondata quanto alla circostanza che la chiamata è stata legittima e quindi non sussiste ragione per condannare il chiamante alle spese del giudizio, ma la circostanza che sia pacifico che l'attore non abbia in primo grado mai proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, e che sia peraltro pacifico che lo stesso abbia effettuato i lavori, sul terreno di proprietà dei convenuti/opponenti ma nel possesso degli odierni appellanti incidentali, i quali tutti pertanto ne hanno goduto, consente di escludere la condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, ravvisandosi invece una causa di compensazione delle spese tra queste parto, in tal senso riformando parzialmente la sentenza sul punto.
Per le stesse ragioni, sulla non contestata effettuazione dei lavori, di cui si sono avvantaggiati gli appellati e i proprietari del terreno, sono compensate le spese del grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale, accoglie parziale l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese del giudizio tra e nq. di CP_4 CP_5
eredi di e Persona_1 Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3
compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 30 ottobre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5249/2019 R.G., vertente tra:
, (c.f. ), titolare dell'Azienda Agricola Rossi Parte_1 C.F._1
MA (p.iva ) rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Spada (c.f. P.IVA_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia come da C.F._2
mandato in atti,
Appellante
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), tutti
[...] C.F._4 Controparte_3
rappresentati e difesi dall' avv. Maurizio Cenci (c.f. ) presso C.F._5
il cui studio elettivamente domiciliano come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Appellati – Appellanti incidentali
E
Pagina 1 (c.f. ) e (c.f CP_4 C.F._6 CP_5
), entrambe nella qualità di eredi del Sig. C.F._7 Persona_1
rappresentate e difese dall' avv. Simone Ariano presso il cui studio elettivamente domiciliano come da delega in calce alla memoria di costituzione e risposta in riassunzione
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli nr. 329/2019 pubblicata il 27.03.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 696/2019, il Tribunale di Tivoli ha così statuito sulla domanda oggetto di causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
, proponevano CP_1 Controparte_2 Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo 77/2015 emesso dal Tribunale di Tivoli e recante la condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
12.200,00 per lavori di pulitura compiuti sul terreno sito nel Comune di Tivoli in località Vassi. Contestavano in particolare di aver conferito un tale incarico all'opposto. Esperivano chiamata in causa di e Persona_1 [...]
, proponendo domanda di manleva, avendo questi ultimi l'effettiva CP_6
disponibilità materiale di tali terreni. Si costituiva rilevando come, Parte_1
in difetto di un concreto incarico, gli opponenti avrebbero ricevuto un'utilità dai lavori eseguiti dall'opposto. Si costituiva il solo riconoscendo Persona_1
la propria disponibilità del terreno, ma negando sia il conferimento di un incarico al sia l'effettiva realizzazione dei lavori. Regolarmente citata, Pt_1 CP_7
restava contumace. La causa era istruita documentalmente e quindi
[...]
trattenuta in decisione.… L'opposizione è fondata e va dunque accolta. Ed invero, in ordine alla domanda spiegata in via monitoria dall'opposto, essa deve essere qualificata come azione di adempimento contrattuale, fondata com'è sull'emissione di
Pagina 2 precipua fattura indicante il compenso preteso per le opere eseguite. Ne discende come sarebbe stato onere dell'opposto dar prova dell'avvenuta stipula di un contratto con gli opponenti, prova non fornita in alcun modo. Non è parimenti fondata la domanda di ingiustificato arricchimento, quale si ritiene essere quella articolata dall'opposto in sede di comparsa di risposta. Essa, pur ammissibile in astratto, non lo è in concreto, difettando l'indicazione dei costi sostenuti e del risparmio di spese correlato per le controparti (elementi costitutivi dell'azione ex art.2041 c.c.). Né tali carenze allegatorie sono state superate in via istruttoria, non avendo l'opposto depositato alcuna documentazione relativa alle spese sostenute per eseguire i lavori. Ne discende la fondatezza dell'opposizione proposta. È poi virtualmente inammissibile la domanda di garanzia proposta da
[...]
contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
non avendo i chiamanti neppure indicato il titolo in ragione Persona_1
del quale essa sarebbe fondata (essendosi infatti limitati ad allegare la concreta disponibilità del terreno da parte del chiamato). Le spese di lite seguono la soccombenza”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande formulate dagli opponenti con la conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, per i seguenti motivi:
a) Omessa, contraddittoria, errata e viziata motivazione, omessa ed insufficiente valutazione degli elementi di prova già forniti da parte opposta in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, mancato svolgimento di istruttoria in violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost.. Parte appellante censura in particolare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non assolto da parte opposta l'onere probatorio in merito alla sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, non avendo valutato debitamente le prove allegate né ammesso alcuna prova come richiesta nei termini dell'art. 183, VI comma c.p.c..
b) Errata e mancata pronuncia su una questione ritenuta punto decisivo della controversia, in violazione degli artt. 112 cpc con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost..
Pagina 3 Denuncia innanzitutto l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado “sul rigetto della reiterata richiesta di revoca dell'ordinanza del 01\03\2017 con la quale il G.I. non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti”. Controparte_8
Censura altresì la decisione assunta nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.., rilevando come non sia stata correttamente valutata la prova documentale allegata ed anche in questo caso non abbia assunto la prova per verificare i fatti descritti, anche qualificando il rapporto giuridico sottostante tra proprietari e terzo chiamato, tenuto conto altresì della domanda di manleva.
c) Erronea applicazione dell'art. 91 cpc, riguardo la condanna alle spese di lite. Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
contestando il gravame proposto e chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del gravame proposto ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. e sempre in via preliminare di accertare l'intervenuto giudicato interno ex art. 2909 c.c. per omesso gravame in ordine all'accertamento oggetto della sentenza stessa, e nel merito l'integrale rigetto, con proposizione di appello incidentale per la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto a carico degli stessi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in favore di Per_1
per la proposizione della chiamata in causa del terzo, ritenendola altresì
[...]
correttamente avanzata e chiedendo per l'effetto che le relative spese del giudizio siano poste a carico di Parte_1
Si è costituito impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Persona_1
dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed in subordine il rigetto con vittoria di spese.
A seguito del decesso di il procedimento è stato interrotto e Persona_1
successivamente riassunto nei confronti degli eredi. Si costituivano pertanto in qualità di eredi e CP_4 CP_5
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pagina 4 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La causa ha ad oggetto il pagamento di lavori asseritamente effettuati da Parte_1
presso il fondo di proprietà di e e (nei CP_1 Parte_3 Controparte_3
cui confronti era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, detti proprietari hanno dedotto che il terreno era nella disponibilità di e a decorrere dal Persona_1 CP_6
20 febbraio 2006, avendo quest'ultimi peraltro già corrisposto somme di denaro tra gli anni 2006 e 2007 per il concordato acquisto del suddetto terreno, detenuto dunque dagli stessi “uti dominus”, producendo anche al riguardo due ricevute di pagamento ed una missiva afferente questioni relative al trasferimento del bene (doc. 2, 3 e 4 fascicolo convenute primo grado).
Gli opponenti quindi hanno chiamato in causa e , deducendo che Per_1 CP_6
“Tale chiamata di terzo trova la sua fondatezza nell'azione di manleva e garanzia che gli opponenti intendono avanzare nel presente giudizio atteso che i terzi chiamandi in causa dispongono del possesso e della piena disponibilità del terreno…”.
A seguito dell'esperita chiamata, il nella propria comparsa di costituzione, Per_1
ha confermato quanto dedotto dagli opponenti, dichiarando: “Risponde a verità che il terreno indicato in atti è posseduto dal comparente (…)”. Ha però contestato di aver mai affidato i lavori al (suo genero) e descritto tali terreni come “propri”, Pt_1
sollevando anche perplessità sulle ragioni per le quali l'azione fosse stata esperita nei confronti dei convenuti: “Sinceramente, sfugge al comparente il perché il Sig. Pt_1
abbia ritenuto di dover prendere tale iniziativa nei confronti dei Sigg.ri
[...]
, confermando quindi che i proprietari non si occupavano in Parte_4
alcun modo del terreno.
L'opposto, a fronte di queste evenienze, nel primo grado di giudizio, come anche in questa sede di appello, ha insistito nella domanda nei confronti dei (soli) proprietari, avendo concluso infatti per la conferma del decreto ingiuntivo, emesso appunto nei confronti di questi.
Pagina 5 Lo stesso ha però – e contraddittoriamente - articolato prova testimoniale sulla circostanza per cui l'incarico per lo svolgimento dei lavori gli sarebbe stato conferito dai (chiamato in causa) : cfr. cap a) “vero che… il sig. Per_1 Pt_1
venne incaricato dal sig. ”. CP_9
Di nessun rilievo è poi – ai fini della prova del conferimento dell'incarico da parte dei proprietari, di cui si chiede la condanna al pagamento, la circostanza (cap. d) che costoro fossero presenti al momento della esecuzione dei lavori.
Correttamente pertanto - rileva la Corte – è stata respinta la prova testimoniale - in quanto non coerente con la domanda (che concludeva per la condanna dei proprietari al pagamento della somma).
Infatti, come detto, l'odierno appellante non aveva modificato né esteso la propria domanda nei confronti del terzo, da cui deduce di aver ricevuto l'incarico.
Correttamente quindi è stata anche respinta la domanda nei confronti dei proprietari, in quanto non provato l'incarico da questi ricevuto.
Per lo stesso motivo, va quindi respinto anche l'appello, in cui l'appellante insiste per la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del proprietario, senza alcuna prova sulla legittimazione passiva di questi.
Rileva inoltre la Corte che, sebbene nella parte motiva dell'atto di appello si faccia riferimento ( pag. 12) alla circostanza per cui il primo giudice avrebbe errato a ritenere infondata la domanda ingiustificato arricchimento, nessuna domanda nelle conclusioni dell'atto di appello si rinviene quanto alla riforma della sentenza sotto tale profilo (v. pag. 16 dell'atto di appello) , avendo l'appellante solo chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto (emesso sulla base di una domanda di adempimento contrattuale).
Pertanto l'appello principale va respinto.
L'appello incidentale va accolto per quanto di ragione: Controparte_1 CP_2
e hanno chiesto la parziale riforma della sentenza
[...] Controparte_3
impugnata nella parte in cui ha disposto a carico degli stessi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in favore di per la proposizione della chiamata in causa Persona_1
Pagina 6 del terzo, ritenendola invece correttamente avanzata e chiedendo per l'effetto che le relative spese del giudizio siano poste a carico dell'attore soccombente Parte_1
Reputa la Corte che la censura è fondata quanto alla circostanza che la chiamata è stata legittima e quindi non sussiste ragione per condannare il chiamante alle spese del giudizio, ma la circostanza che sia pacifico che l'attore non abbia in primo grado mai proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, e che sia peraltro pacifico che lo stesso abbia effettuato i lavori, sul terreno di proprietà dei convenuti/opponenti ma nel possesso degli odierni appellanti incidentali, i quali tutti pertanto ne hanno goduto, consente di escludere la condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, ravvisandosi invece una causa di compensazione delle spese tra queste parto, in tal senso riformando parzialmente la sentenza sul punto.
Per le stesse ragioni, sulla non contestata effettuazione dei lavori, di cui si sono avvantaggiati gli appellati e i proprietari del terreno, sono compensate le spese del grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale, accoglie parziale l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese del giudizio tra e nq. di CP_4 CP_5
eredi di e Persona_1 Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3
compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 30 ottobre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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